Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/00 del 31 maggio 2000 concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il proprio decreto 2 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2001, riguardante la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse fnanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la decisione della Commissione 2000/503/CE del 25 luglio 2000, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1227/00; Considerato che il differente stato di avanzamento delle procedure attivate dalle regioni per l'utilizzo dei fondi rende necessario prevedere una compensazione fra le spese supplementari di alcune regioni con il sottoutilizzo di quelle effettuate da altre regioni; Ritenuto, pertanto, necessario effettuare una rimodulazione della disponibilita' finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione, qualora non siano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati dal citato decreto 2 novembre 2000; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 19 aprile 2001; Decreta: Art. 1. 1. Qualora, per la campagna 2000-2001, le spese sostenute e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, eccedano le risorse finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa regione o provincia autonoma, ai sensi del decreto 2 novembre 2000, tali spese sono compensate con le risorse di altre regioni o province autonome, le cui spese sostenute siano inferiori alla dotazione assegnata, secondo le modalita' di cui al comma 2. 2. La liquidazione delle spese in esubero, di cui al comma 1, rispetto alle risorse finanziarie assegnate, e' effettuata tra le regioni e province autonome richiedenti, proporzionalmente all'entita' delle richieste avanzate. |
| Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emana le opportune modalita' di presentazione degli ulteriori elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome, comunicando al Ministero per le politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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