Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 28 maggio 2001
Rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della spesa nonche' sui codici delle unita' sanitarie locali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante la determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati al sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 18 aprile 2001, con il quale vengono individuati i modelli di rilevazione delle attivita' economiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere a partire dall'anno di competenza 2001;
Visto l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2001, n. 129, che, al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, prevede l'obbligo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi e ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il comma 4-ter del gia' citato art. 1 che prevede la evidenziazione separata delle poste relative alle valutazioni di fine esercizio rispetto ai dati relativi ai costi aziendali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da verbale della seduta del 24 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1. Modello di rilevazione trimestrale relativo ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere.
1. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano trimestralmente alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanita' le informazioni richieste con il modello CE - modello di rilevazione dei costi e dei ricavi delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, riportato nell'allegato 1, che sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001. Ai medesimi adempimenti sono tenute anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' sanitarie gestite direttamente.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per gli adempimenti connessi alla compilazione del modello sopraindicato.
 
Art. 2.
Modalita' di compilazione e sottoscrizione del modello
1. Le modalita' di compilazione del modello sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che lo accompagnano. I dati dei trimestri successivi al primo devono ricomprendere i dati relativi ai trimestri precedenti.
2. Il modello deve essere sottoscritto dal direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera o da persona da lui delegata. Per quanto riguarda i modelli di competenza delle regioni e delle province autonome, gli stessi devono essere sottoscritti dal responsabile economico-finanziario dell'area sanitaria della regione o provincia autonoma.
 
Art. 3.
Modalita' di trasmissione del modello
1. Il modello contraddistinto dal codice "000" e dai codici delle aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere deve essere inviato, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:
per il primo trimestre entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; per il primo trimestre dell'anno 2001 la scadenza e' posticipata al 15 maggio 2001;
per il secondo trimestre entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;
per il terzo trimestre entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Il modello contraddistinto da codice "999", riepilogativo regionale, deve essere inviato, per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:
per il primo trimestre entro il 15 maggio dell'anno di riferimento; per il primo trimestre dell'anno 2001 la scadenza e' posticipata al 31 maggio 2001;
per il secondo trimestre entro il 31 agosto dell'anno di riferimento;
per il terzo trimestre entro il 15 novembre dell'anno di riferimento;
per il quarto trimestre entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Nel rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano i dati utilizzando la rete informatica del sistema informativo sanitario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concordare con il Ministero della sanita' modalita' diverse di trasmissione dei dati.
4. Restano fermi gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001.
 
Art. 4.
Validazione dei dati
1. Il periodo intercorrente tra la scadenza per l'invio del modello contraddistinto dal codice "000" e dai codici delle aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere e la scadenza per l'invio del modello "999" riepilogativo regionale, e' utilizzato dalla regione o provincia autonoma per validare i dati dei modelli trasmessi dalle aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere. Nel medesimo periodo di tempo le regioni comunicano alle predette aziende le eventuali rettifiche da operare, ferma restando la responsabilita' delle medesime ai fini del monitoraggio dell'andamento in corso d'anno della spesa sanitaria.
 
Art. 5.
Ritardi ed inadempienze
1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione del modello di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro della sanità
Veronesi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
 
Allegato 1
CE
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Il modello riporta le voci del conto economico delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
La rilevazione va effettuata trimestralmente utilizzando il modello CE del conto economico delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere contenuto nel decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001, come modificato nella presente versione.
Nel riquadro Struttura rilevata, oltre al codice regionale, va indicato il codice U.S.L. dell'azienda unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera.
Per i modelli relativi alle attivita' gestite direttamente dalla regione, nel codice U.S.L., occorre riportare il codice 000.
Per i modelli riepilogativi delle attivita' delle AUSL, delle AO e di quelle gestite direttamente dalla regione o provincia autonoma, nel codice U.S.L., occorre riportare il codice 999.
Nel riquadro Oggetto della rilevazione occorre indicare il trimestre e l'anno di riferimento.
I modelli trimestrali devono essere inviati secondo le seguenti scadenze:
primo trimestre: 30 aprile dell'anno di riferimento;
secondo trimestre: 31 luglio dell'anno di riferimento;
terzo trimestre: 31 ottobre dell'anno di riferimento;
quarto trimestre: 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per i modelli contenenti i dati riepilogativi regionali, codice 999, le scadenze per l'invio sono le seguenti:
primo trimestre: 15 maggio dell'anno di riferimento;
secondo trimestre: 31 agosto dell'anno di riferimento;
terzo trimestre: 15 novembre dell'anno di riferimento;
quarto trimestre: 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Nei modelli relativi al primo trimestre, secondo trimestre e terzo trimestre dell'anno 2001 i dati vanno inseriti in milioni di lire.
A partire dal modello relativo al quarto trimestre dell'anno 2001 i dati vanno inseriti in migliaia di euro.
Le Linee guida alla compilazione del modello CE forniscono per ciascuna voce le componenti da inserire. ----> Vedere Modelli da Pag. 9 a Pag. 12 della G.U. <----
 
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