Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 24 maggio 2001
Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente "norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore", che integra e modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto in particolare i commi 2-bis e 4 dell'art. 43 del citato testo unico, introdotti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001, che demandano al Ministro della sanita' la predisposizione del modello delle ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis della stessa legge, utilizzati nella terapia del dolore nei pazienti e negli animali;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato l'allegato modello di ricetta con le relative norme d'uso.
2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
3. La stampa delle ricette e' effettuata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.
4. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.
 
Art. 2.
1. E' confermato l'uso del ricettario predisposto dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da quelle di cui alla legge 8 febbraio 2001, delle preparazioni medicinali comprese nelle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 dello stesso decreto.
 
Art. 3.
1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari di cui all'art. 2 per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalita' di prescrizione dettate dall'art. 3-bis dello stesso decreto. Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
 
Allegato 1 (Intestazione frontespizio del blocchetto di ricettario prima di
copertina)
Ricette per la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei riportati nell'allegato III-bis al testo unico in materia di stupefacenti. Legge 8 febbraio 2001, n. 12: Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.
 
Allegato 2 (Stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto
ricettario) NORME D'USO DELLA RICETTA PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI
ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO
1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone
Idromorfone
2. I medicinali contenenti Buprenorfina come principio attivo devono essere prescritti con la presente ricetta solo quando sono ad uso iniettivo.
3. La ricetta ha validita' di trenta giorni, escluso quello di emissione.
4. Il medico o il veterinario puo' prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui e' necessario adeguare la terapia, la prescrizione non puo' essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
5. Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantita', modo e tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere.
6. Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.
7. Per le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il Servizio sanitario nazionale; per le prescrizioni non a carico del Servizio sanitario nazionale o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale.
8. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale, appone i bolhni autoadesivi sulla copia della ricetta per il Servizio sanitario nazionale, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
9. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
10. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
11. La ricetta risultera' firmata dal medico o dal veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
12. Il medico o il veterinario conserva le copie non rilasciate all'assistito, per sei mesi e quindi provvede alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali. ----> Vedere IMMAGINI alle Pagg. 54 - 55 della G.U. <----
 
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