Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 maggio 2001
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Offida" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la domanda presentata dalla regione Marche in data 10 gennaio 2000 che ha fatto propria, con delibera della Giunta regionale in data 20 dicembre 1999, l'istanza dell'associazione produttori della Vinea redatta in collaborazione con l'Agenzia Servizi nel Settore Agroalimentare per la Regione Marche (ASSAM), intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Offida";
Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Offida" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Offida" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Offida" sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2001, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Offida" "rosso", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'Allegato 8 del Regolamento comunitario 1493/1999 (lettera E "Impiego di alcuni termini specifici" - paragrafo 2 - lettera f)-terzo trattino alle tipologie "Offida" "Pecorino" e "Offida" "Passerina", che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 5.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Offida" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 maggio 2001
p. Il direttore generale: Rigillo
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "OFFIDA"
Art. 1.
Denominazione dei vini
La denominazione d'origine controllata "Offida" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Offida" Pecorino;
"Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino santo e Spumante);
"Offida" rosso.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Offida" Pecorino:
Pecorino: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%.
"Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino Santo e Spumante):
Passerina: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 15%.
"Offida" rosso:
Montepulciano: minimo 50%, Cabernet Sauvignon: minimo 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 20%
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Offida" di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Offida" Pecorino e Passerina, anche nella tipologia passito e spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonche' parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche; Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Manteprandone, Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla S.S. n. 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la S.S. n. 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al Torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la strada che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato, da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio S.S. 16 Adriatica, che percorre fino alla S.S. 4 Salaria.
La zona di produzione dell'"Offida" rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottamare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.
Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dalla intersezione del Torrente Menocchia con la S.S. 16 Adriatica procedendo verso sud fino alla intersezione della S.S. 16 Adriatica con la S.S. Salaria da cui prosegue verso l'intero fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castignano. Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il Comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la Strada Provinciale Offida - Castignano.
Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada Provinciale Castignano - Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino.
A questo punto la linea oltrepassa il fiume e segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano - Montalto Marche, dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali- San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore e Massignano scendendo fino ad incrociare la S.S. 16 Adriatica.
La zona di produzione della tipologia Passerina Vino Santo e' limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Offida" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3000, in coltura specializzata, sia per i vini bianchi che per il vino rosso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
La Regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione alcolometrica minima naturale sono le seguenti:
| |Titolo alcolometrico
|Produzione uva |volumico naturale Tipologia |tonn/ettaro |minimo % vol. --------------------------------------------------------------------- Pecorino |10 |11,50 --------------------------------------------------------------------- Passerina |12 |11,00 --------------------------------------------------------------------- Passerina spumante |12 |10,50 --------------------------------------------------------------------- Passerina Passito e | | Vino Santo |12 |11,50 --------------------------------------------------------------------- Rosso |10 |12,50
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento dei rossi, devono essere effettuate nell'intero territorio provinciale.
L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie "Passito" e "Vino Santo" devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.
La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all'interno della zona di produzione sopracitata, mentre la spumantizzazione con il metodo Martinotti od in autoclave puo' essere effettuata su tutto il territorio nazionale. Elaborazione
La tipologia "Offida" passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.
La tipologia "Offida" Vino Santo deve essere ottenuta con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.
L'uva appassita puo' essere ammostata non prima del 1o dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, e la fermentazione non e' condizionata nei tempi di avvio e di conclusione.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacita' massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia "Passito" e di almeno 2 anni per la tipologia "Vino Santo".
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti sono le seguenti:
| |Produzione (hl) massima di Tipologia |Resa uva/vino %|vino --------------------------------------------------------------------- Pecorino |70 |70 --------------------------------------------------------------------- Passerina |70 |84 --------------------------------------------------------------------- Passerina spumante |70 |8,4 --------------------------------------------------------------------- Passerina Passito e Vino | | Santo |40 |48 --------------------------------------------------------------------- Rosso |70 |70
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Offida" Pecorino, "Offida" Passerina (anche nella tipologia "Spumante"), "Offida" rosso o il 43% per i vini "Offida" Passerina nelle tipologie "Passito" e "Vino Santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento:
 
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