Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2001
Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;
Visto il combinato disposto del predetto articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del richiamato articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22 aprile 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta del 12 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativa alla definizione di criteri per l'individuazione delle riserve naturali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata alle regioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nelle sedute del 5 agosto 1999 e del 10 febbraio 2000;
Sentita l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Considerato che la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non ha espresso nei termini il parere di cui all'articolo 7, comma 2, della legge medesima;
Sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle finanze;
D E C R E T A
Art. 1.
Ambito operativo
1.
 
Art. 2.
Trasferimento alle Regioni di risorse
1. Ai fini dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative gia' conferite alle stesse dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' trasferito alle medesime, a decorrere dal 1 gennaio 2002 e con le procedure stabilite dal successivo articolo 6, l'importo di lire 638.668.502.000, comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 e determinate nelle misure percentuali previste dal primo comma dell'articolo 3.
2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle Regioni secondo le modalita' dell'articolo 3.
3. In attesa dell'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono temporaneamente esclusi dal trasferimento di cui ai commi 1 e 2 i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali del bilancio dello Stato di cui all'allegato "A".
4. L'importo di lire 540,7 miliardi, recato per l'anno 2001 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 449, e' assegnato, con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, non finanziati dal ministero delle politiche agricole e forestali, per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento.
 
Art. 3.
Personale
1. E' trasferita alle Regioni una quota pari al 15 per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e forestali effettivamente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1998, ed una quota pari al 70 per cento del personale appartenente alla dotazione organica del corpo Forestale dello Stato, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Per il contingente relativo al Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito della percentuale prevista, si tiene conto delle unita' di personale da assumere sulla base delle procedure concorsuali gia' avviate.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i contingenti numerici del personale di cui al comma 1, assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole qualifiche dirigenziali e non in cui si articola il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 2, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, stabilisce criteri e modalita' per la individuazione del personale appartenente alla propria dotazione organica da assegnare alle Regioni, secondo i contingenti indicati nel comma 2, sulla base della domanda degli interessati, e per la formulazione delle graduatorie regionali. Possono altresi' proporre domanda i dipendenti, anche dirigenti, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, ove dovessero risultare insufficienti, per la copertura dei posti, le domande del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Le unita' dei contingenti del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali previste dal comma 2, non trasferite alle Regioni con le modalita' di cui al comma 3, sono ricollocate, entro il 31 dicembre 2001, nelle altre amministrazioni ministeriali nell'ambito della programmazione delle assunzioni prevista dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 449 con le modalita' previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni. Al personale eventualmente non ricollocato, a decorrere dal 1 gennaio 2002 si applicano le disposizioni degli articoli 35 e 35 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni in materia di eccedenza di personale, mobilita' collettiva e disponibilita'. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al presente comma, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinate e trasferite alle Regioni ai sensi dei commi 9 e 10.
5. Il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ripartito tra le Regioni per effetto del comma 2, avviene nell'ambito del rispettivo contingente prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa Regione.
6. Il restante 30 per cento del personale del Corpo Forestale dello Stato che permane nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato e' individuato a seguito di domanda degli interessati da presentare secondo modalita' e criteri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' operativa del Corpo Forestale restano di competenza dello Stato le funzioni di formazione e addestramento anche del personale forestale regionale. Rimane ferma la competenza dello Stato in materia di mobilitazione nei casi previsti dalla legge.
8. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione, al personale del Ministero delle politiche agricole e forestali trasferito e' garantito il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione). Le voci retributive o altre similari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali vigente al momento del trasferimento sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli gia' goduti. Per la equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le Regioni e gli Enti locali si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante "Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001.
9. Le risorse finanziarie relative ai contingenti di personale di cui al comma 2 sono determinate con il decreto di cui al comma 10, con riferimento alle posizioni retributive maturate da tutte le unita' all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di cui ai commi 3, 4 e 6 con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' disposto il trasferimento del personale e delle relative risorse finan-ziarie alle Regioni interessate.
11. Il personale del Corpo forestale trasferito alle Regioni ai sensi del comma 1 continua a concorrere all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica secondo le modalita' dettate dalle legge 1 aprile 1981, n. 121.
12. Nell'ambito della contrattazione collettiva si tiene conto dell'espletamento di detti servizi anche ai fini dei relativi trattamenti economici accessori.
 
Art. 4.
Trasferimento dei beni non necessari
all'esercizio delle funzioni
di competenza statale
1. Sono trasferiti in proprieta' alle Regioni dal 1 gennaio 2002 tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, attualmente in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Corpo forestale dello Stato. Sono altresi' compresi nel trasferimento i beni mobili che costituiscono pertinenze dei predetti beni immobili.
2. Rimangono in proprieta' allo Stato e assegnati in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali i beni immobili statali necessari all'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e precisamente: gli immobili siti in Roma alla Via XX Settembre, 20, sede del Ministero stesso, alla Via Sallustiana, alla Via Carducci, 9, alla Via del Caravita, 7/a e alla Via Torino, limitatamente alla sede del Comando dei Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, nonche' gli immobili di cui all'allegato "C". Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, e 9 dicembre 1998, n. 426, rimangono in proprieta' dello Stato i beni di cui all'allegato "E".
3. E' attribuita alle Regioni la proprieta' degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, individuati nell'allegato "B".
4. In sede di prima applicazione del presente decreto sono trasferiti alle Regioni i beni individuati dall'allegato "D".
5. Le Regioni subentrano nei contratti relativi alla gestione e manutenzione dei beni immobili di cui ai commi 3 e 4.
6. In quanto relativi a beni non piu' necessari all'esercizio delle funzioni residuate dello Stato, saranno successivamente trasferiti alle Regioni gli stanziamenti relativi al capitolo 5070, non funzionali alle sedi e laboratori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e al capitolo 4044, non utilizzati per locazione di immobili necessari alle residue funzioni del Corpo Forestale dello Stato.
7. Con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Regione interessata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, si procede alla identificazione catastale, ove risultino censiti, dei beni immobili trasferiti ed individuati negli allegati "B" e "D". La consegna degli immobili alle singole Regioni e' effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del Ministero delle politiche agricole e forestali, a cio' espressamente delegati, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi. Ciascun bene e' corredato da apposita scheda identificativa nella quale e' descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, sono individuati i beni mobili di cui al comma 1. La consegna dei predetti beni mobili e' effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarita' per i beni mobili registrati.
9. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i restanti beni mobili ed immobili statali anche eventualmente non accatastati, trasferiti alle Regioni ai sensi del comma 1 e in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla successiva identificazione catastale, alla consegna, alla trascrizione e alla voltura catastale dei beni si provvede secondo le modalita' e le procedure di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
10. Le Regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.
 
Art. 5.
Risorse strumentali e organizzative
1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le Regioni accedono, previa stipula di apposite convenzioni, ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta e' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Sono ricomprese tra le risorse organizzative anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi ai beni trasferiti.
 
Art. 6.
Riparto delle risorse finanziarie
1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle Regioni sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Per gli esercizi successivi, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino alla applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
 
Art. 7.
Affari pendenti
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a consegnare entro il 31 gennaio 2002 a ciascuna Regione interessata, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.
2. Resta di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2001 entro la chiusura del medesimo esercizio.
3. Restano in capo allo Stato le liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni ed i conseguenti oneri.
4. Il trasferimento dei beni ricadenti nell'ambito dell'area della riserva naturale di Castelvolturno e' subordinato all'esaurimento della gestione commissariale disposta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, come modificato e integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1999.
Roma, 11 maggio 2001
p. Il Presidente: BASSANINI
 
ALLEGATO "A"
(Art. 2, comma 3)
TABELLA 13
2. SERVIZI GENERALI E PERSONALE

1033 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE(Spese obbligatorie) 1282 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISMEA PER LE ATTIVITA' REALIZZATE
IN ATTUAZIONE DI PROGRAMMI MINISTERIALI 1283 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'INEA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI 7053 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE,
DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO
DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E L'ISMEA 7100 SOMMA DA VERSARE ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA
PROPRIETA' CONTADINA, QUALE NUOVO APPORTO AL PATRIMONIO
DELLA CASSA MEDESIMA 1278 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI
ED ALTRI ORGANISMI

TABELLA 13
3. POLITICHE AGRICOLE

1574 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICERCA
E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA 7232 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE
AGRARIA PER L'ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE
IMMOBILIARI E DELLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 7240 CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMEN-
TAZIONE AGRARIA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMI
SPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DI
RICERCA DA ATTUARSI, ANCHE MEDIANTE L'ACQUISIZIONE O
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE NECESSARIE ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENTIFICHE, SECONDO LE PRIORITA' STABILITE DALLA
PROGRAMMAZIONE AGRICOLA NAZIONALE 7241 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
AGRARIA PER L'ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE
IMMOBILIARI E DELLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE,
NONCHE' PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER IL
COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DI GIOVANI
LAUREATI E DIPLOMATI NELLE DISCIPLINE INTERESSATE DAI
PROGETTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA

TABELLA 13
4. POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

2112 SOMMA DA EROGARE PER I CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1
DEL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA N. 2262/84
CONCERNENTE MISURE SPECIALI NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA 2113 CONTRIBUTO ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI,
VALUTAZIONI, MONITORAGGIO ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA
PER L'APPLICAZIONE DELLE POLITICHE STRUTTURALI COMUNITARIE
IVI COMPRESE QUELLE DELL'OSSERVATORIO SULLE POLITICHE
STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

TABELLA 13
5. PESCA E ACQUACOLTURA

3586 CONTRIBUTO ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE PER LA
RICERCA NEL CAMPO DELLA QUALITA' ALIMENTARE E CONSER-
VABILITA' DEI PRODOTTI ITTICI
 
ALLEGATO "B"
(Art. 4, comma 3)

REGIONE PIEMONTE - Stabilimento per la produzione di latte in polvere in Cameri (NO)

REGIONE LOMBARDIA - Stabilimento per la produzione del latte in polvere e magazzini stagionatura formaggio grana in Mantova - Frigomacello per la lavorazione e commercializzazione carni bovine e suine. Magnolo S. Vito (MN)

REGIONE VENETO - Impianto per la produzione del latte in polvere in Treviso - Impianto per la produzione del latte in polvere in Setteca (VI) - Stabilimento per la distillazione delle vinacce in Fonte di Piave - Impianto per il congelamento e la conservazione delle carni in Pedia a Polesine (RO)

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Centro macellazione e commercializzazione prodotti avicoli in Forli' - Allevamento pesce. Mianco - Valli di Comacchio - Centro ortofrutticolo di Ferrara

REGIONE TOSCANA - Impianto invecchiamento vini in Radda in Chianti (SI) - Centro macellazione carni per l'Italia Centrale in Chiusi (SI) - Centro per la commercializzazione dei fiori per l'Italia Centrale in Pescia (PT) - Mercato ortofrutticolo del " Medio Tirreno" in Pisa

REGIONE MARCHE Mercato ortofrutticolo del "Medio Adriatico" di Fano (PS)

REGIONE LAZIO - Stabilimento per la lavorazione e commercializzazione delle patate in Grotta di Castro (VT)

REGIONE ABRUZZO - Impianto per la distillazione in Ortona (CH) - Centro lavorazione e commercializzazione patate in Celano (AQ) - Centro ortofrutticolo di Colleranesco Giulianova (TE) - Centro irraggiamento patate - conservazione prodotti ortofrutticoli in San Benedetto dei Marsi (AQ) - Centro lavorazione e commercializzazione uva da tavola in San Vito Chietino (CH)

REGIONE MOLISE - Trattamento igienico del latte in Campobasso - Frigomacello con annesso salumificio in Campobasso

REGIONE CAMPANIA - Impianto per la raccolta e conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli S. Nicola Varco (SA) - Centro lavorazione nocciole e altra frutta in Lauro (AV)

REGIONE BASILICATA - Centro agroalimentare polivalente di Tramutola (PZ) - Centro produzione vini e spumanti in Barile (PZ) - Centro ortofrutticolo in Gaudiano Lavello (PZ)

REGIONE PUGLIA - Impianto per deposito a invecchiamento vini in S. Severo (FG) - Stabilimento confezionamento e commercializzazione olii in Andria (BA) - Conservificio di Poggio Imperiale (FG)

REGIONE CALABRIA - Impianto distilleria e lavorazione vinaccioli in Ciro' Marina (CZ) - Centro oleario in S. Eufemia Lamezia (CZ) raffineria con deposito - Centro oleario in Rossano Scalo (CS) estrazione, confezionamento e stoccaggio - Centro oleario in Gioia Tauro - Eranova (RC) Raffineria con deposito.
 
ALLEGATO "C"
(Art. 4, comma 2)

REGIONE ABRUZZO BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Pescara

REGIONE CALABRIA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Reggio di Calabria

REGIONE CAMPANIA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Napoli * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Napoli bis

REGIONE EMILIA ROMAGNA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Bologna * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Bologna bis * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Forli' * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Modena

REGIONE LAZIO BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Roma * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Fiumicino * BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO IN USO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER IL CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

------------------------------------------------------------------- Prov. COMUNE DESTINAZIONE PROPRIETA' ------------------------------------------------------------------- Roma Roma Direzione Generale Demanio dello Stato ------------------------------------------------------------------- LT Sabaudia Caserma Forestale - Sede Demanio dello Stato
Scuola Corpo Forestale ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Uffici Aula Mensa Magazzini ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Cappella Magazzino ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Sede Centro Sportivo
- Alloggi ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Uffici ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Esercitazione pratiche
Allievi ------------------------------------------------------------------- RI Micigliano Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Sede corsi di perfeziona-
mento allievi ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Aule e alloggi ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Esercitazione pratiche
allievi ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Alloggio uso comandante ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Parco Scuola ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Alloggi allievi ------------------------------------------------------------------- RI Cittaducale Sede Scuola Corpo Forestale Demanio dello Stato
- Palestra allievi -------------------------------------------------------------------

REGIONE LIGURIA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Genova * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Imperia * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Genova

REGIONE LOMBARDIA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Milano * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Segrate * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Somma Lombardo * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Ponte Chiasso

REGIONE MARCHE BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES di Civitanova Marche (AP) * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Ancona bis

REGIONE PIEMONTE BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Alessandria * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Torino * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Torino Caselle

REGIONE PUGLIA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Bari * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Bari bis

REGIONE TOSCANA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Firenze * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Pisa bis

REGIONE UMBRIA BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Perugia

REGIONE VENETO BENI E STRUTTURE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI STATALI * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Verona * Nucleo operativo CITES presso il Comando Stazione di Verona bis * Ufficio Certificazione CITES della Provincia di Vicenza
 
ALLEGATO "D"
(Art. 4, comma 4)

----> Vedere allegato da pag. 26 a pag. 61 <----
 
ALLEGATO "E"
(Art. 4, comma 2)

----> Vedere allegato da pag. 64 a pag. 77 <----
 
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