Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001
Integrazione alle istruzioni dei modelli di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche", "Unico 2001 - Societa' di persone ed equiparate", "Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" ed "Unico 2001 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati".

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Integrazione alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche" da presentare nell'anno 2001.
1.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione "Unico 2001 - Persone fisiche", approvato con provvedimento 13 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001, fascicolo 1, nel paragrafo "Appendice", alla voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", pagina 88 della Gazzetta Ufficiale (pagina 74 del modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
"I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB - Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilita' di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)".
2. Integrazione alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione "Unico 2001 - Societa' di persone ed equiparate" da presentare nell'anno 2001.
2.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione "Unico 2001 - Societa' di persone ed equiparate", approvato con provvedimento 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo "Appendice", alla voce "Immobili riconosciuti di interesse sto-rico o artistico", pagina 132 della Gazzetta Ufficiale (pagina 120 del modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
"I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB - Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilita' di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).".
3. Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati".
3.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione "Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati", approvato con provvedimento 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo 6.2 le istruzioni al "Quadro RB - Redditi dei fabbricati", pagina 213 della Gazzetta Ufficiale (pagina 27 del modello), dopo le precisazioni relative alla compilazione della "colonna 1" per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
"I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB - Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilita' di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).".
4. Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione "Unico 2001 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati".
4.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione "Unico 2001 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati", approvato con provvedimento 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo 4.2 le istruzioni al "Quadro RF - Reddito di impresa", pagina 395 della Gazzetta Ufficiale (pagina 23 del modello), dopo le parole: "a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero", sono aggiunti i seguenti periodi:
"Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (gia' legge 1o giugno 1939, n. 1089), la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato e' collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato il relativo canone determinato ai sensi degli articoli 34, comma 4-bis, e 129 del TUIR.
I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono indicare in dichiarazione la rendita catastale.
In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilita' di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).". Motivazioni.
Il presente provvedimento e' emanato tenendo conto della giurisprudenza da ultimo formatasi in merito alla tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. n. 2741/2001 dell'8 maggio 2001) ed al fine di rendere omogenee le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione in relazione alle medesime fattispecie.
Pertanto, il provvedimento in esame, facendo seguito al provvedimento 25 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2001) con il quale e' stata disposta l'integrazione delle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2001, dispone l'integrazione delle istruzioni ai modelli "Unico 2001 - Persone fisiche", "Unico 2001 - Societa' di persone ed equiparate", "Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" ed "Unico 2001 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati".
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2001
Il direttore: Romano
 
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