Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 203
Attuazione della direttiva 1999/60/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A;
Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile e' cosi' modificato:
a) al n. 1) le parole: "4.700 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "3.125.000 euro";
b) al n. 2) le parole: "9.500 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "6.250.000 euro".



avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000".
- L'art. 1, comma 1 e l'allegato A della succitata
legge cosi' recitano:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B.".

Allegato A

96/48/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocita'.
98/24/CE: direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998,
sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
1999/36/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,
in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
1999/60/CE: direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999,
che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne
gli importi espressi in ecu.
1999/82/CE: direttiva della Commissione
dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della
direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti le norme e i protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia di
sperimentazione delle specialita' medicinali.
1999/83/CE: direttiva della Commissione
dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della
direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti le norme e i protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici in materia di
sperimentazione delle specialita' medicinali.
1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche.
1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre
1999, relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione.
- La direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno
1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto
riguarda gli importi espressi in ecu e' pubblicata nella
GUCE n. L 162 del 26 giugno 1999.
- La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del
25 luglio 1978, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera
g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi
di societa' e' pubblicata nella GUCE n. L 222 del 14 agosto
1978.
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca:
"Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2435-bis del codice
civile, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). - Le
societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti
limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII
dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli
ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo
e D del passivo devono essere separatamente indicati i
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427;
le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
riferite all'importo globale dei debiti iscritti in
bilancio.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
della relazione sulla gestione.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono
il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma
ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo
abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.".



 
Art. 2.
1. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' cosi' modificato:
a) alla lettera a) le parole: "19.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "12.500.000 euro";
b) alla lettera b) le parole: "38.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: "Attuazione
delle direttive n. 78/669/CEE e 83/349/CEE in materia
societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai
sensi dell'art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 69, come
modificato dal presente decreto legislativo.
"Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del
bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette all'obbligo
indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 12.550.000 euro nel totale degli attivi degli
stati patrimoniali;
b) 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si
applica se l'impresa controllante o una delle imprese
controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato
nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la
controllante sia titolare di oltre il novantacinque per
cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,
in difetto di tale condizione, quando la redazione del
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi
prima della fine dell'esercizio da tanti soci che
rappresentino almeno il 5% del capitale.
4. L'esonero previsto dal comma precedente e'
subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di
uno Stato membro delle Comunita' europee, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il
presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato
membro delle Comunita' europee;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli
quotati in borsa.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso
previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'
indicare la denominazione e la sede della societa'
controllante che redige il bilancio consolidato; copia
dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana,
devono essere depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa
controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel
bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata.



 
Art. 3.
1. Per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro di cui all'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile ed all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificati dal presente decreto legislativo, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 3:
- Per quanto riguarda l'art. 2435-bis, primo comma,
numeri 1) e 2) del codice civile e l'art. 27, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 1991,
vedi note all'art. 2.



 
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