Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 gennaio 2001
Deroga di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, al divieto di detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stessi stabilimenti di produzione e imbottigliamento degli aceti di vino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I MINISTRI DELLE FINANZE,
DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1965, n. 73, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 1968, n. 176, concernente "Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di preparazione e di commercio degli aceti";
Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 1982, n. 221, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri";
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 1986, n. 76, recante "Norme per la preparazione e la commercializzazione degli agri";
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente la nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Considerato che la materia relativa alla detenzione, alla produzione e alla commercializzazione degli aceti non e' disciplinata a livello comunitario;
Considerato che le legislazioni nazionali dei Paesi produttori dell'Unione europea consentono agli operatori del settore di detenere, produrre e imbottigliare aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino in stabilimenti dove si detengono, producono ed imbottigliano aceti di vino;
Considerata la necessita' di accordare anche agli operatori italiani tale possibilita', attraverso la previsione e la disciplina del procedimento amministrativo di autorizzazione in deroga al divieto di detenere, produrre ed imbottigliare aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stessi stabilimenti di produzione e/o imbottigliamento degli aceti da vino, al fine di eliminare la situazione di disparita' in cui si trovano gli operatori italiani del settore nei confronti degli operatori comunitari;
Decreta:
Art. 1.
Autorizzazione in deroga
1. In applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 527, sono consentite, alle condizioni appresso indicate, la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino negli stabilimenti di produzione e/o di imbottigliamento degli aceti di vino nonche' di condimenti e di altri prodotti alimentari nella cui preparazione vengono utilizzati gli aceti.
2. L'autorizzazione in deroga e' concessa con decreto dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta degli interessati, acquisito il parere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione, di cui al comma 1, riguarda ogni singolo stabilimento produttivo.
4. L'autorizzazione, di cui al comma 1, e' emanata entro novanta giorni dal giorno della ricezione della domanda.
 
Art. 2.
Domanda
1. Per ottenere l'autorizzazione in deroga, di cui all'art. 1, l'interessato presenta, tramite l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, una domanda, in triplice copia, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - via XX settembre, 20 - 00187 Roma.
2. La domanda, di cui al comma 1, contiene i seguenti elementi:
a) le generalita' della ditta richiedente;
b) gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 527/1982;
c) l'identificazione e l'individuazione di ogni stabilimento interessato alle operazioni;
d) l'indicazione del tipo di aceti e delle materie prime per le quali l'autorizzazione e' richiesta.
 
Art. 3.
Ispezioni
1. Al fine del rilascio della autorizzazione, di cui all'art. 1, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio procede a una specifica ispezione, volta a verificare la rispondenza di quanto dichiarato nella documentazione presentata e l'idoneita' dei locali ove si intendono effettuare le operazioni di cui trattasi.
2. Il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. l, e' subordinato all'adozione, da parte della ditta interessata, di ogni allestimento o di altra prescrizione volti a creare le condizioni idonee ad evitare qualsiasi tipo di frode.
3. Su ogni recipiente utilizzato dallo stabilimento e' applicato un cartello che indica la tipologia del prodotto.
 
Art. 4.
Parere del Ministero dell'industria
1. I risultati dell'istruttoria procedimentale sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di acquisirne il parere.
2. Qualora il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato non emetta il proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il parere si considera favorevole.
 
Art. 5.
Adempimenti
1. I produttori autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, prima di ogni processo di elaborazione di aceti provenienti da materie prime diverse dal vino, inviano almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni, anche a mezzo fax, la relativa comunicazione all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando la natura, il quantitativo e la gradazione alcolica delle materie prime che si intendono trasformare.
2. Il confezionamento di piu' aceti provenienti da materie prime diverse, qualora effettuato con la medesima linea di imbottigliamento, e' realizzato in tempi distinti per ciascun tipo di aceto.
 
Art. 6.
Registri di carico e scarico
1. Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 527/1982, negli stabilimenti autorizzati sono tenuti registri di carico e scarico, distinti per ciascuna materia prima utilizzata per la produzione di aceto, preventivamente vidimati dall'Ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. In attesa dell'emanazione del provvedimento ministeriale previsto all'ultimo comma del citato art. 5 della legge n. 527/1982, nei registri sono annotati: la data dell'operazione, il quantitativo entrato o uscito delle materie prime e la loro natura, il quantitativo di prodotto finito, i riferimenti ai documenti di accompagnamento che giustificano l'entrata o l'uscita delle materie prime e lo scarico del prodotto finito.
 
Art. 7.
Revoca e sospensione temporanea
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti, ogni condotta illecita o violazione al presente decreto puo' comportare la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 26 gennaio 2001
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Il Ministro della sanita'
Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
Ministero delle politiche agricole e forestali, registro n. 1,
foglio n. 104
 
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