Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 maggio 2001, n. 214
Regolamento recante modifica dei termini previsti dal decreto interministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, relativo alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 dicembre 2000, n. 375, recante il regolamento con il quale sono state dettate nuove modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
Preso atto delle difficolta' per i beneficiari dell'agevolazione di dare esatta esecuzione per l'anno 2001 agli adempimenti prescritti dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 6, commi 5 e 7, del citato regolamento entro il termine ivi previsto del 31 gennaio e tenuto conto che nella disciplina previgente per analoghi adempimenti era fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno;
Considerata l'esigenza, manifestata dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel corso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 febbraio 2001 convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di stabilire adeguati tempi tecnici per garantire l'adozione della nuova procedura;
Tenuto conto di quanto dispone la legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di differire, per l'anno 2001, il predetto termine del 31 gennaio al 31 luglio onde consentire agli operatori ed agli uffici interessati di effettuare gli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina e di garantire la fruizione del beneficio agli aventi diritto;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Conferenza Stato-regioni reso nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la nota n. 3-5185/UCL del 30 aprile 2001 con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno 2001 e' prorogato al 31 luglio il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre 2000, n. 375, per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, nonche' dall'articolo 6, comma 5, del citato decreto, per la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego dei medesimi prodotti agevolati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 maggio 2001
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Pecoraro Scanio
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 18
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



Note alle premesse:
- Il decreto 11 dicembre 2000, n. 375, e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000.
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA
per i produttori agricoli), e' il seguente:
"4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata
al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e, con effetto dal 1o gennaio 2001, in
relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati,
nonche' all'applicazione del regime ordinario in materia di
imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli,
riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)."
- Il testo dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto 11 dicembre 2000, n. 375, e' il seguente:
"1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il
31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio
dell'attivita' stagionale dell'azienda, i soggetti indicati
all'art. 1, comma 1, lett. a) presentano, anche per il
tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio
incaricato dalla regione o dalle provincie autonome di
Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di
carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti
denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in
base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i
seguenti dati:
a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o,
se trattasi di persona giuridica, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le
generalita' del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle
imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative
attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per
quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa
e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero
del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano
di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del
proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 4,
che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando,
oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di
lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche'
la ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle
attivita' di cui all'art. 1, comma 2, che si intendono
eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici
o quantita' su cui intervenire con distinta indicazione di
quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche
specificandone generalita' del titolare, ragione sociale e
sede legale; nelle richieste di cui al comma 1 successive
alla prima presentata a norma del presente regolamento le
attivita' da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto
della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno
precedente.
2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere
omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal
repertorio notizie economiche ed amministrative (REA)
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso
riferimento. Nella medesima richiesta sono altresi'
indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per
le stesse attivita' dichiarate, alimentate con energia
elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di
cui al presente regolamento.
3. Analoga richiesta presentano le cooperative,
indicando i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e
g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando,
per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel
registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della
relativa azienda, la ripartizione delle colture della
stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a
colture, superfici o quantita' su cui intervenire.
4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche
producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di
cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), una
dichiarazione dalla quale risulti l'attivita' che da'
titolo per l'accesso all'agevolazione.
5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano,
in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al
comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i
presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel
registro delle imprese di cui alla lettera e), una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni, dalla quale risulti l'attivita'
che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
6. Le imprese agromeccaniche specificano nella
richiesta i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e) ed indicano i nominativi degli esercenti attivita'
agricole per conto dei quali le lavorazioni verranno
effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di
iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e
l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che
prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o
quantita' su cui intervenire e le relative quantita' e
qualita' complessive di prodotti petroliferi che presumono
di impiegare".
- Il testo dell'art. 6, commi 5 e 7, del decreto
11 dicembre 2000, n. 375, e' il seguente:
"5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i
soggetti titolari del libretto di controllo presentano
all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite
delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di
avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui
indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti
utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non
utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione
nell'anno solare successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle
imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei
titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono
altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche
stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e
con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli
minerali agevolati di cui all'art. 1, comma 1.
6. (Omissis).
7. In aggiunta alla documentazione di cui al comma
precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo
contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita'
dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi
consumi di oli minerali, nonche' gli elementi
identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si
riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco
nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole
in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni
indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i
quantitativi di prodotti consumati, nonche' copia delle
fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei
destinatari delle prestazioni.".
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2, comma 1 e 6, comma 5, del
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre
2000, n. 375, e' riportato in note alle premesse.



 
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