Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220
Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare dovra' adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, stabilendo in particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure concorsuali, le modalita' di nomina dei vincitori nonche' le modalita' e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi:
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante norme sullo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali ed in particolare gli articoli 25 e 26 recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e' stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del camparto sanita';
Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanita', relativo al quadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblia italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile 1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in quattro categorie, all'interno delle quali sono stati individuati i diversi profili;
Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo cui, qualora l'accesso non avvenga tramite le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso dall'esterno e' disciplinato dal regolamento previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 512, e successive modificazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del comparto sanita' relativamente a tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro suindicato;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso il parere nella seduta del 9 novembre 2000;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Accesso dall'esterno
1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E' esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilita' di un solo posto, lo stesso e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilita' di due posti, uno e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% da' luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unita' superiore se il risultato e' pari o superiore alla meta' dell'unita'.
3. Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonche' conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) precisando che il
decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note
nella versione come modificata dai decreti legislativi
7 dicembre 1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo
2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254:
"1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, adegua la vigente
disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle
norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni, in quanto
applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta',
per l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro
valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalita' di nomina dei vincitori;
g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle
graduatorie degli idonei.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi.".
- Si riportano gli articoli 2 e 72 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 2 (Fonti). - 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi
di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine,
periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'art. 4, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 dalla
legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287.
5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421.".
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge
29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in
relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per
ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal presente decreto.
2. (abrogato);
3. (abrogato).
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art.
2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento
di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante
tutto il personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).
"Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e
titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti
universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di
ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione
prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera"
di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino,
negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli
esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e
dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine
mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono
adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti
del personale alle disposizioni del presente decreto, entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti
predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
determinato o comunque non espressamente disciplinati dal
presente decreto, purche' comportino prestazioni
equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi,
presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.".
"Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli
istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano
stati considerati presidi dell'unita' sanitaria locale ai
sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine militare di
Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei
propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli
stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono
ottenere la domanda, con decreto del Ministro della
sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei
concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione
dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai
servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso
le unita' sanitarie locali. I servizi e titoli acquisiti
prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con
i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il
servizio prestato nelle case d cura convenzionate dal
personale con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini
della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione
per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato
presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale
iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani
e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui
all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli
esami di idoneita' con le modalita' stabile nella legge
10 luglio 1960, n. 735.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
483/1997 reca: "Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 14 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto "Sanita'", firmato in data 7 aprile
1999 tra: l'Aran e i rappresentanti delle seguenti
organizzazioni e confederazioni sindacali:
per le organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL-F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL - Sanita'; RSU:
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione
nazionale Fials - Confsal Sanita'; C.S.A. di Cisas Sanita'
(Cisas Sanita', Cisal [Fls/Cisal, Cisal Sanita', Dirsan
Cisal], Confill Sanita' - Cusal, Confail - Failel - Unsiau,
Fenspro - Fasil - Usppi);
per le confederazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS:
"Art. 14 (Accesso dall'esterno). - 1. Il regolamento
previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, disciplina l'accesso alle categorie
dall'esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le
procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987,
n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, le
modalita' per garantire in misura adeguata l'accesso
dall'esterno a ciascuna categoria.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri).
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a)
e comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 citato in
premessa:
"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
all'esterno;
lettera b) (omissis);
comma 2 (omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.".
- Per il testo del contratto collettivo nazionale di
lavoro vedi note alle premesse.
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro.".



 
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego:
1) l'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera e' dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni si veda nelle note alla premessa.".



 
Art. 3.
Bando di concorso
1. L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui all'art. 1, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.
4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.
5. I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, cosi' come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.
6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.
7. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in
premessa.
"2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le
modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso
per la determinazione del diario e la sede delle prove
scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare
le materie oggetto delle prove scritte e orali, il
contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta
per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi
generali e particolari richiesti per l'ammissione
all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a
preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita'
della loro presentazione, le percentuali dei posti
riservati al personale interno, in conformita' alle
normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei
posti riservati da leggi a favore di deteminate categorie.
Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.".



 
Art. 4.
Domande di ammissione ai concorsi
1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
7. Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979
citato in premessa:
"5. La mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, alle attivita' di aggiornamento professionale per
un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione
del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi,
delle promozioni e dei trasferimenti in una misura
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al
profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La
riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.".



 
Art. 5.
Esclusione dai concorsi
1. L'esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato, dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.
 
Art. 6.
Nomina delle commissioni - Compensi
1. L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.
4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione.
6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
7. Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
9. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
10. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.
11. Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo n. 29/1993 citato in premessa:
"Art. 61 (Pari opportunita). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 36, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunita' di uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nella amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
direttive dell'Unione europea in materia di pari
opportunita', sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.".



 
Art. 7.
Svolgimento delle prove
1. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. In relazione al numero dei candidati la commissione puo' stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sara' dato al termine della effettuazione della prova pratica.
5. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.
 
Art. 8.
Concorso per titoli ed esami
1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli specifici articoli del presente regolamento.
3. I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, cosi' ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera;
b) titoli accademici e di studio;
c) pubblicazioni e titoli scientifici;
d) curriculum formativo e professionale.
La ripartizione dei punti fra le suddette categorie di titoli e' stabilita in sede di bando di concorso.
4. Per i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i 100 punti previsti per i titoli e le prove di esame sono cosi' ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sano cosi' ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
5. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.
 
Art. 9.
Adempimenti preliminari
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
3. La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.
4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identita'.
6. La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice
di procedura civile:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o
datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio
superiore.".
"Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui
e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle
parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso
contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,
deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel
caso contrario. La ricusazione sospende il processo.".



 
Art. 10.
Verbali relativi al concorso
1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Per l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.
5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
6. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
7. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
8. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.
 
Art. 11.
Criteri di valutazione dei titoli
1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio:
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita';
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
4) curriculum formativo e professionale:
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
c) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
 
Art. 12.
Prova scritta: modalita' di espletamento
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta e' vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova.
5. Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7. Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o piu' plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.
8. Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d'esame.
9. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.
10. E' consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
11. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.
12. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
13. La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, puo' avvalersi del personale messo a disposizione dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.
 
Art. 13.
Adempimenti della commissione
1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.
2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa.
3. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di ciascun elaborato, la commissione procede alla sua valutazione, attribuendo il punteggio. Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati:
a) il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto inserito nella stessa;
b) nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte le sottocommissoni.
 
Art. 14.
Valutazione delle prove d'esame
1. Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2. Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
3. Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
4. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.
 
Art. 15.
Prova pratica: modalita' di svolgimento
1. L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
 
Art. 16.
Prova orale
1. L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente articolo 14.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.
 
Art. 17.
Graduatoria
1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.
 
Art. 18.
Conferimento dei posti
1. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.
6. La graduatoria del concorso e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato in
premessa:
"Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadino, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del 15%
senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficilali
di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la
ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.".
"Art. 16 (Presentazione dei titoli preferenziali e di
riserva nella nomina). - 1. I concorrenti che abbiano
superato la prova orale dovranno far pervenire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per i concorsi unici, o
all'amministrazione interessata, nel caso di concorso
espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva,
preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, il
diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di
eta', gia' indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. Tale documentazione non e'
richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne
siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta
ad altre pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito
l'idoneita' verranno inclusi nella graduatoria tra i
vincitori, purche', ai sensi dell'art. 19 della predetta
legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento
della scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.".
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili".



 
Art. 19.
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine e con le modalita' stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
2. I candidati dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo del'art. 18, comma 3, della legge
n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare.".



 
Art. 20.
Equiparazione dei servizi
non di ruolo al servizio di ruolo
1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e' equiparato al servizio a tempo indeterminato.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibii al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di
leva e sulla ferma di leva prolungata):
"Art. 22 (Sospensione del rapporto di lavoro - Norma
particolare per i pubblici concorsi). - Gli arruolati di
leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata
prevista dalla normativa vigente.
La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di
leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo
della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio.
In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche
amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e
attivita' in uffici pubblici e privati non deve essere
imposta la condizione di avere soddisfatto gli obblighi
militari di leva o di esserne esente.
L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere
in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e
nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite
massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare volontario, di leva e di leva prolungata.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei
carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo
stesso punteggio che le commissioni esaminatrici
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei
titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza
di rapporto di lavoro.
Le norme del presente articolo sono applicabili ai
concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato,
comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici,
regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e
l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche,
carriere, fasce o categorie funzionali previste dai
rispettivi ordinamenti organici.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio
costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione
delle norme contenute nel presente articolo.".



 
Art. 21.
Valutazione servizi e titoli equiparabili
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, e' valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 12 e 13 e
dell'art. 15undecies del decreto legislativo n. 502/1992
citato in premessa:
"Art. 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). -
(Omissis).
12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per
quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine
mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano
l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e'
regolamentato con le modalita' previste dal presente
articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti
tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono
adeguati, per la parte compatibile, ai principi del
presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con
decreto del Ministro della sanita'.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu',
appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano
militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario
nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale, sono
disciplinati da appositi accordi da stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano militare
Ordine di Malta ed il Governo italiano.".
"Art. 15-undecies (Applicabilita' al personale di altri
enti). - 1. Gli enti e istituti di cui all'art. 4, comma
12, nonche' gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto privato adeguano i propri
ordinamenti del personale alle disposizioni del presente
decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai
trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.".
- Per il testo degli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 22.
Servizio prestato all'estero
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.



Nota all'art. 22:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- La legge 10 luglio 1960, n. 735, reca:
"Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero
dai medici italiani negli ospedali all'estero".



 
Art. 23.
Assunzione per i profili professionali
della categoria "A"
1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.



Nota all'art. 23:
- Il Capo III del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 citato in premessa, reca:
"Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per
l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.".



 
Art. 24.
Assunzione per i profili
professionali della categoria "B"
1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "B" e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di qualifica.
2. L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'Unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.



Nota all'art. 24:
- Per l'argomento del capo III del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, si veda in nota
all'art. 23.



 
Art. 25.
Concorso per titoli ed esami,
per la posizione funzionale di puericultrice
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) diploma di cui al regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 ottobre 1991, n. 458, articolo 6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).



Nota all'art. 25:
- La legge 19 luglio 1940, n. 1098, reca: "Disciplina
delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e
di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di
puericultrice".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
del Ministro della sanita' 21 ottobre 1991, n. 458
(Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in
legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti
per il personale appartenente al comparto sanita):
"2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi
la puericultrice e l'operatore tecnico addetto
all'assistenza, al quale e' obbligatoriamente richiesto il
possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art.
40, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il
profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere
ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente
all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.".



 
Art. 26.
Concorso, per titoli ed esami,
per la posizione funzionale
di operatore tecnico specializzato
1. Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;
c) possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell'attivita' inerente il profilo professionale messo a concorso, individuati in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda ed indicati nel bando.
 
Art. 27.
Concorso, per titoli ed esami,
per la posizione funzionale
di coadiutore amministrativo esperto
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) attestato di superamento di due anni di scolarita' dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
 
Art. 28.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B" - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 502/1992 citato in premessa.
"Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda
e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore
generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
la programmazione e valutazione delle attivita'
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla
formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni
organizzative per l'attuazione della attivita'
libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, Il
direttore generale si avvale del Collegio di direzione per
la elaborazione del programma di attivita' dell'azienda,
nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi,
anche in attuazione del modello dipartimentale e per
l'utilizzazione delle risorse umane.
2. La regione disciplina l'attivita' e la composizione
del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
direttore sanitario e amministrativo, di direttori di
distretto, di dipartimento e di presidio.
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina
regionale sull'attivita' e la composizione del Collegio di
direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi
operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite
da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il
Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".



 
Art. 29.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
 
Art. 30.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore professionale sanitario
del personale infermieristico
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 citato in premessa:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della
sanita' individua con proprio decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita'
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento
dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
del responsabile del corso e del rettore dell'universita'
competente. L'esame finale, che consiste in una prova
scritta e in una prova pratica, abilita all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e
previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi, entro due anni a
decorrere dal 1o gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il
predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.".



 
Art. 31.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore professionale sanitario
del personale tecnico-sanitario
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.



Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.



 
Art. 32.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore professionale sanitario
del personale della riabilitazione
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.



Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.



 
Art. 33.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore professionale sanitario
del personale di vigilanza ed ispezione.
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.



Nota all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.



 
Art. 34.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di operatore professionale sanitario
del personale dell'assistenza sociale.
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.
 
Art. 35.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di assistente tecnico e di programmatore
(personale tecnico)
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla professionalita' richiesta.
2. Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.
 
Art. 36.
Concorso per titoli ed esami per la figura
di assistente amministrativo
(personale amministrativo)
1. Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
 
Art. 37.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria "C" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
 
Art. 38.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comna 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".



Nota all'art. 38:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
502/1992 si veda in nota all'art. 28.



 
Art. 39.
1. Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore professionale sanitario:
Requisiti specifici di ammissione al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente normativa;
b) esperienza professionale triennale acquisita nel corrispondente profilo della categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
2. Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta e' biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
3. Per il personale di cui ai commi precedenti la regione puo' disporre, disciplinandone le modalita', la durata e le materie, che le aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i vincitori di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell'immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.
 
Art. 40.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore
professionale assistente sociale
1. Requisiti specifici di ammissione al concorso:
a) diploma di abilitazione alla specifica professione prevista dalla vigente normativa;
b) esperienza professionale triennale acquisita nel profilo corrispondente della categoria "C" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
 
Art. 41.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo di collaboratore tecnico-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attivita' da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove prevista.
 
Art. 42.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale di
collaboratore amministrativo-professionale
1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attivita' da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
b) abilitazione professionale, ove prevista.
 
Art. 43.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categona "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
 
Art. 44.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".



Nota all'art. 44:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
502/1992 si veda in nota all'art. 28.



 
Art. 45.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di abilitazione alla professione prevista dalla vigente normativa;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per il profilo infermieristico esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria "C", corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali nell'assistenza infermieristica.
 
Art. 46.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore
professionale assistenie sociale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di abilitazione alla professione previsto dalla vigente normativa;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitano nazionale.
 
Art. 47.
Concorso, per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore
tecnico professionale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attivita' da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.
 
Art. 48.
Concorso per titoli ed esami,
per il profilo professionale di collaboratore
amministrativo professionale esperto
1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attivita' da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.
 
Art. 49.
Prove di esame
1. Le prove di esame per i profili della categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
2. I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.
 
Art. 50.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".



Nota all'art. 50:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
502/1992 si veda in nota all'art. 28.



 
Art. 51.
Iscrizione negli albi degli ordini
e collegi professionali
1. L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso e' richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attivita' professionale.
 
Art. 52.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.
 
Art. 53.
Regione Valle d'Aosta
1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle d'Aosta, e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.
2. A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dall'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera.
 
Art. 54.
Assunzioni obbligatorie
1. Per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.



Nota all'art. 54:
- Il Capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 citato in premessa, reca:
"Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro
pubblici. Requisiti e modalita'".



 
Art. 55.
Modalita' di espletamento dei concorsi in atto
1. I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.



Nota all'art. 55:
- Il decreto ministeriale 30 gennaio 1992, reca:
"Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie
locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.".



 
Art. 56.
Abrogazione
1. A deconere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanita', foglio n. 33
 
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