Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218
Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'articolo 15 del predetto decreto recante disposizioni in materia di vendite staordinarie, ed in particolare il comma 8, il quale prevede che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite sottocosto tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive;
Considerato che i diversi incontri promossi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le parti interessate non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di autoregolamentazione di cui sopra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
Visti i pareri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
Visti i pareri dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato n. 21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e n. 37946 del 28 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disciplina delle vendite sottocosto
1. Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralita' di imprese commerciali, controllate da una societa' o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilita' di stabilire politiche comuni di prezzo.
4. La vendita sottocosto e' una modalita' di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove e' ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non puo' avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non puo' essere superiore a cinquanta.
5. Non puo' essere effettuata una vendita sottocosto se non e' decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
6. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto.
7. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonche' alle vendite disposte dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: Il testo dell'art. 15, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' riportato in
note alle premesse.
Note alle premesse:
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 20, comma 11, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
"11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
la "Riforma della disciplina relativa al settore commercio"
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 15, commi 8 e 9, della legge
31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
"8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto
il Governo si avvale della facolta' prevista dall'art. 20,
comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
sanzionarori, fermo restando quanto disposto dalla legge
10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e
distributive.".
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
"7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di
ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del
prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.".
Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali, con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo dell'art 15, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
"1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite
di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite
promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre
condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei
propri prodotti.
Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
"Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata
dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.



 
Art. 2.
Ammissibilita'
1. E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festivita' tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonche' di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
2. E' altresi' consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.



Nota all'art. 2:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.



 
Art. 3.
Obblighi di informazione al consumatore
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonche' delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
2. In caso di impossibilita' a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), e' immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.
3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 114/1998 e' il seguente:
"5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo
sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere
comunque esposto.".
L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, e' riportato in note all'art. 1.



 
Art. 4.
Monitoraggio vendite sottocosto
1. L'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni dell'Osservatorio Nazionale in materia di sottocosto partecipa un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative.
2. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica dell'efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera g), del citato
decreto legislativo n. 114/1998 e' il seguente:
"1. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto definiscono gli
indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'
commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) - f) omissis;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e
all'efficienza della rete distributiva, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano
anche i rappresentanti degli enti locali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio
e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio
nazionale costituto presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".
- Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e' il seguente:
"Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e di quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di Cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica; su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.
Sulle procedure istruttorie di cui al presente comma,
vedi il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1998, n. 217, riportato al n. G/VI.".



 
Art. 5.
Sanzioni
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravita' o di recidiva puo' essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si e' proceduto al pagamento in misura ridotta.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 22, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 114/1998, e' il seguente:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.".
- Il testo dell'art. 22, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 114/1998, e' il seguente:
"2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.".



 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Resta ferma la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992.
2. Resta ferma la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresi', la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 64



Note all'art. 6:
L'argomento del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, e' riportato in note all'art. 1.
Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 287/1990, e'
il seguente:
"Art. 3 (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di
aquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o
gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.".
Il testo dell'art. 2598, comma primo, numero 3, del
codice civile e' il seguente:
"Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di
brevetto [c.c. 2584, 2592, 2593], compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) - 2) omissis;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c.
1175, 2599, 2600].".



 
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