Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRETTIVA 19 aprile 2001
Direttiva in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). (Direttiva n. 1/2001).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
1. Premessa.
L'art. 116, commi da 8 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), apporta modifiche al regime sanzionatorio (da ultimo disciplinato dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni) da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare, il comma 15 del citato art. 116 assegna ad organi diversi il potere discrezionale di ridurre l'ammontare delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, demandandolo ai Consigli di amministrazione dei singoli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate al riguardo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Pertanto, oggetto della presente direttiva e' la definizione delle linee guida cui dovranno attenersi i nuovi competenti organi nella fissazione dei criteri e delle modalita' per la riduzione delle sanzioni civili nelle fattispecie previste nelle lettere a) e b) del citato comma 15.
2. Soggetti destinatari e campo di applicazione.
La presente direttiva trova applicazione nei confronti degli enti pubblici previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAI, IPSEMA ed ENPALS). L'esercizio del potere riduttivo e' limitato alle ipotesi di cui al comma 8, lettera a) del citato art. 116, con la conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva come configurata dal legislatore al comma 8, lettera b), del medesimo articolo, salvo che la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi che dovranno essere versati entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
3. Casi per i quali e' prevista la riduzione dell'importo delle sanzioni civili.
3.1. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (comma 15, lettera a), prima parte).
La disposizione in esame, facendo espresso riferimento al requisito "della particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza", induce a circoscrivere l'ammissibilita' al beneficio allorche' dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novita' o complessita' della fattispecie, da obiettiva difficolta' di interpretazione delle norme di settore, ovvero da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonche' quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme.
3.2. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (comma 15, lettera a), ultima parte).
Il beneficio della riduzione deve essere condizionato alla presentazione della denuncia all'autorita' giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ex art. 124, primo comma, del codice penale e sempreche' l'interessato esibisca certificazione dell'autorita' giudiziaria attestante che presso la stessa e' pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
3.3. Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (comma 15, lettera b)).
Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili e' previsto:
a) per i casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti concessori di interventi di integrazione salariale;
b) per i casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, territorialmente competente.
Relativamente alle ipotesi di cui al punto b), la concessione del beneficio e' subordinata all'esito dell'accertamento da parte del Servizio ispezione del lavoro sulla effettiva sussistenza:
1) di uno stato di crisi aziendale, dovuto ad una delle seguenti cause: contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili all'azienda; da situazioni temporanee di mercato; da crisi economiche settoriali e locali; da una carenza di liquidita' finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati nei confronti delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici derivanti da obbligazioni contrattuali. Lo stato di crisi deve ricavarsi dagli indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) complessivamente considerati da cui dovra' emergere un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attivita' dell'azienda;
2) di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale, per l'individuazione del quale si fa rinvio a quanto previsto nei punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.4, primo periodo, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995.
In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b), per effetto del rinvio all'art. 1, commi 3 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di riferimento del debito contributivo, ai fini della concessione della riduzione, deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo massimo di concessione previsto per i casi di crisi in un anno e per i casi di riorganizzazione, ristrutturazione, o riconversione in due anni.
Il periodo di fruizione e' individuato in quello o in quelli piu' favorevoli per il richiedente come specificati nei provvedimenti concessori o nella relazione del Servizio ispezione del lavoro.
4. Graduazione della riduzione delle sanzioni.
La riduzione delle sanzioni nelle ipotesi sopra indicate puo' avvenire fino alla misura degli interessi legali vigente alla data di presentazione dell'istanza ovvero fino alla misura pari ai predetti interessi legali maggiorati del 50% avuto riguardo ai seguenti indicatori:
a) al comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto degli obblighi contributivi;
b) alla correntezza dei versamenti contributivi;
c) alla situazione patrimoniale complessiva;
d) alla rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi;
e) ai riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attivita' produttiva;
f) all'importo delle somme da recuperare;
g) all'incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
E' rimessa alla discrezionalita' dei singoli enti impositori, in attesa dell'adozione, nei tempi autonomamente fissati dai predetti enti, dei provvedimenti concessivi del beneficio della riduzione delle sanzioni civili, di consentire, ai soggetti che abbiano proposto motivata e documentata istanza, di procedere alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, in via provvisoria e salvo conguaglio, nella misura degli interessi legali.
5. Regime transitorio.
Al fine di assicurare continuita' all'attivita' amministrativa e certezza ai rapporti giuridici, ed agevolare lo snellimento delle procedure, stante quanto previsto nel comma 18 del menzionato art. 116, il potere riduttivo in materia, come disposto dall'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e secondo la procedura ivi prevista, continua ad essere esercitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limitatamente ai crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, intendendosi per tali quelli che hanno formato oggetto di formale contestazione o di richiesta di pagamento da parte degli Uffici, e relativamente alle domande pervenute al Ministero del lavoro e alla previdenza sociale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva.
Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 235
 
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