Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 maggio 2001
Estensione dell'autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ad alcuni uffici sanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE
della prevenzione
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: regione Abruzzo
Azienda USL di Pescara, sede di Pescara regione Campania
Azienda USL Benevento 1, sede di Benevento
Azienda USL Caserta 1, sede di Caserta
Azienda USL Napoli 1, sede di Napoli
Azienda USL Salerno 2, sede di Salerno regione Emilia-Romagna
Azienda USL di Cesena, sede di Cesena
Azienda USL di Bologna Sud, sede di Casalecchio di Reno, sede di San Lazzaro di Savena, sede di Porretta Terme regione Friuli-Venezia Giulia
Azienda USL n. 2 - Isontina, sede di Gorizia, sede di Monfalcone regione Lazio
Azienda USL Latina, sede di Latina
Azienda USL Roma H, sede di Marino regione Lombardia
Azienda USL di Lodi, sede di Lodi
Azienda USL Citta' di Milano, sede di Milano
Azienda USL Provincia di Milano 1, sede di Parabiago
Azienda USL Provincia di Milano 2, sede di Gorgonzola
Azienda USL Provincia di Milano 3, sede di Sesto San Giovanni
Azienda USL Valle Camonica Sebino, sede di Breno regione Puglia
Azienda Sanitaria Locale LE/1, sede di Lecce
Azienda Sanitaria Locale LE/2, sede di Maglie regione Veneto
Azienda ULSS n. 15, sede di Cittadella
Azienda ULSS n. 19, sede di Adria
Azienda ULSS n. 22, sede di Bardolino
 
Art. 2.
In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in alcune Regioni successivamente all'emanazione dei precedenti decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica i Centri vaccinali riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 22 maggio 2001
Il dirigente generale: Oleari
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato da pag. 31 a pag. 35 <----
 
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