Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 marzo 2001
Servizio sanitario nazionale - Ripartizione quota di parte corrente 2001. (Deliberazione n. 32/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'Ospedale Bambino Gesu', a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta tra l'altro disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;
Visto l'art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) che prevede che ciascuna regione, per il triennio 2001-2003, riservi al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visti, in particolare, gli articoli 85 e 100, della citata legge n. 388/2000, che incrementano complessivamente di 1.953 miliardi di lire le risorse disponibili per il finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Vista la nota del Ministero della sanita' in data 27 febbraio 2001 che, nel determinare in via definitiva in 130.843 miliardi di lire le risorse 2001 di parte corrente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, propone il riparto delle disponibilita' tra le regioni interessate e la finalizzazione di alcuni importi specifici;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1o febbraio 2001, concernente la ripartizione tra le regioni, l'assegnazione alla Croce rossa italiana ed il finanziamento agli Istituti zooprofilattici spermentali relativamente al Fondo sanitario nazionale 2001 - parte corrente;
Delibera:
A valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale - parte corrente anno 2001 - ammontanti a 130.843 miliardi di lire (Meuro 67.574,77) vengono finalizzati i seguenti importi:
a) 127.810 miliardi di lire (Meuro 66.008,356) vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome, secondo quanto indicato nell'allegata tabella (Allegato 1) che fa parte integrante della presente delibera; le quote regionali comprendono la voce "mobilita' interregionale" per complessivi 228,771 miliardi di lire che vengono assegnati all'Ospedale Bambino Gesu';
b) 197 miliardi di lire sono assegnati alla Croce rossa italiana;
c) 228 miliardi di lire sono assegnati agli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo quanto riportato nell'allegata tabella (all. 2) che fa parte integrante della presente delibera.
Resta accantonata la somma di 2.608 miliardi di lire in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero della sanita'.
Roma, 8 marzo 2001
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001 Registro n. 2, Tesoro, foglio n. 379
 
----> vedere tabelle alle pagg. 65-66 della G.U. <----
 
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