Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 178
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001).

Art. 1.
Dipartimenti del Ministero e Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali;
b) Dipartimento per la protezione ambientale;
c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio;
d) Dipartimento per le risorse idriche.
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinnvio. Restano ivariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui'
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988,
supplemento ordinario, reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis:
"Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63, del 17 marzo 1997, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio
1993, supplemento ordinario, abrogato dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106, del 9 maggio 2001, supplemento
ordinario, recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92, del 21 aprile
1998, supplemento ordinario, reca: "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario, reca "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 35, 38 e 8,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio; identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle
acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti,
inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche
di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale".
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il
sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e'
costituito, con il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il
coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
l'Agenzia e le Agenzie regionali sono disciplinati
dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia".
"Art. 8 (L'ordinamento). - Omissis.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle Agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'Agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna Agenzia, adottati dal
direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'Agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".



 
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati sono dedicate, in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.
3. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, per le politiche del personale e gli affari generali, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di Conferenza permanente. I capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
 
Art. 3.
Aree funzionali e Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali - promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali e coordinamento delle attivita' di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei valori limite, standard e obiettivi di qualita' e sicurezza; determinazione di norme tecniche; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero;
b) Dipartimento per la protezione ambientale - valutazione di impatto ambientale, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti, interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio - assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversita', della fauna e della flora; difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in relazione alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;
d) Dipartimento per le risorse idriche - gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.



Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 36 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile
nazionali e internazionali; sorveglianza, monitoraggio e
controllo nonche' individuazione di valori limite,
standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme
tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo;
b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei
rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e
risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale;
riduzione dei fattori di rischio;
c) assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali e ambientali; individuazione, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della
biodiversita', della fauna e della flora; difesa del suolo;
polizia ambientale; polizia forestale ambientale;
sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali
dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio
delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela
della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni
internazionali;
d) gestione e tutela delle risorse idriche;
prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa
del mare e dell'ambiente costiero".



 
Art. 4. Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del
personale e gli affari generali

1. Il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per lo sviluppo sostenibile;
b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente;
c) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali;
d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;
c) contabilita', fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;
d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole e/o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
m) promozione della ricerca in campo ambientale;
n) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale;
o) educazione e formazione ambientale;
p) gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;
q) statistica;
r) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.
3. La Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione europea;
b) elaborazione degli indirizzi per il recepimento e controllo dell'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni internazionali e comunitarie in materia ambientale, nonche' monitoraggio e controllo nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture competenti per materia;
c) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;
d) rapporti con gli altri Dipartimenti con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente.
4. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei Capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
d) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso;
e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
g) cerimoniale, onorificenze;
h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
i) relazioni con il pubblico;
l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna;
m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia.
5. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione;
b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
 
Art. 5.
Dipartimento per la protezione ambientale

1. Il Dipartimento per la protezione ambientale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la valutazione di impatto ambientale;
b) Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali;
c) Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
2. La Direzione per la valutazione di impatto ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attivita' della relativa commissione;
b) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;
c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
d) di coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
e) attivita' relative all'ecolabel-ecoaudit e promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;
f) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonche' dell'introduzione di organismi geneticamente modificati.
3. La Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) inquinamento atmosferico;
b) inquinamento acustico;
c) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
d) rischi di incidenti rilevanti da attivita' industriali;
e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
f) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;
g) risanamento ambientale di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale a rischio di incidente rilevante;
h) supporto alle attivita' in sede internazionale e attuazione degli impegni connessi relativamente alla convenzione sui cambiamenti climatici e al protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico;
i) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.
4. La Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione, recupero, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti;
c) promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e delle attivita' complementari;
d) promozione e istruttoria degli accordi e contratti di programma nonche' degli altri strumenti di amministrazione negoziata in materia di gestione dei rifiuti;
e) attivita' preparatorie, istruttorie e di supporto ai fini dell'esplicazione delle funzioni del Ministro concernenti i consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti;
f) in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e in raccordo con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, raccolta elaborazione di dati, nonche' predisposizione di elaborati tecnico-economici e compimento degli atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
g) supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
h) rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria ed ogni altra azione di supporto ai fini dell'approvazione ministeriale del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
i) messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti, bonifiche dall'amianto, per quanto attiene alle materie di competenza;
l) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;
m) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
n) supporto all'attivita' ministeriale per l'esercizio delle competenze spettanti in materia di salvaguardia di Venezia e della zona lagunare.
 
Art. 6.
Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio

1. Il Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la difesa del territorio;
b) Direzione per la conservazione della natura.
2. La Direzione per la difesa del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) indirizzo e coordinamento, d'intesa con la Direzione per la tutela delle acque interne, dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale;
d) identificazione, d'intesa con la Direzione per la conservazione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonche' con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
e) attivita' relative alla predisposizione della Carta della natura;
f) coordinamento, nelle materie della difesa del suolo, delle attivita' finalizzate alla definizione delle intese sui piani territoriali di coordinamento provinciali, nonche' dei concerti, dei nulla osta e dei pareri sui programmi e progetti di competenza di altre amministrazioni dello Stato;
g) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' paesaggistico-ambientale;
h) supporto alle attivita' internazionali connesse alla convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccita' e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;
i) coordinamento dei sistemi cartografici;
l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
m) programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
n) indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione del materiale cartografico ufficiale;
o) determinazione di criteri, metodi, e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
p) misure concernenti interventi non autorizzati nelle aree naturali protette nazionali;
q) individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
r) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;
s) determinazione dei criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
t) indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste.
3. La Direzione per la conservazione della natura svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione dei programmi per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza sull'attuazione di tali programmi;
b) istruttorie relative alla istituzione del parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
c) predisposizione degli atti normativi e amministrativi relativi alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette;
d) supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni della Consulta delle aree naturali protette;
e) promozione e coordinamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione della natura, della fauna, della flora e della biodiversita';
f) elaborazione di programmi per la promozione della educazione ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle aree protette;
g) erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa a contabile nei confronti degli enti parco, supporto tecnico allo sviluppo delle attivita' degli enti parco;
h) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
i) tutela della fauna, della flora e della biodiversita'; supporto alle attivita' in sede internazionale connesse alla convenzione per la protezione della biodiversita' e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;
l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
m) partecipazione, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.



Note all'art. 6:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 120, del 25 maggio 1989, supplemento
prdinario, reca: "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo". Si trascrive il testo
degli articoli 15, comma 4, 18, comma 2, 19, comma 3, e 20,
comma 4:
"Art.15 (Bacini di rilievo interregionale). - Omissis.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga
conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
di cui al comma 3, lettera a)".
"Art.18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). -
Omissis.
2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza,
sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i
provvedimenti necessari per garantire comunque lo
svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti
necessari per la formazione dei piani secondo quanto
disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di
commissari ad acta".
"Art.19 (I piani di bacino di rilievo interregionale).
- Omissis.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle
regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, puo' adottare eventuali modifiche".
"Art.20 (I piani di bacino di rilievo regionale). -
Omissis.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le
regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,
adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del
Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva
competenza, gli atti in via sostitutiva".
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 292, del 13 dicembre 1991,
supplemento ordinario, reca: "Legge quadro sulle aree
protette".



 
Art. 7.
Dipartimento per le risorse idriche

1. Il Dipartimento per le risorse idriche e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la tutela delle acque interne;
b) Direzione per la difesa del mare.
2. La Direzione per la tutela delle acque interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche;
b) tutela delle acque interne superficiali e sotterranee dall'inquinamento;
c) tutela delle risorse idriche sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
d) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari;
e) promozione di attivita', di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;
f) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;
g) recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e sotterranee;
h) intesa, con la Direzione per la difesa del territorio, per l'indirizzo e il coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale;
i) tutela degli usi delle acque;
j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;
l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
m) censimento nazionale dei corpi idrici;
n) direttive generali e di settore per il censimento e il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
o) formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
p) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
q) direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
r) criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
s) definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai criteri e agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
t) definizione di meccanismi e di istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
u) criteri e indirizzi per la programmazione, d'intesa con la Direzione difesa del suolo, dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
v) criteri e indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
z) direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
aa) definizione e aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
bb) definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
cc) attivita' di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse idriche;
dd) supporto al Ministro per gli aspetti tecnici relativi alla vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia;
ee) concessioni di grande derivazione di acqua che interessino il territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico;
ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
gg) definizione degli obiettivi di qualita' delle acque, ivi comprese quelle della laguna di Venezia.
3. La Direzione per la difesa del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle locali capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree marine protette e per le attivita' di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge:
a) istituzione e gestione delle aree marine protette;
b) tutela della biodiversita' marina e delle specie marine protette e dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali ferme restando, per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per le politiche agricole e forestali in materia di pesca e di acquacoltura;
c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti sull'ambiente marino e costiero;
d) promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della prevenzione del danno ambientale, anche con riferimento alle conseguenze ambientali di incidenti marittimi;
e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
f) individuazione e attuazione degli interventi per la gestione integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione alle attivita' definite a livello internazionale per la tutela del mare e per la regolarita' degli interventi di caccia e pesca;
g) difesa delle coste, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio;
h) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di emergenza-inquinamento dell'ambiente marino, anche con ausilio di supporto informatico;
i) attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento antinquinamento dell'ambiente marino;
l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;
m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attivita' scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.



Note all'art. 7:
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14, del 19 gennaio 1994, supplemento
ordinario, reca: "Disposizioni in materia di risorse
idriche". Si trascrive il testo degli articoli 1, 4, 5, 8,
comma 1, 17 e 30:
"Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1.
Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri
di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e
al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio
idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la
fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e
gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da leggi speciali".
"Art.4 (Competenze dello Stato). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi
nel settore della difesa del suolo, di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui
al medesimo art. 4 della citata legge n. 183, del 1989, con
propri decreti determina:
a) le direttive generali e di settore per il
censimento delle risorse idriche, per la disciplina
dell'economia idrica e per la protezione delle acque
dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione
della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le
linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione
dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui
all'art. 17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la
revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge
4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da
effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto
all'art. 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico
integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere
garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'art. 8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi per
la gestione dei servizi di approvvigionamento, di
captazione e di accumulo per usi diversi da quello
potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di
bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
i) i sistemi gia' esistenti che rispondano
all'obiettivo di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione
del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
1, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2,
della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio
dello Stato, si avvale del supporto tecnico e
amministrativo del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
della direzione generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela
delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica
del Ministero dell'ambiente".
"Art. 5 (Risparmio idrico). - 1. Le regioni prevedono
norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e
l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione
e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al
fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti
dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo
di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di
metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei
settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in
ogni singola unita' abitativa nonche' contatori
differenziali per le attivita' produttive e del settore
terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di
collettamento differenziali per le acque piovane e per le
acque reflue.
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con
l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse
finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di
risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione
edilizia se il progetto prevede l'installazione di
contatori per ogni singola unita' abitativa, nonche' il
collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento
per la definizione dei criteri e del metodo in base ai
quali valutare le perdite degli acquedotti e delle
fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i
soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni
eseguite con la predetta metodologia".
"Art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati
sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati
secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto
delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani
regionali di risanamento delle acque di cui alla legge
10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel
piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore
dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali,
definite sulla base di parametri fisici, demografici,
tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative.
Omissis".
"Art.17 (Opere e interventi per il trasferimento di
acqua). - 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle
risorse idriche nei casi di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e i), della presente legge, laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma
singola o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di
rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di
programma ai sensi dell'art. 27, legge 8 giugno 1990, n.
142, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui
all'art. 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione
interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su
proposta delle Autorita' di bacino e delle regioni
interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei
Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n.
183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei
programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 della
medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti
criteri e modalita' per la esecuzione e la gestione degli
interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata
attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al
Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua
attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita'
di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere
poste anche a totale carico dello Stato, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (C.I.P.E.), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresi'
definire la convenzione tipo, le direttive per la
concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonche'
l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle
opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento
di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla
preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al
comma 2 comporta variante al piano regolatore generale
degli acquedotti".
"Art. 30 (Utilizzazione delle acque destinate ad uso
idroelettrico). - 1. Tenuto conto dei principi di cui alla
presente legge e del piano energetico nazionale, nonche'
degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche
di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), della presente
legge, il C.I.P.E., su iniziativa del Comitato dei Ministri
di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni, sentite le Autorita' di
bacino, disciplina:
a) la produzione al fine della cessione di acqua
dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali
elettriche costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi
idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza
idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della
quantita' e della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso
idroelettrico".
- Si trascrive il testo dell'art. 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 112 del 1998:
"Art. 29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
Omissis.
3. In sede di recepimento della direttiva n.
96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli
specifici per la pianificazione regionale e di bacino
idrografico in materia di utilizzazione delle risorse
idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le
concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso
idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di
recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di
grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate
dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In
mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente".



 
Art. 8.
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, determinata, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alla tabella A, e' costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dell'ambiente determinata in complessive 900 unita', ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dalla consistenza numerica del personale appartenente al soppresso Ministero dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo pari a novantotto unita' ivi comprese le qualifiche dirigenziali in conformita' a quanto previsto nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente provvedimento, nonche' dalla consistenza numerica del personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verra' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
2. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita'. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. In un apposito ruolo confluisce il personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verra' determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei Ministeri soppressi.
4. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.
5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 36 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si veda la nota all'art. 3.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 344, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 1997, supplemento
ordinario, reca: "Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129, del 5 giugno
1997, reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale". Si
trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto:
"Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede
alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle
regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale
dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di
competenza statale.
Omissis".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge
n. 59 del 1997:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5,
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse). 1. I
provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la
medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali
destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a
quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di
riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data
del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia'
maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si
applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di
spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo
Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia'
previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo, la conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta".
- Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la
rubrica dell'art. 45 del medesimo decreto:
"Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi).".



 
Art. 9.
Uffici di diretta collaborazione

1. Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero si applica il regolamento recante l'organizzazione dei medesimi uffici del Ministero dell'ambiente.
2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.



Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 55, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Omissis.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1987, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1987, n. 175, reca "Regolamento per l'organizzazione del
Ministero dell'ambiente". Si trascrive il testo degli
articoli 4, 5, 6, 7,e 8 del medesimo decreto:
"Art. 4 (Gabinetto del Ministro). - 1. Il gabinetto del
Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle
funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n.
1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Il gabinetto, con decreto del Ministro, puo' essere
articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei
successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati,
secondo esigenze di funzionalita'".
"Art. 5 (Ufficio legislativo). - 1. L'ufficio
legislativo:
coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti
normativi promossi dal Ministro;
segue l'attivita' legislativa delle Camere
informandone gli uffici competenti e vagliandone le
osservazioni, che sottopone al Ministro;
studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli
altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone
al Ministro le eventuali osservazioni;
esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita'
amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e
su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;
prende immediata conoscenza delle interrogazioni,
delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede
ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici
competenti, predispone le risposte da sottoporre al
Ministro per l'approvazione;
cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni
secondo le direttive impartite dal Ministro.
2. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio
legislativo".
"Art. 6 (Ufficio studi). - 1. L'ufficio studi svolge
attivita' di indagine, di studio e di documentazione che il
Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di
competenza dei singoli servizi.
2. L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i
problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria
assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione dei funzionari
appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle
particolari questioni da trattare.
3. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio
studi, ufficio stampa".
"Art. 7 (Ufficio stampa). - 1. L'ufficio stampa informa
il Ministro di ogni notizia che comunque interessi
l'attivita' del Ministero;
cura i rapporti con la stampa e con la
radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse
pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero;
attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e
di comunicati ufficiali; attende alla diramazione delle
informazioni agli uffici del Ministero;
attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e
la radiotelevisione di competenza del Ministero.
2. Responsabile dell'ufficio e' il capo dell'ufficio
stampa".
"Art. 8 (Segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato). - 1. Le segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato hanno la composizione ed attendono alle funzioni
indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive
modificazioni ed integrazioni".



 
Art. 10.
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.



Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del
decreto legislativo n. 300 del 1999.
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - Omissis.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale".



 
Art. 11.
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549.



Nota all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1999, n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
2000, n. 67, reca "Regolamento recante norme di
organizzazione delle strutture di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'ambiente".



 
Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Note all'art. 12:
- Per il riferimento all'art. 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 9.



 
----> vedere tabella a pag. 58 della G.U. <----
 
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