Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 maggio 2001
Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacita' di evasione e della distribuzione delle richieste. (Delibera n. 8/01/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 maggio 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione Carrier Preselection", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999, n. 303;
Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2000, n. 117;
Vista la propria delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante norme per il "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e Carrier Preselection";
Vista la propria delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di Carrier Preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2000, n. 117;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante: "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2000, n. 256;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. Il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8 della legge n. 249 del 1997, dispone che l'Autorita':
"7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio";
L'art. 4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 dispone che:
"L'Autorita' puo' fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni e' tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonche' tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilita' negoziale. L'Autorita' puo' inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non e' raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorita' adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non e' stato gia' perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche".
L'art. 5, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica riconosce, inoltre, che:
"L'Autorita' ha facolta' di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero e' tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi".
La delibera n. 3/CIR/99, "definisce le regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection)". In particolare, fissa i principi per la definizione dei modelli di interazione nonche' della soluzione tecnica di rete da implementare. Gli articoli 8 e 9 dell'Allegato A della sopra citata delibera fissano le procedure, per il periodo transitorio e per quello a regime, per l'evasione delle richieste.
Con la delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, l'Autorita' ha precisato alcuni aspetti procedurali relativi all'implementazione del servizio di Carrier Preselection e dei contenuti degli accordi di interconnessione. In particolare nell'art. 1 della stessa delibera e' disposto al comma 1 che:
"Telecom Italia e' tenuta ad adeguare la capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di Carrier Preselection sulla base dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione" ed al comma 6 che "L'Autorita' si riserva di rivedere, dopo 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacita' di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilita' con le condizioni di mercato".
Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000,"E' istituita presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni un'unita' per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e preselezione dell'operatore", di seguito indicata come UPIM, avente tra l'altro gli obiettivi indicati all'art. 2, comma 2, punti b) e c), di seguito riportati:
"b) monitorare la dinamica contrattuale ed il processo di negoziazione tra operatori licenziatari e Telecom Italia;
c) acquisire dagli operatori licenziatari e da Telecom Italia segnalazioni in merito ad eventuali richieste di interpretazione della normativa vigente o di intervento in relazione a comportamenti ostativi del processo di implementazione dell'accesso disaggregato, della preselezione dell'operatore e della portabilita' del numero nella fase negoziale, di sperimentazione e di implementazione e provisioning dei servizi".
2. Il procedimento istruttorio.
Nell'ambito delle attivita' UPIM, l'Autorita' ha richiesto agli operatori, a partire da ottobre 2000, l'invio periodico dei dati relativi al processo di attivazione della CPS, ritenuti utili ai fini dell'analisi delle problematiche.
In particolare, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2001, l'Autorita' ha approfondito l'attivita' di acquisizione dei dati avanzando richieste specifiche in merito alle previsioni di acquisizioni di contratti CPS per il 2001 ed ai valori di ordinativi arretrati da smaltire (di seguito arretrato).
Durante l'attivita' di monitoraggio sono state, inoltre, raccolte una serie di segnalazioni che mostravano presunte criticita' nel processo di attivazione degli ordini di CPS nonche' nel numero massimo di attivazioni giornaliere previsto.
Ritenuto opportuno prevedere specifiche condizioni regolamentari per superare le criticita' rilevate, la commissione infrastrutture e reti dell'autorita' ha disposto, in data 22 febbraio 2001, l'apertura di un apposito procedimento istruttorio avente ad oggetto: "Revisione della capacita' di evasione mensile e della distribuzione delle richieste di carrier preselection (CPS)".
Nell'ambito dell'istruttoria sono stati dunque valutati i dati e le segnalazioni raccolte dall'UPIM, nell'ambito delle proprie attivita', e sono altresi' stati sentiti gli operatori interconnessi che usufruiscono della prestazione di CPS (di seguito operatori preselezionati) e l'operatore d'accesso Telecom Italia relativamente ad una serie di ipotesi di miglioramenti da apportare al processo di attivazione della CPS.
Nel corso del procedimento, l'operatore d'accesso Telecom Italia ha evidenziato che, a fronte dellacapacita' assegnata, non corrisponde un equivalente quantitativo di ordinativi inviati, cio' comportando un sotto-utilizzo delle risorse. Inoltre, secondo l'operatore di accesso, gli operatori preselezionati inoltrano delle richieste di capacita' sovrastimate allo scopo di garantirsi una maggiore capacita' preassegnata, in virtu' dell'attuale meccanismo.
Alla luce di tali osservazioni Telecom Italia ritiene che un eventuale incremento del numero massimo di attivazioni giornaliere comporterebbe investimenti utili solo allo smaltimento degli ordinativi accumulati nel presunto arretrato ma a regime non necessari. L'operatore di accesso ha, peraltro, dichiarato la disponibilita' a raggiungere, in una prima fase, il tetto di espletamento giornaliero di 14.000 ordinativi, implementando contestualmente i meccanismi di miglioramento delle capacita' distributive; rinviando ad una seconda fase la valutazione dell'aumento delle capacita' totali giornaliere massime.
Infine, con riferimento al meccanismo di penalita', l'operatore d'accesso ha proposto di applicare le penalita' di cui alla delibera n. 3/CIR/99 riducendo la soglia dall'attuale valore del 2% della capacita' complessiva allo 0.5%, ottenendo cosi' l'applicazione della penalita' anche per gli operatori preselezionati piu' piccoli che richiedono valori di attivazioni ridotte.
Dal confronto con gli operatori preselezionati e' emerso che:
le capacita' mensilmente assegnate non sono ritenute sufficienti per le proprie esigenze ed il relativo mancato utilizzo in fase di invio degli ordinativi e' da attribuirsi al fatto che in alcuni distretti vi sono capacita' assegnate in eccesso ed in altri in difetto rispetto alle reali esigenze;
l'intervento di incremento di capacita' da parte dell'operatore d'accesso e' ritenuto indispensabile edil valore finale ritenuto piu' opportuno e' 30.000ordinativi;
le richieste di capacita' su base distrettuale con due mesi di anticipo comportano notevoli problemi previsionali;
esiste un notevole quantitativo di ordinativi non inviati a causa della rigidita' del sistema;
sarebbe utile per gli operatori preselezionati, nell'ottica di migliorare l'efficienza del processo, avere a disposizione il software di analizzatore sintattico che effettua una prima verifica formale dei file di invio;
per tutelare anche gli operatori preselezionati che non hanno arretrato ritengono opportuno variare la modalita' di assegnazione delle capacita' dall'attuale "30% equidistribuito e 70% proporzionale" ad un "50% equidistribuito e 50% proporzionale".
Ritenuto, sulla base delle criticita' emerse nel corso del procedimento, di individuare, in particolare, i seguenti ambiti di intervento, con l'obiettivo di migliorare il processo di attivazione della CPS:
1. "Variazione della capacita' di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia";
2. "Definizione di Aree Territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalita' di richiesta ed assegnazione delle capacita'";
3. "Introduzione di meccanismi per aumentare l'efficienza del sistema";
4. "Valutazione del sistema di penalita'".
Considerato in merito alla "Variazione della capacita' di evasione giornaliera da parte di Telecom Italia" che la necessita' di incrementare il numero di attivazioni giornaliere scaturisce sia dall'elevato numero di ordinativi arretrati da smaltire sia dalle previsioni mensili degli operatori preselezionati di nuovi contratti CPS.
Considerato che l'incremento della capacita' di evasione massima coniugato con gli interventi di miglioramento di efficienza del processo, che porteranno ad una piu' flessibile gestione delle richieste da parte degli operatori preselezionati, comporta l'aumento dell'effettivo numero di ordinativi attivati di CPS da parte di Telecom Italia.
Ritenuto, alla luce delle precedenti considerazioni, che il valore di capacita' di evasione giornaliera di 20.000 ordinativi consente la sostenibilita' delle nuove acquisizioni previste pur lasciando disponibile della capacita' residua per lo smaltimento degli ordinativi arretrati.
Considerato in merito alla "Definizione di aree territoriali sulle quali implementare il processo e modifica delle modalita' di richiesta ed assegnazione delle capacita'" che l'attuale meccanismo, prevedendo un'allocazione su 231 distretti delle assegnazioni di capacita', non permette agli operatori un'efficace programmazione delle attivazioni e soprattutto un trasferimento della capacita' disponibile da un distretto ad un altro. Qualora il processo di assegnazione degli ordinativi fosse, dunque, applicato sulla capacita' complessiva di aree territoriali, realizzate accorpando tra loro i 231 distretti, gli operatori preselezionati potrebbero utilizzare la capacita' disponibile in un qualsiasi distretto della medesima area territoriale.
Ritenuto che dall'esame dell'attuale organizzazione di Telecom Italia e' possibile individuare 18 "punti di contatto" territoriali per i rapporti con gli operatori preselezionati, ognuno con una sua competenza in termini di distretti, che possono essere immediatamente utilizzati per la definizione delle aree territoriali.
Considerato che per consentire uno sfruttamento equo e flessibile da parte degli operatori preselezionati delle capacita' disponibili e' opportuno rivedere la tempistica del sistema di assegnazione. In particolare, gli operatori preselezionati possono inviare le proprie richieste di capacita' per il mese successivo ripartite per ogni area territoriale, entro quindici giorni dal termine del mese in corso. L'operatore d'accesso provvede a determinare le capacita' assegnate ed a comunicarle agli operatori entro cinque giorni dalla fine del mese.
Considerato che la richiesta di capacita' di ogni singolo operatore preselezionato non deve superare il valore di capacita' massima mensile definita in ciascuna area territoriale.
Considerato che il numero di operatori preselezionati che hanno richiesto la prestazione di CPS nel periodo settembre 2000 - marzo 2001 e' raddoppiato, passando da 14 a 30 circa. Tale incremento ha fatto si' che la capacita' equidistribuita sia diventata via via inferiore, cio' comportando alcuni problemi soprattutto per gli operatori preselezionati con un basso numero di richieste.
Ritenuta congrua una modalita' di assegnazione delle quote di capacita', che preveda il 40% di capacita' equidistribuito ed il 60% proporzionale.
Considerato in merito ai "Meccanismi per aumentare l'efficienza del sistema" che l'attuale sistema di gestione degli ordinativi non ha una flessibilita' tale da ottenere il pieno sfruttamento delle capacita' disponibili. In particolare, un elemento di criticita' del processo si rileva nell'ipotesi in cui gli operatori preselezionati non riescano ad inviare il quantitativo di ordinativi ad essi assegnato nel giorno: in tal caso una serie di risorse, disponibili da parte di Telecom Italia per quella giornata, risultano non utilizzate.
Ritenuto che un incremento dell'efficienza del processo di attivazione si puo' ottenere introducendo un meccanismo tale per cui le risorse assegnate giornalmente a ciascun operatore preselezionato non utilizzate per l'evasione degli ordinativi siano rese disponibili agli altri operatori preselezionati come risorse comuni di capacita' per quelle giornata.
Considerato, in merito al "Sistema di penalita'", che il meccanismo di penalita' introdotto dalla delibera n. 3/CIR/99 prevede che:
"Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita' complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sara' parialla quantita' effettivamente presentata diminuitadell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacita' produttiva residua verra' suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori".
Ritenuto opportuno di confermare le modalita' di individuazione della penale previste dalla delibera n. 3/CIR/99, considerando il fattore di riduzione da applicare come pari allo scostamento percentuale tra capacita' richiesta dall'operatore preselezionato nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati.
Considerata l'esigenza per l'Autorita' di disporre di un'informativa mensile sulle modalita' di applicazione, sia del processo di assegnazione delle capacita' che di gestione delle attivazioni, ed in particolare relativamente a:
1. sintesi dei dati di capacita' richiesta e capacita' assegnata per ogni operatore preselezionato, a livello di area territoriale;
2. sintesi dei dati relativi agli ordinativi effettivamente inoltrati, respinti e attivati per ciascun operatore preselezionato;
3. sintesi dei dati per ciascuna area territoriale relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto, distinguendo gli ordinativi respinti sulla base della motivazione, e gli ordinativi lavorati sulla base del tempo di attivazione.
Considerato che l'Autorita' ritiene fondamentale l'utilizzo dello strumento del Service Level Agreement al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari relativi alla CPS;
Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni della delibera n. 10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato in data 9 aprile 2001, la propria proposta di Service Level Agreement per il servizio di CPS e che tale proposta e' in corso di valutazione da parte dell'Autorita';
Udita la relazione finale del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "Ordinativo": richiesta di attivazione della prestazione di Carrier Preselection (CPS) relativa ad un singolo impianto d'utente;
b) "Capacita' di evasione giornaliera": numero minimo di ordinativi di Carrier Preselection che Telecom Italia e' in grado di elaborare nel corso di una giornata lavorativa;
c) "Capacita' di evasione mensile": Capacita' di evasione giornaliera moltiplicata per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
d) "Capacita' richiesta": numero di ordinativi che l'operatore preselezionato prevede di inviare nel corso di un mese;
e) "Capacita' assegnata mensile": numero massimo di ordinativi che l'operatore preselezionato puo' inviare nel corso di un mese;
f) "Capacita' assegnata giornaliera": Capacita' assegnata mensile divisa per il numero di giorni lavorativi del mese in esame;
g) "Ordinativo inviato": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso. L'ordinativo si intende inviato il giorno successivo rispetto all'effettiva data di inoltro;
h) "Ordinativo in lista d'attesa": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore preselezionato ha trasmesso all'operatore d'accesso in eccedenza rispetto alla Capacita' assegnata giornaliera;
i) "Ordinativo attivato": richiesta di attivazione della prestazione di CPS che l'operatore d'accesso ha evaso;
j) "Area Territoriale": raggruppamento di distretti telefonici ai fini della realizzazione del processo di richiesta ed attivazione della prestazione di CPS. La corrispondenza tra ciascun distretto e la relativa area territoriale e' riportata nell'allegato A alla presente delibera.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 dell'allegato A alla delibera n. 3/99/CIR del 7 dicembre 1999.
 
Art. 2.
Revisione delle modalita' di distribuzione
delle richieste di Carrier Preselection
1. L'Autorita' fissa in 20.000 ordinativi la capacita' di evasione giornaliera minima per la prestazione di Carrier Preselection da parte di Telecom Italia.
2. La capacita' di evasione giornaliera delle richieste e' ripartita in misura proporzionale al numero di abbonati, residenziali ed affari, presenti in ciascuna area territoriale.
3. L'operatore preselezionato provvede a comunicare a Telecom Italia, entro quindici giorni dalla fine del mese in corso, la capacita' richiesta per il mese successivo, ripartita per aree territoriali.
4. La capacita' richiesta dall'operatore preselezionato per ogni area territoriale non deve superare il valore di capacita' di evasione mensile definita da Telecom Italia nella stessa area territoriale.
5. Il 40% della capacita' di evasione mensile e' assegnata uniformemente sulla base del numero complessivo di operatori preselezionati.
6. Il 60% della capacita' di evasione mensile e' assegnata proporzionalmente alle capacita' richieste dai singoli operatori preselezionati.
 
Art. 3.
Introduzione di misure volte ad aumentare
l'efficienzadel processo di attivazione
delle richieste di Carrier Preselection.
1. Telecom Italia rende disponibili agli operatori preselezionati le modalita' per il controllo formale degli ordinativi inviati.
2. La capacita' assegnata giornaliera a ciascun operatore preselezionato, non utilizzata per l'evasione degli ordinativi, e' resa disponibile da Telecom Italia agli altri operatori preselezionati.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 4, dell'allegato A della delibera 3/CIR/99, nel caso in cui l'operatore preselezionato invii un numero di ordinativi inferiore alla capacita' assegnata di un fattore maggiore del 2% della capacita' di evasione mensile, Telecom Italia utilizza, ai fini dell'applicazione della penale, lo scostamento percentuale tra capacita' richiesta dall'operatore nel mese ed il numero di ordinativi effettivamente inoltrati. Tale fattore e' utilizzato per ridurre, nel primo mese utile, la quota di capacita' assegnata secondo i commi 5 e 6 del precedente art. 2.
 
Art. 4.
Monitoraggio del processo di richiesta
ed attivazione degli ordinativi di Carrier Preselection
1. Per consentire il monitoraggio da parte dell'Autorita' del processo di richiesta ed attivazione degli ordinativi di Carrier Preselection, Telecom Italia fornisce mensilmente i seguenti dati:
a) capacita' richiesta e capacita' assegnata per ogni operatore preselezionato a livello di area territoriale;
b) ordinativi effettivamente inoltrati, respinti ed evasi per ciascun operatore preselezionato.
2. L'operatore preselezionato fornisce mensilmente per ciascuna area territoriale i dati relativi agli ordinativi richiesti, assegnati ed effettivamente inoltrati, questi ultimi suddivisi per singolo distretto telefonico. Gli ordinativi effettivamente inoltrati sono ulteriormente distinti in ordinativi respinti, suddivisi per causale di rifiuto, ordinativi evasi entro il tempo massimo ed ordinativi evasi oltre il tempo massimo.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, Telecom Italia, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, rende note le nuove distribuzioni di capacita' di evasione di cui all'art. 2, comma 2.
2. Telecom Italia, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, comunica all'Autorita' ed agli operatori preselezionati le modalita' operative per l'utilizzo della capacita' di cui all'art. 3, comma 2.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, Telecom Italia si adegua alle condizioni di fornitura della prestazione di Carrier Preselection stabilite nel presente provvedimento entro trenta giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. L'Autorita' si riserva di rivedere le disposizioni contenute nel presente provvedimento alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorita'.
Napoli, 16 maggio 2001
Il Presidente: Cheli
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato da pag. 59 a pag. 65 <----
 
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