Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2001
Integrazione ai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000 recanti rispettivamente: "Norme concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati " e "Modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati ".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1o agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati";
Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;
Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
Visto il decreto dirigenziale 1o aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sezione II TER n. 763/1999;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale e' stato ripristinato in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 recante norme concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra l'altro, per i soggetti interessati la facolta' di continuare ad imbottigliare fuori zona di produzione il vino di che trattasi fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;
Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2000 recante modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati";
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 25 settembre 2000 avrebbero dovuto essere adeguate alle disposizioni contenute nel predetto regolamento che si sarebbe dovuto emanare entro il 31 maggio 2001;
Ritenuto di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione che preveda, ai fini sopra specificati, una proroga del termine stabilito dai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000 per l'effettuazione delle operazioni di imbottigliamento fuori della zona di produzione:
Decreta:
Articolo unico
Il termine del 31 maggio 2001, di cui all'art. 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2000 e art. 3 del decreto direttoriale 25 settembre 2000, e' prorogato sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento concernente le modalita' ed i requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 25 settembre 2000.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2001
Il direttore generale reggente: Rigillo
 
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