Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2001
Approvazione della seconda integrazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato "decreto-legge"), ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:
l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di lire 13.451.287.500, di cui lire 6.496.290.000 a valere sull'annualita' 1999 e lire 6.954.997.500 a valere sull'annualita' 2000;
l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale e' stato approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 6, comma 2, del decreto-legge il giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di lire 7.600.000.000 e si rimanda ad un successivo provvedimento la programmazione delle risorse residue, pari a lire 5.851.287.500;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000 con il quale e' stata approvata la prima integrazione del programma di cui al precedente punto per un importo di lire 4.585.938.612, e si rimanda ad un successivo provvedimento la programmazione delle risorse residue, pari a lire 1.265.348.888;
Vista la nota n. 405/00/D309/CB/pc del 7 febbraio 2000, con la quale la provincia autonoma di Trento ha comunicato, tra gli altri, l'intenzione di realizzare con le risorse residue un intervento nel comune di Folgaria per la difesa della SS n. 350 e del nucleo abitato di Busatti in comune di Lastebasse (provincia di Vicenza);
Vista la delibera n. 2 del comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione del 16 marzo 2000, avente come oggetto la modifica del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato riguardante la regione del Veneto e la provincia autonoma di Trento, con conseguente adozione delle misure di salvaguardia per le nuove aree perimetrate, ivi comprese quelle nel territorio del comune di Folgaria, loc. Busatti (provincia di Trento) e del comune di Lastebasse (provincia di Vicenza) esposte a rischio a causa di un movimento franoso nel comune di Folgaria;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla provincia autonoma di Trento in data 22 settembre 2000 concernente l'intervento sito nel comune di Folgaria, localita' Busatti e Lastebasse comportante una spesa di lire 2.700.000.000;
Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 dicembre 2000, con la quale e' stata espressa l'intesa sullo schema di delibera del comitato dei Ministri di cui al punto successivo, con gli impegni concordati nel corso della seduta;
Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 13 marzo 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on.le Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999 n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, e ad integrazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 e del 28 luglio 2000 di approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento, e' approvato l'intervento di riduzione del rischio di frana nel comune di Folgaria, per l'importo di lire 1.265.348.888;
2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse residue pari a lire 1.265.348.888, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000;
3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;
4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra' provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;
5. La provincia autonoma di Trento per il completamento dell'intervento ricadente in provincia di Vicenza - comune di Lastebasse - localita' Busatti, si impegna a far fronte al relativo onere sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia richiedendone il finanziamento prioritario nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari .
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 marzo 2001
p. il Presidente: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 347
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone