Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 26 aprile 2001, n. 219
Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco";
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, puo' essere affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate garanzie;
Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174;
Considerata l'opportunita' di modificare il predetto regolamento n. 231 del 2000, allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da errore materiale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall'articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - 1. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento e' determinata dalla quotapattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parita'; la nuova quota cosi' determinata e' considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento e' ricompreso.
2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilita' di vincita, la quota pagata e' determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K cosi' determinato:
K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parita' - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita].
Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 aprile 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 13



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426 reca: "Costituzione
e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(C.O.N.I.).
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante: "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme
per l'organizzazione el'esercizio dei giochi di abilita' e
di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una
ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione
sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1951, n. 581, reca "Norme regolamentari per l'approvazione
e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, sulla disciplina delle attivita' di gioco".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio deiMinistri".
- Il testo dell'art. 17 e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi,
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei
commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 e' il seguente:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle
competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
controllo puo' essere affidata in concessione a persone
fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate
garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro
delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
nelle more della effettuazione delle relative gare, che
dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti
dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una
relazione informativa alle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con
aliquota del 5 per cento, e delle spese relative
all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve
destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche
scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in
particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio
nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori
giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita'
agonistiche federali".
- Il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 reca
"Regolamento recante norme per l'organizzazione e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota
fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da
adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n.
549 del 1995".
- Il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 reca
"Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al
decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente
norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio
delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su
competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549/1995".
Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n.
231 e' riportato nelle note alle premesse. Il testo
dell'art. 1, lettera q) e' il seguente:
"q) all'art. 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
2. Nel caso di esito di parita' negli avvenimenti
oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte
due o tre possibilita' divincita', la quota pagata e'
determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la
restituzione della posta, per un coefficiente K
cosideterminato:
K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della
parita' - vincite offerte/vincite da pagare per effetto
della parita).
Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche
nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento e'
ricompreso".



 
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