Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001
Conferma della Montepaschi Serit S.p.a. nell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, fino al 30 giugno 2001.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:
1. La Montepaschi Serit S.p.a., con sede legale in Palermo, via E. Morselli n. 8, e' confermata, fino al 30 giugno 2001, nell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.
Con lettera notificata il 27 ottobre 2000, la Montespaschi Serit S.p.a., commissario governativo del Servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Teramo, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la volonta' di non proseguire, dal 1o aprile 2001, nell'attivita' di gestione del servizio della riscossione.
In proposito si osserva che, in linea generale, deve escludersi la possibilita' che un commissario governativo eserciti la facolta' di recesso prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Benche', infatti, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, possa far propendere per una estensione totale al commissario delle regole previste per il concessionario - ivi comprese quelle in tema di recesso - l'interpretazione della portata precettiva della citata disposizione non puo' prescindere dalla considerazione della funzione che lo stesso commissario governativo e' chiamato a svolgere, che e' quella di assicurare, su incarico dell'Amministrazione, la gestione del servizio in contesti nei quali risulti temporaneamente impossibile una gestione nelle forme ordinarie; la stessa natura dell'attivita' svolta e', quindi, tale da escludere la possibilita' che il commissario governativo possa determinare in via autonoma la durata dell'incarico.
Considerato, peraltro, che, a tutela dell'azienda che non reputi conveniente la gestione in regime commissariale, l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, limita temporalmente la discrezionalita' dell'Amministrazione, stabilendo un limite temporale alla gestione commissariale (un solo anno rinnovabile una sola volta), si ritiene che la gestione commissariale della Montepaschi Serit S.p.a. debba proseguire, ai sensi della normativa citata, fino alla scadenza naturale di due anni decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1999.
Con il presente provvedimento, pertanto, la Montepaschi Serit S.p.a. viene confermata, fino al 30 giugno 2001, nell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito di Teramo.
Sul contenuto del presente provvedimento e' stato acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Disposizioni relative alla nomina del commissario governativo: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).
Roma, 25 maggio 2001
Il direttore: Romano
 
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