Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 22 maggio 2001
Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione.

LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993);
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare;
Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, che attribuiscono alla Covip la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, nonche' il compito di regolamentare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone, tra l'altro, che gli statuti dei fondi pensione ivi contemplati devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997;
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Covip definisca lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni da redigersi da parte di ciascun fondo pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997;
Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 che ha apportato modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993;
Vista la propria delibera del 27 gennaio 1998 con la quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo";
Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999 recante "Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993";
Considerata la necessita', in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata legge n. 338 del 2000, di ridefinire la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e le disposizioni in materia di informativa per la raccolta delle adesioni;
Ritenuto opportuno dettare, in tale sede, norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di autorizzazione gia' presentate alla Covip ai sensi della normativa vigente;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito anche fondi negoziali) devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.
 
Art. 2.
Contenuto dell'istanza e documentazione
a corredo della stessa
1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:
a) denominazione, sede statutaria, codice fiscale del fondo pensione;
b) generalita' complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
d) elenco, con l'indicazione delle generalita' complete e della carica rivestita, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo e dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione;
e) elenco dei documenti allegati.
2. All'istanza devono essere allegati i documenti di seguito indicati:
a) copia della fonte istitutiva del fondo pensione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante;
b) copia dell'atto di costituzione e dello statuto del fondo pensione, dichiarate conformi all'originale dal legale rappresentante;
c) scheda informativa per la raccolta delle adesioni redatta in base allo schema generale definito dalla Covip ed allegato al presente provvedimento;
d) modulo di adesione al fondo pensione;
e) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del fondo, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione ha verificato per i componenti degli organi collegiali e per l'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo, i requisiti di onorabilita' e professionalita', l'assenza delle cause di ineleggibilita' e decadenza, nonche' l'assenza delle situazioni di incompatibilita';
f) una relazione che illustri il programma iniziale di attivita' del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
il numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;
il numero minimo di aderenti per procedere all'elezione degli organi collegiali;
i tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, nonche' per l'insediamento degli organi di amministrazione e controllo;
i tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione della banca depositaria, della societa' di revisione contabile, dell'eventuale gestore amministrativo e del gestore finanziario;
il prevedibile numero di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attivita';
le modalita' di finanziamento delle spese di avvio;
g) schemi previsionali relativi ai primi tre esercizi di attivita' dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali ed amministrative nonche' a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
h) copia dell'eventuale richiesta di riconoscimento della personalita' giuridica presentata all'Autorita' competente.
3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione delle cariche di cui al precedente comma 1, lettera d). Il fondo puo' comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di auto;rizzazione.
 
Art. 3.
Procedura e termini per l'autorizzazione
1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e previa acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 2, comma 3, approva lo statuto del fondo pensione e, verificata anche la rispondenza della scheda informativa alla normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Covip nonche' la coerenza rispetto alle fonti istitutive ed allo statuto, autorizza il fondo all'esercizio dell'attivita', ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine e' invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
4. A seguito dell'autorizzazione la Covip dispone l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
 
Art. 4.
Decadenza
1. I fondi negoziali devono iniziare l'attivita' entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente art. 4, comma 4, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip puo' prorogare tale termine per un limitato periodo.
2. I fondi negoziali devono raggiungere la prevista base associativa minima entro diciotto mesi dall'iscrizione all'albo, a pena di decadenza. Decorso tale termine, la Covip pronuncia la decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip puo' prorogare il predetto termine per un limitato periodo.
 
Art. 5.
Raccolta delle adesioni
1. L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti dello statuto del fondo e della scheda informativa circa le caratteristiche dello stesso, redatta avendo a riferimento lo schema generale definito dalla Covip e allegato al presente provvedimento.
2. Nel modulo di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente dello statuto e della scheda informativa.
3. La raccolta delle adesioni a fondi negoziali puo' avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei relativi patronati, nonche' presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attivita' dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
4. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Covip abbia gia' consentito la diffusione devono essere trasmesse tempestivamente alla Covip dal legale rappresentante del fondo, complete della documentazione idonea a giustificare l'intervento di modifica. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Covip, la scheda informativa aggiornata deve essere allegata all'istanza presentata ai sensi della delibera Covip 28 luglio 1999 recante il Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione.
 
Art. 6.
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente Titolo, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria nell'ambito della Covip e' la direzione autorizzazioni e vigilanza II. Il responsabile del procedimento e' il dirigente della medesima direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
 
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. I fondi negoziali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano gia' ottenuto l'autorizzazione alla diffusione della scheda informativa, ma non abbiano ancora presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita', possono proseguire nella raccolta delle adesioni sulla base della scheda informativa gia' approvata, purche', una volta insediati gli organi collegiali individuati sulla base del metodo elettivo, presentino l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2001, salvo proroga disposta dalla Covip per motivate esigenze.
2. I fondi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano gia' presentato alla Covip istanza di approvazione della scheda informativa ovvero di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' devono provvedere entro il 31 dicembre 2001 ad integrare l'istanza stessa al fine di renderla compatibile con la procedura di cui al Titolo I del presente Regolamento. In tal caso il termine di cui al precedente art. 3 decorre dalla data di presentazione della suddetta istanza e resta sospeso dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino alla data di integrazione dell'istanza.
 
Art. 8
Presentazione dell'istanza di autorizzazione
1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive Autorita' di vigilanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita' di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.
2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorita' di vigilanza.
 
Art. 9.
Contenuto dell'istanza e documentazione
a corredo della stessa
1. L'istanza deve riportare quanto di seguito specificato:
a) denominazione e sede del soggetto istante, nonche' il capitale sociale versato ed esistente;
b) generalita' complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
c) denominazione del fondo pensione che il soggetto istante intende istituire e sue caratteristiche generali;
d) indicazione dei responsabili delle strutture di gestione ed amministrazione del fondo pensione da istituire;
e) indicazione delle Autorita' di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
f) elenco dei documenti allegati.
2. A ciascun esemplare dell'istanza di autorizzazione devono essere, inoltre, allegati i documenti di seguito indicati:
a) regolamento del fondo pensione aperto;
b) atto costitutivo del soggetto istante, con allegato statuto secondo il quale sussista, in relazione alla normativa di settore, la possibilita' di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'ufficio del registro delle imprese e corredato dal certificato attestante l'iscrizione al registro delle imprese;
c) dichiarazione sul capitale sociale versato ed esistente, a firma del presidente del collegio sindacale del soggetto istante;
d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993;
e) copia dei bilanci e della relativa certificazione dei due esercizi chiusi in data antecedente a quella dell'istanza di autorizzazione, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentate che sottoscrive l'istanza;
f) copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante del soggetto istante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione nella quale l'organo di amministrazione del soggetto istante ha verificato, in capo al dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita', l'assenza delle cause di ineleggibilita' e decadenza, nonche' l'assenza delle situazioni di incompatibilita'.
3. La Covip procede a richiedere alla prefettura competente la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione dell'incarico di dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo. Il soggetto istante puo' comunque provvedere ad inviare direttamente la suddetta certificazione in allegato all'istanza di autorizzazione.
 
Art. 10.
Procedura e termini per l'autorizzazione
1. La Covip, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 9, comma 3, approva il regolamento del fondo pensione aperto e, d'intesa con le Autorita' di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo art. 11, comma 1, l'esercizio dell'attivita', ovvero nega l'autorizzazione.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, la Covip procede a richiedere i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Il termine e' invece sospeso, qualora la Covip formuli rilievi o chieda ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta.
 
Art. 11.
Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo
1. Il soggetto autorizzato istituisce il fondo pensione con deliberazione del consiglio di amministrazione, che delibera definitivamente il regolamento approvato dalla Covip e contestualmente assume specifica delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non detraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato.
2. Il soggetto autorizzato trasmette tempestivamente alla Covip la deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
3. I fondi pensione aperti devono iniziare l'attivita' entro dodici mesi dall'iscrizione all'albo di cui al precedente comma, a pena di decadenza. In presenza di motivate esigenze, la Covip puo' prorogare tale termine per un limitato periodo.
 
Art. 12.
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. Ai fini del procedimento di autorizzazione di cui al presente titolo, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria nell'ambito della Covip e' la direzione autorizzazioni e vigilanza I. Il responsabile del procedimento e' il dirigente della medesima direzione o altro dipendente dallo stesso designato.
 
Art. 13.
Proroga dei termini
1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3 e 10, la Covip rappresentera' al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indichera' il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto, termine che non potra', comunque, essere superiore ad ulteriori 180 giorni.
 
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Covip.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Non sono piu' applicabili le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento(1).
Roma, 22 maggio 2001
Il presidente: Francario
(1) Sono, in particolare, abrogate le deliberazioni della Covip del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1998, n.29, ("Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo"), e del 10 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1999, n.49, ("Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124"). Risulta altresi' abrogata la disposizione di cui all'art. l, comma 4, della deliberazione della Covip del 28 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197, "Regolamento sulle procedure per l'approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi pensione e per l'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e relative modifiche").
 
Allegato
SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA
per la raccolta delle adesioni a fondi pensione negoziali
Nel frontespizio della scheda devono essere inserite le seguenti frasi o informazioni: Scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo pensione.... ....[denominazione del fondo] Estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e, una volta acquisito, numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione. Sede legale.
Riportare letteralmente le seguenti frasi:
il funzionamento del fondo e' disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione;
l'organo di amministrazione si assume la responsabilita' per la completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda;
l'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del fondo.
1. Dati relativi al fondo pensione:
a) fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo);
b) data di costituzione;
c) area dei destinatari;
d) natura giuridica;
e) scopo;
f) regime (prestazione definita o contribuzione definita);
g) criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo; indicazione dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo;
h) disposizioni statutarie circa le modalita' di risoluzione delle controversie (eventuale).
2. Prestazioni:
a) criteri di determinazione delle prestazioni (art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 124 del 1993);
b) descrizione delle prestazioni, distinguendo tra quelle per anzianita' e quelle per vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse;
c) descrizione delle prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento;
d) modalita' di erogazione della prestazione pensionistica (direttamente dal fondo o tramite convenzione con impresa di assicurazione); se indiretta, indicazione dell'impresa di assicurazione scelta per l'erogazione della rendita (eventualmente indicare che l'impresa di assicurazione deve ancora essere individuata)
e) descrizione delle caratteristiche delle rendite (da indicare, in caso di erogazione indiretta, dopo la stipula della relativa convenzione);
f) indicazione della facolta' di richiedere la liquidazione della prestazione in capitale specificando la misura dell'importo (eventuale);
g) regolamentazione prevista per l'anticipazione di prestazioni;
h) descrizione delle prestazioni accessorie di invalidita' e premorienza specificando le condizioni generali e il relativo costo aggiuntivo (eventuale).
3. Trasferimento e riscatto: misura, modalita' e termini stabiliti dallo statuto e dalle fonti istitutive per l'esercizio del trasferimento o riscatto della posizione individuale.
4. Contribuzioni e altri oneri:
a) misura, criteri di calcolo e decorrenza della contribuzione distinguendo tra quella a carico del datore di lavoro o del committente, del lavoratore, e quella prelevata dal trattamento di fine rapporto;
b) oneri connessi all'adesione;
c) ogni altro onere a carico dell'aderente.
5. Regime fiscale: sintesi dei principali elementi del trattamento fiscale applicabile alla contribuzione ed alle prestazioni.
6. Regime delle spese del fondo: criteri e modalita' di finanziamento delle spese che il fondo sostiene, distinguendo tra gestione amministrativa e gestione finanziaria:
precisare, inoltre, che indicazioni circa l'ammontare delle spese a carico del fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti (spese per gestione finanziaria, gestione amministrativa, banca depositaria, etc.) sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.
7. Criteri di impiego delle risorse:
a) criteri fondamentali scelti per la gestione delle risorse, anche con riferimento agli eventuali comparti; a tale scopo e' necessario che siano precisati, in modo chiaro e comprensibile, gli obiettivi di gestione e i profili di rischio che caratterizzano il fondo o gli eventuali comparti, nonche' le strategie di investimento adottate per conseguirli;
b) modalita' ed eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro (eventuale);
c) Indicazione dei gestori (nella fase antecedente all'individuazione dei gestori, va indicato che i gestori devono ancora essere individuati);
d) indicazione della banca depositaria (nella fase antecedente all'individuazione della banca depositaria, va indicato che la banca depositaria deve ancora essere individuata);
e) descrizione dei rischi generali connessi con la partecipazione al fondo, in particolare con riferimento alla possibilita' di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale investito ovvero alla possibilita' di non ottenere un rendimento finale corrispondente alle aspettative. In alternativa, descrizione delle garanzie previste dal fondo circa la restituzione del capitale investito.
8. Informazioni: tipologia e tempistica delle informazioni messe a disposizione degli aderenti, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Covip.
9. Fase iniziale:
a) informazione circa la decadenza dall'autorizzazione nel caso in cui entro il termine di diciotto mesi non sia stata raggiunta la prevista base associativa (specificare esplicitamente la base associativa minima prevista);
b) informazione circa il fatto che, in caso di decadenza, per le posizioni individuali maturate troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Risultati di gestione (Parte mobile).
Questa parte della scheda informativa, che illustra i principali dati patrimoniali ed economici del fondo, e' costituita dalla sezione B dell'ultima comunicazione periodica agli iscritti distribuita e deve essere, dunque, oggetto di periodico aggiornamento.
 
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