Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 2001, n. 215
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli n. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni concernenti la graduale sostituzione, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente i ruoli degli ufficiali del servizio permanente;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i ruoli dei volontari in servizio permanente e dei sottufficiali in servizio permanente;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, concernente i volontari di truppa in ferma breve;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali; Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo disciplinano la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva dell'Esercito, della Marina militare, di seguito Marina e dell'Aeronautica militare, di seguito Aeronautica, con volontari di truppa nonche', in coerenza con i relativi compiti, con personale civile della difesa. Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano ai Corpo delle capitanerie di porto ove noti espressamente previsto.
2. Nell'ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti alle categorie:
a» dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
h) dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
c) dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
d) dei volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: "1. Il.
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del
relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge,
un decreto legislativo per disciplinare la graduale
sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei
militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di
truppa e con personale civile del Ministero della difesa.
Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle Forze armate,
secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente
alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio
permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento
dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di
una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio
permanente; in relazione alle esigenze organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la
formazione professionale, il completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare
ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31
maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i
volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in
rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte
anche a tutelare la posizione del personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di
truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da
personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani
disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in
materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture
militari, sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di
reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
10 gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2000, n. 180; si riporta il testo
dell'art. 2: "Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze
armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri).
- 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo (4/a);
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto:
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico;
l) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive
modificazioni ed integrazioni".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75; si riporta il
testo degli articoli 2, 3 e 7: "Art. 2 (Ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Il ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente e'
articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1o caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1o aviere scelto;
1o aviere capo;
1o aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7".
"Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo;
b) Marina:
capo di 3a classe;
capo di 2a classe;
capo di 1a classe;
primo maresciallo;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3a classe;
maresciallo di 2a classe;
maresciallo di 1a classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
marescialli e' cosi costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
Capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli 24.300 (di cui 7.290 aiutanti)".
"Art. 7 - (Volonrari di truppa in ferma breve). - 1. Le
Forze armate con esclusione dell'Arma dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni: Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, v. nota alle premesse.
- Per il testo degli articoli 2, 3 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, v. nota alle premesse.



 
Art. 2
(Organico complessivo delle Forze armate)

1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.
2. Alla data del 1o gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto.
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo della tabella A allegata alla
citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
Tabella A
[articolo 3, comma 1, lettera a)]
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire) =====================================================================
Anno | Onere =====================================================================
-- | --
2000 | 43
2001 | 362
2002 | 618
2003 | 649
2004 | 681
2005 | 717
2006 | 752
2007 | 790
2008 | 830
2009 | 871
2010 | 915
2011 | 960
2012 | 978
2013 | 997
2014 | 1.013
2015 | 1.031
2016 | 1.045
2017 | 1.060
2018 | 1.078
2019 | 1.093
2020 | 1.096".



 
Art. 3.
(Ufficiali)

1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle capitanerie di porto. continua ad essere disciplinato con le modalita' definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 2096, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 60, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"1. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione
degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado
di ogni Forza Armata sono annualmente definite con decreto
ministeriale in modo da ricondurle entro il 10 gennaio 2006
ai livelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al
presente decreto. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto
detto decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei
trasporti e della navigazione
2. In relazione alla determinazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei
ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione
delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale
elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente
fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti
criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a
regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato
dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero
di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al
conseguimento dei volumi organici previsti dal presente
decreto per la singola Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali
disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello
della pregressa normativa, il numero di promozioni da
conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello
prevista dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire
ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito
tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione
delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie
di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di valutazione
dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali
da includere annualmente in aliquota potra' essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti
colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del
comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del
30% di cui alla lettera d)".



 
Art. 4
(Sottufficiali)

1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
 
Art. 5
Volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve

1. Nell'ambito del progressivo incremento dei volontari di truppa in servizio permanente, o' autorizzata, per il biennio 2001-2002, l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 unita', comprensive dei 2.531 volontari di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il personale in servizio non puo' comunque eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 17.840 unita'; Marina 2.797 unita'; Aeronautica 1.658 unita';
b) anno 2002: Esercito 23.438 unita'; Marina 3.183 unita'; Aeronautica 1.750 unita'.
2. Per il biennio 2001 - 2002 i contingenti dei volontari di truppa in ferma breve e in rafferma in servizio non possono eccedere le seguenti consistenze medie annue:
a) anno 2001: Esercito 23.223 unita'; Marina 5.272 unita'; Aeronautica 2.033 unita';
b) anno 2002: Esercito 24.066 unita'; Marina 5.318 unita'; Aeronautica 2.075 unita'.
3. Al fine di realizzare con gradualita' il raggiungimento degli organici da conseguire al 1 gennaio 2021. nella misura indicata nella tabella "A" allegata al presente decreto a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ledere c) e d), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Le eventuali carenze organiche nel ruolo dei volontari in servizio permanente possono essere devolute in aumento ai limiti massimi dei volontari in ferma breve, in rafferma o in ferma prefissata.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
"2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari
di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale
sostituzione del personale di leva, il Ministero della
difesa e' autorizzato per l'anno 2000 a immettere in
servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di
cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196".
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, v. nota alle premesse.



 
Art. 5-bis
(( Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari ))

(( 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo' essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attivita' svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilita' della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese. ))
 
Art. 6
Gestione delle eccedenze

1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella "A" allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa. e' assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonche' nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovra' in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale vivile della amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' definita con decreto del Presidente della Repubblica. da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa. di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorita' stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 puo' permanere presso l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di 9 mesi, entro il quale puo' avvenire, a domanda. il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2004, qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di eta' provati per, ciascuna categoria di personale viene collocale in ausiliaria. il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria e' stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza e' considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'articolo 2, comma 3.
7. Non e' consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano. ai fini del trattamento economico, le anzianita' di grado e di servizio complessivamente maturate nonche', ove piu' favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza. riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.



Note all'art. 6:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di
stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.; si
riporta il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis
e 3-ter:
"1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita'
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del 31
dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al
personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999;
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie;
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.; si riporta
il testo dell'art. 1, comma 2:
"2. Per le amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1988, n. 214, supplemento ordinario;
si riporta il testo dell'art. 17, comma 1:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge
14 novembre 2000, n. 331, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498,
recante "Modifiche alla normativa concernente la
disposizione ausiliaria del personale militare, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 1998.



 
Art. 7
Sospensione del servizio di leva

1. Il servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa. tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera f),
della citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
"1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da:
a)-e) (Omissis);
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate".



 
Art. 8
(Modalita' per la chiamata alle armi)

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata la gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, mediante la definizione delle priorita' per l'assegnazione dei giovani alle Forze armate secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. Tale decreto tiene conto, per l'assegnazione dei Giovani al Corpo equipaggi militari marittimi della Marina, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, cosi' come sostituito dall'articolo 4 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della difesa dispone, altresi', affinche' sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti e reparti dislocati entro 100 chilometri dal luogo di residenza e il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico di ciascuna Forza armata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allo scopo di agevolare il periodico rientro al luogo di residenza dei militari di leva che non possono essere impiegati entro i 100 chilometri dal predetto luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, il rimborso degli oneri connessi alle spese effettivamente sostenute per viaggi in ferrovia, autolinee e piroscafi. nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso, escluso l'eventuale supplemento per il vino e per la classe di diritto stabilita dall'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' a carico dell'Amministrazione della difesa. Tali norme sono estese anche ai volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16.
4. Il Ministro della difesa- di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni e gli enti locali interessati, assume iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici per i militari di leva ed i volontari di truppa in ferma annuale di ciascuna Forza armata.



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,
recante "Adeguamento delle norme in materia di ritardi,
rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma
dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n.
662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio
1998, n. 26; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Formazione dei contingenti e disponibilita). -
1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel
trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta' e
comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta';
si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo,
per secondo trimestre il periodo aprile-giugno. per terzo
trimestre il periodo luglio-settembre. per quarto trimestre
il periodo ottobre-dicembre;
2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo
al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione
alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel
quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso
inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla
dispensa.
3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in
qualita' di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2
entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli
aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in
cui viene comunicata la relativa determinazione ai
competenti uffici.
4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del
ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di
leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei
successivi articoli.
5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli
obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi
previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche
agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale
termine comprende anche il periodo necessario per il
riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai
sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 1964, n. 110, supplemento ordinario; si riporta il
testo dell'art. 2, come sostituito dall'art. 4 della legge
31 maggio 1975, n. 191:
"Art. 4. - Sono soggetti alla leva per l'arruolamento
nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina
militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale
marittimo e della navigazione interna in base al codice
della navigazione;
1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa
nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o
dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali
marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o,
comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto -
ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione -
nell'esplicazione delle loro attivita';
1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di
sport nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di
qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei
cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di
qualsiasi genere della Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da ditte che
provvedono:
a) alla costruzione, allestimento, arredamento e
riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o forniture di
caldaie, macchinari e in genere di materiale per
l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di
qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti
meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi
costieri la cui produzione sia di preminente interesse
marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri
impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano
dipendenti da industrie che producono materiale ed
attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo
equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati
volontari della guardia di finanza - contingente di mare;
7) siano stati prosciolsi dall'arruolamento volontario
precedentemente contratto nella Marina militare o nella
guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di
proscioglimento d'ufficio a seguito di condanna escludente
dal servizio militare;
8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi
mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi
mercantili navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in
ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o
scienze economiche e marittime oppure negli istituti
tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale
a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di scuole marittime,
pescherecce o professionali per la maestranza marittima o
di scuole a carattere marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali
dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio
militare in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
Fermo restando quanto previsto al numero 13) del
precedente comma, la Marina militare forma i propri
contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei
militari di leva autorizzati annualmente con legge di
bilancio attingendo prioritariamente alle regioni Liguria,
Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia ed
iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun mese di
ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze
delle capitanerie di porto possono essere chiamati alla
leva anche i cittadini residenti nei comuni costieri di
regioni diverse da quelle precedentemente elencate.
Le operazioni di indagine e di controllo per
l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente
articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva
in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai
rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali
appositamente designati dal Ministero della difesa".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante
"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1973, n. 333, supplemento ordinario; si riporta
il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Ai dipendenti in missione compete il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi
in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del
biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento
per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come
segue:
prima classe per il personale delle carriere
direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori
alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti
o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili,
nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle
accademie militari;
seconda classe per tutto il rimanente personale.
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per
i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di
linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo
ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha
ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento
ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e'
limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute
per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di
dirigente superiore o equiparata spetta altresi' il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un
compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi
dirigenti e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa
sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale
delle qualifiche inferiori e' consentito il rimborso della
eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di
prima classe.
E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e
di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il
tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo
comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le
deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di
linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima
classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore
a quella di dirigente generale o equiparata.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del
personale civile e militare in servizio all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non
serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e'
corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di
lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati
a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le
frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono
considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per
tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio
anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di
trasferta.".



 
Art. 9
(Ritardi per motivi di studio degli studenti universitari)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole "Per ottenere il beneficio " sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, per ottenere i benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve dimostrare, se appartenente alla classe di leva 19$5 e precedenti: a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute: b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti: dal piano di studi; c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi; d) per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 3 (Ritardo per motivi di studio degli studenti
universitari). - 1. In tempo di pace, possono fruire del
beneficio del ritardo dall'adempimento dagli obblighi di
leva i cittadini che frequentano corsi di istruzione
universitaria di diploma o di laurea presso universita'
statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del venticinquesimo anno di
eta', per i corsi aventi la durata di tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta',
per i corsi aventi la durata di quattro anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo anno di
eta', per i corsi aventi la durata di cinque anni;
d) fino al compimento de1 ventottesimo anno di eta',
per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
2. Sino al 31 dicembre 2003, per ottenere il beneficio
del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve
dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo un esame previsto dal piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo tre esami previsti dal piano di studio del
primo e del secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo sei esami, previsti dal piano di studio del
primo, secondo e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le successive, aver
sostenuto ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta
richiesta.
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004, per ottenere i
benefici del ritardo di cui al comma 1, il cittadino deve
dimostrare, se appartenente alla classe di leva 1985 e
precedenti:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere
iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma
e di laurea presso universita' statali o legalmente
riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con
esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
d) per la quarta richiesta e le successive, di aver
sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di
studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle
successive.
3. Possono altresi' chiedere il ritardo
dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento
del ventinovesimo anno di eta', i cittadini in possesso del
diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione
di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a
scuole ad ordinamento speciale post-laurea, attivati od
istituiti presso universita' statali o legalmente
riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il
cittadino dove dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed
il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di
studio o dal programma formativo.
4. I limiti di eta' ed i requisiti da possedere per
ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 possono
essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore
dei decreti concernenti i criteri generali degli
ordinamenti degli studi universitari di cui all'art. 17,
commi 95 e 96, della legge 15 maggio 197, n. 127.
5. Gli studenti universitari che hanno titolo a
presentare richiesta di ritardo, esclusa la prima, e non la
presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di
addestramento, alla concessione di quattro periodi di
assenza dal servizio per la durata di otto giorni, al fine
di completare la preparazione e sostenere gli esami. Per le
prove di esame non superate, detti periodi non sono
computati ai fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo
al ritardo e che debbono sostenere non piu' di quattro
esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per
completare gli studi universitari, sono avviati al
servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune
ove ha sede l'universita' o in un comune limitrofo. Gli
stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di
assenza al servizio della durata di otto giorni per
sostenere gli esami di profitto, nonche' di due giorni per
sostenere l'esame di laurea o di diploma universitario, che
non sono computati ai fini del compimento del servizio
qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
7. Coloro che presentano domanda di ritardo per motivi
di studio sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre
successivo a quello in cui termina il beneficio del
ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio
di leva nel semestre successivo al trimestre in cui e'
stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il
trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali
di Forza armata.
8. Le domande di ritardo per motivi di studio devono
essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a
quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli
studenti iscritti al primo anno e devono essere corredate
dal certificato di iscrizione ovvero da dichiarazione
temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di
iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo,
del certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello per il quale si intende usufruire del ritardo dagli
studenti iscritti agli anni successivi e devono essere
corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti
rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva cui dovra' seguire, entro il
31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.
9. Nei limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio
per motivi di studio, alle medesime condizioni degli
studenti universitari, i cittadini che, dopo aver
conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso
di laurea.".



 
Art. 10
(Dispensa dalla ferma di leva)

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attivita' economica da almeno un anno ovvero di impresa o attivita' economica avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;";
2. All'articolo 7. comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un anno. ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso Universita' dell'Unione Europea legalmente riconosciute o presso istituzioni di livello universitario di altri paesi. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita' presso la Scuola militare "Nunziatella" di Napoli o la Scuola militare -Teulie'" di Milano o la Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia.".
3. All'articolo 7, comma I. lettera f). del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, le parole "per un periodo di almeno 60 giorni" sono soppresse.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Dispensa dalla ferma di leva). - 1. In tempo
di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i
cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di
capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di
genitore portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori viventi,
dei quali uno affetto da infermita' permanente ed
insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua
abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o
celibe o di madre vedova o nubile, purche', in tutti i
casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la
famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di handicap
o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona che, a
causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
stato privato della liberta' personale o delle condizioni
di normale salute fisica o psichica;
g) fratello di militare deceduto durante la
prestazione del servizio militare.
2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro della difesa puo', verificandosi
circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente
articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di
leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia.
Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia
sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate,
il Ministro della difesa puo' non inserire nei manifesti di
chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle
esigenze di incorporazione, possono altresi' essere
dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano,
in ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti
condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero
particolari responsabilita' lavorative;
b) responsabile diretto della conduzione di impresa o
di attivita' economica da almeno un anno ovvero di impresa
o attivita' economica avviata con il sostegno previsto da
istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione
all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;
c) minor indice di idoneita' somatico-funzionale o
psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul
piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche
artistiche, culturali;
d-bis) titolari di una borsa di studio o di un
assegno di ricerca per laureati della durata di almeno un
anno, ovvero frequenza di dottorato di ricerca, presso
universita' dell'Unione europea legalmente riconosciute o
presso istituzioni di livello universitario di altri paesi.
Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve
dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento
di eventuali esami stabiliti dal piano di studi o dal
programma formativo;
d-ter) conseguimento del diploma di maturita' presso
la Scuola militare "Nunziatella di Napoli o la Scuola
militare "Teulie' di Milano o la Scuola navale militare
"Francesco Morosini di Venezia.
4. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del
comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della
difesa.
5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna
classe, il Ministro della difesa, sulla base
dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo
della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel
determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di
sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei
titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito
indicati in tale decreto devono essere computati su base
familiare, considerando il reddito complessivo percepito
dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del
presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la
durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici
di leva delle capitanerie di porto competenti per
territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei
dispensati per l'affissione agli albi comunali.
7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la
individuazione degli arruolati che, in caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio di leva.
8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di
invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non
fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a
quelle previste al comma 3.".



 
Art. 11
(Contingenti ausiliari)

1. Il Ministro della difesa. di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie diporto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.



Nota all'art. 11:
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, recante
"Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n.
206; si riporta il testo dell'art. 10, comma 6:
"6. Il personale volontario in attivita' negli appositi
distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed
in attesa della chiamata alle armi puo', su richiesta e
qualora idoneo, essere incorporato nelle unita' di leva del
Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito
della sede volontaria. Tale richiesta e' accolta fino a
concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante
dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500
milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".



 
Art. 11-bis
(( Sospensione delle attivita' dei consigli di leva ))

(( 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attivita' dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari. ))
 
Art. 11-ter
(( Formazione delle liste di leva ))

(( 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985. ))
 
Art. 11-quater
(( Autorita' che sovrintende alla leva ))

(( 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331;
b) le residue attivita' amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata. ))
 
Art. 11-quinquies
(( Cancellazione della nota di renitenza ))

(( 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo. ))
 
Art. 11-sexies
(( Gestione e consultazione delle liste di leva ))

(( 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le modalita' di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. ))
 
Art. 11-septies
(( Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria ))

(( 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All'estero le residue attivita' in materia di leva sono demandate alle autorita' diplomatiche e consolari. ))
 
Art. 11-octies
(( Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva ))

(( 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva e' ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. ))
 
Art. 11-novies
(( Annullamento dei provvedimenti in materia di leva ))

(( 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermita', di cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. ))
 
Art. 11-decies
(( Obblighi di iscrizione nelle liste di leva ))

(( 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione. ))
 
Art. 12
(Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilita' d: concedere. al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.
2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale,
3. Ai volontari di cui al comma 1 e' corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.
4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili. le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Ai volontari di cui al comma I che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilita'. attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente
6. A decorrere dal 1o gennaio 2006. l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'articolo 16, comma I. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalita' di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.
7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
8. 1 volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.



Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
recante "Armonizzazione del trattamento giuridico dei
volontari al terzo anno di ferma breve con quello del
personale militare in servizio permanente effettivo, a
norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio
1998, n. 27; si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9,
10 e 11:
"Art. 6 (Festivita). - 1. Sono considerati giorni
festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti
civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune
sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane
avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e
8 marzo 1989, n. 101.".
"Art. 7 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. L'art. 48
del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i
militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede
di servizio.
2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di
servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi
di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i
graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di
fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale
ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo
quanto prescritto dall'art. 49.
3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante
di corpo in relazione alla situazione abitativa locale,
puo' autorizzare:
a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di
truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve
con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e
militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di
dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di
servizio;
b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi
di servizio nonche' i graduati e militari semplici
vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la
famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a
pernottare presso la stessa.
4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici
compiti istituzionali, si applicano le particolari
disposizioni emanate in materia. ."
"Art. 8 (Libera uscita). - 1. Il comma 1 dell'art. 45
del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545, e' sostituito dai seguenti:
"1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi
di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a
ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e
militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita
secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per
ciascuna Forza armata o Corpo armato.
1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresi'
al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva
vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo
dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto
o di unita' navale.
1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, fatte salve
improrogabili esigenze di servizio e procedimenti
disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne
faccia richiesta, essere concessi permessi speciali
notturni'.".
"Art. 9 (Modalita' di impiego). - 1. Le modalita' di
impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno
di dieci mesi di servizio, nonche' dei graduati e militari
semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi
sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma
di leva obbligatoria.
2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di
sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del
personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei
volontari in servizio permanente.
3. L'attivita' giornaliera comprende i periodi di
lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le
attivita' dedicate all'espletamento di esigenze di
carattere personale, ancorche' disciplinate dall'orario di
servizio.
4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati
prevedendo appositi turni di riposo. Le modalita' di
fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da
apposita normativa di Forza armata.
5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per
durate superiori rispetto alla prevista attivita' di
impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati
turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da
apposita normativa di Forza armata.".
"Art. 10 (Trattenimento a domanda dei volontari che
hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di
servizio). - 1. I volontari di cui all'art. 1 che subiscano
in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali
da provocare una permanente inidoneita' psico-fisica agli
incarichi specializzazioni, categorie e specialita' di
assegnazione, possono, a domanda, purche' idonei al
servizio militare incondizionato, permanere in servizio
fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto
previsto dall'art. 9, n. 2), lettera a), della legge
10 maggio 1983, n. 212.
2. Il personale indicato al comma 1, a cui e' stata
accolta la domanda di permanenza in servizio, puo'
partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente per essere
impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e
specialita' adeguate al profilo psico-fisico posseduto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
ai militari di truppa in ferma di leva prolungata,
transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'art.
37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 396,
sempreche' ne sussistano le condizioni, anche se nei loro
confronti e' gia' stato emesso un provvedimento di
proscioglimento d'autorita' dalla ferma contratta ai sensi
del predetto art. 9, n. 2), lettera a), della legge
10 maggio 1983, n. 212.".
"Art. 11 (Licenza straordinaria di convalescenza). - 1.
I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al
servizio sono collocati in licenza straordinaria di
convalescenza.
2. La durata massima della licenza straordinaria di
convalescenza, nell'intero periodo di ferma non puo'
superare un anno nel triennio e termina con il cessare
della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma,
oltre la ferma triennale, la durata della licenza
straordinaria di convalescenza e' elevabile fino ad un
massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria
di convalescenza non puo' superare complessivamente i due
anni a quinquennio.
3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in
licenza straordinaria di convalescenza, puo' fruire, a
richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno
in corso.
4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza
per infermita' non dipendente da causa di servizio, compete
il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e
ridotto alla meta' per i successivi tre mesi.
5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non
comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato
per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti
periodici della paga.
6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza
straordinaria di convalescenza per infermita' dipendente da
causa di servizio compete l'intero trattamento economica
goduto dal pari grado in attivita' di servizio. Agli
effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in
licenza straordinaria di convalescenza per infermita'
proveniente o non proveniente da causa di servizio e'
computato per intero.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1o gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".



 
Art. 12-bis (6)
(( Volontari in ferma prefissata in servizio ))

(( 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio effettivo; b) sospensione precauzionale dal servizio.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita' stabilite da ciascuna Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.
4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di servizio.
6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito.
8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente. ))
 
Art. 12-ter (6)
(( Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi ))

(( 1. I volontari in ferma prefissata seguono l' iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera effettivamente svolta.
5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto.
9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera
uscita; b) permessi speciali notturni; c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine
settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal
termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della
settimana o precedente la festivita'.
10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale. ))
 
Art. 12-quater
(( Licenza ordinaria ))

(( 1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni:
1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni:
1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);
c) decesso.
9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo. ))
 
Art. 12-quinquies
(( Licenza straordinaria ))

(( 1. La licenza straordinaria edisciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura :
1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta;
2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' piu' dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno. ))
(6)
 
Art. 12-sexies (6)
(( Elevazione e aggiornamento culturale ))

(( 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. ))
 
Art. 12-septies (6)
(( Tutela e sostegno della maternita' e paternita ))

(( 1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'.
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie. ))
 
Art. 13
Licenze e permessi dei volontari di truppa
in ferma prefissata e in rafferma

1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio: a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il
personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto
della maggiore durata del servizio. ad eccezione di quanto
previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa
di congedo; b) la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie
prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382; c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e
qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi
speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita
dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una
festivita'.
2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti: a) e' concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito
pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937, e sono altresi' attribuite quattro gioviate
di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti
periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le
indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'; b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali,
con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste
dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi
internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi; c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale
di lavoro e' distribuito su cinque giorni, il sabato e'
considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui
alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi; d) nell'anno di Maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di
cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria e'
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a
tutti. gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria e' un
diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili
esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria e'
fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il personale fruisce della
licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza; e) il diritto alla licenza ordinaria non e' pregiudicato in caso di
assenza per infermita', anche se tale assenza si protrae per
l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il
periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio. Le infermita' insorte
durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il
godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e
malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente
documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di
accertare a seguito di tempestiva informazione; f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili
esigenze di' servizio, al personale richiamato comete il rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' il
trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede.
Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella
localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il
personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate
per il periodo di licenza ordinaria non goduta; g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma
1.
3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma. con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione. per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti: a) e' concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di. licenza
ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi' attribuite
quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937.
Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale
retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per
dodici mensilita': b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2.



Nota all'art. 13:
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il
testo dell'art. 6:
"Art. 6. - Le Forze armate debbono in ogni circostanza
mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.
Ai militari che si trovano nelle condizioni previste
dal terzo comma dell'art. 5 e' fatto divieto di partecipare
a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e
organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a
favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni
politiche o candidati ad elezioni politiche ed
amministrative.
I militari candidati ad elezioni politiche o
amministrative possono svolgere liberamente attivita'
politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare
e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per
la durata della campagna elettorale.
Ferme le disposizioni di legge riguardanti il
collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti
membri del Parlamento o investiti di cariche elettive
presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o
richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica,
provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le
esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che
consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui
sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si
renda a cio' necessario.".
- La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante
"Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti
pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1977, n. 355; si riporta il testo degli
articoli 1 e 2:
"Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma
non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da
motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.".
"Art. 2. - Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1
sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti
ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto,
servizio o istituto da cui il personale direttamente
dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma
che per esigenze strettamente connesse alla funzionalita'
dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre
necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non
abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le
giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1,
dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio
per la liquidazione del relativo compenso forfettario che
dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso
forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei
funzionari che l'hanno disposta.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 255, recante "Recepimento del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180,
supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 11,
commi 1 e 2:
"1. La disciplina dell'art. 14, comma 14, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa
al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi
previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza
ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione
dal servizio per infermita'.".



 
Art. 13-bis
(( Sospensione precauzionale dal servizio ))

(( 1. La sospensione precauzionale dal servizio puo' essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita'.
2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta' personale.
3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio e' computato per meta'.
5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso.
6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare. ))
 
Art. 13-ter
(( Collocamento in congedo ))

(( 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
a) alla scadenza del termine della ferma;
b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneita' al servizio militare incondizionato.
2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.
4. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.
6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.
7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. ))
 
Art. 13-quater
(( Ruoli d'onore ))

(( 1. Sono iscritti d' ufficio nei ruoli d' onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche. ))
 
Art. 14
Licenza straordinaria dei volontari di truppa
in ferma prefissata e in rafferma

1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995.
Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve e' soppressa. 3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio che. intenda conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o Partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami. e' concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego. secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza straordinaria gia' fruito potra' essere detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso ovvero dell'anno successivo.
4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in rafferma, il periodo di inidoneita' al servizio, anche qualora non dipenda da causa di servizio, e' computato quale licenza straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti: a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o
rafferma di durata inferiore o pari a un anno; b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma
di durata inferiore o pari a tre anni; c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o
rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza
straordinaria non puo' superare complessivamente i due anni a
quinquennio.



Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, recante "Recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n.
222, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art.
13, comma 1:
"1. Per il persona le di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".



 
Art. 14-bis (3)
(( Impiego dei volontari che hanno subito
ferite o lesioni in servizio ))


(( 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio. ))
 
Art. 14-ter
(( Volontari in ferma prefissata quadriennale
reclutati nei gruppi sportivi ))


(( 1. Per l' immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento. )) (6)
 
Art. 14-quater
(( Documentazione di servizio ))

(( 1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni,anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.
2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. ))
 
Art. 15
Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5. e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.
 
Art. 15-bis
(( Riammissione alla ferma prefissata ))

(( 1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualita' di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma. ))
 
Art. 15-ter
(( Norme in materia di personale ammesso
alla ferma breve a seguito di ricorsi ))


(( 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualita' di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. ))
 
Art. 16
Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2,
comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186

1. Fino al 31 dicembre 2006. l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis,"del decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.
2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale puo' essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale. nonche' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.
3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia ai grado conseguito.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14, comma 4.



Nota all'art. 16:
- Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante
"Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di
contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per
compiti umanitari e di protezione militare, nonche'
rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania
e di assistenza ai profughi", come modificato dalla legge
di conversione 18 giugno 1999, n. 186, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n. 144; si riporta il
testo dell'art. 2, commi 4-bis e 4-ter:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa
in ferma breve delle Forze armate possono essere anche
reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma
volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma
volontaria di un anno. Essi sono disponibili per
l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati
su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati
anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi
previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le
norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni
regolamentari valide per i volontari in ferma breve al
primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga
equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in
relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) e dai
rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa,
di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga
corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo
anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della
lettera a), non compete alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per
il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di
tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, d'ufficio
o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita
di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere
sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle
prove di selezione previste per il reclutamento quale
volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il
prolungamento della ferma contratta per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle suddette
prove di selezione ed eventualmente al successivo transito
in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza
soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso
del periodo di prolungamento della ferma, di una delle
prove di selezione comportera' il collocamento in congedo
dell'interessato.
4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis
sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa
derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa
in servizio permanente definite dall'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di
volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge
di bilancio. E' altresi' possibile reclutare personale a
ferma annuale a compensazione delle carenze che si
dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle
armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge
di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.".



 
Art. 17
Formazione professionale, inserimento
nel mondo del lavoro e crediti formativi

1. Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato dei lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate come determinate in applicazione dell'articolo 2, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti ad incentivare le assunzioni da parte delle imprese.
2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialita' che individuino i beneficiari anche sulla base dell'eta', della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che abbiano completato la ferma prescindendo dai limiti di eta' e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento.
3. Il Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati da attuarsi nelle singole regioni, tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e le autorita' militari periferiche.
4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attivita' di supporto logistico di interesse delle Forze armate.
5. Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio militare in qualita' di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata di uno o cinque anni, rilevanti per il curriculum degli studi.
 
Art. 18
Riserve di posti per i volontari
in ferma prefissata e in ferma breve

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri 70%; b) Corpo della guardia di Finanza 70%; c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%; d) Polizia di Stato 45%; e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende. dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 1997, n. 231.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
"Interventi correttivi di finanza pubblica", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi nella nota all'art. 6.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202; si riporta
il testo dell'art. 8:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato- citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 15, del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196:
"15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi
civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili
professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei
livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di
posti a favore dei militari delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o
quinquennale e' del 20 per cento.".
- Il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
recante "Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici
previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge
26 luglio 1988, n. 291", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 novembre 1988, n. 278.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, supplemento
ordinario.



 
Art. 19
(Eta' massima per il reclutamento dei volontari di truppa)
1. L'eta' massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e' stabilita in 25 anni.
 
Art. 20
(Modifiche al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)

1. All'articolo 4. comma 8. del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora io superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.".
2. All'articolo 5. comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
"a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impiegati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non abbiano superato il 40o anno d'eta':
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio complessivo.".
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Ciascuna Forza armata puo' bandire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili."
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo."
5-ter. Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.".
5. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da "Ispettore Logistico" a "Ispettore delle Armi" sono sostituite dalle seguenti: "ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'esercito";
b) alla lettera c), le parole: "dai tre tenenti generali" sono sostituite dalle seguenti: "dai due tenenti generali dei ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni";
6. Ai quadri I e VI della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni";
7. Ai quadri II e VII della Tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla riga "tenente", colonna 6, sostituire le parole: "3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi incarichi, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore" con le seguenti: "2 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero un anno di comandante di autosezione e un anno di addetto alle lavorazioni, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore";
8. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente;
"3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata interessata, in relazione alle effettive consistenze nei ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.".



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 12, 58 del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e dei
quadri I, II, VI e VII della Tabella 1 allegata allo stesso
decreto legislativo, come modificati dal decreto
legislativo qui pubblicato:
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono
essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da
leggi speciali, anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di persone militare in servizio nella
relativa Forza armata. Ciascuna Forza armata puo' bandire
concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al
proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei
posti disponibili.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle Accademie militari non puo' essere
inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data
indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il
ruolo naviganti normale dell'Aeronautica il limite massimo
e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni a favore dei
cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio
militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente
mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di concorso
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanene di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad un anno accademico
le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno.
Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il
corso, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi
con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che
sarebbe spettata nel corso di appartenenza.
9. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari
o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto
delle disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente senza soluzione di continuita', dai ruoli del
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegna personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
"Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali).- 1. Gli
ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono
essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma
2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia
superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto
dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del predetto
decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di
immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza
demerito la ferma biennale e non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore
dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze armate e
che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle
Accademie militari che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
in attitudine militare;
a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado
rivestito, dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento che abbiano aderito ai richiami in servizio
per le esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impiegati in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e
che non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta';
a-ter) per concorso per titoli ed esami con il grado
rivestito dagli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio complessivo.
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle Accademie militari
che non abbiano completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della Commissione ordinaria di
avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i
titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione
organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale
dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli
speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del
Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso
finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o
navigatore militare, che non abbia superato il
ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo
naviganti, e Corpo di stato maggiore della Marina e del
Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di
pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di
servizio;
b) d'autorita', previo parere della Commissione
ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo
naviganti normale che, non avendo completato gli studi
dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto
di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono
la ferma precedentemente contratta.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nei rispettivi bandi di concorso.
4. Gli ufficiali di complemento ed il personale
appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare
ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli
concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la
specialita' di appartenenza.
Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per
la partecipazione ai precedenti concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo
di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa
e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso.
5-bis. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
lettere a-bis) e a-ter), sono iscritti in ruolo dopo
l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.
5-ter. Il personale femminile che, ai sensi dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare il corso, e' rinviato al corso successivo e
qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita'
relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.
6. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la
ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in
congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi
normali, completano la ferma eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in
congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati
in congedo a meno che non debbano assolvere o completare
gli obblighi di leva.
6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad
ufficiale per effetto delle disposizioni del presente
articolo, al personale proveniente, senza soluzione di
continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal
ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno
personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con
i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione
di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.".
"Art. 12 (Commissioni di vertice. Commissioni superiori
di avanzamento). - 1. per la valutazione dei Maggior
generali e gradi corrispondenti e' costituita presso
ciascuna Forza armata una Commissione di vertice di cui
fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore
d'avanzamento.
2. Il Capo di stato Maggiore della difesa assume la
Presidenza di ciascuna Commissione di vertice ed il Capo di
Stato maggiore di Forza armata ne assume la funzione di
vice presidente.
3. La commissione superiore di avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito;
b) dai Tenenti generali che ricoprano le cariche di
Comandante delle Forze operative terrestri, ed ispettori a
competenza generale nell'ambito dell'Esercito;
c) dai due tenenti generali del ruolo normale della
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o
stiano espletando funzioni del grado, che non ricoprano le
cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante
generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo
degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato maggiore
dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti
generali;
d) dall'Ufficiale generale piu' elevato in grado e
piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu'
anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non
ricopra l'incarico di Ispettore logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
4. La Commissione superiore di avanzamento della Marina
e' composta:
a) dal Capo di Stato maggiore della Marina;
b) dall'Ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo,
che non sia Capo di Stato maggiore;
c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati
preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
capo di dipartimento militare marittimo;
d) dall'Ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o
piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del
rispettivo Corpo.
5. La Commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica e' composta:
a) dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica;
b) dai quattro Generali di squadra area piu' anziani
in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a)
e che siano o siano stati preposti al Comando operativo
delle Forze aeree o a Comandi di grande unita' ovvero ad
Alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico
logistico o addestrativo;
c) dall'Ufficiale generale piu' elevato in grado, o
piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del
Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato
aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, quando la
valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o
Corpo.
6. Il Segretario generale del Ministero della difesa,
ovvero il vice Segretario generale militare nel caso in cui
il Segretario generale rivesta qualifica dirigenziale
civile, partecipa, quale componente, alla Commissione di
vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non
vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E'
obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice
allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata
diversa in servizio presso Uffici o Organi dipendenti.
7. Il vice Segretario generale militare del Ministero
della difesa, nonche' il Sottocapo di Stato maggiore della
Difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni
superiori di avanzamento della Forza armata di
appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai
sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati
dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice
segretario generale militare del Ministero della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali di Forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi dell'area centrale tecnico
amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali di Forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.
8. Assume la Presidenza della commissione superiore di
avanzamento il Capo di Stato maggiore di Forza armata o, in
caso di assenza o di impedimento, il Tenente generale o
grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di
anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.".
Tabella 1
----> Vedere tabella alle pagg. 41 - 42 - 43 <----

"Art. 58 (Disposizioni varie). - 1. In attesa
dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici
delle accademie e degli istituti di formazione, gli
ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere
reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo
quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno
emanati i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2,
i concorsi per il reclutamento degli ufficiali saranno
regolati sulla base della normativa previgente.
2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma
1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle
consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a
partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso
che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti
destinati al personale appartenente al ruolo dei
marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali
non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti
eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai
posti destinati alle altre forme di reclutamento.
3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il
limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei
marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'art.
5, comma 1, e' elevato a quaranta anni. Per la
partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i
requisiti di servizio previsti dall'art. 5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di
detti concorsi possono partecipare anche i
sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'art. 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e,
alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti
richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma
biennale o che abbiano completato detta ferma.
3-bis. Fino al 2005, su richiesta della Forza armata
interessata, in relazione alle effettive consistenze nei
ruoli e dei risultati conseguiti nei reclutamenti
pianificati negli anni precedenti, possono essere ammessi a
partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli
speciali anche gli ufficiali di complemento in servizio di
prima nomina.
4. Ai maggiori con quindici anni di servizio dalla
nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000
e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per
cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di
cui al comma 2 dell'art. 65.
5. Ai tenenti colonnelli con venticinque anni di
servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni
1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il
50 ed il 100 per cento della quota spettante degli
incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65.
6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente riportati nelle tabelle A), B) e C) allegate
alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati
secondo le decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente riportati nelle tabelle A) e E) allegate alla
legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono elevati a sessantuno anni a decorrere
dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
per il grado di colonnello dei Corpi logistici
dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di
divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei
Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta'
previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i limiti di eta' per
la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a sessanta
anni per i colonnelli, a sessantuno anni per i brigadieri
generali e a sessantatre anni per i maggiori generali.
9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente riportati nella tabella C) allegata alla 1egge
27 dicembre 1990, n. 404 e successive modificazioni ed
integrazioni, per i gradi di generale dell'aeronautica sono
elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore
anno a decorrere dal 2008. Per il grado di generale di
squadra aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e di un
ulteriore anno a decorrere dal 2008.
10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente
colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, restano validi i periodi di comando e di
attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito
dalla pregressa normativa.
11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di
legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo
nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado,
fissati per ogni Forza armata dalla legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora
si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata
non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa
per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei
predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita'
di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se
generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita'
di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11, e'
disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
13. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale
dei ruoli di ciascuna Forza armata coincidono con i
contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, in attuazione
dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni.
14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione
ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e
permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione
dal servizio permanente. Gli stessi possono essere
impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in
servizio permanente.
15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata,
qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario
non risultino ricoperte particolari posizioni organiche,
possono essere indetti annualmente concorsi straordinari
per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei
citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato
il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata dal bando
di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea
richiesti.



 
Art. 21
Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forze armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o
rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o
del congedo; b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e
III della legge 19 maggio 1986, n. 224; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da ammettere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.



Nota all'art. 21:
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante: "Norme per
il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 31 maggio 1986, n. l25 - supplemento ordinario; si
riporta il testo delle disposizioni comprese nei titoli II
e III:
"Titolo II
NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL RUOLO
SERVIZI DELL'AERONAUTICA MILITARE
Art. 1. - Ferme restando le forme di reclutamento
ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della
difesa ha la facolta' di bandire concorsi straordinari, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio
permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati
ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o
rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.
2. Nei bandi sono stabiliti i requisiti per
l'ammissione e le modalita' di svolgimento di detti
concorsi straordinari ai quali e' possibile partecipare
prescindendo dai limiti d'eta' previsti dalle leggi in
vigore.
Art. 2. - 1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma
aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e
integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente e'
fissato in 567 unita' e nel grado di capitano in 734
unita'.
2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e
dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo
naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica,
stabilita dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
e' diminuita di un numero di unita' pari all'aumento
dell'organico disposto dal precedente comma 1.
3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora
giudicati idonei, sono promossi al grado superiore,
sempreche' abbiano compiuto i prescritti periodi di
servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel
grado.
4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3
si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al
1983, le norme di cui all'art. 30 della legge 20 settembre
1980, n. 574, come modificato dall'art. 24 della presente
legge.
5. Ai predetti ufficiali si applicano, altresi', le
norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'art. 39
della presente legge.
Titolo III
NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI
DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA
Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi
di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari,
indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi
sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del
bando di concorso;
c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai
corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure
di prevenzione;
d) aver conseguito un diploma di istituito di
istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di
studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente
dal Ministero della pubblica istruzione;
e) possedere le qualita' fisiche e psicoattitudinali,
accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare,
necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita'
di piloti militari, di navigatori militari;
f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei
genitori o di chi esercita la tutela.
3. coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di
pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto della
presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una
ferma di anni dodici.
4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno
adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata,
l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta
della Forza armata di appartenenza.
Art. 4. - 1. I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio
aereo, corsi di navigatore, sono assunti con il grado di
aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la
ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei
corsi suddetti.
2. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo
periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano.
3. Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali,
ammessi ai corsi di pilotaggio, corsi di navigatore,
assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora
essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio, corsi di
navigatore, sono reintegrati nel grado originariamente
posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi e'
computato ai fini della anzianita' di grado.
4. Durante il periodo di frequenza dei corsi di
pilotaggio, corsi di navigatore, agli allievi provenienti
dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio
continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli
assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 5. - 1. Al termine dei corsi, gli allievi, che
hanno superato le prove prescritte per il conferimento del
brevetto di pilota militare, navigatore militare e gli
esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere
il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti.
2. Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici
o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado
di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il
conferimento del brevetto di pilota militare, del brevetto
di navigatore militare, conseguono la nomina a pilota
militare, navigatore militare. In tale qualita' sono tenuti
a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo
di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di
pilotaggio e dei corsi di navigatori.
3. Il Ministro della difesa, su proposta del comandante
della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai
corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per
mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi
disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a
proseguire i corsi stessi.
Art. 6. - 1. Fermo restando quanto previsto dal
precedente art. 4, comma 3, coloro che non conseguono il
brevetto di pilota d'aeroplano, attitudine ad espletare
mansioni di navigatore o quello di pilota militare, di
navigatore militare ovvero che sono dimessi dal corso per
motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica
di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella
categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma
aeronautica, col grado raggiunto.
2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi
disciplinari, i militari di cui al precedente comma
possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di
studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi
ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli
diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali
corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria
senza assegni.
3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita'
di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti
dell'assolvimento degli obblighi di leva.
4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda,
e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a
disposizione dei rispettivi distretti militari.
Art. 7. - 1. Al termine della ferma di anni dodici gli
ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge,
sono collocati in congedo illimitato.
2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente
comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma,
possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato
prima del termine della ferma stessa, in relazione alle
esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre
compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto
aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.
Art. 8. - 1. Nei primi dieci anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro della difesa
puo', previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla
ferma contratta, ai sensi del precedente art. 4, gli
allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di
aeroplano o il brevetto di navigatore militare, in
relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di
bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie
di linee di trasporto aereo.
2. I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli
obblighi di leva, qualora non abbiano a cio' ottemperato.".



 
Art. 22
(Ufficiali di complemento)

1. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina possono essere reclutati:
a) fino al 2006, tra i giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;
b) qualora venga ripristinata la coscrizione obbligatoria, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331.



Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, si veda in nota all'art. 7.



 
Art. 23
Ufficiali in ferma prefissata

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di un anno e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e
g) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni; b) non abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale
necessaria all'esercizio delle mansioni connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d),
e), f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23
ottobre 2000, n. 298; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e)
ed f) dell'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo emanato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel
bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale ai servizio incondizionato quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed
eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei
concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove
necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di
studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo
svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi
programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali; b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma
prefissata.
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari della
corrispondente Arma o Corpo della Forza armata d'appartenenza,
qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il
diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari
del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza
qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il
diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del
corrispondente ruolo tecnico-logistico. d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma
prefissata, ausiliari, del corrispondente ruolo speciale ovvero
tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico.
7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudine necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sorto dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere c),
e), f) e g), del citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490:
"1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio
permanente delle Forze armate e' necessario possedere i
seguenti requisiti:
a)-b) (omissis);
c) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
d) (omissis);
e) essere in possesso del godimento dei diritti
civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario in altra accademia o
istituto di formazione militare;
g) essere in possesso di qualita' morali e di
condotta incensurabili.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
n. 78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
2000, n. 248, s.o., si riporta il testo dell'art. 5, comma
1, lettere b), c), d), e) ed f):
"1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario
possedere i seguenti requisiti:
a) (omissis);
b) essere in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente, accertata dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'art.
17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio
dall'Arma dei carabinieri.".
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante:
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71, s.o., si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f):
"Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della
guardia di finanza e' necessario possedere i seguenti
requisiti:
a) (omissis);
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado overo di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti i possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) di essere in possesso dei diritti civili e
politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di
finanza.".
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota
all'art. 20.



 
Art. 24
Stato giuridico ed avanzamento
degli ufficiali in ferma prefissata

1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno d'eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta'.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta
dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso
degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia
per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.



Note all'art. 24:
- Per il testo degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda
in nota all'art. 20.
- Si riporta il testo degli articoli 6, comma 3, 7,
comma 1, 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298:
"Art. 6 (Ruolo normale). - 1.-2. (omissis);
3. Il concorso di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il
prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno
nell'anno il corso di applicazione per essi previsto
risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli
ufficiali inferiori del ruolo normale".
"Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado
di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti,
marescialli capi e marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi
dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a "superiore alla media e
che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata
nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'".
"Art. 8 (Ruolo tecnico-logistico). - 1. Il reclutamento
degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene
mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale
possono partecipare:
a) i cittadini italiani che non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di
concorso e che siano in possesso dei requisiti generali
previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma
di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla
specifica professionalita' del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non
abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media e siano in possesso del diploma di
laurea richiesto dal bando di concorso".



 
Art. 25
Ufficiali delle forze di completamento

1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali dei servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di eta'.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e' conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro
eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al
comma 1; b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini
dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati
o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza
armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne. c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle
professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 5, gli
eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli
individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n.
819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'articolo 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.



Nota all'art. 25:
- La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante:
"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 7 dicembre 1955, n. 282; il titolo IV concerne:
"Avanzamento degli ufficiali in ausiliaria, degli
ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva".
- Per il testo degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota
all'art. 20.
- Per il testo degli articoli 6, comma 3, 7, comma 1,
8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
v. nota all'art. 24.
- Il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, recante:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della
regia Marina", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1932, n. 165. Le disposizioni comprese nel titolo
II prevedono le condizioni speciali per la nomina ad
ufficiale di complemento in ciascun ruolo della Marina
militare; si riporta il testo dell'art. 4:
"Art. 4. (art. 1o, comma terzo e quarto del regio
decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del regio
decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). -
Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano
di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai
cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti
per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i
quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai
servizi della regia marina.
Possono essere nominati in via eccezionale senza
concorso ufficiali di complemento dai gradi di
guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o
maggiore) incluso, quei cittadini muniti del titolo
prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio
affidamento di prestare opera proficua alla regia marina.
Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o
tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui
al precedente comma si potra' prescindere anche dal
prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad
ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare
marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).
Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso,
possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita'
delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in
tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di
vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini
che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica
di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o
che, avendo comandato mas in zona di guerra, siano stati
almeno insigniti della croce di guerra, o che nella
qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra
importanti servizi alla marina.
Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere
favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.".



 
Art. 26
Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari

1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni. nonche' le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
4. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Anna dei carabinieri di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 200, n. 298.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
"Art. 77 (Ferme di leva e conservazione del posto di
lavoro). - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la
ferma di leva per la durata prevista dalla normativa
vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di
leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo
della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio.
In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche
amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e
attivita' in uffici pubblici e privati, non deve essere
imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi
militari di leva o di esserne esente.
L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere
in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e
nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite
massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare volontario, di leva e di leva prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare di leva di
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei
carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza
di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai
concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato,
comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici,
regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche,
carriere, fasce a categorie funzionali previste dai
rispettivi ordinamenti organici.".
- La legge 3 maggio 1955, n. 370, recante:
"Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle
armi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
1955, n. 112.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'art. 20.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, v. nota all'art. 24.



 
Art. 27
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 12004, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.".



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado
di sottotenente. mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti,
marescialli capi e marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi
dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a "superiore alla media e
che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata
nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa
stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della
durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
determinata una nuova anzianita' relativa in base
all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai
sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65,
secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n.
1137, sostituendo al corso di applicazione il corso
applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al
comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento,
vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale
per effetto delle disposizioni del presente articolo al
personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli
ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla
relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a
disposizioni normative a carattere generale.
5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare o completare il corso applicativo di cui al
comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal
decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al
corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso
di appartenenza.".



 
Art. 28
Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali

1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennita' relative rispettivamente ai livelli retributivi VIo e VIIo-bis nonche' le indennita' operative gia' previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennita' operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole, sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti.
4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
5. Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.



Note all'art. 28:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, v. nota all'art. 14.
- Per i riferimenti alla legge 19 maggio 1986, n. 224,
vedi nota all'art. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3, del citato
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298:
"3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1,
gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2
sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei
corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1936, n. 224.".
- La legge 1o aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo
dell'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo:
"Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento
economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano
prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
il trattamento economico spettante al dirigente
superiore.".
- Il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, recante
"Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato",
come modificato dalla legge di conversione 20 novembre
1982, n. 869, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 1982, n. 325; si riporta il testo dell'art. 4,
comma 3:
"Per il personale militare, in caso di promozione a
colonnello o grado superiore, se piu' favorevole, continua
ad applicarsi la norma di cui all'art. 156 del regio
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive
modificazioni ed integrazioni.".



 
Art. 29
Disposizioni finali

1. Fermi restando gli organici complessivi fissati per ciascuna Forza armata indicati nella tabella "A" allenata al presente decreto, potranno essere apportati, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.
2. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al presente decreto, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Ministero della difesa promuove, anche mediante specifci corsi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro, l'impiego di personale civile della difesa in sostituzione di personale delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, al fine di contribuire a garantire il sostegno tecnico, logistico e amministrativo dello strumento militare e di recuperare unita' di personale militare per l'espletamento dei compiti d'istituto.
4. Al personale impiegato in servizi armati e non, al quale non sia possibile concedere recuperi compensativi prima del trasferimento ad altro ente ovvero per imprescindibili esigenze funzionali, puo' essere corrisposto, in luogo delle predette giornate di recupero, il compenso di alta valenza operativa nei limiti previsti dalla vigente normativa e nell'ambito delle risorse disponibili nell'apposito Fondo.



Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, v. nota all'art. 6.



 
Art. 30
Modifica e abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di' servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu' di' 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.



Note all'art. 30:
- Per il testo degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, v. nota all'art. 12.
- Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 505, prevedevano disposizioni in
materia di licenze del personale volontario in ferma breve
con meno di dieci mesi di servizio, permessi speciali,
licenza ordinaria e licenza straordinaria.
- La legge 18 dicembre 1964, n. 1414, recante:
"Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1965, n 2.



 
Art. 31
(Clausola finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e con le modalita' previste all'articolo 8. commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Fassino, Ministro della giustizia
Del Turco, Ministro delle finanze
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politicheagricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3,
della citata legge 14 novembre 2000, n. 331:
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43
miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001
e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono
determinati nella misura massima indicata dalla tabella A
allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere
dal 2020 e' determinato nella misura massima di lire 1.096
miliardi.
3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel
caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato
dalla tabella A allegata alla presente legge risulti
superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo
a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni
parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota
dell'onere, relativo all'anno di riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due tassi di
variazione.".



 
Tabella A

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE F.A.
DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2021
(prevista dall'art. 2, comma 2)

------------------------------------------------------------ FORZA ARMATA ESERCITO MARINA AERONAUTICA
CATEGORIE ------------------------------------------------------------ UFFICIALI 12.050 4.500 5.700 ------------------------------------------------------------ SOTTUFFICIALI AIUTANTI 2.400 2.178 3.000 MARESCIALLI 5.583 5.774 6.480 SERGENTI 16.108 5.624 16.800 ------------------------------------------------------------ TOTALE 24.091 13.576 26.280 ------------------------------------------------------------ VOLONTARI DI TRUPPA VSP 44.496 9.400 7.049 VFP 31.363 6.524 4.971 ------------------------------------------------------------ TOTALE 75.859 15.924 12.020 ------------------------------------------------------------ TOTALE GENERALE 112.000 34.000 44.000 ------------------------------------------------------------

Tabella B

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI DELLE F.A.
DA CONSEGUIRE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DEL 2001 E ALLA
DATA DEL 31 DICEMBRE 2002 (prevista dall'art. 4, comma 1)

------------------------------------------------------------ ESERCITO MARINA 31 dicembre 2001 31 dicembre 2002
AERONAUTICA ------------------------------------------------------------ AIUTANTI 15.248 15.000 MARESCIALLI 53.737 52.817 SERGENTI 7.685 8.588 ------------------------------------------------------------ TOTALE 76.670 76.405 ------------------------------------------------------------
 
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