Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 18 aprile 2001
Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1o luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13082).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTE le leggi 7 giugno 1974, n. 216 e 2 gennaio 1991, n. 1, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415 e 34 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1? luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che si rende necessario attribuire all'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari previsto dall'art. 31, comma 4?, del d.lgs. n. 58/1998 il potere di disporre il rigetto delle domande di iscrizione all'albo dei promotori finanziari ed alla Consob la competenza a riesaminare i provvedimenti adottati dall'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori;
RITENUTO pertanto di dovere modificare gli artt. 79, 86 e 91 del regolamento n. 11522/1998;
DELIBERA:
Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1? luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificato ed integrato come segue:
- l'art. 79 (istituzione e compiti) e' cosi' sostituito:
(Il testo del comma 1 resta invariato).
2. Le commissioni:
a) svolgono l'istruttoria preordinata all'iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell'albo; dichiarano l'improcedibilita' della domanda in caso di sua incompletezza o irregolarita';
(Il rimanente testo dell'articolo resta invariato).
- L'art. 86 (compiti ed obblighi dell'organismo) e' cosi' sostituito:
1. L'organismo:
a) procede alle iscrizioni, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti prescritti ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonche' alle variazioni dei dati in esso registrati;
(Il testo delle lettere b, c, d, e, f, g, h, i del comma 1 resta invariato).
(Il testo dei commi 2, 3 e 4 resta invariato).
5. L'interessato puo' chiedere alla Consob il riesame dei provvedimenti adottati dall'organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob provvede nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. (Il testo del comma corrisponde al testo del comma 5 della precedente formulazione dell'articolo).
7. (Il testo del comma corrisponde al testo del comma 6 della precedente formulazione dell'articolo).
8. (Il testo del comma corrisponde al testo del comma 7 della precedente formulazione dell'articolo).
- L'art. 91 (iscrizione all'albo) e' cosi' sostituito:
(Il testo del comma 1 resta invariato).
2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. L'organismo decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta.
3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione.
(Il testo del comma 4 resta invariato).
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 aprile 2001
IL PRESIDENTE: Spaventa
 
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