Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 3 maggio 2001
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Myocet Doxorubicina".

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione
generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Myocet Doxorubicina", autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/00/141/001 50 mg polvere e additivi per concentrato per dispersione liposomiale per infusione scatola con 2 set di tre flaconcini uso endovenoso.
Titolare A.I.C.: Elan Pharma International Ltd.
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione europea del 13 luglio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Myocet Doxorubicina";
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, n. 75/318 e n. 75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita';
Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);
Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;
Visto il parere espresso nella seduta del 17 aprile 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Myocet doxorubicina" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale MYOCET DOXORUBICINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
50 mg polvere e additivi per concentrato per dispersione liposomiale per infusione scatola con 2 set di tre flaconcini uso endovenoso - n. 035189012/E (in base 10), 11KW8N (in base 32).
Titolare A.I.C.: Elan Pharma International LTD.
 
Art. 2.
La specialita' medicinale "Myocet Doxorubicina" classificata come segue:
50 mg polvere e additivi per concentrato per dispersione liposomiale per infusione scatola con 2 set di tre flaconcini uso endovenoso - n. 035189012/E (in base 10) 11KW8N (in base 32); classe H.
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 2.200.000 (ex factory, IVA esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato allo delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse e' di L. 2.920.800 (IVA inclusa).
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della sanita' - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
 
Art. 5.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 3 maggio 2001
Il dirigente generale: Martini
 
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