Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
COMUNICATO
Statuto, regolamento di amministrazione e di contabilita'

AGENZIA DEL DEMANIO
STATUTO

Articolo 1
Agenzia de1 demanio 1. L'Agenzia del demanio, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 2. L'Agenzia e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei Conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge. 3. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia. 4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.
 
Articolo 2
Fini istituzionali 1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, al fine di perseguire la gestione produttiva e la valorizzazione dei beni. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa la conoscenza dello stato di tutti i beni immobili del demanio e del patrimonio statale e amministra i beni del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile ad essa affidati in gestione, nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. 2. L'Agenzia assicura, in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato, i servizi relativi all'amministrazione, stima, gestione e valorizzazione dei beni, ivi compresi quelli gia' di competenza del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, ad essa affidati. 3. L'Agenzia assicura il supporto alle attivita' del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalita' di competenza statale. 4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
 
Articolo 3
Federalismo fiscale 1. L'Agenzia, nel perseguimento dei fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle Regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale. 2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle Regioni ed agli enti locali per la gestione dei beni di loro competenza, stipulando convenzioni per l'amministrazione, la gestione produttiva e la valorizzazione dei beni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attivita' di collaborazione e di supporto alle Regioni e agli enti locali. 3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.
 
Articolo 4
Attribuzioni 1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni: a) conoscenza e valutazione dello stato dei beni, realizzazione e sviluppo del sistema informativo, anche mediante collegamenti con altre amministrazioni e soggetti interessati sulla base di criteri riferiti ai valori di mercato; b) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni, assicurando la corretta utilizzazione, la manutenzione e la ristrutturazione, anche mediante la programmazione e la selezione degli interventi, le attivita' di concessione, affitto, locazione, riscossione e contenzioso; c) gestione produttiva dei beni, assicurando la valorizzazione, la vendita, la cessione e l'acquisizione dei beni affidati in gestione, secondo programmi, inclusi quelli di sdemanializzazione, gestiti con i criteri imprenditoriali di cui all'art. 65, comma 1 del decreto istitutivo e garantendo l'attuazione di progetti di valorizzazione, anche mediante la promozione di accordi di programma e la convocazione di conferenze di servizi, nonche' di cessione di beni mobili e immobili comunque acquisiti dallo Stato, anche se provenienti da patrimoni confiscati; d) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nella materia di competenza a soggetti di diritto pubblico e privato, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti contrattuali o convenzionali; e) promozione e partecipazione ai consorzi e alle societa' previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo; 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia assicura il collegamento con tutte le amministrazioni e gli enti interessati, garantendo l'accesso alle informazioni e assicurando la qualita' dei servizi resi.
 
Articolo 5
Organi 1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono: a) il direttore dell'agenzia; b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore dell'Agenzia, nominato con le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo nonche' con qualsiasi altra attivita' professionale pubblica o privata e con qualsiasi attivita', anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia. 3. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed e' composto da sei membri, oltre al direttore dell'Agenzia che lo presiede. Tre dei componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'Agenzia. Con le medesime modalita' si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. 4. Le incompatibilita' sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. 6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
 
Articolo 6
Attribuzioni del direttore 1. Il direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati da disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare: a) presiede il comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle societa' di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo; b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del comitato direttivo; c) stipula la convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, sentito il comitato direttivo e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali; d) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione del comitato direttivo; e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti; f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle proprie entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti; g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalita' di competenza dello Stato, nonche' con il sistema delle autonomie locali e da' attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1, lett. d) del decreto istitutivo; h) assicura l'attivita' di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle finanze; i) partecipa secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia. 2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un componente del Comitato direttivo, nominato dallo stesso Comitato direttivo, tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto. La relativa deliberazione e' trasmessa al Ministro.
 
Articolo 7
Attribuzioni del comitato direttivo 1. Il comitato direttivo: a) delibera, su proposta del direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle societa' di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilita' ed amministrazione; b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilita' ed amministrazione; c) valuta ogni questione che il direttore ponga all'ordine del giorno.
 
Articolo 8
Funzionamento del comitato direttivo 1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno. Il comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimita' o di merito ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo. 2. Su specifici argomenti, il direttore ha facolta' di invitare ad assistere alla seduta del comitato direttivo rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie nonche' esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare. 3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. 4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il comitato e' convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti. 5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente puo' opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. 6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente piu' anziano di eta'. 7. Le deliberazioni di competenza del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il collegio. 8. Quando il comitato e' chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti. 9 Delle sedute del comitato e' redatto apposito verbale.
 
Articolo 9
Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti: a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia; c) esamina il budget e controlla il bilancio; d) accerta periodicamente la consistenza di cassa; e) redige le relazioni di propria competenza; f) puo' chiedere al direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali irregolarita' riscontrate; g) svolge il controllo di regolarita' secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; h) esercita ogni altro compito relativo alla funzione di revisore dei conti. 2. I membri del collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a piu' di due sedute del comitato direttivo, decadono dall'ufficio.
 
Articolo 10
Funzionamento del collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. 2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.
 
Articolo 11
Dirigenza 1. I dirigenti dell'Agenzia: a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle proprie entrate; b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
 
Articolo 12
Strutture di controllo interno 1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento di amministrazione.
 
Articolo 13
Principi generali di organizzazione e di funzionamento 1. L'Agenzia e' articolata in uffici centrali e periferici. 2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'agenzia, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalita' per l'accesso alla dirigenza, in conformita' con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
 
Articolo 14
Attivita' dell'agenzia 1. L'attivita' dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
 
Articolo 15
Bilancio dell'agenzia 1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo. 2. Le norme contenute nel regolamento di contabilita' disciplinano in dettaglio le modalita' di redazione del bilancio dell'Agenzia, secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
 
Articolo 16
Personale e relazioni sindacali 1. Ferme restando le responsabilita' vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo. 2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a cio', l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalita' previste dagli accordi collettivi in vigore. 3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.
 
Articolo 17
Norma transitoria 1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'art.73, comma quarto, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati. 2. Entro il termine di cui all'art.26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore e il Comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attivita' per la strutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'art. 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300.
 
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1
Principi di organizzazione 1. L'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia del Demanio, di seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi: a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attivita'; b) funzionamento per processi di lavoro; c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative sulla base delle responsabilita' di erogazione dei prodotti/servizi previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso l'interno dell'organizzazione; d) decentramento delle responsabilita' operative e semplificazione dei rapporti con l'utenza; e) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; f) sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione; g) gestione per progetti a termine di eventi particolari per valore istituzionale o economico. 2 L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Art.2
Struttura organizzativa 1. Sono organi dell'agenzia: il Direttore, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto. 2. L'Agenzia si articola in uffici centrali con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo ed in uffici locali con funzioni operative, denominate filiali. 3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e periferico e definisce il modello organizzativo degli uffici locali. 4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e le posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del Direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato direttivo.

Art. 3
Strutture centrali di vertice 1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice con compiti operativi dell'Agenzia: a) l'ufficio per i servizi immobiliari, che assicura la definizione e l'aggiornamento delle normative relative ai beni patrimoniali e demaniali, inclusi quelli confiscati; svolge l'attivita' di acquisizione di beni e di gestione patrimoniale e demaniale riservata alle strutture centrali. b) L'ufficio per i servizi tecnici, che assicura la gestione e lo sviluppo di programmi centrali per le costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni del patrimonio immobiliare dello Stato e, a richiesta, di altri utenti; svolge l'attivita' di consulenza tecnico-estimale immobiliare per l'attivita' istituzionale. c) l'ufficio per il coordinamento delle filiali che assicura la programmazione operativa coerente con la pianificazione aziendale, assegnando obiettivi e risorse; assicura il coordinamento delle filiali, garantendo l'omogeneita' dei processi operativi sul territorio ed elaborando adeguati metodi e strumenti. 2. Sono, altresi', strutture di vertice a livello centrale i seguenti uffici con funzioni di coordinamento gestionale e di supporto: a) l'ufficio per il coordinamento gestionale ed operativo che assicura la funzione legale e di osservatorio normativo, di gestione della contabilita', di predisposizione del bilancio e dei rendiconti, di sviluppo del sistema informatico; che assicura, altresi', la coerenza e l'integrazione funzionale tra le attivita' delle strutture organizzative centrali e quelle operanti sul territorio, nonche' cura i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli di competenza; b) l'ufficio per la pianificazione ed il controllo, che definisce la metodologia del processo di pianificazione e ne gestisce l'attuazione ed il controllo; che definisce metodi e strumenti per il controllo di gestione e ne gestisce l'attuazione e le verifiche; assicura inoltre le funzioni di coordinamento delle attivita' per la definizione e la gestione della Convenzione con il Ministero; c) l'ufficio per le risorse umane e l'organizzazione, che assicura il coordinamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione delle risorse umane, l'organizzazione e la qualita', le relazioni sindacali, la logistica e servizi generali, nonche' l'approvvigionamento di beni e servizi, assolvendo, inoltre, le funzioni di rappresentanza in giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale; d) l'ufficio per il servizio ispettivo, che ha la responsabilita' di provvedere ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile degli uffici; di pianificare le relative attivita' ispettive ordinarie e straordinarie e di riferire, anche attraverso relazioni periodiche, al Direttore dell'Agenzia.

Art. 4
Strutture centrali non di vertice 1. Operano alle dirette dipendenze del Direttore le strutture centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione e relazioni esterne, di promozione dell'attivita' immobiliare sul mercato e di controllo strategico.

Art. 5
Uffici locali : filiali 1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte da uffici locali denominati filiali. Esse hanno la responsabilita' della gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul loro corretto utilizzo, della riscossione e della trattazione del contenzioso. 2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle filiali sono determinati, prevalentemente, sulla base della localizzazione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare e del demanio, in relazione anche alla centralita' socio-economica delle diverse aree territoriali; e' prevista almeno una filiale per ogni regione. 3. Le filiali si possono articolare sul territorio, di norma per Provincia, in sezioni staccate per necessita' di carattere locale e nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse; le sezioni svolgono attivita' istituzionali nell'ambito della competenza territoriale della filiale da cui dipendono. 4. Le filiali, nell'ambito delle rispettive Regioni o Province, curano i rapporti con gli enti pubblici locali secondo gli indirizzi e gli obiettivi assegnati. 5. L'organizzazione interna degli uffici si basa sulle integrazioni dell'attivita' per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e sulla promozione del lavoro in "team", al duplice fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere piu' flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilita' dei ruoli e all'auto regolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro. 6. L'individuazione delle filiali, delle sezioni staccate e delle eventuali strutture interne di livello dirigenziale e' effettuata con atto del Direttore dell'Agenzia.

Art. 6
Strutture periferiche di vertice 1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice le principali filiali individuate sulla base della rilevanza del patrimonio immobiliare e del demanio o della rilevanza socio-economica dei beni. 2. Le strutture periferiche di vertice sono individuate dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato Direttivo.

Art. 7
Disposizioni finali e transitorie 1. I poteri e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del Dipartimento del territorio e ai direttori degli uffici del territorio sono rispettivamente devoluti ai direttori delle strutture di vertice e ai direttori delle filiali. 2. Gli uffici del territorio del Dipartimento del territorio continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino alla data di attivazione delle filiali. 3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle Finanze.

TITOLO II
PERSONALE

CAPO I
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 8
Relazioni sindacali 1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro. 2. Preliminarmente alla stipula della Convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro.

Art. 9
Inquadramento professionale 1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali. 2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica, articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

Art. 10
Dotazioni organiche 1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono cosi' determinate: a) dirigenti 139 b) non dirigenti 1.727 2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge previa consultazione delle organizzazioni sindacali. 3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e' determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

CAPO II
SELEZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

Art. 11
Dirigenza 1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unita' organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti. 2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 12
Accesso alla dirigenza 1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione puo' essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacita' di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano gia' maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacita' organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneita' allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. 3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacita' e conoscenze dimostrate nel corso dell'attivita' di servizio. In base all'esito della valutazione, i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalita' previste per la procedura selettiva di cui al comma 2. 4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione. 5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui all'articolo 3 e' quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

Art. 13
Dirigenti con contratto a tempo determinato 1. Per particolari esigenze e per la necessita' di copertura di posizioni dirigenziali non preesistenti possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed Enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 2. Il trattamento economico e' commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita' del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalita'.

Art. 14
Incarichi di funzioni dirigenziali 1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da 2 a 7 anni, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art.13. 3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale sono sottoposte dal Direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo. 4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2. 5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravita', il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo. 6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente e', di regola, sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilita' dell'unita' organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25. 7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n.437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

CAPO III
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 15
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno 1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Il tirocinio sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio. 3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacita' espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione. 4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. 5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi. 6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 16
Incarichi professionali 1. L'Agenzia puo' stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita' richiesta. 2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

CAPO IV
GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 17
Formazione 1. Le attivita' di formazione sono rivolte a: a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia; b) assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza; c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo. 2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 18
Valutazione del personale 1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacita' dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi. 2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.

Art. 19
Mobilita' e trasferimenti d'ufficio 1. L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi. 2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali. 3. L'Agenzia puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle Finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 20
Comando presso amministrazioni pubbliche 1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Istituzioni ed Organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso puo' essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia. 2. Nell'ambito della convenzione e' fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle Finanze. 3. Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21
Tutela del rischio professionale e patrocinio legale
del personale 1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse. 2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa. 3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22
Inquadramento nei ruoli dell'agenzia 1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia e' inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel contratto collettivo di lavoro in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'art.71 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art.74 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Art. 23
Missioni 1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 24
Incarichi dirigenziali a personale esterno 1. Nei primi due anni di operativita' dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'articolo 13 comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, e' calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed e' derogabile, previe intese, fino al massimo del dieci per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilita' dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

Art. 25
Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita' a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. 2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

Art. 26
Contratti individuali di lavoro
per particolari professionalita' 1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo' sottoscrivere, per specifiche professionalita' non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unita', con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.

Art. 27
Accordo sul sistema di relazioni sindacali 1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del 1o contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali - compresa l'area della dirigenza - le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto collettivo nazionale del Ministero delle Finanze ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definira' soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.
 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazioni e oggetto CAPO II CONTABILITA' E BILANCIO Art. 2 - Definizione del Sistema Contabile Art. 3 - Durata dell'esercizio Art. 4 - Documento programmatico (budget) Art. 5 - Piano pluriennale degli investimenti Art. 6 - Bilancio d'esercizio Art. 7 - Piano dei conti Art. 8 - Manuale di contabilita' Art. 9 - Libri contabili CAPO III INFORMATIVA AL MINISTERO E RACCORDI CON LA CONTABILITA' DI STATO Art. 10 - Comunicazioni relative al documento programmatico Art. 11 - Raccordo del bilancio d'esercizio con la contabilita' di Stato Art. 12 - Attivita' del funzionario delegato CAPO IV TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE Art. 13 - Servizio di Tesoreria Art. 14 - Dirigenti preposti alle attivita' finanziarie di Tesoreria Art. 15 - Dirigenti autorizzati alle spese CAPO V ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 16 - Ambito di applicazione Art. 17 - Procedure di acquisizione Art. 18 - Commissioni giudicatrici Art. 19 - Forma dei contratti Art. 20 - Stipula dei contratti Art. 21 - Congruita' tecnico-economica delle acquisizioni

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Denominazioni e oggetto 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro delle Finanze; b) per Ministero, il Ministero delle Finanze; c) per Agenzia, l'Agenzia del Demanio; d) per Direttore, il Direttore dell'Agenzia; e) per decreto n. 300 del 1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; f) per DPR n. 439 del 1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. 2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. m) e dell'art.70 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, detta disposizioni relative alla contabilita' dell'Agenzia del Demanio.

Capo II
CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 2
Definizione del Sistema Contabile 1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, e' finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonche' delle variazioni patrimoniali e finanziarie. 2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.

Art. 3
Durata dell'esercizio 1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4
Documento programmatico (budget) 1. Il Comitato direttivo, in coerenza e nel rispetto della convenzione prevista dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 300 del 1999, approva il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali. 2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento. 3. Al termine del primo semestre, il Direttore verifica la necessita' di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato direttivo. 4. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del documento programmatico in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Comitato Direttivo, su proposta del Direttore, delibera la gestione provvisoria, che avra' una durata non superiore a quattro mesi e fissera' limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente e la sottopone all'approvazione ministeriale.

Art. 5
Piano pluriennale degli investimenti 1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore, e' corredato da una relazione che definisce la finalita' di ciascun investimento, le modalita' di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 6, del decreto n.300 del 1999 ed i risultati attesi.

Art. 6
Bilancio d'esercizio 1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, e' redatto secondo i principi desumibili dagli artt. 2423 bis e seguenti del codice civile. 2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti: a) Stato patrimoniale b) Conto economico c) Nota integrativa. 3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Direttore al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo. 4. Il bilancio di esercizio e' deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed e' approvato con le modalita' previste dal DPR 439 del 1998. 5. Al bilancio e' allegata la Relazione del Collegio dei revisori redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilita'.

Art. 7
Piano dei conti 1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti. 2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

Art. 8
Manuale di contabilita' 1. Le disposizioni attuative relative alle attivita' contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilita' approvato dal Comitato direttivo.

Art. 9
Libri contabili 1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Capo III
INFORMATIVA AL MINISTERO E
RACCORDI CON LA CONTABILITA' DI STATO

Art. 10
Comunicazioni relative al documento programmatico 1. Il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui all'art. 4, dopo l'approvazione del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.

Art. 11
Raccordo del bilancio di esercizio
con la contabilita' di Stato 1. La nota integrativa, di cui all'art. 6, comma 2, espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato. 2. L'Agenzia, ove richiesto dal Ministero, provvede agli adempimenti contabili necessari ad integrare le informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.

Art. 12
Attivita' del funzionario delegato 1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel Bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni generali della contabilita' di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal Direttore.

Capo IV
TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE

Art. 13
Servizio di tesoreria 1. Il servizio di incassi e pagamenti puo' essere affidato, mediante gara, ad uno o piu' soggetti abilitati, ovvero con applicazione dell'art. 16, comma 3. 2. In sede di prima attuazione, per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad essere svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione. 3. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 14
Dirigenti preposti alle attivita' finanziarie di tesoreria 1. Il Direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilita' in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilita' speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.

Art. 15
Dirigenti autorizzati alle spese 1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal Direttore. 2. In nessun caso e' consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e ai dirigenti delle strutture periferiche, sono disciplinate con provvedimento del Direttore. 3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal Direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le assegnazioni di budget. 4. Il Direttore, nell'ambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone al Comitato direttivo le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.

Capo V
ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 16
Ambito di applicazione 1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessari per il suo funzionamento applica le seguenti vigenti normative: - D.Lgs. 358/92, attuazione direttive CEE in materia di forniture di beni, revisionato con D.Lgs. 402/98; - D.Lgs. 157/95, attuazione direttive CEE in materia di forniture di servizi, revisionato con D.Lgs. 65/00; - Legge 109/94 (Merloni ter) in materia di appalti di opere; - DPR 554/99, regolamento di attuazione della legge 109/94; ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nell'ordinamento nazionale, oltre alle disposizioni di cui al presente capo. 2. Le attivita' negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalita' operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture. 3. L'Agenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.

Art. 17
Procedure di acquisizione 1. Per gli appalti di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, e' consentita la trattativa privata previo esperimento di una indagine di mercato con l'acquisizione di almeno tre offerte nelle seguenti ipotesi: a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso, oppure offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, purche' le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria, assicurativa e bancaria, ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonche' dei servizi forniti da banche centrali, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perche' essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta; c) per le spese di promozione; d) per acquisire i servizi e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali; e) per le spese relative alla gestione ed all'utilizzo degli automezzi; f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso; g) per le spese riguardanti l'acquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonche' la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale. 2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 e' consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi: a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto puo' fornire o eseguire in conformita' ai requisiti richiesti; b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicita' rispetto ai requisiti richiesti; d) quando all'acquisizione di beni o servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza; e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalita' ove la scelta del prestatore d'opera e' basata su un rapporto fiduciario; f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficolta' o incompatibilita' tecniche; g) per l'acquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovra' superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente; h) qualora la spesa stimata non superi i 20 mila EURO. 3. Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'I.V.A.

Art. 18
Commissioni giudicatrici 1. Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare di appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del dirigente sovraordinato a quello autorizzato alla spesa. Le Commissioni giudicatrici delle gare di rilevanza economica superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente sono istituite dal Direttore.

Art. 19
Forma dei contratti 1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.

Art. 20
Stipula dei contratti 1. I Dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore. 2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal Direttore. 3. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresi', a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 21
Congruita' tecnico-economica delle acquisizioni 1. Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruita' dei prezzi delle ditte fornitrici, fermo restando quanto diversamente previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuato dai Dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicita' e convenienza. 2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i Dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico di uffici interni, ove esistenti, o di altre Agenzie fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, Societa' o professionisti esterni.
 
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