Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 14 maggio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, comma 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, relativo al regolamento concernente l'O.D.U. in scienze della formazione primaria;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" di seguito denominato regolamento ed in particolare l'art. 4, comma 3, del medesimo;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, contenente i criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999, recante modalita' di accesso al corso di laurea in "Scienze della formazione primaria";
Vista la proposta di istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, corredata delle delibere degli organi accademici competenti formulata con note n. 6578 del 28 dicembre 1998, e n. 3621 del 28 giugno 1999;
Vista la nota ministeriale n. 34 dell'11 gennaio 2001, contenente il parere favorevole del C.U.N. nella seduta del 15 settembre 1999;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, e successive modificazioni non contiene ordinamenti didattici;
Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come sotto indicato:
Art. 1.
Nel titolo VI dello statuto "Scienze della formazione" l'art. 42, relativo al conferimento delle lauree e diplomi della facolta' di scienze della formazione, viene integrato con la seguente lettera:
c) laurea in scienze della formazione primaria (tabella XXIII).
 
Art. 2.
Successivamente all'art. 51, relativo al corso di laurea in psicologia e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in "Scienze della formazione primaria".

Corso di laurea in scienze
della formazione primaria

Art. 52 (Afferenza). - Il corso di laurea in scienze della formazione primaria afferisce alla facolta' di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facolta' presso cui le competenze sono disponibili.
Art. 53 (Titolo di ammissione). - Il titolo di ammissione e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (quinquennale o equivalente). La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare nonche', con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.
Art. 54 (Accesso). - L'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria e' limitato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 giugno 2000. In prima attuazione, l'ammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalita' definiti dall'Universita' che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o piu' prove d'esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli. Le scadenze, i numeri dei posti disponibili, le modalita' di svolgimento delle prove, i punteggi corrispondenti ai titoli, verranno resi noti, ogni anno accademico, tramite apposito bando rettorale che sara' reso pubblico mediante affissione all'albo della facolta'.
Art. 55 (Durata e articolazione degli studi). - Gli studi hanno durata di quattro anni e si articolano in un biennio comune, inteso a fornire la preparazione di base, ed in un biennio di indirizzo, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare.
L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti, i crediti formativi, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione, l'abbreviazione del corso degli studi per gli studenti gia' in possesso di altra laurea/diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il tirocinio e' attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico.
Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria, alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che l'universita' riterra' di apportare alle discipline nelle varie aree scientifico-disciplinari.
Art. 56 (Obiettivi formativi del corso di laurea). - Costituiscono obiettivi formativi del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:
1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attivita' formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identita' personale femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;
3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorita' scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'integrazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;
6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attivita' didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificita' dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;
8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici piu' aggiornati, le attivita' di insegnamento-apprendimento e l'attivita' complessiva della scuola;
12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realta' civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonche' alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalita' non italiana.
Art. 57 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico del corso di laurea si articola sulle seguenti quattro aree (i riferimenti ai singoli settori sono stati fatti tenendo conto delle modifiche e integrazioni apportate all'art. 13 della legge n. 341): Area 1: formazione per la funzione docente.
Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nel campo:
pedagogico (M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03);
metodologico-didattico (M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04);
psicologico (M-PSI/04, M-PSI/01, M-PSI/05, M-PSI/03, M-PSI/07);
socio-antropologico (M-DEA/01, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/12, BIO/08, L-ART/05, L-ART/06, M-FIL/02, SECS-P/01, SECS-S/05);
igienico-medico MED/42, MED/02, MED/25, MED/32, MED/33);
integrazione scolastica per allievi con handicap (M-PED/03, MED/39, M-PSI/08, MED/26, MED/38, MED/42, MED/50, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07).
A questa area va riservato almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna; Area 2: contenuti dell'insegnamento primario.
Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola materna e della scuola elementare, attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi:
linguistico-letterario (L-LIN/01, L-FIL/09, L-FIL-LET/12, M-PED/02, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14, M-FIL/04);
matematico-informatico MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, INF/01, MAT/07, MAT/08, SECS-S/01, M-FIL/02);
delle scienze fisiche, naturali ed ambientali (FIS/01, FIS/06, FIS/07, FIS/08, FIS/03, FIS/04, FIS/05, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/12, GEO/01, GEO/02, GEO/04, GEO/06, GEO/07, BIO/01, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/02, BIO/08, MED/42, M-GGR/01);
della musica, della comunicazione sonora e dell'animazione teatrale (L-ART/07, L-ART/05);
delle scienze motorie (M-EDF/01);
delle lingue moderne (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/04, L-LIN/14, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/02, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-FIL-LET/15);
storico-geografico-sociale (L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/06, M-STO/04, M-STO/05, GEO/04, SECS-P/12, IUS/19, IUS/09, IUS/08, IUS/01, SPS/07, SPS/08, M-GGR/01, M-GGR/02);
del disegno e di altre arti figurative (ICAR/17, L-ART/06).
A questa area viene riservato almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25% dei crediti nell'indirizzo per la scuola materna. Area 3: laboratorio.
Le attivita' di laboratorio riguardano l'analisi, la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle precedenti aree 1 e 2 con l'intervento coordinato di docenti di entrambe le aree. Alle attivita' di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi. Area 4: tirocini.
Le attivita' di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, e' destinato non meno del 20% dei crediti del corso di laurea. Area opzionale.
Almeno il 5% dei crediti complessivi e' riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilita' di opzioni individuali, anche all'interno delle aree 1 e 2.
Art. 58 (Esame di laurea). - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove (corrispondenti all'equivalente di 21 annualita) previste dal piano di studi ufficiale o da quello personale ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera nel caso non abbia sostenuto almeno una annualita' di una lingua straniera moderna a scelta tra quelle attivate e deve aver completato il tirocinio didattico.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonche' di una relazione sull'attivita' di tirocinio didattico. Qualora la relazione di cui sopra sia integrata da uno specifico lavoro di tesi le rimanenti attivita' didattiche previste nell'ultimo anno di corso, non possono superare le 100 ore.
Se lo studente intende partecipare ai concorsi per attivita' di sostegno, dovra' sostenere due ulteriori annualita' di insegnamento, per complessive 23 annualita'.
Art. 59 (Commissione esame di laurea). - Della commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea.
Art. 60 (Titolo di studio rilasciato). - Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito e' menzionato nel diploma di laurea. l laureati in uno degli indirizzi del predetto corso possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri.
Art. 61 (Abbreviazioni di corso e piani di studio individualizzati). - E' garantita, mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilita' di studenti da e per il corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati:
a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri;
b) chi ha conseguito la laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare, puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.
Il piano di studio individualizzato di ogni studente comprende almeno un'attivita' di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 di cui all'art. 57.
Art. 62 (Attivita' didattiche e tirocinio). - La didattica comprende attivita' teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnamenti possono essere annuali, semestrali o articolati in moduli. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attivita' di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende 400 ore di insegnamento.
Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresi' la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con gli obiettivi formativi.
Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano di massima tra le 250 e le 300 ore.
Il regolamento didattico provvedera' a:
a) disciplinare le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalita';
b) definire in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attivita' previste, facendo di regola, pari a 30, il totale dei crediti di un semestre;
c) determinare eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti;
d) definire gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuattive del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e tempo parziale.
Il tirocinio e' svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalita' previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'universita' e dalle competenti autorita' scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevedera' gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente che sara' comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovra' ripetere il tirocinio sotto la guida di un altro insegnante.
Art. 63 (Insegnamenti). - 1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari afferenti al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarita' professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area dell'educazione motoria e dell'educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facolta' nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalita' del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.
2. Gli insegnamenti di cui al punto l possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevedera' opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalita' specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, il consiglio della struttura didattica competente dovra' orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti, in termini culturali e professionali, rispettivamente i due indirizzi.
3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalita' formativa all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
Art. 64 (Aree disciplinari e relativi settori). - 1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d), della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti: 1. Area pedagogica.
Settori: M-PED/01- M-PED/02 - M-PED/03; 2. Area metodologico- didattica.
Settori: M-PED/01 - M-PED/03 - M-PED/04; 3. Area psicologica.
Settori: M-PSI/01 - M-PSI/03 - M-PSI/04 - M-PSI/05 - M-PSI/07; 4. Area medica.
Settori: MED/02 - MED/25 - MED/32 - MED/33 - MED/38 - MED/39 - MED/45; 5. Area giuridica.
Settori: IUS/01 - IUS/08 - IUS/09X - IUS/19; 6. Area socio-antropologica.
Settori: BIO/08 - L-ART/05 - L-ART/06 - M-DEA/01 - M-FIL/02 - SECS-P/01 - SPS/07 - SPS/08 - SPS/12 - SECS-S05; 7. Area linguistico-letteraria.
Settori: L-LIN/01 - L-FIL-LET/12 - L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/14 - M-FIL/04; 8. Area fisico-matematica.
Settori: MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/04 - MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - FIS/01 - FIS/06- FIS/07 - FIS/08- INF/01 - M-FIL/02 - SECS-S/01; 9. Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali.
Settori: FIS/01 - FIS/06 - FIS/07 - FIS/08- CHIM/01 - CHIM/02 - CHIM/03 - CHIM/12 - GEO/02 - GEO/04 - BIO/01 - BIO/05 - BIO/06 - BIO/07- BIO/08 - MED/42 - M-GGR/01; 10. Area della musica e della comunicazione sonora.
Settori: L-ART/07; 11. Area delle scienze motorie.
(Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche); 12. Area della didattica delle lingue moderne.
Settori: L-LIN/02 - L-LIN/03 - L-LIN/04 - L-LIN/05 - L-LIN/07- L-FIL-LET/09 - L-LIN/10 - L-LIN/12 - L-LIN/13 - L-LIN/14 - L-FIL-LET/15; 13. Area storico-geografico-sociale.
Settori: L-ANT/03 - M-STO/01 - M-STO/02 -M-STO/06 - M-STO/04- M -STO/05 - SECS-P12; 14. Area del disegno.
Settori: ICAR/17- L-ART/06; 15. Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.
Settori: MED/26 - MED/38 - MED/39 - MED/42 - MED/50 - M-PED/03- M-PSI/01 - M-PSI/02 - M-PSI/04 - M-PSI/05 - M-PSI/07 - M-PSI/08;
Art. 65 (Crediti formativi). - Per credito formativo si intende la definizione contenuta nella normativa europea ECTS.
Per il conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria lo studente deve totalizzare una somma di crediti non inferiore a n. 240. Per ciascuno dei quattro anni di corso sono previsti n. 60 crediti. Il credito non sostituisce la valutazione che rimane fondata sul punteggio riportato in ogni verifica effettuata e in ogni esame sostenuto.
Art. 66 (Attivita' didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap). - Sono previste specifiche attivita' aggiuntive per almeno 400 ore di lezione e di laboratorio attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap al fine di consentire allo studente che lo desidera di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno, ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'area qualificante tali attivita' didattiche prevede insegnamenti nei campi:
pedagogico (M-PED/01, M-PED/03);
metodologico-didattico (M-PED/03, M-PED/04);
psicologico (M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/08);
psichiatrico (MED/25, MED/39);
medico (MED/26, MED/42, MED/50).
Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito la laurea nel corso puo' integrare il percorso formativo ai fini indicati con uno o due semestri aggiuntivi.
Art. 67 (Collaborazioni con altri enti). - Per la finalita' del corso di laurea, il consiglio della facolta' di scienze della formazione puo' attivare apposite intese con gli enti locali e puo' stipulare convenzioni con l'accademia delle belle arti, col conservatorio, con gli Istituti musicali pareggiati, con il corso di laurea in scienze motorie, con altre eventuali strutture scientifiche nonche' con istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio.
Art. 68 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica competente definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
In particolare il consiglio di facolta':
a) propone il numero dei posti a disposizione per gli iscritti al primo anno in applicazione del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;
b) stabilisce:
le prove di valutazione per l'iscrizione al primo anno;
la denominazione degli insegnamenti;
la suddivisione delle ore tra discipline;
l'indicazione degli insegnamenti opzionali;
le attivita' di laboratorio e di tirocinio previste.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 14 maggio 2001
Il rettore: Mistretta
 
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