Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 30 maggio 2001
Ristrutturazione degli Enti di formazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 142 comma 1, lettera d), che individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
Visto l'allegato A dell'accordo Conferenza Stato-regioni del 18 febbraio 2000;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000 che, all'art. 1, comma c), destina lire 100 miliardi per il riordino dellaformazione professionale;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 388 che all'art. 118 comma 9, dispone il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrutturazione degli Enti di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 118 della legge n. 388/2000 vengono assegnate alle regioni e province autonome risorse economiche pari a 180 miliardi di lire, ripartite come da allegato in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione in ciascuna area territoriale.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7032 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993.
 
Art. 2.
I progetti di ristrutturazione, presentati dagli enti di formazione alle regioni e province autonome devono esplicitare:
a) le carenze e le criticita' delle sedi formative, relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, con particolare riferimento a quelle che possono pregiudicare l'accreditamento da parte delle regioni e le linee di sviluppo che si intendono perseguire;
b) le strategie per la rimozione delle criticita' e per supportare le linee di sviluppo;
c) le risorse finanziarie occorrenti;
d) la durata, che non puo', comunque, essere superiore ai dodici mesi dall'approvazione da parte delle regioni.
 
Art. 3.
Regioni e province autonome, sentiti gli attori sociali, stabiliscono le priorita' strategiche della ristrutturazione, valutano i progetti e li approvano entro il31 marzo 2002.
 
Art. 4.
Le azioni finanziabili possono riguardare:
l'informatizzazione dei processi;
la formazione del personale per l'acquisizione delle competenze previste negli standard nazionali e regionali per l'accreditamento;
l'erogazione di un contributo, comunque non superiore a 30 milioni di lire, per incentivare l'esodo del personale a tempo indeterminato, e le cui competenze, come evidenziato dall'analisi del progetto, di cui al punto a) non siano ulteriormente utilizzabili a processo di ristrutturazione completato. Tale contributo puo' essere incrementato dalle regioni e province autonome con proprie risorse;
l'erogazione di servizi di assistenza e tutoraggio per la creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo per il personale di cui al punto precedente;
l'erogazione di contributi per il pagamento di oneri pregressi relativi:
a) a competenze dirette e riflesse del personale;
b) a indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie;
l'adeguamento della struttura logistica alle norme per la sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche e miglioramento dell'accesso ai portatori di handicap.
 
Art. 5.
1. Regioni e province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i criteri adottati per la valutazione e l'elenco dei progetti approvati con la specificazione degli interventi previsti e le risorse finanziarie attribuite.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta' di ridistribuire, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, le risorse non impegnate dalle regioni e province autonome entro la data del 31 marzo 2002.
Roma, 30 maggio 2001
p. Il Ministro: Morese
 
Allegato al decreto ministeriale
n. 173/Seg. del 30 maggio 2001
RIPARTIZIONE RISORSE =====================================================================
Regione | Totale ===================================================================== Basilicata | 1.478.448.000 Molise | 1.478.448.000 Valle d'Aosta | 1.478.448.000 Abruzzo | 2.710.489.000 Puglia | 9.117.098.000 Trento | 4.681.753.000 Sardegna | 9.117.098.000 Toscana | 4.928.161.000 Marche | 3.696.121.000 Friuli | 6.899.425.000 Liguria | 5.913.793.000 Sicilia | 16.262.931.000 Campania | 8.500.000.000 Umbria | 5.913.793.000 Lazio | 14.291.667.000 Emilia | 14.291.667.000 Veneto | 14.291.667.000 Piemonte | 17.248.563.000 Lombardia | 24.394.396.000 Calabria | 13.306.034.000
Totale | 180.000.000.000
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone