Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2001 (vai al sommario)
COMUNI
DELIBERAZIONE
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

A V V E R T E N Z A

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 aprile 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Il comune di ACI CASTELLO (provincia di Catania) ha adottato il 21 e 31 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4,3 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale; 4,3 per mille per le pertinenze dell'immobile adibito ad abitazione principale ancorche' distintamente iscritte in catasto; 6 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili; 7 per mille per gli immobili di categoria A non locati dal 1o gennaio 2000 e fino alla permanenza della predetta condizione; 2 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la relativa pertinenza e' determinata in L. 350.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, per coloro i quali possiedono, in tutto il territorio nazionale un unico immobile destinato ad abitazione principale ed una sola pertinenza (o un garage o un box o un posto auto all'aperto o una cantina) anche se distintamente iscritta in catasto, purche' faccia parte dello stabile o area condominiale. Tale detrazione e' concessa anche, alle medesime condizioni: Ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata; Agli alloggi I.A.C.P. concessi in locazione semplice; Alle cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purche' non siano proprietari di altri immobili o quote di unita' immobiliari con base imponibile non superiore a L. 5.000.000 (cinquemilioni). Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il mese di maggio 2001, pena la decadenza del diritto. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorche' distintamente iscritte al catasto, e' determinata in L. 200.000 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale. (Omissis). A6715001

Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto 1o gennaio 2001, l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; Di determinare con decorrenza 1o gennaio 2001 in Lire 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). A6715002

Il comune di APPIGNANO (provincia di Macerata) ha adottato il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota del 5 per mille - abitazione principale e suoi accessori; b) aliquota del 5,5 per mille - edifici destinati ad attivita' industriali, artigianali, commerciali, aree agricole; c) aliquota del 6 per mille - seconde case e loro accessori, aree fabbricabili; d) detrazione di L. 200.000 per abitazioni principali. Di dare atto che il gettito dell'imposta resta invariato rispetto all'esercizio precedente. Di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi tutte le incombenze connesse, compresa un adeguata pubblicita' nel rispetto delle disposizioni di legge. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. (Omissis). A6715003

Il comune di ARCIDOSSO (provincia di Grosseto) ha adottato il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote da applicare per l'anno 2001: abitazione principale: 5,75 per mille, detrazione L. 200.000; aree edificabili: 6,25 per mille; opifici cat. D/1: 6,25 per mille; fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attivita' industriale e non suscettibili di destinazioni diverse - Cat. D/7: 6,25 per mille; aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo. (Omissis). A6715004

Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, nelle misure sottoindicate, le aliquote e le detrazioni per il tributo I.C.I. per l'anno 2001, e ciO' per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento: aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille; prima unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715005

Il comune di ARZENE (provincia di Pordenone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota d'imposta: a) 5 per mille per la prima casa; b) 5,5, per mille per gli altri nuclei abitativi (seconde case locate o utilizzate direttamente dal proprietario); c) 5,5 per mille per i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; e) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Detrazione per l'abitazione principale relativamente ai punti a) ed e): L. 200.000. (Omissis). A6715006

Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze e di stabilire l'aumento del 5 per mille al 5,5 per mille dell'aliquota I.C.I., relativa agli immobili diversi dell'abitazione principale e sue pertinenze con l'aumento della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenza da L. 250.000 a L. 300.000 per sopperire a nuove e maggiori spese e mantenere gli equilibri del bilancio stesso. (Omissis). A6715007

Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 2001 le aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli Immobili di questo Comune sono stabilite nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazione principale 4 per mille; immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/4, D/5, D/7, D/8, 7 per mille. Con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' elevata a L. 250.000 ed e' usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piU' breve periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di piU' soggetti passivi. (Omissis). A6715008

Il comune di BAGNOLO DEL SALENTO (provincia di Lecce) ha adottato il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'anno 2001, confermando quelle dell'anno precedente approvate con delibera C.C. n. 3 del 28 febbraio 2000, cosi' come di seguito riportate: Tipologia immobile Aliquota I.C.I. Detrazione per mille - - - Abitazione principale 6 200.000 Immobili diversi dalle abitazioni 6 - Immobili posseduti in aggiunta all'abita- zione principale 6 - Alloggi non locati 6 - Immobili di enti senza scopo di lucro (diversi da quelli di cui all'art. 5, com- ma 1, lettera b), del regolamento I.C.I.) 4 - Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abita- zione principale 5 - fabbricati non venduti realizzati da impre- se di cui all'art. 3, comma 2, del rego- lamento I.C.I. 5 - fabbricati di interesse artistico o architet- tonico, ubicati in centro storico, oggetto di interventi di recupero (art. 3, com- ma 3, del regolamento I.C.I.) 4 - 2. di dare atto, ai fini della detrazione, di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I., cosi' come specificato in premessa; 3. di dare atto, altresi', che ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, sono esenti dall'imposta de quo: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da altri Comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali; b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o in qualita' di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, a 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; 4. di confermare, per l'anno 2001 il valore venale delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 2 del regolamento I.C.I., casi come indicato nella tabella, allegata al citato regolamento, e di seguito riportata: Tipizzazione come da P.d.F. Valore venale al mq zona A - centro storico L. 55.000 zona B1 e B2 - residenziali di completamento L. 65.000 zona C - residenziale di espansione (non lottiz- zate) L. 20.000 zona C - residenziale di espansione (lottizzate) L. 60.000 zone Peep - edilizia economica e popolare 167 (non urbanizzate) L. 16.000 zone Peep - edilizia economica e popolare 167 (urbanizzate) L. 30.000 zona D - Pip insediamenti produttivi (non urbaniz- zata) L. 16.000 (Omissis). A6715009

Il comune di BATTIPAGLIA (provincia di Salerno) ha adottato il 29 dicembre 2000 e 8 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Prendere atto e confermare le disposizioni contenute nella delibera giuntale n. 591 del 21 dicembre 2000 avente per oggetto imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) aliquote e determinazioni , che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, con l'integrazione al punto 3 del dispositivo che viene cosi' riformulato: 3. confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I., applicabile alle abitazioni cedute dal proprietario in uso gratuito a proprio ascendente o discendente e da questi utilizzate come propria dimora abituale, a condizione che venga presentata domanda corredate da autocertificazione agli uffici comunali competenti e che chi occupi l'unita' immobiliare risulti intestatario di tutte le utenze comunali e non (acqua, luce, gas, spazzatura, ecc.). In tale fattispecie, non potendosi assimilare l'unita' immobiliare in parola alla prima casa , non si applica la detrazione fissa di lire 200.000. La decorrenza del presente beneficio e' dal 1o gennaio 2001 per i contratti di comodato registrati entro il 28 febbraio 2001 e dal mese di registrazione per i contratti registrati al 1o marzo 2000. (Omissis). 1. Determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I., applicabile agli immobili qualificabili come prima casa ed ai relativi immobili pertinenziali; 2. Determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I., applicabile a terreni agricoli; 4. Stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile agli altri immobili , rappresentati da seconde case, aree edificabili, studi professionali di categoria catastale A/10, eccetera; 5. ridurre dal 7 al 6 per mille l'aliquota per gli insediamenti industriali; 6. stabilire l'applicazione dell'aliquota I.C.I. dell'1 per mille per il triennio 2001/2003 per i nuovi insediamenti industriali comportanti dimostrato incremento occupazionale; 7. confermare anche per l'esercizio 2001 l'applicazione della detrazione di Lire 200.000 per la prima casa ai fini I.C.I., applicabile, a partire dal presente anno e fino alla sua concorrenza, anche agli immobili pertinenziali, cosi' come stabilito dall'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui alla delibera C.C. n. 17 del 9 febbraio 1999; 8. confermare, inoltre, anche per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I., nella misura deI 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 3) Confermare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile alle abitazioni cedute dal proprietario in uso gratuito a proprio ascendente o discendente e da questi utilizzate come propria dimora abituale, a condizione che venga presentata domanda corredata da autocertificazione agli uffici comunali competenti e che chi occupi l'unita' immobiliare risulti intestatario di tutte le utenze comunali e non (acqua, luce, gas, spazzatura, ecc.). In tale fattispecie, non potendosi assimilare l'unita' immobiliare in parola alla prima casa , non si applica la detrazione fissa di L. 200.000. La decorrenza del presente beneficio e' dal mese successivo a quello di presentazione della domanda . A6715010

Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto 1o gennaio 2001; di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unita' immobiliare concessa in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale; di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze la detrazione prevista dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96 nella misura di Lire 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715011

Il comune di BERBENNO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare e stabilire le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2001, come segue: immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e pertinenze come previsto dall'art. 2 del regolamento comunale 4,8 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni, detrazioni ed esenzioni dell'imposta applicabili sono quelle previste esplicitamente quali dovute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme aventi forza di legge. (Omissis). A6715012

Il comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per questo comune, nella seguente misura differenziata: abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 6 per mille; altri immobili: aliquota del 7 per mille: con detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: di L. 200.000. (Omissis). A6715013

Il comune di BOTRUGNO (provincia di Lecce) ha adottato il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille prima casa; 4,5 per mille prima casa abitata da nuclei familiari costituiti da una sola persona ultrasessantacinquenne con reddito imponibile ai fini IRPEF che non superi L. 18.000.000; 6 per mille per tutti gli altri cespiti. (Omissis). A6715014

Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata nella misura del 5 per mille pari a quella applicata per l'anno 2000; per le abitazioni principali spettera' la detrazione pari a L. 250.000. (Omissis). A6715015

Il comune di CALABRITTO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del quattro per mille. (Omissis). A6715016

Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare, per l'anno 2001, nella misura del cinque per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504. (Omissis). A6715017

Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota abitazione principale: 5,2 per mille; aliquota abitazione in locazione con contratto concordato ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille; aliquota altri immobili: 5,8 per mille. Dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000. (Omissis). A6715018

Il comune di CAMPODIPIETRA (provincia di Campobasso) ha adottato il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 5,3 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715019

Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota ridotta del 5 per mille per le fattispecie e con le modalita' di cui agli articoli 7 ed 8 del regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 147 del 29 febbraio 2000; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati; 3) di mantenere per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi la detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). A6715020

Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota da applicare per l'anno 2001 nell'ambito del territorio comunale: 6 per mille. Dare atto che come da precedente delibera consiliare n. 6 del 28 febbraio 2000 anche per il corrente anno 2001 sono applicate le seguenti norme: Il - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 25 dicembre 1996, n. 662. III - L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV - Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V - Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). VIII - Di dare atto che, ai sensi del secondo comma deIIart. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715021

Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per quanto esposto in premessa, le aliquote da applicare nell'anno 2001 alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (Id.) nelle seguenti misure: 4,3 per mille per l'abitazione principale e pertinenze; 7 per mille per tutti gli altri edifici posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille aree edificabili: 2. di confermare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale. (Omissis). A6715022

Il comune di CAPRANICA PRENESTINA (provincia di Roma) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 7 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di L. 400.000, e con le agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di CC. N. 42 del 26 novembre 1998. (Omissis). A6715023

Il comune di CARSOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Confermare per il 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili. (Omissis). A6715024

Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. che le premesse formano parte integrante e sostanziate del presente provvedimento; 2. di confermare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili gia' applicate nell'anno 2000: a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale; b) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; c) detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; d) detrazione di L. 250.000 per abitazione principale a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile riconosciuto dalla Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile delle condizioni visive e del sordumutismo nella misura minima del 66%; 3. di dare atto che per poter accedere alla detrazione di cui al precedente punto 2 lett. d) il soggetto interessato e' tenuto a presentare apposita certificazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante la propria condizione, redatta secondo le norme contenute nell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. (Omissis). A6715025

Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2001, ai sensi del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). A6715026

Il comune di CASTELCUCCO (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi come analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento; 2. di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2001 puO' essere determinato come segue: gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile L. 395.000.000; gettito straordinario derivante dall'attivita' di controllo e accertamento L. 5.000.000; 3. di allegare copia del presente provvedimento alla documentazione da inviare al Co.Re.Co a corredo dei bilancio di previsione 2001; 4. di demandare al responsabile dell'area amministrativa ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente . TABELLA N. 1 (Comune di Castelcucco) Allegato a) alla deliberazione giunta comunale n. 06 in data 1o febbraio 2001 Codice Tipo immobile Riferimento alla normativa Aliquota Detrazione 10 Abitazione principale articolo 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 4 200.000 11 Abitazione cittadini italiani residenti articolo 1, comma 4.ter, del d.lgs. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 4 200.000 all'estero 24 marzo 1993, n. 75 12 Fabbricati utilizzati quali abitazione articolo 4, comma 1, d.l. 8 agosto 1996, n. 437 convertito in legge 24 otto- 4 200.000 principale bre 1996, n. 556 13 Abitazione principale soggetti in si- articolo 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ultimo periodo) 4 200.000(*) tuazione disagio economico-so- ciale 14 Abitazioni recuperate articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 4 200.000 15 Abitazione principale anziani o disa- articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1993, n. 662 4 200.000 bili Codice Tipo immobile Riferimento alla normativa Aliquota Detrazione 16 Abitazione principale in uso gratuito articolo 59, lett. e), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 5 (*) a parenti 17 Pertinenze abitazione principale articolo 30, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488 4 20 Fabbricati ordinari articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 5 21 Abitazioni locate articolo 4, comma 1, d.l. 8 agosto 1996, n. 437 convertito in legge 24 otto- 5 bre 1996, n. 556 22 Abitazioni non locate articolo 6, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 5 23 Abitazioni a disposizione articolo 6, comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 5 24 Fabbricati posseduti da imprese articolo 8, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 5 e non venduti 25 Fabbricati categoria D articolo 5, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 5 26 Fabbricati recuperati articolo 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 5 31 Aree edificabili articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 5 41 Terreni agricoli articolo 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 0 42 Terreni agricoli posseduti da im- articolo 9, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 0 prenditori agricoli e coltivatori diretti 43 Aree edificabili coltivatori diretti articolo 2, comma 1, lett. b), del d.l. 30 dicembre 1992, n. 504 0 assimilate a terreni agricoli (*) Vedere regolamento per particolari condizioni. (Omissis). A6715027

Il comune di CASTELLO DI BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare in misura dei 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 per la prima abitazione e le relative pertinenze e del 5,5 per mille per tutte le proprieta' diverse dalla prima abitazione, confermando la misura delle detrazioni vigenti in L. 200.000. 2. di dare atto che sono assimilate alle abitazioni principali quelle previste dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3. (Omissis). A6715028

Il comune di CASTELLO DI CISTERNA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, secondo quanto previsto dall'atto di G.C. n. 36/2000, l'aliquota I.C.I. al sei per mille per l'anno 2001 e confermare in L. 250.000 le detrazioni di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 prevista per le abitazioni principali; 2. di dare atto che tale previsione sara' registrata nel bilancio di previsione 2001. (Omissis). A6715029

Il comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per quanto illustrato in premessa, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001; di demandare al responsabile I.C.I. per gli ulteriori adempimenti. (Omissis). A6715030

Il comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA (provincia di Macerata) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta Comunale Immobili nella misura unica del 5,5 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura annua di L. 200.000. (Omissis). A6715031

Il comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura: aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (limitatamente ad un solo immobile destinato a pertinenza e purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7): 5,6 per mille; aliquota per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili: 7 per mille; aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale di anziani e disabili - art. 4 comma 1 legge n. 556/1996: 5,6 per mille; aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale concessi dal proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che il familiare beneficiano abbia la propria residenza anagrafica presso l'immobile oggetto del beneficio compreso un solo garage o box di pertinenza abitazione principale (purche' accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7 (dichiarazione su apposito modulo a disposizione presso il comune solo da parte di coloro che hanno subito variazioni rispetto al 2000 o che in tale anno non vi abbiano provveduto pur effettuando i versamenti usufruendo della norma): 5,6 per mille; immobile accatastato o accatastabile in categoria D costruito nell'anno d'imposta 2000, come attestato da concessione edilizia: 4 per mille. 2. di elevare per l'anno 2001 la detrazione concessa per l'I.C.I. dovuta sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalita': a) elevazione da L. 200.000 a L. 300.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari i cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a L. 11.000.000: redditi di pensione (INPS, gestioni sostitutive). Sono esclusi dal calcolo le pensioni di invalidita' civile, di guerra, le rendite INAIL, gli assegni di accompagnamento d'invalido civile; reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richiede la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box, garage, cantina) ancorche' accatastata autonomamente; redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione a fini IRPEF. b) elevazione da L. 200.000 a L. 250.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a L. 19.900.000; c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione della Giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997; d) specificare che, ai sensi dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'. (Omissis). A6715032

Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; altre unita' immobiliari: 5 per mille; aree edificabili: 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715033

Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di dare pertanto atto che le aliquote I.C.I per l'anno 2001 sono le seguenti: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; per le unita' immobiliari locate ad un contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6,5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 7 per mille; aliquota da applicare a soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 7 per mille. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000. Di confermare la riduzione I.C.I. del 50% per l'immobile adibito a centro comunitario a favore della ONLUS - fondazione Guido Piccini, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 490/1997. (Omissis). A6715034

Il comune di CENCENIGHE AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille per le abitazioni principali; 0 per mille ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, per tre anni dall'inizio dei lavori volti: al recupero di unita' inagibili o inalienabili; al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico collocati nel centro storico; alla realizzazione di autorimesse o posti macchina; all'utilizzo di sottotetti; 7 per mille per gli altri fabbricati. Detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). A6715035

Il comune di CENTA SAN NICOLO' (provincia di Trento) ha adottato, la seguente deliberazione del 20 febbraio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e determinare per l'anno 2001 l'aliquota Dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura differenziata: 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con relativa detrazione di L. 200.000; 5,5 per mille per immobili diversi da abitazione principale. (Omissis). A6715036

Il comune di CERDA (provincia di Palermo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; determinare per l'anno 2001, la misura della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). A6715037

Il comune di CIMINNA (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 l'imposta l.C.I. sulla prima casa del 4 per mille e di aumentare l'1 per mille l'imposta sulla seconda casa ed altri immobili; 3. di dare atto che l'imposta dovuta a decorrere dal 1o gennaio 2001 per l'I.C.I. e' la seguente: a) prima casa imposta I.C.I. 4 per mille; b) seconda casa ed altri immobili imposta I.C.I. del 5,5 per mille. (Omissis). A6715038

Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - per l'anno 2001 nelle seguenti forme: A. Abitazione principale 6 per mille; B. Terreni agricoli //; C. Aree fabbricabili 7 per mille; D. Altri immobili 7 per mille. Di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715039

Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le misure delle aliquote e della detrazione abitazione principale secondo le seguenti aliquote: a) 5,3 per mille abitazione principale; 6,7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazione principale, nonche' aree fabbricabili; b) detrazioni: abitazione principale L. 250.000; 2. di procedere, ai sensi dell'articolo 58 comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo le istruzioni che sono impartite dal Ministero delle Finanze con propria Circolare n. 49/E in data 13 febbraio 1998; 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario per la riscossione per gli adempimenti di competenza. (Omissis). A6715040

Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001; 1. aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare: A) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; B) per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, sino al secondo grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale; C) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi direttamente come abitazione principale; E) per le unita' che costituiscono pertinenza delle abitazioni principali, anche se distintamente iscritte in catasto, quali le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti, che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 2. aliquota del 7 (sette) per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni. II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III) L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare e le sue pertinenze, possedute e direttamente utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od alto diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, sino al secondo grado di parentela, che la utilizzino come abitazione principale e a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER); V) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715041

Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di Lire 200.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715042

Il comune di COMELICO SUPERIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (IC.I.) nella misura del 6 per mille, come di seguito meglio precisato; Di stabilire per l'anno 2001 la detrazione di L. 400.000 per la prima casa di abitazione; Di applicare, inoltre, le seguenti detrazioni: A) - di applicare una detrazione di L. 400.000, come se si trattasse di prima casa, non locata, per quelle persone che sono in casa di riposo e residenti, quindi, in altro Comune e che hanno una casa nel Comune di Comelico Superiore. Diversamente questa abitazione non potrebbe godere della detrazione stabilita per la prima casa; B) - di applicare una detrazione di L. 400.000, come se si trattasse di prima casa, nei casi in cui tra parenti di primo grado, viene assegnata a titolo di uso una casa di abitazione di proprieta' da destinare a prima casa di abitazione e residenza; C) - applicare una detrazione di L. 400.000, come se si trattasse di prima casa, nel caso in cui l'appartamento venga locato, con regolare contratto d'affitto debitamente registrato, ad una persona residente. (Omissis). A6715043

Il comune di Commessaggio (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 secondo le aliquote differenziate sottoriportate: a) 4,75 per mille per l'abitazione principale; b) 5,5 per mille come aliquota base; c) 7 per mille per gli alloggi non locati; d) 5,5 per mille per alloggi ultimati e realizzati da imprese in attesa di vendita o locazione; e) stabilire che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000. (Omissis). A6715044

Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: ordinaria 6 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715045

Il comune di CONSIGLIO DI RUMO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare come di seguito le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale immobili per l'anno 2001: a) Abitazione diversa da quella principale ed alloggi non locati: 6 per mille; b) Abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille. (Omissis). A6715046

Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I) L'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al 5,5 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2001; II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dalIart. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III) L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; V) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). VIII) Ai sensi del secondo comma dell'ad. 58 del decreto legislativo 14 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). A6715047

Il comune di COREGLIA ANTELMINELLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 24 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) Aliquota ordinaria: 5 per mille; 2) Aliquota per l'abitazione principale: 5 per mille; 3) Aliquota per fabbricati per uso abitativo non utilizzati per l'abitazione principale: 6 per mille. Misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 200.000. Detrazione agevolata elevata a L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati con reddito annuo lordo massimo di L. 15.000.000 o nuclei familiari con reddito massimo annuo di L. 25.000.000. b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e che sia l'unica di proprieta' del pensionato; c) che i beneficiari non siano proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 cc) ne' di terreni edificabili. Eliminate espressamente tutte le agevolazioni in favore della categoria di abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale . (Omissis). A6715048

Il comune di CORRIDO (provincia di Como) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per tutte le tipologie di essi, nelle misura unica del 5,5 per mille; 2. di applicare la sola detrazione di imposta di E'. 200.000 (duecentomila) in ragione annua per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). A6715049

Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura percentuale del 6 per mille confermando la misura del 2000. (Omissis). A6715050

Il comune di CRISPIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelIe seguenti misure: 1) A. - 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze oltre a quelle date in uso gratuito cosi' come previsto dall'art. 11 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.; B. - immobili concessi in affitto a canone regolamentato (art.2, comma 3 - legge 431/98); 2) 5,5 per mille a tutti gli altri immobili; Di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715051

Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29 febbraio 2000 che qui di seguito vengono riportate: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 7 per mille per gli alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo; 2. di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come sopra confermate non sara' comunque inferiore all'ultimo getto annuale realizzato; 3. di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al concessionario della riscossione e/o agli Uffici comunali competenti. (Omissis). A6715052

Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, nelle seguenti misure: del 5 per mille per le unita' immobiIiari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune; del 5 per mille indistintamente per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli (aIiquota ordinaria); del 7 per mille per alloggi non locati e/o tenuti a disposizione; del 7 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). di stabilire, anche per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituto dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662; di prendere atto e confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinate dalla giunta comunale con atto n. 6 del 18 gennaio 2001; di pubblicare estratto della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale come previsto dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446. (Omissis). A6715053

Il comune di CUPRA MONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001 determinare nella misura del 5,9 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale, con esclusione delle pertinenze iscritte distintamente in catasto. e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di lire 200.000; di confermare a lire 270.000 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti: pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedono nel territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale); di stabilire che la maggiore detrazione e subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 2001 di idonea richiesta, da effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti; di determinare l'aliquota del 4 per mille per i soggetti passivi che effettuano interventi finalizzati al recupero di unita immobiliari o inabitabili ubicate nei centri storici cosi' come delimitati dal PRG vigente. (Omissis). A6715054

Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata nel Comune di Decollatura nella misura unica del 5 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2001; Di applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di lire 250.000; Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. (Omissis). A6715055

Il comune di DIPIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto 1o gennaio 2001 A) Fabbricati: 1. - Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,75 per mille. 2. - Altri fabbricati: 6 per mille. B) Aree fabricabili: 5,5 per mille. C) Detrazione abitazione principale: Lire 200.000. (Omissis). A6715056

Il comune di DOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure: 4,5 per mille sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente che la possiede; 7 per mille per le abitazioni non locate e le relative pertinenze; 6 per mille su tutte le altre basi imponibili; 2. di considerare abitazione principale una sola pertinenza (garage, soffitta, ripostiglio ecc.) ancorche' distintamente iscritta in catasto; 3. di stabilire: in L. 200.000 la detrazione d'imposta per i casi individuati in premessa e che si intendono integralmente riportati; in L. 400.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale dei soggetti passivi abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del minimo vitale; in L. 400.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale dei soggetti passivi che siano direttamente riconosciuti (o che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una o piU' persone riconosciute) invalidi civili dal 75% al 100% e che presentino idonea documentazione ai sensi della legge 118/1971 e legge 104/1992; in L. 400.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale delle giovani coppie che contraggono matrimonio nel triennio 2001/2003 e che abbiano un reddito complessivo lordo non superiore a L. 50.000.000; (Omissis). A6715057

Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti con le agevolazioni di cui alla citata deliberazione consiliare 23 febbraio 2000 n. 11 . (Omissis). A6715058

Il comune di FALERONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2001 l'articolazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a suo tempo istituita in attuazione dell'articolo i del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come segue: a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale - detrazione lire 200.000; b) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, considerando per tali immobili ad uso abitativo privi di residenza tenuti a disposizione dal proprietario; c) aliquota del 6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e alle unita' immobiliari ad uso abitativo non locate. (Omissis). A6715059

Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di Confermare le aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - per l'anno 2001 gia' stabilite con la propria deliberazione n. 34 deI 16 febbraio 2001, e cioe': A) Aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni Iocate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; B) Aliquota ridotta del 4,8 per mille, da applicarsi: 1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare di rettamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.); 2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sani tari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti beata (art. 8, comma 2, deI regolamento I.C.I.); 3) alle pertinente dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.); 4) all'abitazione concessa i uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento I.C.I.); C) Aliquota del 7 per mille per Iabitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale: nonche' per Iabitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato. 2. di stabilire una aliquota ridotta deI 3,5 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra lo organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 3. di pretendere atto che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera B), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di lire 200.000, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, come sostituito dalla legge 662/96; 4. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo 504/92 e' stabilita in lire 500.000 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del Regolamento I.C.I.. (Omissis). A6715060

Il comune di FELTRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguenti misure: nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, legge n. 431/1998; del 6 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione delle aree edificabili per le quali e' stabilita una aliquota del 7 per mille; un'aliquota del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei lavori, a favore di proprietari degli immobili che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici come individuati nell'Atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla Regione Veneto con atto in data giugno 1983; sono inoltre considerati centri storici le zone comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone A del vigente piano regolatore generale. Per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille il proprietario dell'immobile dovra' presentare copia della documentazione al Comune prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1 ma 3 della legge collegata alla Finanziaria 1998 e successive modificazioni e proroghe; un'aliquota del 2 per mille per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini istituzionali; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e compresa Iunita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di determinare altresi' per l'anno 2001 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale, nella misura del doppio del minimo pari a L. 400.000, la detrazione di imposta a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui alIart. 1 della legge n. 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidita' ai fini del lavoro. (Omissis). A6715061

Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis). A6715062

Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata in L. 200.000 la detrazione stabilita al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1997 e successive modifiche; 2. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto al comma 56, dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). A6715063

Il comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue: aliquota cinque per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale stabilendo altresi' che: 1) ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata; 2) in attuazione dell'art. 8, comma 3, lettera c), del regolamento per la disciplina dell'l.C.l., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della relativa detrazione, quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela; aliquota sei per mille per tutti gli altri immobili. 2. di dare atto che per abitazioni principali devono intendersi quelle definite nell'art. 8, comma 2 e comma 3, lettere b) e c) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione quindi delle pertinenze, art. 8, comma 3, lettera c), le quali vengono considerate a tutti gli effetti altri fabbricati e quindi soggette all'aliquota ordinaria del 6 per mille; 3. di stabilire in L. 300.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). A6715064

Il comune di FOSSOMBRONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5,3 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale; 7 per mille per i restanti immobili. 2. di applicare la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura ordinaria di L. 200.000, fatta eccezione per la seguente casistica: elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 350.000 a favore di soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: 1) avere compiuto 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 2000; 2) essere proprietari, o titolari di diritti reali, della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in categoria c/2-c/6-c/7, nonche' di terreni agricoli il cui reddito catastale annuo non risulti superiore a L. 200.000; 3) l'unita' immobiliare deve risultare utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare del soggetto passivo, inclusi eventuali figli totalmente inabili, con esclusione di altre persone; 4) per i soggetti sopra indicati il reddito imponibile dell'anno 2000 non deve risultare superiore a L. 12.000.000. 3. di dare atto che la validita' della presente deliberazione per ciO' che concerne l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 350.000 per la casistica sopra evidenziata e comunque subordinata alla approvazione della conseguente modifica regolamentare che verra' approvata dal Consiglio comunale. (Omissis). A6715065

Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). A6715066

Il comune di GALLICANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 5 per mille: a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o di qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; c) per l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell'assegnatario; d) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato; e) per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) per due unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; g) per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari. Aliquota del 7 per mille: per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione ordinaria per tutte le unita' immobiliari assoggettate all'aliquota del 5 per mille; 3. di dare atto che con deliberazione del C.C. n. 2 del 2 marzo 2001, esecutiva, sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i soggetti passivi che, trovandosi nelle condizioni di seguito specificate, hanno diritto all'elevazione della detrazione, di cui al precedente punto 2), da L. 200.000 fino a L. 500.000: a) titolarita' di trattamento pensionistico; b) compimento del 60o anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001; c) possesso esclusivamente di un'unica unita' immobiliare nel territorio nazionale classificata o classificabile catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e A/6 (rurale), oltre ad eventuali pertinenze; d) appartenenza ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui reddito non superi, con esclusione del reddito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze, i seguenti limiti riferiti all'anno 2000: L. 14.000.000 per nucleo familiare composto da n. 1 persona; L. 25.000.000 per nucleo familiare composto da n. 2 o piU' persone. Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni INPS o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni di invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalidita' civile, da pensioni di guerra, da rendite INAIL, da rendite catastali di terreni, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale e da dividendi su titoli. I suddetti redditi, anche se non imponibili ai fini IRPEF, sono rilevanti ai fini del raggiungimento dei limiti fissati al precedente punto d). Il possesso di redditi diversi da quelli sopra elencati determina l'esclusione dal beneficio della maggiore detrazione. 4. di dare atto, infine, che, conformemente a quanto disposto con deliberazione del C.C. n. 2 del 2 marzo 2001, i contribuenti che intendono usufruire della maggiore detrazione prevista al punto precedente, dovranno presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 127/1997 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 403/1998, entro il termine del 30 giugno 2001. La dichiarazione dovra' essere redatta esclusivamente sul modello predisposto dal responsabile del tributo. (Omissis). A6715067

Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Gamalero nella misura del 6 per mille; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3, legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715068

Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5 per mille; abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6 per mille; alloggi non locati 7 per mille. 2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa; (Omissis). A6715069

Il comune di GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni, e detrazioni d'imposta, nonche' per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, nonche' quelle ulteriori previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato con deliberazione consiliare n. 11/1999 e modificato con deliberazione consiliare n. 2/2000. (Omissis). A6715070

Il comune di GEROCARNE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (Omissis) di determinare, anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 31 dicembre 1992 n. 504; 2. di non avvalersi della facolta' di: a) ridurre l'imposta per Iunita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale; c) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in Istituti di ricovero o sanitari; d) deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che eseguano interventi di recupero del patrimonio edilizie; e) deliberare aliquote I.C.I. piU' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo; f) non applicare l'imposta sugli immobili ex rurali e che sono stati iscritti entro il 31 dicembre 1999 al catasto fabbricati; 3. di stabilire, inoltre, le seguenti modalita' applicative: a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662; b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo per invalidita', vecchiaia e malattia, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715071

Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con aliquota del 6 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo delle detrazioni da applicare all'I.C.I. per gli immobili adibiti ad uso abitazione principale da parte del soggetto passivo del tributo. (Omissis). A6715072

Il comune di GOSALDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, (omissis), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquote delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale nella misura del 5 per mille; aliquota delle unita' immobiliari classificate C1 (negozi e botteghe) e D2 e D8 (alberghi) nella misura del 5 per mille; aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 7 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 240.000. (Omissis). A6715073

Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1.1 Imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 5,75 per mille; aliquota abitazione principale 5 per mille; aliquota abitazione principale per anziani e disabili 5 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); aliquota abitazioni locate come abitazione 5 per mille (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996); aliquota alloggi non locati e non occupati 7 per mille; aliquota unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3,5 per mille (art. 1, comma 5, legge n. 449/1979 - o in caso di ristrutturazione); aliquota per abitazioni locate a titolo di abitazione principale 4 per mille (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 - contratti tipo). (Omissis). A6715074

Il comune di GRAGNANO TREBBIENSE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure: per tutti gli immobili 5 per mille; aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che seguano interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equivalente in L. 220.000 con i termini e le modalita' del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato; 3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. (Omissis). A6715075

Il comune di GRECI (provincia di Avellino) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota l.C.I. da applicare per l'anno d'imposta 2001; 2. di determinare in L. 240.000 pari ad e 123,95 la detrazione annua per abitazione principale per il medesimo anno d'imposta 2001. (Omissis). A6715076

Il comune di GRIZZANA MORANDI (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille e una aliquota ridotta nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715077

Il comune di GROMO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, aliquota che verra' ridotta a 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze; la detrazione per abitazione principale e pertinenze e' stabilita in L. 230.000. L'aliquota ordinaria e' ridotta al 6 per mille in caso di unita' immobiliari e le loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1o grado che le utilizzino come abitazione principale. (Omissis). A6715078

Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per I 'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale su gli immobili nella misura unica del 5 per mille, nonche' di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715079

Il comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota UNICA per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, gia' in atto dell'anno 2000; 2. di fissare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice civile. (Omissis). A6715080

Il comune di GRUMO NEVANO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 504/92, di stabilire nella misura del 5,2 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). A6715081

Il comune di LAERRU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: abitazione principale, aliquota 4,8 per mille; seconde case ed immobili di cui all'art. 2 del d.l.gs. n. 504/94, aliquota 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale, art. 3, comma 55, punto 2o della legge n. 662/96, L. 200.000. (Omissis). A6715082

Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota I.C.I. per l'anno 2001: 4,5 per mille. (Omissis). A6715083

Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille; immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ex art. 11 regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati): 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille. (Omissis). A6715084

Il comune di LERICI (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2001: a) aliquota ordinaria al 7 per mille; b) aliquota ridotta al 4 per mille per: le persone fisiche soggetti passivi anagraficamente residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anagraficamente residenti nel Comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; l'abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini; le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto anagraficamente residente nel Comune che le utilizzi come abitazione principale o ad un soggetto che, in base all'Accordo di Londra del 19 giugno 1951 ratificato dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, risulti impossibilitato ad acquisire la residenza purche' l'immobile venga destinato ad abitazione principale dello stesso; gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti; l'opera realizzata mediante interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori); gli immobili classificati catastalmente come C/1 che svolgono effettivamente l'attivita' commerciale nei centri collinari di Pozzuolo, Tre Strade, Solaro, Pugliola, La Serra e Carbognano; le unita' immobiliari pertinenziali all'abitazione principale cosi' come definito dal regolamento vigente e successive modificazioni; l'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a parenti ed affini; c) l'aliquota del 5 per mille applicabile alle unita' immobiliari accatastate con categoria: C/1 (negozi, botteghe); C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito); C/3 (laboratori e magazzini di deposito); C/6 (box e garages); B/1 (collegi, convitti, ricoveri, ospizi); immobili inagibili e inabitabili individuabili come da Regolamento comunale vigente ai quali e' applicabile inoltre la riduzione d'imposta al 50%; terreni agricoli; aree edificabili; d) aliquota del 6 per mille applicabile alle unita' immobiliari accatastate con categoria D/2 (alberghi e pensioni); e) aliquota del 7,5 per mille per gli immobili civili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. Di confermare in L. 300.000 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). A6715085

Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti detrazioni relativamente all'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2001: oggetto dell'imposta e detrazioni: a) abitazione principale; detrazione L. 200.000; b) unico immobile destinato ad abitazione principale ivi comprese pertinenze classificate C2 e C6, escluse unita' immobiliari classificate A/8, posseduto da persona fisica con redditi 2000 del relativo nucleo familiare non superiore a L. 18.000.000 in caso questo risulti composto da una sola persona; non superiore a L. 25.000.000 se composto da 2 persone od oltre (richiedente coniuge a carico e non, familiari fiscalmente a carico); detrazione L. 300.000. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 12 febbraio 2001 gia' pubblicata nel S.O. n. 122 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 115 del 19 maggio 2001, pag. 66, seconda colonna. A6715086

Il comune di LURATE CACCIVIO (provincia di Como) ha adottato, il 20 dicembre 2000 e il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di applicare in questo Comune l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille; 2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo, del vigente Regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2001, a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale di cui alle lettere a), b), c), d) e nel rispetto delle modalita' stabilite in premessa, la detrazione fino a L. 500.000, dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715087

Il comune di MALESCO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le abitazioni principali, gli altri fabbricati e le aree fabbricabili con una detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali; 5 per mille per il 2001 per le abitazioni ed altri fabbricati ubicati all'interno dei centri storici del Capoluogo e delle frazioni Zornasco e Finero, al fine di incentivare interventi finalizzati al recupero degli immobili stessi. (Omissis). A6715088

Il comune di MALVICINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Determinare nel 4,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, dando atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle delle altre unita' immobiliari. (Omissis). A6715089

Il comune di MALVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 nella misura del 5 per mille; (Omissis). A6715090

Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, confermando altresi' la detrazione per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, legge finanziaria 1996, la detrazione di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale tale destinazione si protrae. (Omissis). A6715091

Il comune di MAREBBE, ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001 le aliquote d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: a) 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni; b) 5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale, seconde case, abitazioni affittate per scopi turistici, ecc.); 2. Di confermare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta I.C.I. nella misura di L. 500.000 limitatamente all'abitazione principale. (Omissis). A6715092

Il comune di MARGHERITA DI SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di fissare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: a) nella misura del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze: dei soci delle cooperative edilizie residenti nel Comune; alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 3o grado ed affini fino al 2o grado); abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, cioe' l'aliquota ordinaria da applicare sul valore degli altri immobili; 2. Di determinare la detrazione d'imposta per l'anno 2001 per l'abitazione principale di cui al punto 1, lettera a) nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715093

Il comune di MARRADI (provincia di Firenze) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: a) 5,25 per mille per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. Di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso; 3. Di stabilire per l'anno 2001, le seguenti agevolazioni: equiparare ad abitazione principale , in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l'immobile posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risulti locato, elevare a L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale: famiglie di soli ultra sessantacinquenni con reddito procapite non superiore a L. 9.371.200 riferito all'anno 2000 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso Ieventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall'eventuale garage, non concorrono alla determinazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000 procapite; famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficenti riconosciuti come invalidi con totale permanente inabilita' lavorativa al 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/80) ed invalidi con totale permanente invalidita' lavorativa al 100% e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/80) , purche' non tenuti presso strutture pubbliche e private, senza alcuna limitazione di reddito. (Omissis). A6715094

Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel modo seguente: abitazione principale: 5,75 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati: 6,75 per mille; Di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 85 della legge 96/662 in L. 200.000. (Omissis). A6715095

Il comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2001 nella misura indifferenziata del 5 per mille; 2. Di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. Di stabilire che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. Di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). A6715096

Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato, il 2 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura cosi' specificata: 5 per mille per l'abitazione principale e la relativa pertinenza; 5,8 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 6 per mille per le aree fabbricabili. 2. Confermare a L. 300.000, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza; 3. Confermare a L. 400.000 la detrazione per i proprietari di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e con reddito non superiore a L. 15.000.000. (Omissis). A6715097

Il comune di MASSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). A6715098

Il comune di MELFI (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili stabilita al 6 per mille; detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 300.000. (Omissis). A6715099

Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa. La presente copia e' conforme al dispositivo della delibera G.M. n. 27 del 22 marzo 2001. (Omissis). A6715100

Il comune di MELITO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. misura delle aliquote: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote per mille - - - 1 Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal 5,5 soggetto passivo 2 Altre unita' immobiliari 7 3 Aree fabbricabili - Terreni agricoli 7 2. di determinare per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione di N.D. nonche' categorie di soggetti in situazioni di imposta % imposta (Lire in di particolare disagio economico-sociale ragione annua) - - - - 1 Unita' immobiliare adibita ad abita- 200.000 zione principale dal soggetto pas- (e 103,30) sivo (Omissis). A6715101

Il comune di MENFI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e delle detrazioni di imposta nelle seguenti misure: 1. aliquota del 4 per mille e detrazione di L. 300.000 per le unita' adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, del soggetto passivo; 2. aliquota del 4 per mille e detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado di parentela a patto che occupino tali immobili a titolo di abitazione principale e loro pertinenze; 3. aliquota del 7 per mille per gli immobili in disponibilita' del soggetto passivo e non locati, situati nel centro abitato, per i quali cioe' non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno anni uno; 4. aliquota del 5,5 per mille per gli immobili situati fuori il centro abitato, quale risulta delimitato dal PRG, ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati; 5. aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli ed aree edificabili. (Omissis). A6715102

Il comune di MONACILIONI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazioni principali: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille. (Omissis). A6715103

Il comune di MONCUCCO TORINESE (provincia di Asti) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare e determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 6 per mille; altri immobili: aliquota del 7 per mille. L'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge di L. 200.000. (Omissis). A6715104

Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote proposte % - - - 1 Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci 5,75 di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per la so- la unita' immobiliare direttamente adibita ad abita- zione principale, nonche' le unita' immobiliari loca- te con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale 2 Tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al prece- 7 dente punto 1 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immobili Riduzioni Ulteriore detrazione di imposta di imposta (Lire in ragione annua) 01 Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantacinquenni: C) con reddito complessivo per nucleo familiare composto da un solo contribuente non supe- riore a L. 15.000.000 annue lorde 100.000 N.D. Tipologia degli immobili Riduzioni Ulteriore detrazione di imposta di imposta (Lire in ragione annua) D) con reddito complessivo per nucleo familiare composto da piU' persone non superiore a L. 26.000.000 annue lorde 100.000 02 Contribuenti con familiari portatori di handicap con reddito complessivo non superiore a L. 36.000.000 an- nue lorde 150.000 (Omissis). 6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il terzo grado . (Omissis). A6715105

Il comune di MONGUZZO (provincia di Como) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale comprese le pertinenze di cui all'art. 817 del Codice civile pari al 4 per mille; b) aliquota I.C.I. relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili: pari al 6,7 per mille; c) detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis). A6715106

Il comune di MONREALE (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria al 6,5 per mille, da applicare: alle aree edificabili; agli immobili in aggiunta all'abitazione principale; agli alloggi non locati; b) aliquota ridotta al 5 per mille, da applicare: all'abitazione principale; all'abitazione principale di anziani e disabili residenti in permanenza in istituti di assistenza, a condizione che l'immobile non sia locato; agli immobili locati, con regolare contratto, a soggetti che lo utilizzano come abitazione principale ovvero concessi dal proprietario in comodato ai familiari che lo utilizzano come abitazione principale; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000; 3. il pagamento dell'imposta dovuta si effettua in due rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno, e' pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata in base all'aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, la seconda, da versare entro il 20 dicembre, a saldo dell'intera imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta salva la facolta' del contribuente di versare l'intero importo in unica soluzione entro il 30 giugno. (Omissis). A6715107

Il comune di MONTALDEO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). A6715108

Il comune di MONTALDO SCARAMPI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). A6715109

Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella seguente misura: abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille; detrazione: L. 200.000. altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota: 5,5 per mille. (Omissis). A6715110

Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale, come gia' stabilito per l'anno 1997 con atto di Consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 1997 e riconfermata per l'anno 1998 con atto di Consiglio n. 5 del 24 aprile 1998. (Omissis). A6715111

Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue: abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 6,6 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; aree fabbricabili: 6,6 per mille; e di estendere l'aliquota prevista per l'abitazione principale alle pertinenze; 2. di concedere agli anziani le seguenti agevolazioni: l'elevazione della detrazione per abitazione principale da L. 400.000 a L. 500.000 per i nuclei familiari composti da una sola persona ultrasessantenne, e l'elevazione da L. 300.000 a L. 500.000 per nuclei familiari composti da due persone ultrasessantenni aventi reddito complessivo derivante unicamente da pensione pari a L. 26.000.000 anziche' a L. 24 milioni; (Omissis). A6715112

Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). A6715113

Il comune di MONTEROSI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 12 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare (omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo: 5 per mille per la prima casa; 5,5 per mille per la seconda casa. (Omissis). A6715114

Il comune di MONTOGGIO (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare ed approvare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili con l'applicazione della detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale; (Omissis). A6715115

Il comune di NEGRAR (provincia di Verona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella seguente misura: 5 per mille per le abitazioni principali; 6,9 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili comprese; di stabilire che l'aliquota agevolata, pari al 5 per mille applicata per l'abitazione principale, venga estesa anche alle pertinenze non locate classificate nel N.C.E.U. nella categorie C/2, C/6, C/7, sempre che detti immobili non si trovino in luoghi totalmente diversi o lontani dall'abitazione principale; di stabilire che l'aliquota del 5 per mille venga applicata anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado fermo restando che in questo caso non puO' essere effettuata la detrazione sull'imposta delle 200.000; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 estesa anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie: 1. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 2. alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti autonomi case popolari; 3. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente a condizione che le stesse non siano locate. Nei casi indicati ai punti 1 e 2 la detrazione spetta alle cooperative edilizie ed agli Istituti autonomi case popolari, proprietari degli immobili; Di elevare a L. 300.000, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni: 1. siano titolari di pensione sociale di inabilita' e invalidita'; 2. siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprieta'; 3. siano ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; 4. nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi che ne fanno richiesta. L'agevolazione di cui al sub 1 spetta ai nuclei familiari composti da piU' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse. L'agevolazione di cui al sub 4 viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a L. 40.000.000. (Omissis). A6715116

Il comune di NEVIANO DEGLI ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria: 4,8 per mille; aliquota per unita' immobiliare ad uso abitativo posseduta in aggiunta alla abitazione principale del proprietario: 6,25 per mille, specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale; aliquota ridotta al 4 per mille e detrazione pari a L. 500.000, per abitazione principale e relative pertinenze la cui richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000 per n. 5 anni; 2. di dare atto che la detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' di L. 200.000 cosi' come stabilito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). A6715117

Il comune di NOCCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. deliberare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del: 5 per mille prima casa e pertinenza; 6 per mille seconda casa e pertinenza; 4 per mille nuclei composti da una sola persona con reddito inferiore a L. 12.000.000 annui; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000; 3. precisare che l'aliquota base per l'anno 2000 resta fissata al 5 per mille; 4. precisare inoltre che per la prima casa e pertinenza si intendono anche le abitazioni concesse a titolo gratuito o in comodato a familiare in linea retta e laterale fino al secondo grado. (Omissis). A6715118

Il comune di OGLIASTRO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) aree edificabili: 6 per mille; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale. (Omissis). A6715119

Il comune di ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: aliquota ordinaria: 5 per mille del valore imponibile; abitazioni (categoria da A/1 a A/8) adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell'imposta, compresa l'ipotesi di concessione in uso a parenti di primo grado come meglio specificato nel regolamento I.C.I.: 4,5 per mille del valore imponibile; 2. di prevedere un aumento della detrazione concessa per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati di seguito: a) aver superato il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolari di una o piU' pensioni la cui somma totale non sia superiore all'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, magazzini e cantine; b) essere stati licenziati da almeno 12 mesi alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta ed essere iscritti come disoccupati presso l'Ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennita' o ad alcun tipo di sussidio e purche' eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposto dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, magazzini e cantine; I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare al Comune dichiarazione su modelli che saranno distribuiti dall'Ufficio tributi del Comune. (Omissis). A6715120

Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per la prima casa e per ogni altra tipologia di immobile nella misura del 6 per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). A6715121

Il comune di ORTA SAN GIULIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Orta San Giulio nella misura rispettivamente: A. aliquota ordinaria: del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; B. unita' immobiliari non ricomprese nella fattispecie di cui al punto A: aliquota deI 7 per mille; 2. di approvare per l'anno 2001, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 250.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. (Omissis). A6715122

Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili: di confermare per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le motivazioni riportate nelle premesse, la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,7 per mille e al 6,5 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; di lasciare inalterata per l'anno 2001 la ulteriore detrazione per abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, con le medesime modalita' e condizioni previste per l'esercizio 2000 di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.13 del 30 marzo 2000; di modificare le modalita' di versamento dell'imposta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 388/2000; di incaricare il funzionario responsabile ai relativi atti di gestione; (Omissis). A6715123

Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I nella misura del 5 per mille: 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale; (Omissis). A6715124

Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. abitazione principale: 5 per mille; 2. alti fabbricati: 5 per mille; 3. aree fabbricabili: 5 per mille; 4. terreni agricoli: 5 per mille; 6. immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della legge n. 449/1997: 3,5 per mille; (Omissis). A6715125

Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione del 13 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, come determina l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili; determina, come determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; dare atto che la presente deliberazione, sara' trasmessa al concessionario della riscossione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi del comma 4, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; rendere, con separata e successiva votazione ad unanimita' di voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva; dichiarare la presente deliberazione non assoggettabile a preventivo controllo di legittimita'; (Omissis). A6715126

Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: per la sola abitazione principale del soggetto d'imposta aliquota 5 per mille; detrazione per la sola abitazione principale L. 300.000; per tutti gli altri immobili aliquota del 6 per mille; (Omissis). A6715127

Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille; 2. fissare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale; 3. fissare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, in relazione al periodo di utilizzo dell'immobile; 4. fissare nella misura del 4 per mille e per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobile; 5. fissare, altresi', nella misura del 2 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori; 6. fissare, altresi' nella misura del 2 per mille l'aliquota da applicare alle aree che pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio e precisamente le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di fabbricati (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori). (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001 in L. 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2) di aumentare a L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetta passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore a L. 18.000.000 oppure il nucleo familiare sia formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.000.000, i cui componenti abbiano compiuto i 65 anni di eta' alla data del 1o gennaio 2001 e non siano in condizione lavorativa ed inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita a garage; (Omissis). A6715128

Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, una aliquota I.C.I. del 5 per mille per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. di determinare l'aliquota del 6 per mille per le altre abitazioni, per le aree fabbricabili e per i terreni; 3. di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; (Omissis). A6715129

Il comune di PIGNA (provincia di Imperia) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o
 
riduzioni; (Omissis). A6715130

Il comune di POGGIBONSI (provincia di Siena) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare con effetto dal 1o gennaio 2001 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: 5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi; 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2001 sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per i fabbricati ad essa pertinenziali; 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2001 alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5); 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2001 all'abitazione concessa ad uso gratuito a familiari entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale; 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alle abitazioni concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato); 7 per mille l'aliquota I.C.l. per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed alle unita' immobiliari concesse in locazione secondo le disposizioni della legge n. 431/1998 (locazione a canone concordato); (Omissis). A6715131

Il comune di POGGIO MIRTETO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I, nonche' nella definizione della detrazione di cui al capo II, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti, rispettano tale equilibrio; (Omissis). A6715132

Il comune di PONT-SAINT-MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota unica: 4 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 220.000; (Omissis). A6715133

Il comune di POLISTENA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille; aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale del contribuente 6 per mille; (Omissis); 3. di confermare anche per l'anno 2001 come previsto dal regolamento d'applicazione, che l'imposta comunale sugli immobili di questo comune venga versata dal contribuente con bollettino postale su conto postale intestato all'ente, che e' stato appositamente aperto presso Poste Italiane S.p.a. o su conto corrente bancario da aprire presso il tesoriere comunale; (Omissis). A6715134

Il comune di POLONGHERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che per l'anno 2001 le misure di riduzione e detrazione d'imposta sono quelle previste per legge e stabilite: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa detrazione d'imposta: L.200.000; (Omissis). A6715135

Il comune di POMEZIA (provincia di Roma) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,4 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute dalle persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, cedute in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che le utilizzino come abitazione principale: 5 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di stabilire l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: a) disoccupati dal 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta che siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; b) pensionati con eta' superiore a 60 anni alla data del 31 dicembre 2000 che percepiscono solo reddito di pensione minima I.N.P.S. o di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 14.000.000 annui, se singoli, oppure a L. 28.000.000 annui, se in coppia, e che posseggono come unico immobile quello adibito ad abitazione principale; c) famiglia con soggetto/i disabile/i con invalidita' almeno del 66,7% al 1o gennaio 2001, in possesso di un reddito imponibile complessivo non superiore a L. 36.000.000 annui; (Omissis). A6715136

Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001, per le motivazioni sopraesposte, le aliquote come di seguito riportate: abitazione principale e pertinenze ex art. 817 del Codice civile (garage, box, ecc.): 4,8 per mille; abitazione non locata in aggiunta a quella principale e relative pertinenze: 5,8 per mille; fabbricato ad uso diverso dall'abitazione: 5,8 per mille; terreni agricoli: 5,8 per mille; aree edificabili: 5,8 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto della vigenza del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dove e' prevista l'applicazione delle agevolazioni e facilitazioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni; (Omissis). A6715137

Il comune di PORTO RECANATI (provincia di Macerata) ha adottato, l'8 febbraio e 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. vigenti per l'anno 2000 e precisamente il 5 per mille per l'abitazione principale e il 6,8 per mille per tutte le altre proprieta' immobiliari; aliquota 5 per mille anche per pertinenza abitazione principale come da delibera del consiglio comunale n. 57/1999; (Omissis). 1. ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze della stessa, ancorche' distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera per una sola unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale a condizione che il proprietario dell'abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 2. ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, o box, o posto auto, la soffitta, la cantina, accatastati come C/6 o C/2 ed ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o altrove nel territorio comunale; 3. resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo 507/1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresi' fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; (Omissis). di elevare per l'anno 2001 a norma del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, a L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I., relativa all'abitazione principale in favore di tutti quei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) pensionati, il cui nucleo familiare sia composto dal richiedente, dal coniuge a carico e dai figli a carico ai sensi dell'art. 12 T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi un reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.500.000 (comprensivo di qualsiasi pensione, assegno o indennita) e i cui componenti del nucleo familiare (come individuato anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta) non abbiano, neanche in quota parte, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, altre proprieta' immobiliari (quali terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale) all'infuori dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage, pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente con la stessa o autonomamente come C/6; c) soggetti passivi proprietari di una sola unita' immobiliare di categoria catastale A/3 (abitazione di tipo economico) o di categoria catastale A/4 (abitazione di tipo popolare). La detrazione spetta a condizione che ogni membro del nucleo familiare, cosi' come individuato anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta, non abbia, neanche in quota parte, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, altre proprieta' immobiliari (quali terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale) all'infuori dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale, classificato nella stessa categoria catastale del fabbricato o autonomamente come C/6. In tale caso devono essere comunque rispettate le disposizione che consentivano la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto le tivo n. 504/1992; 3. di dare atto che i soggetti sopra citati detraggono dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di dare atto che coloro, i quali hanno gia' beneficiato della riduzione per l'anno 2000 non dovranno produrre domanda per il 2001; l'obbligo di presentazione della domanda resta per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 1, ne richiedono i benefici per Ianno 2001. A tale riguardo la domanda verra' indirizzata al comune ed inoltrata entro il 30 giugno 2001 su apposito modulo, messo a disposizione dell'amministrazione; Alla domanda dovra' essere allegata a seconda dei casi la seguente documentazione: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, senza l'autentica della sottoscrizione a norma dell'art 3, comma 11, legge 127/1997 come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, legge 191/1998, e dagli articoli 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da cui risulti il rilascio della certificazione dell'AUSL ai sensi della legge 104/1992 attestante che il soggetto a carico e' portatore di handicap; b) pensionati: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, senza l'autentica della sottoscrizione ai sensi dell'art. 3, comma 11, legge 127/1997, come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, legge 191/1998, e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, dalla quale risulti che: il reddito mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non e' superiore a L. 1.500.000; l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e' la sola unita' immobiliare, su tutto il territorio dello Stato, dell'intero nucleo familiare, come individuato anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento. Viene escluso dal computo delle altre proprieta' immobiliari il garage pertinenza dell'abitazione principale classificato catastalmente autonomamente o come categoria C/6; c) soggetti passivi proprietari di una sola unita' immobiliare di categoria catastale A/3 (tipo economico) o A/4 (tipo popolare): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche, senza l'autentica della sottoscrizione a norma dell'art. 3, comma 11, legge 127/1937, come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, legge 191/1998, e dagli articoli 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, da cui risulti che l'abitazione di categoria A/3 o A/4 per cui viene richiesta la maggiore detrazione e' la sola proprieta' immobiliare, su tutto il territorio dello Stato, dell'intero nucleo familiare, come individuato anagraficamente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento per il pagamento dell'imposta. Viene escluso dal computo il garage costituente pertinenza dell'abitazione principale accatastato con la stessa o autonomamente come categoria catastale C/6. 3. Dare atto che rimane invariato l'importo di L. 200.000 quale detrazione applicabile da tutti quei soggetti nei confronti dei quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 1. (Omissis). A6715138

Il comune di POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell'abitazione principale, nonche' gli immobili dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al primo grado di parentela, come previsto dall'art. 4 del vigente regolamento e nella misura del 6 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di determinare inoltre una aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; 3. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori e che la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori; 4. di dare atto che risulta confermato in L. 200.000, per l'anno 2001, ai fini del pagamento dell'imposta I.C.I., la detrazione per la prima casa; (Omissis). A6715139

Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 7 per mille per fabbricati categoria D (attivita' produttive); 6 per mille nella misura ordinaria; 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si estende anche alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), e che risultino abitazione principale per i medesimi; la detrazione per I' unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000. (Omissis). A6715140

Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune cosi' come segue: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati; 4 per mille per le abitazioni dove e' presente nel nucleo familiare un portatore d'handicap o disabile. Il titolo deve essere riconosciuto dalla competente commissione sanitaria c/o l'ULSS e corrispondere ad una invalidita' del 100%; 4 per mille per i nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli, coniugate da non oltre 2 anni dalla data del 1o gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai 35 anni e dispongano di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiori a L. 16.000.000 annui lordi. Il beneficio sara' applicato per la durata massima di 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Nelle predette aliquote agevolate l'applicazione del beneficio e' subordinato alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000; 4 per mille per fabbricati e terreni colpiti dalla tromba d'aria verificatasi in data 11 giugno 2000 per le ditte di cui all'allegato elenco e per i beni inseriti nella zona perimetrata in atti c/o l'Ufficio tecnico comunale. 2. Di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715141

Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. Di determinare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di determinare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715142

Il comune di REGGIO CALABRIA ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, le detrazioni e le agevolazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e del Regolamento comunale I.C.I., cosi' come riportate nell'allegato prospetto. Prospetto delle aliquote I.C.I. per l'anno 2001: abitazione principale del proprietario e pertinenze: aliquota 4,5 per mille (art. 8, punto 1, reg. I.C.I.); abitazioni cedute in uso gratuito a genitori e/o figli: aliquota 4,5 per mille (art. 8, punto 5, lettera b); immobili equiparati ad abitazione principale (art. 8, punto 5, lettere a), c), d), e): abitazione posseduta da soggetto anziano che ha acquisito la residenza presso istituto di ricovero: aliquota 4,5 per mille; abitazione del coniuge proprietario separato con provvedimento giudiziale o residente per motivi di lavoro in altro comune: aliquota 4,5 per mille; una sola abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero: aliquota 4,5 per mille; due o piU' immobili contigui occupati ad uso abitazione principale purche' in presenza di regolare richiesta di fusione all'UTE: aliquota 4,5 per mille; abitazioni locate ai sensi della legge n. 431/1998: aliquota 5 per mille; altri immobili a disposizione: aliquota 5,6 per mille; aree fabbricabili e immobili in corso di costruzione: aliquota 5,6 per mille. Detrazioni ed agevolazioni: detrazione per abitazione principale del proprietario: L. 230.000. Alla detrazione per l'abitazione principale puO' essere applicata la seguente agevolazione: una maggiore detrazione per proprietari di oltre 65 anni di eta' titolari di reddito annuo non superiore a due pensioni minime INPS: L. 10.000; una maggiore detrazione per proprietari con reddito non superiore a L. 36.000.000 purche' con familiare a carico portatore di handicap: L. 10.000. (Omissis). A6715143

Il comune di RIO MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare, in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, le aliquote e le detrazioni gia' in vigore nell'anno 2000 e precisamente come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille per tutti gli immobili, escluse l'abitazione principale e sue pertinenze; aliquota ridotta: 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; detrazione d'imposta: L. 270.000; 2. Di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta sopradescritta sono applicabili nei casi di abitazione principale come dettagliatamente riportato nell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sara' applicabile l'aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per le fattispecie contemplate nei punti d) ed e); 3. di determinare l'elevazione della detrazione d'imposta a L. 330.000 nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare pari o inferiore a L. 13.000.000, maggiorato di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare medesimo, che non possiede altre proprieta' immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovra' essere redatta e inoltrata entro il 30 aprile 2001 su appositi moduli reperibili presso gli uffici comunali. (Omissis). A6715144

Il comune di RIPE SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,5 per mille; 3. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in L. 200.000. 4. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. 5. Di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata lilmitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota al 7 per mille nelle seguenti fattispecie: alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione: a) di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il 1o grado di parentela (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale con applicazione comunque della detrazione per abitazione principale; b) di quelli locati con regolare contratto registrato a persone che li utilizzino come abitazione principale senza godimento della detrazione per abitazione principale. (Omissis). A6715145

Il comune di RIVE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati: aliquota unica 5 per mille. (Omissis). A6715146

Il comune di RIVE D'ARCANO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C. di seguito indicate: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per i proprietari che affittano immobili con contratti agevolati (legge 431/1998): 2 per mille. (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2001 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000. 2. di stabilire che non vi e' minor gettito I.C.I.; 3. di dichiare il presente atto, con voti unanimi e distinta votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 49/1991. (Omissis). A6715147

Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 2001, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille, come gia' in vigore per il precedente esercizio; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa di L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal comma 3, dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di dare pertanto atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000, invariata rispetto al precedente esercizio. (Omissis). A6715148

Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare (omissis) l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 2001 nella misura del 5,5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 5 art. 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi di recupero; 4. di confermare per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, nella misura di L. 200.000; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715149

Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e del 6 per mille per le altre tipologie. (Omissis). A6715150

Il comune di ROCCABIANCA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille di cui all'atto di C.C. n. 5 del 10 marzo 2000, esecutivo ai sensi di legge, avente all'oggetto: imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2000 . (Omissis). A6715151

Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal Titolo I, cap. I, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota e' fissata al 5 per mille. (Omissis). A6715152

Il comune di RONDISSONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione del 27 gennaio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, (omissis), le vigenti aliquote e detrazioni (I.C.I.); con deliberazione C.C. n. 8 del 28 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, venivano fissate le nuove aliquote in vigore dall'anno 2000, come segue: aliquota ordinaria immobili: 5,50 per mille; unita' immobiliari a disposizione o sfitte: 7 per mille; detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715153

Il comune di ROZZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) secondo il seguente schema: abitazione principale e relative pertinenze - 5,5 per mille; tutte le altre tipologie di immobili - 6,8 per mille; abitazioni concesse in locazione come da art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 - 4 per mille; immobili non locati come da art. 2 comma 4 legge n. 431/1998 - 9 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 55, legge n. 662/1996, e di mantenere pertanto la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura fissata dall'articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 55, legge n. 662/1996, in L. 200.000; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto dall'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). A6715154

Il comune di S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze, riconfermare le aliquote I.C.I. del 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali non locate e di riconfermare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle precedenti; b) riconfermare la detrazione per abitazione principale a L. 220.000. (Omissis). A6715155

Il comune di SAN GIORGIO LA MOLARA (provincia di Benevento) ha adottato il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. fissata con atto di consiglio comunale n. 11 in data 25 febbraio 2000; 2. di conseguenza fissare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). A6715156

Il comune di SALCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 5 per mille; 2. confermare altresi' la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). A6715157

Il comune di SAMMICHELE DI BARI (provincia di Bari) ha adottato il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 viene applicata nel seguente modo: aliquota abitazione principale comprese le pertinenze 5,5 per mille; aliquote altri immobili ed aree fabbricabili 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; detrazione per abitazione principale anziani e disabili (con limite di reddito familiare di L. 18.762.000) L. 250.000. (Omissis). A6715158

Il comune di SALETTO (provincia di Padova) ha adottato il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001: (Omissis). di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, cosi' come da prospetto di seguito descritto: 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo - Detrazioni L. 200.000; 6 per mille per le seconde e piU' abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo; 6 per mille per gli altri restanti casi; 5 per mille per le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto nel limite massimo di una e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore ai 50 metri; 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprieta', usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5 per mille per le abitazioni principali nel massimo di tre, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, ma senza la detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado, se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza risultante dall'autocertificazione presentata dal concessionario o del concedente ai sensi della legge n. 15/1968 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. (Omissis). A6715159

Il comune di SALI VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del cinque per mille con detrazione ordinaria di L. 200.000. (Omissis). A6715160

Il comune di SAMARATE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 gennaio e 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Abitazione principale: 5 per mille; Detrazione prima casa: L. 200.000; Aree fabbricabili: 5,5 per mille; Altre unita' immobiliari: 6 per mille; (Omissis); Art. 1) di ridurre l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, relativa alle aree edificabili dal 5,5 per mille al 5 per mille, per le ragioni meglio espresse nella parte narrativa; (Omissis). A6715161

Il comune di SAN COSTANTINO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille; 2. Di confermare, inoltre, per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo da applicarsi secondo le modalita' dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). A6715162

Il comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (provincia di Mantova) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di San Giovanni del Dosso nelle seguenti misure: aliquota del 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili ivi comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel Comune; aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta da anziani o disabili a titolo di proprieta' o di usufrutto e non locata, qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; di stabilire in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). A6715163

Il comune di SAN GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). d) 7 per mille per i terreni edificabili; e) 6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere; (Omissis); 1. Di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue: a) 4,5 per mille, con detrazione ai sensi e nei limiti di cui al vigente regolamento I.C.I. , per le seguenti tipologie: fabbricati adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario, ai sensi della legge n. 15/1968 (il venir meno di tale circostanza va comunicato entro 60 giorni); pertinenze delle abitazioni principali, come definite all'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera consiglio comunale n. 9 del 21 gennaio 1999, come modificato dalla delibera consiglio comunale n. 25 del 29 febbraio 2000; abitazioni confinanti con l'abitazione principale utilizzate dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unita' immobiliari sia gia' stata presentata domanda di accatastamento come unica unita'; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che non risultino locate); b) 4,5 per mille, senza detrazione, per le abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario ai sensi della legge n. 15/1968; c3) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; d) 7 per mille per i terreni edificabili; e) 6 per mille per i terreni edificabili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere. (Omissis). A6715164

Il comune di SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota unica: 7 per mille; Detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2); (Omissis). A6715165

Il comune di SAN MARTINO ALFIERI (provincia di Asti) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire, (omissis), l'aliquota di imposta I.C.I., del comune di San Martino Alfieri, per il 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione prima casa quantificata in L. 200.000, inferiore dello 0,5% all'aliquota gia' applicata per il 2000, mentre permane invariata a L. 200.000 la detrazione prima casa; (Omissis). A6715166

Il comune di SAN MICHELE MONDOVä (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri fabbricati ed immobili; 2. Di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; 3. Di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I. le agevolazioni relative all'abitazione principale si applicano anche a numero una pertinenza secondo i limiti stabiliti nel regolamento stesso; (Omissis). A6715167

Il comune di SANNICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Aliquota del 5,5 per mille per abitazione principale; 2. Aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; 3. L. 200.000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale; (Omissis). A6715168

Il comune di SAN POLO DEI CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire l'aliquota imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), in questo Comune con effetto daI 1o gennaio 2001, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,3 per mille per le altre abitazioni; 2. Aliquota 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, se in esse effettivamente residenti. Tale stato dovra' risultare dai registri anagrafici del Comune; 3. Di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000; 3. la detrazione di cui al precedente punto n. 3) viene determinata in L. 300.000, anziche' L. 200.000, a favore: a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; b) inoccupati che abbiano perso indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 2000; c) soggetti passivi che abbiano nel proprio nucleo familiare disabili con invalidita' accertata ai sensi di legge non inferiore al 75%; 4. per accedere ai benefici di cui ai precedenti punti 2 e 3 gli interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2001. (Omissis). A6715169

Il comune di SAN SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione del 16 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille; (Omissis). A6715170

Il comune di SANTA CROCE SULL'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato, la seguente deliberazione del 16 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996 viene determinata con decorrenza 1o gennaio 2001 nella misura del 4,9 per mille; 2. L'aliquota per l'abitazione principale viene confermata in misura uguale al 4,2 per mille; 3. l'aliquota per le abitazioni non locate viene confermata dal 1o gennaio 2001 nella misura del 7 per mille con la seguente precisazione: si intendono abitazioni non locate le unita' immobiliari per le quali non sussiste un contratto di locazione, stipulato nelle forme di legge, con locatari che le utilizzino esclusivamente come abitazione di residenza; 4. L'aliquota dell'I.C.I. viene confermata nella misura dell'1 per mille per proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. L'aliquota ordinaria si applica anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, con l'esclusione dalla norma suddetta delle societa' immobiliari di gestione; 6. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene confermata in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, salvo casi di particolare disagio economico - sociale come sottoindicati; 7. La detrazione di cui sopra viene confermata in L. 300.000 per i soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio e precisamente per: contribuenti che vivono in famiglie al cui interno sono soggetti portatori di handicap cosi' come individuati dalla legge 104/92, purche' non tenuti in strutture pubbliche o private. L'agevolazione viene concessa a condizione che il reddito familiare pro-capite ai fini IRPEF sia inferiore a 12 milioni annui lordi, oppure a seguito di certificazione dell'ufficio politiche sociali del Comune. L'agevolazione viene concessa a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro il 31 maggio 2001, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui sopra. (Omissis). A6715171

Il comune di SANARICA (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili di prima casa al 5 per mille, l'aliquota unica del 6 per mille per gli immobili a destinazione diversa; 2. Di ridurre a L. 200.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa; (Omissis). A6715172

Il comune di SARMEDE (provincia di Treviso) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sara' applicata in questo Comune: aliquota ridotta al 5 per mille, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali individuate nell'art. 9 del regolamento I.C.I. e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; aliquota al 6 per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta; 2. Di fissare, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715173

Il comune di SARTEANO (provincia di Siena) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' determinata per tutto il territorio del comune di Sarteano per il 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per la generalita' degli immobili; 5,7 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze (prima casa); 7 per mille per le abitazioni e loro pertinenze non adibite ad abitazione principale. (Omissis). La detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2001 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) situate nel territorio del comune di Sarteano e' di L. 250.000; La detrazione di L. 250.000 e' estesa alla prima abitazione non locata di anziani ricoverati in casa di riposo in forma stabile ed alle abitazioni concesse dal possessore, residente nel comune di Sarteano, in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale avendoci fissata la residenza anagrafica; Detrazione di L. 500.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni, possessori di unica abitazione, con il seguente reddito riferito all'anno precedente: pensionato unico componente il nucleo familiare, reddito non superiore a L. 11.000.000; altri anziani con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000. (Omissis). A6715174

Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale; aliquota l.C.I.: 6,8 per mille; Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota I.C.I.: 5,2 per mille; Immobili diversi dalle abitazioni: categorie catastali C1 - D; aree fabbricabili; aliquota I.C.I.: 5,9 per mille; Unita' immobiliari possedute dalle I.P.A.B. aventi sede nel comune di Sassello; aliquota I.C.I.: 4 per mille; Di approvare per le motivazioni sopra espresse, per l'anno 2001, l'aumento della detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come segue: A) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a L. 15.000.000: detrazione aumentata a L. 300.000; B) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a L. 15.000.000 e che abbiano compiuto il 70o (settantesimo) anno di eta' al 1o gennaio 2001: detrazione aumentata a L. 500.000. (Omissis). A6715175

Il comune di SELLIA MARINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: I.: 1) aliquota ridotta, da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; b) per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e date in uso a parenti ed affini entro il terzo grado che utilizzano i medesimi immobili come abitazione principale: 4 per mille; c) per magazzini, garage e locali di pertinenza dell'abitazione principale, utilizzati dai soggetti di cui ai punti a) e b): 4 per mille; di terreni agricoli: 4 per mille. 2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III. Di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a due anni, l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contralto di vendita. IV. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che, per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti aut o nomi le case popolari. (Omissis). VI. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di' presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puO' effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). A6715176

Il comune di SELVINO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili cosi' come segue: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille, con detrazione per le abitazioni principali di L. 250.000, sull'imposta dovuta; aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per immobili categoria catastale D2 (alberghi e pensioni). (Omissis). A6715177

Il comune di SEMPRONIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 21 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di diversificare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 6 per mille per l'abitazione principale; 6,8 per mille per gli altri fabbricati; 6 per mille per aree edificabili; 2. Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715178

Il comune di SENALES (SCHNALS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 quanto segue: a) 5 per mille per le abitazioni principali; b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili; di concedere una detrazione di L. 500.000 per abitazione principale. (Omissis). A6715179

Il comune di SERAVEZZA (provincia di Lucca) ha adottato, il 17 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2001 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: ridotta del 4,1 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; ordinaria del 6,6 per mille per tutti gli altri immobili, fatta eccezione per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta; aumentata del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta; 2. Di stabilire la misura della detrazione spettante all'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. Di stabilire con apposito provvedimento agevolazioni consistenti in un aumento delle detrazioni di imposta per i soggetti che versino in condizioni di accertato disagio economico sociale; il provvedimento definira' tali condizioni e disporra' sia per quanto riguarda l'entita' dell'agevolazione, che i limiti per l'accesso ad essa, che per i tempi ed i modi di presentazione delle domande, sia per l'individuazione delle opportune procedure. (Omissis). A6715180

Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715181

Il comune di SILLANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' confermata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata in L. 200.000 la detrazione stabilita al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 e succ. modifiche; 2. e' altresi' confermata, in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti entro aree pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota dell'imposta I.C.I. nella misura del 3 per mille. Detta aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei predetti interventi e per la durata di 3 anni decorrenti dall'inizio dei lavori. (Omissis). A6715182

Il comune di SIRACUSA ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale ed al 7 per mille per gli altri immobili. (Omissis). A6715183

Il comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 5 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: N. Aliquota Ord. Riferita a 2001 1 Ordinaria 6 2 Abitazione principale 6 3 Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 7 4 2U' Casa posseduta in aggiunta all'abitazione principale 7 Detrazione L. 200.000. Detrazione L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo nei confronti di titolari di pensione sociale residenti nel comune di S. Vittoria in Matenano, la cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con la giunta municipale. (Omissis). A6715184

Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (Omissis), le sottoelencate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001: ordinaria 6,5 per mille; abitazione principale 5 per mille. (Omissis). A6715185

Il comune di TERZO DI AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2001, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 1. Aliquota del 5 per mille per: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 destinate ed utilizzate in modo durevole al servizio dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' siano direttamente utilizzate dal soggetto passivo; c) terreni agricoli. 2. Aliquota del 5,5 per mille per: a) aree fabbricabili; b) gli alloggi non locati o tenuti a disposizione del proprietario, o titolare del diritto reale di godimento, e le relative pertinenze; c) tutte le altre unita' immobiliari, ivi comprese le abitazioni secondarie o seconde case . (Omissis). A6715186

Il comune di TORRAZZA COSTE (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). A6715187

Il comune di TORRAZZA PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione del 19 febbraio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di mantenere, anche per l'anno 2001, nella misura minima di L. 200.000, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per tutte le fattispecie consentite; 2. di dare atto che nel caso in cui la detrazione spettante non fosse totalmente utilizzata per l'abitazione principale la parte residua potra' essere scontata sulle pertinenze purche' durevolmente asservite alla stessa, anche se distintamente iscritte in catasto; 3. di dare infine atto che con deliberazione della giunta comunale n. 3 del 19 febbraio 2001, l'aliquota l.C.l., per l'anno 2001, e' stata stabilita in misura del 5,5 per mille; 4. di trasmettere copia della presente deliberazione al comitato regionale di controllo quale allegato al bilancio di previsione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 267/2000 - art. 17 lett. e). (Omissis). A6715188

Il comune di TREVIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille. La suddetta aliquota e': a) elevata al 7 per mille per le unita' immobiliari sfitte. Per unita' immobiliare slitta si intende quella unita' che pur essendo idonea all'uso a cui e' destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno dodici mesi continuativi alla data del 30 giugno 2001; b) ridotta al 4 per mille per le sole unita' immobiliari residenziali di proprieta' dell'A.L.E.R. di Bergamo, regolarmente concesse in locazione. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nel modo seguente: a) L. 400.000 annue per i contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a I.R.P.E.F. non superiore a L. 30.000.000; b) L. 300.000 per i contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a I.R.P.E.F. non superiore a L. 60.000.000; c) L. 400.000 annue per i contribuenti portatori di handicap o che convivano con soggetti portatori di handicap, individuati ai sensi della legge n. 104/1992; d) L. 200.000 in tutti gli altri casi. La maggiore detrazione di cui ai punti a) e b) spetta a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari aventi carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate, mentre la maggiore detrazione di cui al punto c) spetta a prescindere dalla situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare. I contribuenti che intendano avvalersi della facolta' di utilizzare le maggiori detrazioni di cui sub 2 lettere a) e b) dovranno presentare entro il 30 giugno 2001 l'apposita autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi, mentre i contribuenti che intendano avvalersi della agevolazione prevista dal punto 2 lettera c) dovranno presentare entro lo stesso termine apposita istanza in carta libera corredata di idonea certificazione. Tale termine e' prorogato al 20 dicembre 2001 qualora l'immobile venga acquisito nel secondo semestre dell'anno in oggetto. (Omissis). A6715189

Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata nel comune di Vastogirardi. (Omissis). A6715190

Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5,5 per mille l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 7 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili. (Omissis). A6715191

Il comune di VICO FORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella seguente misura diversificata: 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per una sola relativa pertinenza; 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi a finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformita' della stessa; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715192

Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: terreni agricoli 6,5 per mille; aree fabbricabili 6,5 per mille; abitazione principale 5 per mille; pertinenze abitazione principale 6,5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille; abitazioni non locate 7 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'anno 2001 le detrazioni d'imposta come di seguito illustrate: abitazione principale L. 200.000 annue. (Omissis). A6715193

Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze al 4,8 per mille, con detrazione pari a L. 200.000, e di fissare l'aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni affittate a canone agevolato; (Omissis). A6715194

Il comune di VISCHE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). A6715195

Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica prevista al 4 per mille; 2. di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in misura unica pari a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). A6715196

Il comune di VOLTAGGIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota I.C.I. del comune di Voltaggio come segue: Aliquota deI 5 per mille: a) per l'abitazione principale; b) per le aree edificabili; c) per gli immobili diversi dall'abitazione (box, cantine, negozi etc.); d) per le abitazioni locate con contratto registrato per un periodo non inferiore a 60 giorni nell'anno; e) per le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti fino al primo grado (genitori / figli); f) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente. Aliquota del 6 per mille: g) abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa; h) abitazioni non beate; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3, legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000 e spetta anche per le abitazioni di cui ai punti e) ed f). (Omissis). A6715197

Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione del 26 febbraio 2001 delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, cosi' come individuate con atto consiliare n. 14 del 25 febbraio 2000, del soggetto passivo; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di mantenere per i motivi riportati in premessa, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, visto anche l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, l'importo della detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000. (Omissis). A6715198

Il comune di ACI SANT'ANTONIO (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria I.C.I. al 5 per mille per l'abitazione principale nonche' per le relative pertinenze; di stabilire l'aliquota del 5,25 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale del proprietario, con esclusione di quegli immobili dati in uso a familiari come stabilito dal regolamento I.C.I.; di confermare le altre aliquote agevolate per come stabilite nel regolamento I.C.I. approvato con delibera del consiglio comunale n. 30/1999 esecutiva; di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000. (Omissis). A6715199

Il comune di AIELLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle: aree edificabili a scopo abitativo, con esplicita esclusione delle aree edificabili per insediamenti commerciali, industriali e artigianali; 2. di dare atto che tali aree saranno assoggettate, alla suddetta aliquota del 7 per mille sino all'inizio documentato dei lavori di edificazione; 3. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille sui fabbricati e terreni distinti da quelli di cui al suddetto art. 1, nonche' in L. 200.000 la misura della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715200

Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel territorio del comune di Alberona. (Omissis). A6715201

Il comune di ALLUMIERE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: 1. aliquota da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; b) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 5 per mille; c) per l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale: 5 per mille; d) per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1o grado che la occupano quale loro abitazione principale: 5 per mille; e) per due o piU' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione: 5 per mille; f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 6. per le cantine, box, posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un abitazione principale, collocati nello stesso fabbricato e comunque non superiore ad una unita' immobiliare: 5 per mille. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). VIII. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta sui terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715202

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille. (Omissis). A6715203

Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune di Antrodoco, soltanto per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari di immobili che effettuano: il recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e fabbricati rurali; interventi di manutenzione straordinaria, anche con recupero ed utilizzo dei sottotetti, restauro conservativo o ristrutturazione edilizia nel centro storico cosi' come definiti alle lettere b), c), d), ed e), dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e siti nelle zone A1, A2 e A3 del Piano regolatore generale vigente nel comune. L'aliquota agevolata e' applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori giusto quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Decorso questo periodo dovra' essere applicata l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo; 3. aliquota agevolata del 4 per mille per soggetti passivi che intendono acquistare un fabbricato nel comune di Antrodoco e trasferirvi la propria residenza; l'aliquota agevolata e' applicabile per la durata di anni tre dalla data di iscrizione, in qualita' di residente, all'anagrafe del comune di Antrodoco. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tale unita' immobiliare l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo; 4. aliquota del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni; 5. sono esentati, per la durata di anni 3, dal pagamento dell'I.C.I. coloro i quali si insedieranno in questo territorio con nuove attivita' produttive o amplieranno quelle gia' esistenti in loro possesso. Tale agevolazione decorrera' dalla data di effettivo inizio di attivita' lavorativa o di effettivo utilizzo della parte ampliata. Decorso tale termine dovra' essere applicata a tali unita' immobiliari l'aliquota stabilita secondo la tipologia di appartenenza dell'immobile e del soggetto passivo. Detrazione: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi in maniera proporzionale. L'aliquota e la detrazione applicata per l'abitazione principale va applicata anche alle pertinenze appartenenti alle sole categorie C2 e C6, delle quali deve esserne data comunicazione all'Ente, per non piU' di una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale. (Omissis). A6715204

Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, nella misura del 6 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalita' stabilite dalle normative vigenti. (Omissis). A6715205

Il comune di ARQUa' PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b), nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e gli altri casi previsti nello specifico regolamento per la disciplina dell'I.C.I. (Omissis). A6715206

Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 4 per mille l'aliquota di imposta per gli immobili; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715207

Il comune di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 e 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 6 per mille aliquota unica da applicare a tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale; 7 per mille maggiore aliquota da applicare solo alle abitazioni non locate o tenute a disposizione dal proprietario; 4 per mille aliquota piU' favorevole per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. elevare, per l'anno 2001, la detrazione di imposta spettante per l'abitazione principale a L. 250.000; (Omissis). 1. integrare la delibera di Giunta comunale n. 107 dell'8 marzo 2001 limitatamente alla detrazione d'imposta nel senso che detta detrazione da applicare alle abitazioni principali, gia' determinata con il succitato atto deliberativo in L. 250.000, viene ridefinita in L. 300.000 per il corrente anno 2001. (Omissis). A6715208

Il comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I., come stabilito con atto di G.C. n. 21 del 25 febbraio 1998, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille ed aliquota per abitazione principale 6 per mille, intendendo per aliquota principale quella in cui il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente, nonche' la detrazione pari a L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715209

Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, per le ragioni e le giustificazioni di cui in premessa narrativa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili e di confermare la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715210

Il comune di BERNALDA (provincia di Matera) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per il periodo di imposta relativo all'anno 2001 le aliquote e detrazioni I.C.I. sono stabilite come segue: aliquote: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli: 6,5 per mille; detrazioni: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; 2. in base all'art. 21 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I., richiamato in premessa, sono equiparati alle abitazioni principali: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale; 3. in base al ripetuto art. 21 del precitato regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I., sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato; c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati); (Omissis). A6715211

Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutte le basi imponibili. (Omissis). A6715212

Il comune di BIBIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote per mille 1 Locali adibiti a prima abitazione 5 2 Locali adibiti ad abitazione secondaria 6 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: Tipologia degli immobili Detrazione N.D. nonche' categorie di soggetti in Riduzione d'imposta situazioni di particolare disagio d'imposta % (Lire in ragione economico-sociale annua) 1 Locali adibiti a prima abitazione 200.000 2 Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 50 (Omissis). A6715213

Il comune di BLERA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, con effetto dal primo gennaio, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili , per

Il comune di Blera, un'unica aliquota, per ogni tipologia di immobile ad essa soggetta nella misura del 5 per mille a carico dei soggetti passivi; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, vi dimori abitualmente, in conformita' delle leggi anagrafiche; (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715214

Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 2. riconfermare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715215

Il comune di BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, che saranno applicate nel comune di Brentonico nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille; b) aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale; c) aliquota maggiorata al 6,5 per mille per abitazioni tenute a disposizione e non locate per frazioni di anno inferiori a mesi due (anche cumulabili), diverse da quelle di cui alla lettera a), con esclusione della seconda abitazione utilizzata dai residenti per uso proprio e dislocata in frazioni diverse da dove e' sita la prima abitazione. (Omissis). A6715216

Il comune di BRUGHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: aliquota agevolata: 5 per mille da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nei termini e modi previsti dall'articolo 9 del vigente regolamento I.C.I. ed a tutti coloro che stipuleranno per l'anno 2001 contratti concordati previsti dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998; aliquota maggiorata: 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati (dopo i primi due anni di non affittanza), locati ad uso foresteria o con contratti non registrati; aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti; 2. confermare, per l'anno 2001 e nei termini previsti dal vigente regolamento I.C.I., le detrazioni spettanti ai soggetti passivi I.C.I. come segue: detrazione di L. 500.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. che versino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico-sociale che costituiscano presupposto di diritto per l'accesso ai contributi economici erogati dal servizio sociale in base al combinato disposto degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali approvato con deliberazione del consiglio comunale del 10 luglio 1998, n. 77; detrazione di L. 300.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati e portatori di handicap in possesso dei seguenti requisiti: siano possessori della sola casa di abitazione e relative pertinenze; l'abitazione rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e le eventuali pertinenze rientrino nelle categorie catastali C2, C6 e C7; rientrino nei limiti di reddito del nucleo familiare (lordo imponibile anno 2000), riportati nella seguente tabella: Componenti Reddito annuo del nucleo familiare complessivo 1 persona L. 12.000.000 2 persone L. 20.000.000 tali limiti di reddito sono incrementati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare a carico. Per il calcolo del reddito vanno considerati anche i redditi soggetti a tassazione separata (es. T.F.R.), i redditi esenti o tassati alla fonte (BOT, CCT, del CC); detrazione di L. 200.000 spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. diversi da quelli sopra considerati; 3. riconoscere ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715217

Il comune di BRUSSON (provincia di Aosta) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, il mantenimento dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille e mantenere l'importo della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000. (Omissis). A6715218

Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale: 5 per mille; pertinenze: 5 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; abitazione secondaria. 6 per mille; insediamenti produttivi: 6 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione e' di L. 200.000. (Omissis). A6715219

Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione del 15 gennaiio 2001 delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: aliquota unica del 5,5 per mille; aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati; aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non locati, in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell'attivita' imprenditoriale; aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione e di fatto non utilizzabili perche' in fase di ristrutturazione, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio; 2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali; (Omissis). A6715220

Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di dare atto, pertanto, che l'aliquota I.C.I. e' stabilita per tutti gli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715221

Il comune di CANTOIRA (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille nonche' la detrazione per l'abitazione nella misura di L. 200.000; di applicare per i suesposti motivi, un'aliquota ridotta al 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di interventi di recupero per case inagibili o inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posto auto o utilizzo di sottotetti, ai sensi e con le modalita' fissate dall'art. 1 della legge 449/97. (Omissis). A6715222

Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. di questo comune per l'anno 2001 e' determinata nella misura del 6 per mille. a' invece stabilita nella misura del 7 per mille per le solo abitazioni diverse dall'abitazione principale; 2. l'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o genitori che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A queste abitazioni non si puO' applicare la detrazione di cui al successivo punto 3; 3. stabilire per l'anno 2001 le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/96, in L. 210.000. (Omissis). A6715223

Il comune di CAPREZZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari. Di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715224

Il comune di CASALMORO (provincia di Mantova) ha adottato, il 9 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (omissis), che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: 6 per mille, ordinaria; 5,5 per mille, prima casa; 7 per mille case sfitte; 2. fissare in Lire 230.000 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis). A6715225

Il comune di CASCIAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: abitazione principale dei residenti del comune 5,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. Ai soli fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta si intende abitazione principale l'abitazione concessa inuso gratuito a parenti inlinea direta e colaterale di 1o e 2o grado (progenitore, genitore, figlio, fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale. Pertanto per questa tipologia di immobili non potra' essere riconosciuta la detrazione per abitazione principale; immobili diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni: 7 per mille; alloggi locati sulla base dell'accordo triennale per i contratti ai sensi dell'art. 2 e 4 legge n. 431/98: 5 per mille; immobili invenduti costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili: 6 per mille; terreni fabbricabili: 5,5 per mille; immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o di interesse artistico ed architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti macchina, oppure per rendere utilizzabili i sottotetti (per una durata di tre anni dall'inizio lavori): 4 per mille. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale I.C.I., per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'imposta e' ridotta al 50%. (Omissis). A6715226

Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per tutti gli altri immobili, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715227

Il comune di CASIRATE D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, la stessa aliquota per l'abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), stabilite per l'anno 2001 del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2. di determinare l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 540/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/96; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, 446, per l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 54/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 1. di precisare chel'aliquota da applicare per l'anno 2001 alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti), e' quella stabilita per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille. (Omissis). A6715228

Il comune di CASOLA IN LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi esposti in premessa, la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 7 per mille. 2. di confermare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, L. 220.000. A6715229

Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota per l'abitazione principale: 6,25 per mille; aliquota ridotta del 6,25 per mille alle abitazioni locale con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui all'art. 2, 3 e 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille; detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000. 2. di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella: Componenti il nucleo familiare: pensionati, coniuge a carico Ulteriore pensionato, portatore di handicap Reddito massimo detrazione anziani non autosufficienti, disoccupati, cassaintegrati 1 L. 12.000.000 L. 250.000 1 L. 21.000.000 L. 150.000 2 L. 21.000.000 L. 250.000 2 L. 25.000.000 L. 200.000 2 o piU L. 30.000.000 L. 100.000 Da lavoro dipendente 2 o piU' componenti L. 30.000.000 piU' L. 2.500.000 per ogni familiare a carico L. 250.000 Tale ulteriore detrazione potra' essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il 30 giugno 2000, di non possedere altri immobili escluso il box dell'abitazione principale, che tale abitazione non superi il valore catastale di L. 75.000.000 ed appartenga ad una delle seguenti categorie A3-A4-A5; 3. di estendere l'ulteriore detrazione anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (i cosiddetti contratti di locazione a scopo sociale ). Recependo la facolta' accordata dall'art. 8 comma 14 del D.Lgs. 504/92 e s.m. (Omissis). A6715230

Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille. La suddetta aliquota e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze, in conformita' al regolamento in vigore. 2) Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di L. 250.000. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 28 dicembre 2000 gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, pag. 24, seconda colonna. (Omissis). A6715231

Il comune di CASTEL MORRONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., nella misura del 5 per mille rapportata al valore degli immobili. (Omissis). A6715232

Il comune di CASTEL RITALDI (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, gia' applicate per l'anno 2000 con determinazione di G.C. n. 21 del 18 febbraio 2000 e successivamente confermate con atto C.C. n. 4 del 24 febbraio 2000 nelle misure che seguono: a) abitazione principale (prima casa): aliquota 5,5 per mille; b) altre abitazioni a disposizione: aliquote 6 per mille; c) altri immobili: aliquota 5,5 per mille; 2. sulla base di quanto esposto nel precedente punto 1), di confermare per l'anno 2001 nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per quanto attiene alle aree edificabili. (Omissis). A6715233

Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per le premesse motivazioni, per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 7 per mille. 2. stabilire l'entita' della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). A6715234

Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, l'aliquota di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con deliberazione consiliare n. 6 dell'8 febbraio 2001, esecutiva, nella misura dello 0,2 per cento per l'anno 2001. (Omissis). A6715235

Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con d.l.vo 30 dicembre 1992 n. 504: n.d. Tipologia degli immobili Aliquote 1 Aliquota unica 6,5 per mille (Omissis). A6715236

Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale ma abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno del proprietario o da i suoi familiari; aliquota del 6,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale e non abitata, anche saltuariamente nel corso dell'anno del proprietario o da i suoi familiari; 2. di stabilire che: per la determinazione della base principale della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). A6715237

Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 4 per mille; 3. di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000; (Omissis). A6715238

Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota del 6,9 per mille per la totalita' degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti; 2. aliquota del 6,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. aliquota del 6,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; 4. aliquota del 6,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5. aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso; 6. aliquota del 6,5 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. aliquota del 7 per mille per gli alloggi che a partire dal 1o gennaio 2001 risultano non locati, ovvero non occupati, le variazioni in corso d'anno hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000; di considerare, agli effetti delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715239

Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Estratto della deliberazione della giunta comunale n. 48 del 21 marzo 2001 adottata dal comune di Cerreto Guidi (provincia di Firenze) in materia di aliquote I.C.I. per l'anno di imposta 2001. Imposta comunale sugli immobili - Anno 2001 - Aliquote: A - Abitazione principale: 4,5 per mille; B - N. 1 pertinenza - Non locata - Dell'abitazione principale classificata C2 ovvero C6 ovvero C7. In caso di titolarita' di piU' immobili classificati C2-C6-C7 dovra' essere applicata l'aliquota dell'abitazione principale solo ad un immobile classificato nelle categorie sopra elencate su scelta del contribuente: 4,5 per mille; C - Abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al secondo grado purche' ivi residenti: 4,5 per mille; D - Abitazione non locata posseduta da soggetto che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente in quanto soggetto anziano o disabile: 4,5 per mille; E - Abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4 legge n. 431/98) purche' registrato: 4,5 per mille; F - Abitazioni locate con contratto libero purche' registrato: 6,5 per mille; G - Altri immobili: in questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C2-C6-C7 non rientrati nel punto B: 7 per mille; H - Terreni: 7 per mille; I - Aree fabbricabili: 7 per mille; L - Abitazioni non locate: 7 per mille. Detrazione per abitazione principale: L. 200.000. La detrazione per abitazione principale e' elevata nel seguente modo: 1. Nucleo familiare con reddito ISE inferiore a L. 18.500.000: L. 400.000; 2. Nucleo familiare con reddito ISE compreso fra L. 18.500.000 e L. 20.000.000: L. 300.000; 3. Nucleo familiare composto unicamente da ultrasessantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISE inferiore a L. 22.000.000: L. 400.000; 4. Nucleo familiare composto unicamente da ultrasessantacinquenni (65 anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISE compreso fra L. 22.000.000 e L. 24.000.000: L. 300.000; 5. Nucleo familiare con reddito ISE uguale o inferiore a L. 24.000.000 in presenza di: A) persona invalida 100% della capacita' lavorativa certificata dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trattamenti di invalidita'; B) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; C) anziano maggiore 65 anni fisicamente non autosufficiente. La non autosufficienza dovra' essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche: L. 400.000. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa. La certificazione attestante il reddito ISE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per il versamento del saldo I.C.I.) (Omissis). A6715240

Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001; 2) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715241

Il comune di CIRIMIDO (provincia di Como) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota del 4,8 per mille per abitazioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (abitazione principale) ed altri immobili. Aliquota del 6,8 per mille per le abitazioni sfitte precisando che si intendono sfitte (non locate) le case, seppur abitate: a) il cui contratto di locazione non sia stato registrato; b) il cui reddito non sia stato dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi; c) che non siano state denunciate ai fini dell'applicazione I.C.I. per le abitazioni principali: a) detrazione minima di L. 200.000 prevista dalla legge; tale detrazione e' elevata a L. 300.000, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9, relativamente alle seguenti categorie sociali: a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennita' di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo; a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, sino a L. 24.000.000 composto esclusivamente da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi; b) detrazione di L. 500.000 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzera' per scopi sociali. Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono presentare entro il 30 giugno 2001 apposita documentazione (o autocertificazione) da redigere su moduli disponibili presso l'ufficio tributi del Comune che sara' a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti. (Omissis). A6715242

Il comune di CONFIGNI (provincia di Rieti) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota deIIimposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 commi 1 e 2 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). A6715243

Il comune di CORNA IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sei per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: b) altre unita' immobiliari 6,5 per mille; c) terreni agricoli; d) aree edificabili 6,5 per mille); e) aliquota agevolato favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 6,5 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonica nei centro storico 6,5 per mille. Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1. comma quinto, della citata legge n. 449/1997; g) aliquota agevolato proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo 6,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715244

Il comune di COSTA VALLE IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 6,0 per mille per tutti gli immobili; 2) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000. rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). A6715245

Il comune di CREMENAGA (provincia di Varese) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 2001 e la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). A6715246

Il comune di CREMOLINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, per le motivazioni citate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura di seguito indicata: del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario o di un familiare parente di primo grado dello stesso e per unita' immobiliare comprese nel centro storico come da perimetrazione del piano regolatore generale; del 6 per mille per ogni altro fabbricato; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). A6715247

Il comune di CROTONE ha adottato la seguente deliberazione del 27 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno precedente con propria deliberazione n. 585/1999, secondo la seguente articolazione: 6 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze; 7 per mille, per ogni altro fabbricato, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 9 per mille, per le abitazioni non locate, se possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. confermare la detrazione d'imposta di L. 220.000 annue per l'abitazione principale e pertinenze. 3. confermare la detrazione d'imposta di L. 280.000 annue per i contribuenti che alla data del 1o gennaio 2001 si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: a) invalidi o portatori di handicap in possesso di attestato di invalidita' civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche , non inferiore al 70%; b) soggetti anziani di eta' superiore a settanta anni, unici occupanti dell'immobile. Per usufruire della maggiore detrazione d'imposta il contribuente, alla data del 1o gennaio 2001, deve possedere la sola abitazione principale e pertinenze anche se accatastate singolarmente; non deve avere diritti reali su altri immobili (terreni, fabbricati, aree fabbricabili) a qualsiasi uso destinati; non deve aver posseduto nell'anno 2000 nel proprio nucleo familiare un reddito superiore a L. 30.000.000, incrementato per i contribuenti di cui al precedente punto a) di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico di eta' inferiore ai 25 anni. La maggiore detrazione d'imposta dovra' essere richiesta al funzionario responsabile I.C.I. con modello predisposto dall'ufficio comunale, da consegnare entro la scadenza del versamento della prima rata; la mancata richiesta fara' decadere il beneficio e comportera', oltre al recupero dell'imposta non versata, l'applicazione delle sanzioni previste nel vigente regolamento comunale I.C.I. A6715248

Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per la causale di cui in premessa, le 'aliquote per l'anno 2001 relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure: 6 per mille per alloggi non locati; 5,5 per mille per tutti gli altri casi; 2. di determinare in L. 230.000 (e 118,78) la detrazione di imposta a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715249

Il comune di DANTA di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). M) - I.C.I.: determinazione, per l'esercizio 2001, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille, detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; non applicazione della detrazione dell'unita' immobiliare principale alle pertinenze. (Omissis). A6715250

Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 4 per mille abitazione principale ed una pertinenza; 5 per mille altri immobili ed aree edificabili.

Il comune di Delebio con delibera C.C. n. 10 del 28 febbraio 2001 ha determinato la detrazione I.C.I. per l'anno 2001 in L. 200.000. (Omissis). A6715251

Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'an- no 2001: (Omissis). nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000. (Omissis). A6715252

 
Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 2 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) abitazione principale aliquota 5 per mille; b) altri fabbricati aliquota 6,5 per mille; c) aree fabbricabili aliquota 6,5 per mille; d) terreni agricoli aliquota 6,5 per mille. (Omissis). A6715253

Il comune di DRAGONI (provincia di Caserta) ha adottato, l'11 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata si considera abitazione principale anche l'unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta, con conseguente applicazione della medesima aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale; b) altre unita' immobiliari: 5 per mille; c) aree edificabili: 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715254

Il comune di FANO ADRIANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione del 20 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; stabilire in L. 300.000 l'importo della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principali del soggetto passivo. (Omissis). A6715255

Il comune di FARRA d'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille; aliquota per altre unita' immobiliari destinate ad abitazione diversa dalla principale, 7 (sette) per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 e' riconfermata in L. 200.000; (Omissis). A6715256

Il comune di FIESSO d'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 le aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili da applicare in questo Comune nelle seguenti misure: 6 (sei) per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 7 (sette) per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715257

Il comune di FIUGGI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di rideterminare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di riconfermare la detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi come previsto dal punto 3 comma 55 legge n. 662/1996, e approvata da questo Comune con G.M. n. 521 del 15 aprile 1997. 3. di riconfermare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero Permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi come approvato G.M n. 521 del 15 aprile 1997, legge n. 662/1996. (Omissis). A6715258

Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote applicate per l'anno 2000 cosi' distinte: 5.5 per mille abitazione principale; 5,5 per mille terreni agricoli; 6 per mille altri fabbricati; 6 per mille aree edificabili; 5,5 per mille abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di 1o grado (come regolamentato nella delibera consiliare n. 22 del 18 aprile 2000; di confermare la detrazione di L. 250.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 unicamente per gli immobili destinati all'abitazione principale. (Omissis). A6715259

Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 6 per mille: 1 - unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e ad esse equiparate; 2 - unita' immobiliari locate con contratto stipulato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o con contratto di equo canone ancora in essere; 3 - unita' immobiliari utilizzate direttamente e comunque non comprese nelle situazioni b)1 e c)1; 4 - terreni agricoli; b) 6,75 per mille: 1 - unita' immobiliari locate con contratti diversi da quelli citati nel punto a)2; c) 7 per mille: 1 - unita' immobiliari non utilizzate o tenute a disposizione dal soggetto passivo; 2 - aree edificabili; 2) di stabilire per l'anno 2001 in L. 375.000 la detrazione per l'abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come dimora abituale di cui all'art. 7 comma 2 del regolamento comunale; 3) di precisare che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti sono riferite ai mesi dell'anno in cui ricorrono le relative condizioni; (Omissis). A6715260

Il comune di GAMBASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille, sia per i fabbricati adibiti ad abitazione principale che per gli altri immobili; di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di determinare l'aliquota ordinaria del 4 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro. (Omissis). A6715261

Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota del 7 per mille, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715262

Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare, per l'esercizio 2001, le aliquote di imposta e le tariffe approvate con gli atti consiliari richiamati in premessa, e che, in allegato (nn....) con prospetti riepilogati, si riportano nel presente atto. Allegato n. 1 alla delibera giunta comunale 30 gennaio 2001, n. 8. Comune di Gavignano (RM), aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 2001: N. Riferita a Aliquota ord. anno 2001 1 ordinaria 7 per mille 2 abitazione principale 6 per mille 3 abitazione principale anziani o disabili art. 3, com- ma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662 6 per mille 4 abitazione principale anziani o disabili art. 4, com- ma 1, legge 24 ottobre 1996 n. 556 6 per mille 5 alloggi non locati 7 per mille dare atto che: resta confermata la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; l'aliquota agevolata e' estesa anche alle pertinenze dell'abitazione principale, come previsto daIl'art. 9 del vigente regolamento delII.C.I., approvato con deliberazione consiliare 27 febbraio 1999, n. 12. (Omissis). A6715263

Il comune di GAVOI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I., nelle seguenti misure: abitazione principale 4 per mille; abitazione secondaria 5 per mille; aree fabbricabili 5,5 per mille. (Omissis). A6715264

Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in questo Comune, nella misura unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). A6715265

Il comune di GENOVA ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,2 per mille, l'aliquota dell'l.C.l. ordinaria da applicare per l'anno 2001 alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta, pari al 5,8 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Genova, da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel regolamento comunale, e per quelle locate, da un soggetto passivo residente, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito si applica sia l'aliquota del 5,8 per mille sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto daIl'art. 13 del regolamento sull'imposta comunale per gli immobili, approvato con deliberazione di consiglio n. 166 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la direzione risorse finanziarie, settore tributi, ufficio I.C.I., apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovra' dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado o ad un affine di primo e quest'ultimo dovra' dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui e' stata stabilita in tale immobile la residenza. L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni. L'applicazione delle agevolazioni e' in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni. 3. di stabilire un'aliquota l.C.l. ridotta pari al 5,8 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1-C3-D (esclusa la categoria D5)-B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. di stabilire un'aliquota l.C.l. pari al 7 per mille, relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza, non locate (non occupate) da oltre un anno; 5. di stabilire un'aliquota pari aI 9 per mille, relativamente alle unita' immobiliari destinate alla residenza, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 6. di stabilire un'aliquota l.C.l. ridotta pari al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 7. di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 per mille, a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 8. di stabilire un'aliquota pari aI 4 per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel centro storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti: i lavori devono riguardare le unita' edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico-sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da bocca tassata in acqua diretta , eliminazione serbatoi in amianto, sempreche' queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale); la spesa della ristrutturazione, per unita' immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2 milioni di Lire, documentabile con idonee fatture; i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.l.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarita' dell'impianto; 9. di stabilire un'aliquota pari al 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 10. di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 11. di fissare in L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 12. di stabilire in L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidita' di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo; a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile. I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita autocertificazione da presentare al comune, a pena l'inammissibilita', entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'I.C.l. 2001; 13. di stabilire un'aliquota l.C.I. agevolata pari aI 2 per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della nuova attivita' alla Camera di commercio di Genova. Le nuove attivita' devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie: a) terziario avanzato; b) industria ed artigianato; c) assistenza alla mobilita' veicolare; d) attivita' trasportistiche; e) impianti produttivi speciali. Il soggetto passivo interessato all'agevolazione e' tenuto a presentare al comune, a pena l'inammissibilita', apposita certificazione attestante i requisiti entro il 31 dicembre 2001. (Omissis). A6715266

Il comune di GENZANO di LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), siti nel comune di Genzano di Lucania (PZ) come segue: 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi (aree edificabili e abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale); la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' stabilita in L. 200.000, senza altra detrazione o riduzione di imposta. (Omissis). A6715267

Il comune di GHISALBA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). A6715268

Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715269

Il comune di GIURDIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta. (Omissis). A6715270

Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 2001, nel modo seguente: a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale, considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia identita' tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima, con detrazione pari a L. 200.000; tale aliquota va applicata anche alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, purche' risultino ubicate nello stesso complesso immobiliare ed esclusivamente asservite all'abitazione principale; b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino il secondo grado di parentela, a condizione che sia utilizzata come abitazione principale, con detrazione pari a L. 200.000; c) aliquota del 5 per mille per i proprietari di abitazioni locate, con regolare contratto, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali; d) aliquota del 3 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; e) aliquota del 6,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati; f) aliquota del 7 per mille per le abitazioni, oltre la prima, che vengono tenute a disposizione; 2. di confermare inoltre la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per i seguenti casi: a) contribuenti pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001 con un reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 piU' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore al 74%, certificata da organi competenti con un reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 piU' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. (Omissis). A6715271

Il comune di GUALTIERI SICAMINO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire le aliquote I.C.I., anno 2001, nella seguente misura: immobili adibiti ad abitazione principale 6 per mille; altri immobili 6,5 per mille; detrazione prima abitazione L. 200.000. (Omissis). A6715272

Il comune di GUASTALLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. in misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad esclusione degli alloggi non locati per i quali e' determinata l'aliquota in misura del 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a decorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di L. 250.000. (Omissis). A6715273

Il comune di IGLESIAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, deliberata per l'anno 2000, con deliberazione del commissario straordinario n. 11/C.C. del 22 marzo 2000, ossia: a) immobile adibito ad abitazione principale 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili oggetto di imposta 6 per mille; di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata alla quota di possesso, al periodo della destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. (Omissis). A6715274

Il comune di IRSINA (provincia di Matera) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionale al periodo dell'anno nel quale l'immobile e' stato destinato ad abitazione principale e la detrazione va divisa fra gli stessi in parti uguali, a prescindere dalla percentuale di possesso. (Omissis). A6715275

Il comune di ISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) l'aliquota ordinaria del 4 per mille; b) la detrazione di L. 350.000 dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e limitatamente, se classificata in categoria C/2, C/6, C/7, per la parte residua. (Omissis). A6715276

Il comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale 6 per mille; per tutti gli altri casi aliquota unica del 6,5 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' sottetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). A6715277

Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6,5 per mille, aliquota ordinaria; 5,5 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari di cui all'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 19 marzo 1999. (Omissis). A6715278

Il comune di LARDIRAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione del 29 gennaio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili con aliquota del 6,5 per mille, gia' in vigore per il 2000, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). A6715279

Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, le seguenti aliquote: 4,9 per mille per: a) gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; f) le pertinenze C/2, C/6 e C/7 delle abitazioni principali se distintamente iscritte in catasto, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento, e siano attigue al mappale ove insiste l'abitazione principale; 7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonche' quelli locati con contratti di locazione inferiore all'anno, ad esclusione delle abitazioni per le quali e' applicata l'aliquota del 4 per cento di imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata - parte 1U', art. 1, comma 1 e nota 11-bis) dando atto che l'agevolazione avra' corso se entro tre mesi dall'acquisto verra' fissata la residenza nell'immobile stesso; 6 per mille per i restanti immobili; 2. di fissare per l'anno 2001, le seguenti detrazioni, da applicarsi agli immobili che godono dell'aliquota ridotta, ad esclusione delle pertinenze di cui alla lettera f), per i quali l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puO' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze medesime: L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; L. 200.000 per le restanti categorie catastali; L. 300.000 per le abitazioni principali di persone con pensione minima I.N.P.S. e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno una istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, cui va allegata dichiarazione I.R.P.E.F. o mod. 201 dei redditi percepiti nell'anno 2000. (Omissis). A6715280

Il comune di LENTINI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di fissare, (Omissis), per l'anno d'imposta 2001, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione per l'anno d'imposta 2001 a L. 270.000; b) applicare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2001 le seguenti aliquote: 1. aliquota del 4,6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza; 2. aliquota del 4,6 per mille per i terreni agricoli e le aree edificabili; 3. aliquota del 5,9 per mille per la seconda casa e per i restanti gruppi catastali oggetto di imposizione ai fini I.C.I. (Omissis). A6715281

Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 10 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,7 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unita' adibite ad abitazione principale; aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli. (Omissis). A6715282

Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 6 e 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: 1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le sue pertinenze del soggetto passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna; 2) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta fino al secondo grado, residente nel comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale; 3) 6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1 - C/2 - C/3; 4) 7 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti 1) 2) 3) - (comprese le aree fabbricabili). (Omissis). 1. Prevedere, limitatamente a categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale un aumento della detrazione I.C.I. per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno beneficiare dell'aumento di detrazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: nucleo familiare composto da un pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione il cui reddito relativo, all'anno precedente (al lordo di detrazioni fiscali, oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 15.000.000; nucleo familiare composto da due pensionati, residenti nel Comune, il cui reddito complessivo relativo all'anno precedente (al lordo di detrazioni fiscali, oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 22.000.000; (Omissis). A6715283

Il comune di LOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e all'art. 3 comma 53 legge n. 662/1996: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lett. b) della presente delibera, nella misura del 7 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) detrazione abitazione principale L. 200.000; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). A6715284

Il comune di LUCO dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalla abitazioni principali dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 2. di tenere conto, per la determinazione sulla base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di ridurre l'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. ln alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'utilita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale o ceduta ad uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715285

Il comune di LUSCIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 5,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di Lusciano. (Omissis). A6715286

Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. del comune di Magnano per l'anno 2001, diversificandola come appresso indicato: 1. aliquota del 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di L. 200.000); 2. aliquota del 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni: a) quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche; si precisa che ogni soggetto di imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). A6715287

Il comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715288

Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per l'anno 2001; di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ridotta per la prima casa, al 4,5 per mille; di stabilire per l'anno 2001 la detrazione di imposta pari a L. 300.000 relativamente all'abitazione principale. (Omissis). A6715289

Il comune di MANTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000. (Omissis). A6715290

Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote: 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille per le aree edificabili; Detrazioni: L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715291

Il comune di MARSICONUOVO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota del 4 per mille per l'anno 2001 con la relativa detrazione d'imposta unica di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715292

Il comune di MASSA di SOMMA (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., gia' fissata per l'anno 2000, e precisamente: 5,5 per mille per la prima casa; 6,5 per mille per gli altri immobili. (Omissis). A6715293

Il comune di MASSA e COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Per l'anno 2001: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata nelle misura del 6,6 per mille; b) per le abitazioni non locate l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; c) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale la misura dell'aliquota e' ridotta al 5,5 per mille. (Omissis). di dare atto che la misura della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' stabilita dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis). A6715294

Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; di confermare che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). A6715295

Il comune di MIGNANEGO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) immobili destinati a prima abitazione: aliquota 5,5 per mille con applicazione della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996) in L. 200.000; b) immobili di civile abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6 per mille; c) immobili non compresi nelle categorie di cui ai punti a) e b): aliquota 5,5 per mille; di confermare la detrazione per la prima casa di abitazione nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715296

Il comune di MILETO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; 2. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 3. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille; 4. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 4.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro dalle regioni; 4.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6,5 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; II. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per i seguenti soggetti passivi d'imposta: portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1995; invalidi al lavoro con percentuale di invalidita' 100%; invalidi di guerra con percentuale di invalidita' 100%; dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I soggetti interessati, per avere diritto alla detrazione devono presentare al comune, entro il termine di versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 2000), la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione ed allegare la documentazione necessaria attestante il diritto a poter richiedere tale detrazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). A6715297

Il comune di MOIO de' CALVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715298

Il comune di MOMBASIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715299

Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 5,5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale aliquota 6,5 per mille; c) detrazione sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). A6715300

Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) nella misura del 4,5 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a canone concordato, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica; d) nella misura del 7,25 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come abitazione secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25 per mille non si applica: alle unita' abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, aprenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille; alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piU' comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille); alle unita' immobiliari ad uso abitativo, o assimilate, tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero, alle quali si applica l'aliquota del 4,5 per mille prevista per l'abitazione principale; e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi. di confermare l'elevazione a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non inferiore all'80%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare inferiore a L. 50.000.000, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, cosi' come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, con esclusione quindi dei redditi esenti dall'I.R.P.E.F. e delle rendite che secondo la normativa fiscale non costituiscono reddito. (Omissis). A6715301

Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura che segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o non locata a soggetti ivi residenti (2). Non rientrano in questa tipologia le loro pertinenze. Note: (1) Cioe' anche quando non risultino attive le utenze per luce, acqua e gas; (2) Debbono risultare da atti in regola con le disposizioni di legge vigenti e da documentare tramite apposita autocertificazione da presentare da parte del concessionario e del concedente all'ufficio tributi del comune di Montecarotto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione. (Omissis). A6715302

Il comune di MONTECASTRILLI (provincia di Terni) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le sole abitazioni principali; di confermare altresi', nella misura del 6,5 per mille, l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili soggetti alla stessa imposta; di confermare infine in L. 200.000 la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715303

Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille; una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, ha la residenza anagrafica; la stessa aliquota si applica ai proprietari di case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge n. 431/1998 ed alle unita' immobiliari di proprieta' di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; una aliquota maggiorata pari al 7 per mille per i proprietari di immobili a disposizione e di aree fabbricabili; 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 662/1996, in L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). A6715304

Il comune di MONTEFUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota 5,5 per mille prima casa con detrazione di L. 200.000, aliquota 6 per mille seconda casa. (Omissis). A6715305

Il comune di MONTEGABBIONE (provincia di Terni) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (Omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unita del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715306

Il comune di MONTEGRANARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue: 5 per mille aliquota abitazione principale; 6 per mille aliquota terreni agricoli; 6,5 per mille aliquota ordinaria ed aree fabbricabili; 7 per mille aliquota abitazione secondaria; 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di ripristino dell' agibilita' - abitabilita' o di recupero di immobili ubicati nei centri storici o di immobili di interesse storico o artistico; interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e interventi di utilizzo dei sottotetti. L'agevolazione si limita alle unita' immobiliari oggetto degli interventi ed avra' la durata di 3 anni dalla data inizio lavori; 4 per mille aliquota relativa all'abitazione principale posseduta da coppie coniugate nel 2001, per l'anno in corso (dalla data di matrimonio) e per quello successivo; L. 200.000 detrazione minima di legge; L. 280.000 detrazione maggiorata per le abitazioni principali dei soggetti e famiglie titolari di sole pensioni sociali (categoria PS), nonche' per i proprietari che risultano disoccupati nell'anno per piU' di 6 mesi. (Omissis). A6715307

Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: 5 per mille aliquota generale; 5,25 per mille prima casa non concessa in fitto; 4,25 per mille prima ed unica casa di proprieta' di anziani che godono di redditi derivanti da sola pensione sociale; 2. di mantenere, altresi', ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715308

Il comune di MONTEMURLO (provincia di Prato) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissandole pertanto nella seguente misura: abitazione principale, abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, pertinenze dell'abitazione principale di gruppo catastale C/6 (con limitazione massima a numero due): 4 per mille; abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo stipulato a livello locale ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 3,5 per mille; altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili: 4,5 per mille; abitazioni sfitte: 7 per mille; 2. di confermare le detrazioni per l'abitazione principale stabilite l'anno precedente (estendendole ai sensi del regolamento I.C.I. alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta) pari pertanto a L. 200.000 elevate, secondo quanto prescritto dalla delibera consiglio comunale n. 112 del 27 ottobre 1995, a L. 300.000, in presenza delle seguenti coesistenti condizioni: a) avere eta' superiore ad anni 60; b) possedere il solo reddito da lavoro dipendente od assimilato di L. 20.000.000 annui per nuclei familiari di piU' persone o di L. 12.000.000 per famiglia mononucleare, lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F., compresa la 13a mensilita' e con esclusione del reddito dell'abitazione principale; c) non essere proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento su beni immobili ovunque ubicati, eccetto le pertinenze dell'abitazione principale, e possibilita' di convivenza con familiari titolari di altri redditi purche' complessivamente il reddito non sia superiore a L. 12.000.000. (Omissis). A6715309

Il comune di MORAZZONE (provincia di Varese) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2001, in attuazione alla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come segue: 6,5 per mille relativamente all'abitazione principale; 7 per mille relativamente a tutte le altre unita' immobiliari e terreni edificabili; 2. di confermare inoltre: l'aliquota del 4 per mille per recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, giunta consiliare n. 5/98; la detrazione sull'importo della prima abitazione in L. 200.000. (Omissis). A6715310

Il comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, anche per l'anno 2001, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, diversificandole come appresso; aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; aumentare per l'anno 2001 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). A6715311

Il comune di NOCI (provincia di Bari) ha adottato, il 6 febbraio e 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 280.000. (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote di imposta: abitazione principale aliquota 5 per mille; altri immobili ed aree fabbricabili aliquota 6,25 per mille; (Omissis). A6715312

Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare al 6 per mille l'aliquota unica per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze nonche' per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili; 2. di fissare la detrazione a L. 200.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 3. di fissare al 3 per mille l'aliquota in favore dei proprietari che eseguono nell'anno 2001 interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: detta aliquota agevolata verra' applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). A6715313

Il comune di NUORO ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 4 per mille; aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre: 3 per mille. (Omissis). A6715314

Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare al 4 per mille l'aliquota I.C.I. 2001 per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa; 2. di determinare al 7 per mille, (omissis), la tariffa ordinaria per l'anno 2001 dell'l.C.l., da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti; 3. di dare atto che all'art. 3 del regolamento I.C.I., (omissis), e' prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di L. 500.000. (Omissis). A6715315

Il comune di OTTAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, comprese le pertinenze di cui all'art. 818 del Codice civile a servizio delle stesse anche se accatastate distintamente, aliquota 6 per mille, detrazione L. 500.000; 2. unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, aliquota 6 per mille, detrazione L. 500.000; 3. unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, aliquota 6 per mille; 4. fabbricati categoria C e D , aliquota 6,5 per mille; 5. restanti immobili, aliquota 7 per mille. (Omissis). A6715316

Il comune di PAGANICO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando l'aliquota che sara' applicata nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715317

Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue: aliquota da applicare per tutti gli immobili 5,75 per mille, fatta eccezione per le unita' immobiliari possedute come seconda casa per le quali l'aliquota stabilita e' del 7 per mille; sono fatte salve le agevolazioni previste negli articoli 7 e 8 del vigente regolamento I.C.I., ossia detrazione abitazione principale L. 200.000 aumentabile a L. 300.000 per le seguenti categorie: capofamiglia non in mobilita'; iscritto nelle liste di collocamento al 1o gennaio 2001 da almeno 2 anni, il cui nucleo familiare non abbia alcun reddito; aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi con grado di invalidita' non inferiore al 75%, la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado ovvero in linea collaterale entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzano come abitazione principale e ciO' risulti dall'iscrizione anagrafica. (Omissis). A6715318

Il comune di PALUZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715319

Il comune di PASSIGNANO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella misura del 5 per mille; per tutti gli altri immobili quali seconde case, garages, terreni, ecc., nella misura del 7 per mille; (Omissis). 1. ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 la detrazione dell'I.C.I. prevista in L. 200.000 e' elevata per l'anno 2001, ricorrendo i presupposti e seguendo le modalita' seguenti: la detrazione e' elevata a L. 300.000 per le unita' immobiliari aventi valore imponibile ai fini I.C.I. non superiore a L. 150.000.000 possedute da soggetti il cui reddito complessivo presunto riferito all'intero nucleo familiare di convivenza e dell'anno di applicazione del contributo non risulti superiore ai limiti seguenti: un componente il nucleo familiare L. 25.000.000 due componenti il nucleo familiare L. 34.000.000 tre componenti il nucleo familiare L. 40.000.000 quattro componenti il nucleo familiare L. 45.000.000 cinque componenti il nucleo familiare L. 50.000.000 La elevazione della detrazione potra' applicarsi ai nuclei familiari che possiedono solamente l'immobile adibito a propria abitazione e non possiedono altre unita' immobiliari adibite ad abitazioni o usi commerciali e servizi produttivi nonche' aree edificabili; La elevazione della detrazione sara' concessa ai soli soggetti che ne faranno espressa richiesta mediante presentazione di autocertificazione ai sensi della legge 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il termine previsto per la presentazione della denuncia I.C.I. dell'anno 2001. (Omissis). A6715320

Il comune di PECCO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per tutto il territorio comunale nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione applicabile per l'abitazione principale. (Omissis). A6715321

Il comune di PETTORANELLO di MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di fissare in L. 250.000 la misura della detrazione da applicare sulla prima casa. (Omissis). A6715322

Il comune di PIEVE a NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune gia' in vigore nell'anno 2000: 1. aliquota ordinaria 6,5 per mille; 2. aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti: 6 per mille; 3. Aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unita' immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 7 per mille; 4. Aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti convenzionati , ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale 5 per mille. La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e' di L. 200.000, legge n. 662/96, art. 3, comma 55, punto 2). Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilita' riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a L. 300.000. (Omissis). A6715323

Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli altri immobili sotto elencati: 1. aliquota ridotta da applicare; per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' relative pertinenze (box C6): 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota ad applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stesse posseduti nel Comune: 6 per mille; 5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni: 5 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 1. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. detrazione per abitazione principale: L. 500.000. (Omissis). A6715324

Il comune di PINETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 6 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di elevare il limite della detrazione minima per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000, in favore di contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio sociale; 2. che tale agevolazione puO' essere usufruita, previa richiesta documentata, da alcune categorie di contribuenti, come di seguito specificati: a) anziani che hanno come unico reddito soltanto quello derivante dalla pensione minima di vecchiaia; b) inabili con la sola pensione d'invalidita'; c) famiglie con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a L. 26.000.000, elevabile di ulteriori 2.000.000 per ogni altro componente familiare convivente al di sopra di due componenti; d) ragazze madri con figli minori a carico e con reddito fino a L. 26.000.000; e) single con reddito fino a L. 24.000.000; 3. che il presente trattamento fiscale potra' essere usufruito previa richiesta documentata, a condizione che l'abitazione principale per cui si chiede l'agevolazione sia l'unica posseduta; 4. che il reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. di riferimento per le suddette agevolazioni e' quello relativo all'anno 2000; 5. che il presente trattamento fiscale si estende altresi' alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e utilizzate da quest'ultimi come abitazioni principali. 6. che la maggiore detrazione potra' essere applicata previa presentazione di richiesta documentata entro e non oltre la data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. (Omissis). A6715325

Il comune di PIZZOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare anche per l'esercizio 2001, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica (per tutti i fabbricati e per le aree fabbricabili) del 5 per mille. 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'abitazione principale in lire: 270.000 quale detrazione ordinaria 300.000 quale detrazione per l'abitazione principale di coloro che siano ultrasessantacinquenni. (Omissis). A6715326

Il comune di POMPONESCO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione del 21 febbraio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di confermare inoltre la detrazione per la prima abitazione fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; (Omissis). A6715327

Il comune di PONTASSIEVE (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 febbraio e 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni I.C.I., gia' in vigore per l'anno 2000 che risultano cosi definite: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille, per: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute da parte di soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnate a soci, sempre residenti, di cooperative a proprieta' indivisa, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 7 per mille per gli immobili (terreni e fabbricati) diversi da quelli destinati a civile abitazione, nonche' per gli immobili destinati a civile abitazione, ma non rientranti nel punto precedente; detrazione ordinaria per l'abitazione principale cosi' come prevede l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96 pari a L. 200.000 la detrazione si eleva da L. 200.000 a L. 650.000 annue nei casi in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni: che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare siano soggetti d'imposta; che l'iscrizione dell'unita' immobiliare al catasto edilizio urbano sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5; che il reddito imponibile dell'anno 2000 riferito al nucleo familiare del contribuente cosi' come risultante dai registri anagrafici sia pari o inferiore al minimo vitale come risultera' da apposito atto per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2001 e riferito alla misura annua 2000 della pensione minima I.N.P.S. aumentato del 30%. L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. stabilire che, a pena di decadenza del beneficio, per poter usufruire delle agevolazioni previste nella presente delibera, i soggetti interessati debbono presentare all'ufficio tributi del comune di Pontassieve, entro il termine perentorio della scadenza della seconda rata (20 dicembre) apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti). (Omissis). 1. estendere l'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille di cui alla propria deliberazione n. 21 del 27 febbraio 2001, alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici, e che vi abbiano la loro effettiva dimora; 2. stabilire che, a pena di decadenza del beneficio, per poter usufruire dell'agevolazione prevista nella presente delibera, i soggetti interessati debbono presentare all'ufficio tributi del comune di Pontassieve, entro il termine perentorio della scadenza per il pagamento della seconda rata (20 dicembre) apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti. (Omissis). A6715328

Il comune di PONZANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille e di determinare per le abitazioni adibite ad abitazioni principali la misura del 5 per mille. di stabilire le detrazioni dell'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715329

Il comune di POSINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota per unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille; aliquota per le restanti unita' immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili): 7 per mille. 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715330

Il comune di POZZA DI FASSA (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di applicare per l'anno 2001 la detrazione di L. 300.000 dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. (Omissis). A6715331

Il comune di PUTIGNANO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura deI 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di confermare, altresi', la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 350.000. (Omissis). A6715332

Il comune di RACCUJA (provincia di Messina) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue: unita' immobiliare adibite ad abitazione principale 5 per mille; immobiliari diversi dalla abitazione principale 5,5 per mille; detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). A6715333

Il comune di RAGUSA ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta I.C.I. nella misura minima del 4 per mille. (Omissis). A6715334

Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per quanto espresso in narrativa, confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,6 per mille. (Omissis). A6715335

Il comune di REZZAGO (provincia di Como) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile. (Omissis). A6715336

Il comune di RIVA PRESSO CHIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4,9 per mille, ad eccezione dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale del gruppo D (anche se non iscritti in catasto art. 5 comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992) per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000 (e 103,29) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. (Omissis). 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis). A6715337

Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., imposta comunale immobiliare nella misura del 5 per mille. 2 stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715338

Il comune di ROBURENT (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nelle misure seguenti, invariato il resto: a) 5 per mille per le abitazioni principali occupate da residenti dimoranti; b) 6,5 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille, per tre anni dalla dichiarazione di abitabilita', relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non siano locati. 3. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota ai 4 per mille per tutti gli altri alloggi di nuova costruzione non occupati e non affittati, dalla dichiarazione di abitabilita'; 4. di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in L. 200.000. 5. di precisare che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerate inoltre abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado di parentela. 6. di considerare come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715339

Il comune di ROMA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue: A) nella misura del 4,9 per mille, applicata nei casi seguenti: a1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; a2) unita' immobiliare non beata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; a3) unita' immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ncovero permanente; a4) unita' immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale; per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresi' la detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; a5) unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attivita' che in tali locali si esercita ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della societa' di persone o a responsabilita' limitata che e' titolare di tale attivita'. Il beneficio e' esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unita' immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonche' al convivente more uxorio, del titolare dell'attivita' e che alla stessa collaborino. Il beneficio e' applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e il titolare dell'attivita' che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale societa'. Quest'aliquota agevolata puO' essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo; tale aliquota si estende ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola dal possessore direttamente o come rappresentante legale di una societa' di persone o responsabilita' limitata ovvero dati in gestione gratuita al coniuge al convivente more uxorio ai parenti o affini entro il secondo grado. L'agevolazione si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una societa' di persone o a responsabilita' limitata e l'attivita' sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attivita' persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446. Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralita', secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/1998; a6) unita' immobiliari in cui viene esercitata l'attivita' di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite negozio storico in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative; a7) unita' immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del comune di Roma, individuate con specifico atto dell'amministrazione e destinate all'assistenza alloggiativa; a8) unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2, dell'art. 4 della succitata legge n. 431/1998; B) nella misura del 5,5 per mille, nei casi di unita' immobiliari locate o concesse in comodato con contratto registrato, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, limitatamente ai contratti gia' in essere al 31 dicembre 1999, non rinnovati neanche tacitamente e sino alla scadenza degli stessi; C) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/1998; D) nella misura del 9 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1o gennaio 2001. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9 per mille, si applica agli immobili eccedenti la prima unita' immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 6,9 per mille. L'aliquota del 9 per mille non si applica all'unita' immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unita' per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L'aliquota del 9 per mille non si applica alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attivita' esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria; E) nella misura del 6 per mille, per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni, di proprieta' dello I.A.C.P., regolarmente assegnate. Le aliquote di cui ai punti a8) e C) si applicano alle unita' immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed operanti al 1o gennaio 2001 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a8) e B), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessita' di adibire l'unita' immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio. Di confermare la disciplina delle ulteriori detrazioni art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 ampliandole a nuove forme di disagio sociale emerse che appaiono correlate a nuclei familiari con figli minori. Di riconoscere, pertanto, una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di L. 300.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, gia' prevista per le abitazioni principali, ai precedenti punti a1), a2), a3), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. presenza di disoccupati che al 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; 2. presenza di non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennita' di mobilita', ai sensi delle vigenti leggi, al 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I., abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; 3. presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita'; le condizioni indicate ai punti 1), 2) e 3) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. 4. presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano gia' compiuto il sessantesimo anno di eta'; 5. presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione oggetto di detrazione, di uno o piU' figli minori; 6. presenza nel nucleo famigliare, convivente nella abitazione oggetto di detrazione, di uno o piU' disabili, con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita', rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; Nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I., complessivamente superiore a L. 50.000.000 e che tale valore non venga superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che il reddito imponibile annuo, complessivo conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a due volte e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte per l'anno 2000, ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S., per i casi di cui ai precedenti punti: 1), 2), 3), 4) e 5); e a quattro volte e mezzo, per il caso di cui al precedente punto 6). Non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap. (Omissis). di riconoscere una detrazione specifica di L. 25.000, per le unita' immobiliari destinate ad abitazione di proprieta' delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione C.C. n. 166/1999, entro il 31 dicembre 2001; (Omissis). A6715340

Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille, senza prevedere diversificazioni dell'aliquota. (Omissis). A6715341

Il comune di ROSETO VALFORTORE (provincia di Foggia) ha adottato, il 4 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'applicazione dell'aliquota I.C.I., nella misura del 5 per mille. (Omissis). A6715342

Il comune di ROTA d'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). A6715343

Il comune di ROVIGO ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, Ialiquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti; 3. di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille alla pertinenza quale unica unita' immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, tettoie) asservita direttamente all'abitazione principale stessa; 4. di stabilire Ialiquota ridotta nella misura del 5,5 per mille ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; 5. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 7. di stabilire l'aliquota del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 8. di stabilire Ialiquota del 6 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in data 15 luglio 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; (Omissis). 1. di applicare una maggiore detrazione di Lire 500.000 alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente: a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15%; b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 15%; c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore al 66%, il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS; d) famiglie in condizioni di accertata e permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune; e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage di pertinenza; 2. di applicare un maggiore detrazione di L. 300.000 alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari o inferiore a L. 25.000.000; 3. di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di L. 200.000; 4. di dare altresi' atto che Iammontare della detrazione che non trovi capienza nell'imposta dovuta per Iabitazione principale puO' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza della stessa abitazione principale, appartenente al titolare di questa; 5. di approvare l'allegato facsimile di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire delle maggiori detrazioni, da presentare al comune entro il 10 giugno 2001; l'ufficio tributi, previo esame delle istanze, dara' comunicazione dell'esito delle stesse entro il 20 giugno seguente. Al signor sindaco del comune di Rovigo - Ufficio tributi IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI I.C.I. Oggetto: richiesta maggiore detrazione per abitazione principale (ai sensi della delibera di C.C. n. ....... del .....................) Il sottoscritto ................................ nato a ........................ il .................... residente a ....................... via .................. C.F. .............................. titolare del diritto di proprieta' - usufrutto - uso - abitazione, sul fabbricato adibito ad abitazione principale dello stesso, con la presente, chiede a codesta Onorevole Amministrazione di poter usufruire, per l'anno 2001, della detrazione per l'abitazione principale di Lire ................. in quanto rientra in uno dei casi contemplati dal regolamento specificato nella deliberazione di C.C. n. ........... del .............. A) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15% (maggiore detrazione L. 500.000); Allega alla presente: 1) copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2000 e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale si dichiara che il proprio nucleo familiare non possiede altri redditi oltre a quelli indicati nella documentazione allegata; 2) visura catastale attestante congiuntamente la categoria catastale dell'immobile e la proprieta' dello stesso, o documento equipollente di quest'ultimo tatto di proprieta), nel caso di fabbricato non censito la categoria catastale e della proprieta' deve essere resa a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; B) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo non sia superiore a due volte il trattamento minimo INPS maggiorato del 15% (maggiore detrazione L. 500.000); Allega alla presente: 1) copia delle dichiarazioni dei redditi percepiti 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale si dichiara che il proprio nucleo familiare non possiede altri redditi oltre a quelli indicati nella documentazione allegata; 2) visura catastale attestante congiuntamente la categoria catastale dell'immobile e la proprieta' dello stesso, o documento equipollente di quest'ultimo (atto di proprieta), nel caso di fabbricato non censito la categoria catastale e della proprieta' deve essere resa a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; C) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il minimo INPS (maggiore detrazione L. 500.000). Allega alla presente: 1) copia delle dichiarazioni dei redditi percepiti 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale si dichiara che il proprio nucleo familiare non possiede altri redditi oltre a quelli indicati nella documentazione allegata ed inoltre copia del certificato di data non anteriore a tre anni attestate l'invalidita'; 2) visura catastale attestante congiuntamente la categoria catastale dell'immobile e la proprieta' dello stesso, documento equipollente di quest'ultimo (atto di proprieta), nel caso di fabbricato non censito la categoria catastale della proprieta' deve essere resa a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; D) famiglie in condizioni di accertata permanente indigenza, inclusa negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune (maggiore detrazione L. 500.000); Allega alla presente: 1) copia delle dichiarazioni dei redditi percepiti 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale si dichiara che il proprio nucleo familiare non possiede altri redditi oltre a quelli indicati nella documentazione allegata; 2) visura catastale attestante congiuntamente la categoria catastale dell'immobile e la proprieta' dello stesso, documento equipollente di quest'ultimo (atto di proprieta), nel caso di fabbricato non censito la categoria catastale della proprieta' deve essere resa a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; E) famiglie con reddito complessivo pari o inferiore a Lire 25.000.000 (maggiore detrazione L. 300.000); Allega alla presente: 1) copia delle dichiarazioni dei redditi percepiti 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale si dichiara che il proprio nucleo familiare non possiede altri redditi oltre a quelli indicati nella documentazione allegata; 2) visura catastale attestante congiuntamente la categoria catastale dell'immobile e la proprieta' dello stesso, documento equipollente di quest'ultimo (atto di proprieta), nel caso di fabbricato non censito la categoria catastale della proprieta' deve essere resa a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Rovigo, ..................... Firma ................................... Avvertenze: La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 10 giugno 2001; l'ufficio dara' risposta entro il 20 giugno 2001. L'accoglimento della domanda non produce effetto per gli anni successivi. La domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione specificata nelle singole voci. In caso contrario la richiesta di riduzione non sara' accolta. Non concorre alla formazione del reddito il reddito derivante dall'abitazione principale e del garage asservito all'abitazione stessa. REDDITO MINIMO INPS Per domanda maggiore detrazione I.C.I. anno 2000 Redditi anno 2000 Nucleo familiare composto da pensionato: minima INPS maggiorata del 15% L. 10.787.920. Nucleo familiare composto da pensionati: due volte minima INPS maggiorata del 15% L. 21.575.840. Famiglie con presenza di portatori di handicap: tre volte minima INPS L. 28.142.400. (Omissis). A6715344

Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione del 6 marzo 2001 delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: 1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6,5 per mille. (Omissis). 2) aliquota da applicare per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto a): 7 per mille. (Omissis). IV. L'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione e l'alienazione di beni. (Omissis). V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). A6715345

Il comune di ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. La determinazione delle seguenti aliquote d'imposta comunale immobili per l'anno 2001: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille. (Omissis). A6715346

Il comune di SAN CANZIAN d'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare l'aliquota ridotta dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori; 3. di determinare, la misura della detrazione ordinaria per l'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 200.000; 4. di determinare le maggiori detrazioni per categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale provvedendo ad elevare la misura della detrazione ordinaria da L. 200.000 a L. 492.000 per i seguenti casi: a) nuclei familiari proprietari di abitazione principale ove esistano portatori di handicap con una percentuale di invalidita' superiore al 50% che nel corso dell'anno 2000 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita; b) nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. percepito nell'anno 2000 sia pari o inferiore a L. 18.000.000; c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. 5. che le richieste per ottenere le maggiori detrazioni previste per l'anno 2001 dovranno essere presentate dai contribuenti interessati presso l'Unita' operativa servizi tributari entro e non oltre il 31 ottobre 2001, come previsto dal regolamento comunale sulle entrate. (Omissis). A6715347

Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5 per mille abitazione principale 4,5 per mille. (Omissis). A6715348

Il comune di SAN CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 2. di determinare, per l'anno 2001, la detrazione d'imposta esclusivamente per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 1) per l'abitazione principale e le relative pertinenze: 5,5 per mille; 2) per le unita' immobiliari, adibite ad abitazioni principali, cedute in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 3o grado: 5,5 per mille; 3) per tutte le altre unita' immobiliari, possedute oltre l'abitazione principale: 7 per mille: 4) pe le aree edificabili: 4 per mille. (Omissis). A6715349

Il comune di SAN GENESIO ed UNITI (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). A6715350

Il comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare le aliquote I.C.I., per l'anno 2001, cosi' come approvate per l'anno 2000, e secondo lo schema sotto predisposto: a) applicare per le unita' abitative ricomprese nella categoria catastale del gruppo A, ed adibite a prima casa, l'aliquota nella misura del 5 per mille, rapportata al valore degli immobili, con detrazione di L. 250.000; b) applicare ai terreni e alle unita' ricomprese nella categoria catastale A10 e quelle ricomprese nelle categorie catastali del gruppo C, l'aliquota nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili; c) applicare a tutti gli immobili abitativi del gruppo catastale A, ma non adibiti a prima casa, nonche' alle unita' immobiliari ricomprese nei gruppi catastali B e D, l'aliquota nella misura del 7 per mille, rapportata al valore degli immobili. (Omissis). A6715351

Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001, la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rimane fissata nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715352

Il comune di SAN POSSIDONIO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5,5 per mille per categorie catastali C6 o C7 nel caso di pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sito l'abitazione principale; aliquota 5,5 per mille per l'unita' immobiliare considerata adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni; aliquota del 7 per mille per alloggi non locati ovvero non occupati alla data del 1o gennaio 2001, e per le variazioni in corso d'anno dall'anno successivo e per le aree fabbricabili; di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di L. 200.000, cosi' come stabilito dall'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). A6715353

Il comune di SAN SECONDO di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale; di confermare nell'importo di lire 200.000 la detrazione per la prima casa; di estendere l'aliquota del 5,5 per mille ad una sola pertinenza dell'abitazione principale ed alle abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il terzo grado; di aumentare l'aliquota ordinaria al 6 per mille. (Omissis). A6715354

Il comune di SCURCOLA MARSICANA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). N. Tipologia degli immobili Aliquote ord. per mille 1 abitazione principale e relative pertinenze 4 2 aree fabbricabili 4,5 3 altri fabbricati 5,75 Le riduzioni e le detrazioni d'imposta sono state regolarmente con delibera di C.C. n. 6 del 12 febbraio 2000 cosi' riportate nel prospetto che segue: Tipologia degli immobili N. nonche' categoria di soggetti Detrazione Imposta Ord. In situazioni di particolare disagio in vigore proposte economico-sociale 1. Unita' immobiliare adibita ad abitazio- ne principale del soggetto passivo L. 200.000 L. 200.000 2. Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indi- visa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari L. 200.000 L. 200.000 3. Unita' immobiliare, non locata, ovvero locata con contratto registrato a sog- getto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di pro- prieta' o di usufrutto da anziani o di- sabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a se- guito di ricovero permanente L. 200.000 L. 200.000 4 Categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico socia- le: 4.1. Anziani e disabili, non locate anche se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente L. 200.000 L. 200.000 2) dare atto: a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1) risulta inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato; b) che il presente atto e' stato adottato nel rispetto della norma di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). A6715355

Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria del 6,8 per mille; aliquota ridotta del 4,7 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7; 2. Dare atto che la suddetta aliquota ridotta non comporta una diminuzione del gettito annuale realizzato nell'anno 2000; (Omissis). A6715356

Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio e 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) del 5 per mille in relazione alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) del 6,5 per mille in relazione a tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). I soggetti obbligati dovranno eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti o liquidazioni delle entrate unicamente a mezzo bollettino su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale ; 2. di modificare l'art. 23, c. 3 del regolamento I.C.I. nel seguente modo: l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto a mezzo bollettino su c/c postale intestato al servizio tesoreria I.C.I. del Comune; 3. di gestire direttamente le proprie entrate tributarie e non di questa amminstrazione attraverso la riscossione diretta, su conto correne postale intestato alla Tesoreria del Comune, previa apertura di apposito conto relativo ad ogni tributo, in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, cosi' come previsto nel regolamento generale delle entrate, approvato da questo Comune, ove e' previsto che l'Ente puO' gestire direttamente le proprie entrate tributarie e di qualsiasi natura. (Omissis). A6715357

Il comune di SETTALA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che (Omissis), per l'anno 2001 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 500.000, a favore dei soggetti passivi aventi i requisiti indicati nel prospetto allegato A al presente provvedimento; 2. per l'anno 2001 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 250.000, a favore dei soggetti passivi diversi da quelli indicati al punto 1; 3. di dare atto che per avere diritto all'aumento della detrazione di cui al punto 1 i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti, entro il termine che sara' indicato in apposito avviso da predisporsi e pubblicarsi in tempo utile a cura del competente ufficio comunale; 4. di dare atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale, come proposta, e' limitata all'anno 2001; (Omissis). 1) Appartenenza nell'anno 2001 ad una delle seguenti categorie: a) pensionati; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; c) disoccupati; d) lavoratori posti in cassa integrazione; e) vedovi; 2) proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2-A3-A4-A5-A6; 3) reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F. anno 2000 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 22.000.000, piU' L. 1.700.000, per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o in caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.700.000, a L. 2.650.000. Per ottenere il beneficio gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti 1 - 2 e 3, entro il termine perentorio che sara' indicato in apposito avviso che sara' pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale. (Omissis). A6715358

Il comune di SETTIMO VITTONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ordinaria del 5,25 per mille; 2. aliquota agevolata per abitazioni principali 4,75 per mille. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). A6715359

Il comune di SILLAVENGO (provincia di Novara) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I., per l'anno 2001; 2. di determinare in L. 250.000 l'ammontare della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715360

Il comune di SIZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Sizzano per l'anno 2001. (Omissis). A6715361

Il comune di SORGO SERPICO (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2001 le tariffe, i tributi ed imposte comunali e precisamente I.C.I. - 5 per mille. (Omissis). A6715362

Il comune di SOVICO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001 nella seguente misura: aliquota ordinaria 5,7 per mille; aliquota ridotta 5 per mille. A favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Sovico, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817, del Codice civile, a servizio della suddetta unita' immobiliare. Si considera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento comunale, delibera C.C. n. 79 del 28 dicembre 2000, abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o diritto di abitazione del soggetto passivo; abitazione posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto o diritto di abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal titolare del diritto di proprieta' o di usufrutto in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano quale dimora abituale. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale che si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). A6715363

Il comune di SPILIMBERGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' le detrazioni per abitazione principale adottate con deliberazione consiliare n. 5, 21 febbraio 2000: detrazione ordinaria: L. 200.000; detrazione per abitazione principale elevata a L. 400.000 a favore dei soggetti passivi titolari, alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento, della sola pensione sociale o dell'assegno sociale e nel rispetto dei seguenti requisiti: a) essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le eventuali pertinenze; b) nuclei familiari composti da soli pensionati ed eventuali altri familiari privi di reddito soggetto ad I.R.P.E.F.; c) soggetti passivi che pur non avendo raggiunto eta' pensionabile risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro e titolari di pensione sociale o assegno sociale; d) presentare mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata al comune, entro lo stesso termine fissato per il pagamento dell'acconto I.C.I. la richiesta di applicazione della maggior detrazione e la certificazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti. 2. di applicare all'imposta dovuta dall'A.T.E.R., Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Pordenone, per gli alloggi regolarmente assegnati, la detrazione di L. 400.000. 3. di applicare l'aliquota differenziata del 7 per mille alle unita' immobiliari adibite a civile abitazione e non locate o tenute a disposizione dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, comprese le altre unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale C , costituenti pertinenze delle abitazioni non locate o tenute a disposizione dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento; 4. di confermare l'applicazione dell'aliquota del 4,6 per mille alle seguenti unita' immobiliari: a) le abitazioni e relative pertinenze cedute in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini di primo, secondo e terzo grado, sia in linea retta che collaterale, che alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento risultino ivi residenti; b) le abitazioni e relative pertinenze che alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento risultino locate con regolare contratto d'affitto di durata almeno pari o superiore all'anno; c) le abitazioni e relative pertinenze per le quali, alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento sia stata rilasciata concessione edilizia per lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria. (Omissis). A6715364

Il comune di SUARDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 2001 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto: Tipologia di immobile aliquota Immobili da ristrutturare (per i primi 5 anni) 4 per mille Immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze, 1 box incluso 5 per mille Unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale 7 per mille Terreni 5 per mille Aree edificabili 7 per mille Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715365

Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 9 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). A6715366

Il comune di TAGLIACOZZO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nelle misure previste ed applicate nel decorso esercizio finanziario, ovvero: nella misura del 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nella misura del 6,5 per mille, per tutti gli altri soggetti passivi; 2. confermare ai sensi delIart. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la suddetta destinazione; 3. dare atto che, ai sensi dell'art., 18, comma 3, della legge 388/2000, dall'anno d'imposta 2001, soggetti passivi dell'I.C.I. sono anche i concessionari di aree demaniali. (Omissis). A6715367

Il comune di TERNI, ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Si determinano le seguenti tariffe diversificate: a) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5,5 per mille; b) per le unita' immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili 7 per mille; c) per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative 5,5 per mille. d) al fine di favorire una politica di sviluppo dell'economia territoriale, specialmente nel campo dell'insediamento nel territorio comunale di nuove realta' imprenditoriali di carattere industriale, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D1 e D7, interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti attivita' imprenditoriale di carattere industriale nel medesimo immobile, ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 2001: 1) il primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data di ultimazione del fabbricato ove viene svolta l'attivita' di impresa 4 per mille; 2) il terzo anno 5 per mille; 3) il quarto anno 6 per mille 4) dal quinto anno soggiaceranno all'aliquota ordinaria. Si conferma l'aumento delle detrazioni per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti: a) anziani di eta' superiore a sessantacinque anni compiuti al 1o gennaio 1999, che possiedano un'unica unita' immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F., al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione I.C.I., non superiore a L. 20.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o piU' portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito e' elevato a L. 25.000.000; b) famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I., non superiore alla somma delle quote di L. 11.000.000 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare; c) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiai del comune; d) anziani o disabili possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7 residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) nuclei familiari, di 4 o piU' persone, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., nell'anno antecedente quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 21.000.000. (Omissis). A6715368

Il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota del: 4,9 per mille per le unita' immobiliari accatastate nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, purche' nessun componente del nucleo familiare sia contribuente I.C.I. per altre immobiliari; 5,2 per mille per le abitazioni principali; 6,5 per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali; 9 per mille per gli alloggi sfitti; 7 per mille per le aree fabbricabili. La detrazione per l'abitazione principale spetta nella misura di L. 200.000 aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi: 1) contribuente ultrasessantacinquenne a condizione che il reditto del nucleo familiare sta costituito solo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S.; 2) contribuente nel cui stato di famiglia esistano uno o piU' soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 70% il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente a L. 30.000.000 se da lavoro autonomo; 3) famiglie composte al 1o gennaio 2001 da un solo genitore, con figli a carico, celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo, con altra persona, e con reddito complessivo lordo pari o inferiore a L. 25.000.000 aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio oltre il primo. Nei casi suddetti l'applicazione del beneficio e' subordinata alla condizione che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare al 1o gennaio 2001. In ogni caso il contribuente deve presentare all'ufficio tributi del comune autocertificazione su modulo predisposto dall'ufficio stesso. (Omissis). A6715369

Il comune di TORELLA DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001. (Omissis). A6715370
 
Il comune di TORELLA DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale imposta; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). A6715371

Il comune di TORNARECCIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). In relazione alla imposta comunale sugli immobili, di confermare tutto quanto stabilito per il decorso anno 2000, e quindi: 1) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille; 2) la detrazione per l'abitazione principale in L. 230.000 in luogo delle L. 200.000 stabilite dalla legge. (Omissis). A6715372

Il comune di TORRACA (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2001 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille: 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715373

Il comune di TOSSICIA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Delibera: 1. stabilire per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune; 2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). A6715374

Il comune di TRECASTAGNI (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota anno 2001: 1. abitazione principale 4,8 per mille; 2. altri immobili 6,5 per mille. Detrazioni: 1. detrazione dall'imposta dovuta di L. 200.000. Per i possessori di un'unica proprieta' immobiliare, su tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale. Tale detrazione va rapportata in ogni caso al periodo dell'anno durante il quale l'immobile presenta tale destinazione. 2. detrazione dell'imposta dovuta di L. 300.000. Per i possessori di un'unica proprieta' immobiliare, su tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale, che appartengono alle sottoindicate categorie: a) per gli anziani che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce l'imposta, il sessantacinquesimo anno di eta', e a condizione che l'abitazione appartenga alle categorie catastali A2, A3, A4 e A5, con l'esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell'anno precedente, e rilevabile dai mod. 101, 201, 730 e unico non superiore a L. 18.000.000 per nucleo familiare; b) per i portatori di handicap con attestato di inabilita' civile superiore al 50%. Per ottenere tale detrazione il contribuente deve presentare ai servizi tributari del comune, brevi manu o a mezzo del servizio postale, apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b). I contribuenti che rientrino nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione d'imposta gia' nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 20 giugno 2001. L'amministrazione si riserva di verificare la veridicita' di quanto dichiarato, ed in mancanza dei requisiti richiesti, verra' applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a L. 200.000 e si provvedera' al recupero a mezzo ruolo, delle somme dovute. (Omissis). A6715375

Il comune di TREISO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote I.C.l. cosi' diversificate: A) aliquota del 6,2 per mille da applicarsi agli immobili: adibiti ad abitazione principale dei proprietario (prima casa); ad numero una pertinenza per ogni abitazione principale; agli immobili posseduti da enti senza fine di lucro (no profit); concessi in uso gratuito, con atto scritto avente data certa da persone fisiche a parenti in linea retta entro il secondo grado ovvero in linea collaterale entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzate come abitazione principale. B) aliquota del 7 per mille da applicarsi agli immobili: posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa); diversi dalle abitazioni (quali ad esempio garage, box, magazzini, terreni ed immobili destinati ad attivita' industriale, commerciale, turistica ed artigianale ecc.,) 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di dare atto che la prevista riduzione ope legis al 50% dell'importo dovuto per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili potra' essere applicata solo in presenza di una perizia dell'U.T.C. o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si accerti l'inagibilita' ed inabilita' dell'immobile. (Omissis). A6715376

Il comune di TRICESIMO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare per l'anno 2001 le aliquote e le misure delle detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili come successivamente riportato: 1. aliquota ordinaria 5 per mille per la prima abitazione con relative pertinenze e per tutte le aree edificabili; 2. aliquota sugli alloggi non locati 7 per mille; aliquota sugli alloggi ed altri altri fabbricati locati 6 per mille; 3. detrazione per abitazione principale L. 200.000. 4. maggiore detrazione per abitazione principale, pari a L. 300.000, a favore dei soggetti che possiedono la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione stessa nonche' a terreni non edificabili, e che versino in una delle seguenti condizioni. Contribuenti che nel corso dell'anno 2000 rientrino nei seguenti livelli complessivi di reddito lordo: a) famiglie con n. 1 componente L. 12.000.000; b) famiglie con n. 2 componenti L. 20.000.000; c) incremento di un ulteriore importo di L. 5.000.000 di reddito per ogni componente dal 3o in poi; d) nel conteggio del reddito di riferimento, non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione. 5. La maggiore detrazione di cui al punto 4 verra' concessa a chi presentera' domanda entro il trenta giugno dell'anno per cui si richiede la maggiore detrazione corredata da idonea autocertificazione. 6. riconferma per l'anno 2001 del diritto alla detrazione per abitazione principale sull'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715377

Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare, con decorrenza 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504/1992: a) aliquota del 4,5 per mille: immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare; unita' immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari; abitazione possedute a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate; Pertinenze dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C2 o C6: b) aliquota del 6,5 per mille: tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nel gruppi catastali A e B ; fabbricati classificati nel gruppo catastale C quali garages e cantine non di pertinenza dell'abitazione principale, negozi. botteghe, ecc.: fabbricati classificati nel gruppo catastale 1/2 D quali opifici; terreni agricoli, se dovuta; aree fabbricabili. c) detrazione d'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000 per tutti i titolari di abitazione principale: L. 300.000 (equivalente ad una ulteriore detrazione di L. 100.000) per i pensionati maschi ultra sessantacinquenni e femmine ultra sessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidita' superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti: che ne' il richiedente ne' i componenti il proprio nucleo familiare possiedano sul territorio nazionale altra unita' immobiliare adibita ad abitazione: che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate quali garages, cantina, ecc., risulti classificata in una delle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5; che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione al la sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati: n. 1 persona L. 12.000.000; n. 2 persone L. 20.000.000; n. 3 persone L. 28.000.000; oltre 3 persone: per ogni persona in piU' L. 4.000.000. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap con invalidita' riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento non viene computato. (Omissis). A6715378

Il comune di VALLELONGA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di confermare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis). A6715379

Il comune di VARALLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,4 per mille e l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille; 4. di confermare l'importo relativo alla detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000 ai sensi di quanto disposto dal comma 55, punto 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dal comma 3, dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997; 5. di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine all'equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in Istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715380

Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo non e' inferiore a quello dell'anno precedente; 3. di prendere atto di quanto disposto dall'art. della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1, primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 4. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione); 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, comma 2 (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria); 7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715381

Il comune di VEZZANO (provincia di Trento) ha adottato il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 4,5 per mille, mantenendola invariata rispetto all'anno 2000. 2. di confermare inoltre anche per l'anno 2001, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 230.000. (Omissis). A6715382

Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare al 6 per mille per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per i fabbricati di categoria A, con la esclusione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, rimanendo invariata l'aliquota del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili (Cat. A, adibiti ad abitazione principale, Cat. B, C. D, E ed aree fabbricabili); 2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per Iabitazione principale. (Omissis). A6715383

Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di pertinenza di questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente; 6 per mille per gli altri immobili, aree fabbricabili, terreni agricoli utilizzati a scopo edificatorio. Dare atto che le detrazioni di imposta per l'abitazione principale sono confermate nella misura minima di legge pari a L. 200.000; di considerare ai fini dell'applicazione del tributo, l'abitazione principale come abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715384

Il comune di VIZZOLO PREDABISSI (provincia di Milano) ha adottato il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, per abitazione principale e pertinenze dell'abitazione principale nella misura del: 5,5 per mille. 2. di stabilire, nel rispetto dei limiti di legge, l'aliquota diversificata per tutte le altre categorie di immobili: 7 per mille. 3. di confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale in L. 200.000 e di confermare per i casi cosiddetti sociali individuati ai sensi della delibera di G. C. assunta in data odierna, la detrazione di L. 300.000. (Omissis). A6715385

Il comune di VOGHERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprieta', diritto di abitazione, usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2. di dare atto che in ordine alle pertinenze e' stata introdotta, gia' dal passato esercizio, una apposita norma regolamentate all'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.; 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota differenziata per i terreni agricoli nella misura del 5 per mille, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 4. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili nella misura del 5,5 per mille; (Omissis). 6. di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria spettante all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta', di abitazione, di usufrutto o superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione di valore fino a L. 95.000.000 (comprensive del valore dell'eventuale box di pertinenza) che versano nelle seguenti particolari situazioni di disagio, secondo le graduazioni sotto riportate: pensionati e/o coniuge a carico pensionato; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 60%; disoccupati o lavoratori in mobilita' da oltre 6 mesi; lavoratore posto in cassa integrazione per oltre 6 mesi nel 2000; famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 2 persone; e limitatamente ai soggetti la cui abitazione e' classificata in A/3 o A/4 o A/5 o A/6, ed escludendo dal beneficio le abitazioni classificate A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9. Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione, altri immobili, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; 8. di graduare la maggior detrazione in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare dichiarato agli effetti della dichiarazione I.R.P.E.F. 2001 per i redditi 2000, come segue: Categorie di cui al punto 6 lettere a), b), c), d): L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo fino a L. 22.000.000; L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con almeno due componenti, con reddito familiare lordo fino a L. 31.000.000; Categorie di cui al punto 6 lettera e): L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o piU' componenti, con reddito familiare lordo fino a L. 35.000.000 aumentato di L. 2.500.000 per ogni componente, in piU' oltre i primi due; 9. di stabilire che le richieste documentate per l'aumento delle detrazioni, di cui sopra, dovranno pervenire al comune, a pena di decadenza dal beneficio della maggiorazione della detrazione, dal 10 al 20 giugno 2001, e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, allegando copia delle certificazioni specifiche obbligatorie per il riconoscimento dell'invalidita' e/o handicap e copia delle attestazioni di disoccupazione, mobilita' o cassa integrazione; 10. di stabilire ulteriormente che i requisiti richiesti per l'ottenimento della maggiore detrazione devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui ai punti precedenti; 11. di stabilire per l'anno 2001 una aliquota agevolata speciale nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 9, del vigente regolamento ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali od all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l'inizio dei lavori all'ufficio tributi entro 90 giorni da tale data. 12. di stabilire per l'anno 2001 una aliquota agevolata speciale nella misura del 2 per mille per gli alloggi concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali tra le associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori e dei locatori ex art. 2, comma 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. (Omissis). A6715386

Il comune di VOLTAGO AGORDINO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e per gli altri immobili; nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare in L. 210.000 la detrazione per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale; c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale. (Omissis). A6715387

Il comune di AQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Descrizione Aliquota Detrazione Unita' immobiliare adibita 6 per mille 200.000 ad abitazione principale Altri fabbricati 7 per mille - Aree fabbricabili 7 per mille - (Omissis). A6715388

Il comune di ADRANO (provincia di Catania), ha adottato il 12 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5. I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2001 di riconfermare l'aliquota I.C.I. pari al 4 per mille per la prima abitazione e di approvare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la seconda abitazione. (Omissis). A6715398

Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato il 10 aprile 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. in: a) 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; b) 7 per mille per le seconde case e fabbricati in genere. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000 annue. (Omissis). A6715390

Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato il 31 ottobre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5,65 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura base di L. 200.000. (Omissis). A6715391

Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 5 aprile 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). A6715392

Il comune di ALESSANDRIA ha adottato il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota agevolata del 3 per mille per i terreni agricoli ricompresi nella fascia A delle aree esondabili denominati aree golenali . (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 27 dicembre 2000, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 66 del 20 marzo 2001, pag. 11, prima colonna. A6715393

Il comune di ALTAMURA (provincia di Bari), ha adottato il 29 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: abitazione principale 4 per mille; tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale 4,4 per mille. (Omissis). A6715394

Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza), ha adottato il 15 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Altissimo per l'esercizio finanziario 2001; di dare la detrazione all'imposta, da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rimane fissata a L. 200.000. (Omissis). A6715395

Il comune di AMALFI (provincia di Salerno), ha adottato il 27 aprile 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. abitazione principale: esente. Categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6: compresa l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 2. altri fabbricati: 7 per mille categorie catastali B-C-D, ed aree fabbricabili. 3. per le unita' immobiliare ad uso abitativo iscritte e/o ascrivibili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, in diritto di usufrutto ad contribuente ed utilizzata gratuitamente come prima casa dai figli residenti che ne abbiano la nuda proprieta', l'aliquota IC.I. e pari al: 7 per mille. 4. altre unita' immobiliari ad uso abitativo in locazione a cittadini residenti con contratti di fitto quadriennali e regolamentari registrati l'aliquota I.C.I. e' pari al: 7 per mille. 5. per le unita' immobiliari ad uso abitativo iscritte e/o ascrivibili nella categoria catastale A i cui soggetti passivi siano persone fisiche residenti e per le quali U.I. siano stati stipulati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nei confronti di soggetti che la utilizzano quale abitazione principale, l'aliquota I.C.I. e' pari al: 5 per mille. 6. altre unita' immobiliari iscritte e/o ascrivibili nelle categorie catastali A/2, A/3, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 , tenute a disposizione, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione e possedute da residenti e non residenti, l'aliquota I.C.I. e' pari al: 9 per mille. Le pertinenze delle abitazioni principali non sono da considerare esenti ai fini dell'I.C.I. 2001. Nel caso di piU' pertinenze delle abitazioni principale (vedi art. 8 comma 4 del regolamento I.C.I.), una sola di esse e' assoggettata all'I.C.I. anno 2001 al 6 per mille; tutte le altre pertinenze sono equiparate ad altri fabbricati cosi' come indicato al punto 2 (7 per mille). Per beneficiare di quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 il contribuente e' tenuto a presentare, entro il mese di ottobre 2001, una dichiarazione ed idonea certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e da ritirare all'ufficio tributi. Tale dichiarazione varra' sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di impostazione. La mancata dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi art. 14 comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione piU' grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. (Omissis). A6715396

Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento), ha adottato il 29 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire: la misura unica, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, del 5 per mille; che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratte L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; che per le medesime unita' immobiliari, destinate all'abitazione principale detenute da soggetti passivi d'imposta che all'interno del proprio nucleo familiare hanno un disabile con una invalidita' riconosciuta al 100%, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715397

Il comune di ANDRANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e di determinare in L. 300.000 annua la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale da sottrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta. (Omissis). A6715389

Il comune di APRILIA (provincia di Latina), ha adottato il 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' determinata nella misura del: 5,25 per mille per le abitazioni principali (residenza) e pertinenze; 5,25 per mille per le abitazioni (escluse le pertinenze) destinate a parenti in linea diretta, che non possiedono altre abitazioni (ex genitore che ha l'usufrutto dell'appartamento del proprio figlio); 6 per mille unita' abitativa concessa in locazione a soggetti residenti che la utilizzeranno come abitazione principale con contratto assoggettato a registrazione; 6,5 per mille per gli altri casi non compresi nelle fattispecie precedenti (agricoltori - artigiani). 7 per mille per il settore industriale. A detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 210.000 per: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel Comune; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti a condizione che detti fabbricati siano non locati; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residente nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale. (Omissis). A6715399

Il comune di ARQUATA del TRONTO (provincia di Ascoli Piceno), ha adottato il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle difficolta' di differenziazione delle aliquote ne' di quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). A6715400

Il comune di BAGHERIA (provincia di Palermo), ha adottato il 20 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Con delibera n. 49 del 20 marzo 2001 ha deliberato le aliquote I.C.I. per il 2001 come segue: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota ridotta 4,5 per mille; aliquota per i terreni agricoli 5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). A6715401

Il comune di BARDINETO (provincia di Savona), ha adottato il 23 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (categorie catastali B-C-D aree fabbricabili unita' immobiliari di cat. A) esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 6 per mille; di confermare l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, stabilendo per tali unita' immobiliari, una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile. (Omissis). A6715402

Il comune di BARI ha adottato il 20 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 6 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di impostazione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate: aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali; ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge: a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario; c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario; d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) in caso di due o piU' unita' immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata regolare richiesta di variazione all'U.T.E. ai fini dell'unificazione delle diverse unita' in un'unica unita' abitativa; f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado o affini entro il 1o grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica. Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2 commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata). Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dell'accordo territoriale tra l'amministrazione comunale, l'E.D.I.S.U. e le associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso

Il comune di Bari in data 14 luglio 1999; Aliquota del 6 per mille per gli alloggi locati, con esclusione di quelli di cui ai due punti precedenti, e per le aree fabbricabili. Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni art. 2 comma 4, legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione. Aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 1 comma 5. Aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (cat. C/1) ed ai laboratori per arti e mestieri (cat. C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale. Aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992). Detrazioni: aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico: Pensionati: Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che L'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che siano in condizione non lavorativa; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'I.R.P.E.F., del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimenti di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'I.R.P.E.F., del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a L. 16.733.600, con la maggiorazione di 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Disoccupati: disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che Io stato di disoccupazione sia in atto al 1o gennaio 2001; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'I.R.P.E.F., del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. (Omissis). A6715403

Il comune di BESANO (provincia di Varese) ha adottato il 12 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni in premessa esposte, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,75 per mille. (Omissis). A6715404

Il comune di BETTONA (provincia di Perugia) ha adottato il 21 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, la misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e loro pertinenze (vedi art. 5 regolamento applicazione I.C.I. approvato con delibera del commissario prefettizio n. 29 del 28 marzo 2000) e di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde case abitazioni ed altri fabbricati; per i motivi di cui in premessa; 2. di confermare, altresi', la detrazione dell'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, cosi' come individuate con atto C.C. n. 29 del 29 aprile 1998 e riconfermate, per il 1999, con il successivo atto consiliare n. 11 del 25 marzo 1999, qui di seguito riportate: anziani: di eta' superiore a 65 anni che possiedono un'unica abitazione e che abbiano un reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto di quelle derivanti dall'abitazione stessa, non superiore a 9 milioni, e per il nucleo familiare formato da 2 persone (di cui una ultrasessantacinquenne) L. 16 milioni al netto come sopra. nuclei familiari: di quattro o piU' persone, che possiedono un'unica unita' immobiliare, con un reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., che derivi esclusivamente dai redditi di lavoro dipendente non superiore ai 20 milioni di lire. Condizione principale e' la titolarieta' di una sola casa. (Omissis). A6715405

Il comune di BORGHETTO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato il 10 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per le ragioni addotte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). A6715406

Il comune di BORGO VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del quattro virgola cinquanta per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e nel cinque virgola venticinque per mille per tutti di altri soggetti passivi; 2. di dare atto che la detrazione di cui al comma 3, dell'art. 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e' fissata in Lire 200.000. (Omissis). A6715407

Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di commisurare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 all'aliquota del 6 per mille; 2. di stabilire, per ciO' che concerne i fabbricati realizzati per la vendita da imprese che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione o l'alienazione di immobili, un'aliquota del 4 per mille, limitatamente ad un triennio dall'ultimazione, (art. 8 del vigente Regolamento, approvato con deliberazione commissariale n. 3/1999. (Omissis). A6715408

Il comune di BRONTE (provincia di Catania) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., e' stabilita al 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed al 5,5 per mille per le altre tipologie di immobili; stabilire in Lire 200.00 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). A6715409

Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il 7 febbraio 2001 e il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di diterminare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: 4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale; 4,8 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 1. di elevare la detrazione per la prima casa a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito: pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino a L. 25.000.000; pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piU' persone con redditi fino a L. 30.000.000; per i nuclei familiari con portatori di handicap il limite di reddito si incrementa rispettivamente di L. 1.600.000 e L. 2.400.000; 2. di dare atto che: per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione e' di Lire 200.000; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli). (Omissis). A6715410

Il comune di CALVANICO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili applicate per l'anno 2000 di cui alla delibera C.C. n. 7 del 29 marzo 2000 che fissava la stessa al 6 per mille per la prima casa ed al 7 per mille per le altre case e fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili; 2. di confermare, altresi', la detrazione di Lire 200.000 per la prima casa. (Omissis). A6715411

Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota unica del 5,5 per mille; b) detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Lire 200.000. (Omissis). A6715412

Il comune di CAMPOLATTARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., per l'abitazione principale; di confermare l'aliquota I.C.I., al 6 per mille per tutti i restanti immobili; di aumentare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale nell'importo di Lire 250.000; di determinare un'aliquota agevolata pari all'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistica o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). A6715413

Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'abitazione principale e relative pertinenze = 4,8 per mille; 2. per tutti gli altri immobili = 5,6 per mille; 3. di confermare in Lire 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). A6715414

Il comune di CARAVINO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare la narrativa, e, per l'effetto di determinare nella misura del sei virgola cinque per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in Lire 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 deI decreto legislativo n. 504/1992; come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis). A6715415

Il comune di CARCOFORO (provincia di Vercelli) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di aumentare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., fissandola nella misura unica del 7 per mille; di confermare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., a Lire 250.000. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 10 febbraio 2001, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2001, pag. 23, seconda colonna. A6715416

Il comune di CARPIGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'l.C.I., per l'anno 2001; di determinare in L. 350.000 l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715417

Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio e 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) con deliberazione G.C. n. 15 del 19 febbraio 2001, esecutiva, e' stata, tra l'altro confermata: l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5 per mille; l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per le abitazioni locate a persone extracomunitarie; la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 200.000 (euro 103,29); b) con deliberazione C.C. n. 7 del 27 marzo 2001, esecutiva, e' stata articolata l'aliquota I.C.I. stabilendo la misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715418

Il comune di CASALOLDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di modificare l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili; Lire 200.000 detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715419

Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1.stabilire l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille (unica); 2. elevare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da Lire 200.000 a Lire 220.000 (art. 3, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituto dal comma 55, art. 3, legge n. 562/1996); 3. stabilire l'aliquota agevolativa dell'1 (uno) per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valere limitatamente alle predette unita' immobiliari e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. (Omissis). A6715420

Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001: abitazione principale 5,5 per mille; tutte le altre casistiche 6 per mille; confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Lire 200.000. (Omissis). A6715421

Il comune di CASTIADAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel Comune di Castiadas per l'anno 2001 rispettivamente: 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli immobili utilizzati per attivita' artigianali; 4 per mille per i terreni con destinazione diversa da quella agricola; 7 per mille per gli altri immobili diversi dalle categorie suddette; 2. di stabilire per l'anno 2001 l'importo della detrazione per l'abitazione principale, nella misura di Lire 200.000. (Omissis). A6715422

Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 18 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di rettificare il punto 3) della propria precedente deliberazione n. 296 del 6 dicembre 2000 in merito all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che viene qui di seguito riscritto: fissare in Lire 200.000 l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con la possibilita' di estensione alle pertinenze della quota di detrazione che non ha trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione rettifica quella del 6 dicembre 2000, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, pag. 28, prima colonna. A6715424

Il comune di CATIGLIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: 1) aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrata ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille: aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 6 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per aree edificabili produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia: 6,5 per mille; aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: al fine di essere destinati ad attivita' turistiche e ricettive: 2 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito daIl'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puO' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: allo stesso modo e' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al quarto grado, nonche' al coniuge anche se separato. Sono inoltre parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte a catasto. VI. si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo 1 e di quanto oggetto del Capo IV, nonche' nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio. VII. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715425

Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato, l'11 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare la variazione dell'aliquota al 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 per tutte le categorie di immobili; 2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I., ai sensi dell'art. 7, lettera h) del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze, pubblicata sul supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 141 del 18 giugno 1993. (Omissis). A6715426

Il comune di CERCHIO (provincia de L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili del comune di Cerchio nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). A6715427

Il comune di CERMIGNANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000; di determinare, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota all'1 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; di stabilire la durata dell'applicazione dell'aliquota agevolata in anni 3 dall'inizio dei lavori. (Omissis). A6715428

Il comune di CERVARA DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di modificare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali terre ed aree, 6 per mille per gli altri fabbricati. (Omissis). A6715429

Il comune di CESA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale prima casa aliquota del 4,5 per mille; seconda casa aliquota del 6 per mille. Detrazione minima prevista dalla legge. (Omissis). A6715430

Il comune di CESANO MADERNO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 4,8 per mille applicabile all'abitazione principale, comprese le relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale a condizione che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale); aliquota del 3 per mille applicabile agli immobili soggetti ai contratti convenzionati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, cosi' come recepiti dalla delibera G.C. n. 291 del 15 dicembre 1999; aliquota del 7 per mille applicabile a tutti gli immobili non precedentemente individuati; 2. confermare la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e per le relative pertinenze come sopra definite, fino alla concorrenza del suo ammontare, gia' adottata per l'anno 2000 con delibera C.C. n. 22 del 25 febbraio 2000, nel modo seguente: a) L. 350.000 (ovvero 200.000 + 150.000) qualora il contribuente risulti ammesso totalmente alle agevolazioni ISE (indicatore della situazione economica) di cui alla delibera C.C: n. 101 del 18 febbraio 1998, cosi' come modificata dalla delibera del consiglio comunale n. 46, dell'8 giugno 1999, se l'indicatore ISE e' inferiore a L. 18.000.000; b) L. 300.000 (ovvero 200.000 + 100.000) qualora il contribuente risulti ammesso parzialmente alle agevolazioni ISE di cui alle delibere sopra richiamate, se l'indicatore ISE e' compreso tra L. 18.000.000 e L. 28.000.000; c) L. 200.000 in tutti gli altri casi diversi da quelli sub a) e b). (Omissis). A6715431

Il comune di COLLOREDO di MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione del 19 dicembre 2000 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, che per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 4,8 per mille, con detrazione di L. 200.000; unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale aliquota 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni aliquote 4,8 per mille; immobili destinati alle attivita' produttive aliquota 4,8 per mille. 2. di dare atto che le stesse troveranno applicazione in base al regolamento comunale I.C.I. vigente soltanto se confermate dal Consiglio comunale nella sua prossima seduta, o se da esso modificate saranno rideliberate da parte di questa giunta, che provvedera' ad introdurre i necessari aggiornamenti agli schemi di bilancio e relazione previsionale e programmatica 2001-2003, presentandoli di nuovo al consiglio per la loro definitiva approvazione. (Omissis). A6715432

Il comune di CONVERSANO (provincia di Bari) ha adottato il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001 ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria nella misura del 5,25 per mille; 2. di stabilire, altresi', per l'anno 2001, le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relativa unita' pertinenziale; b) aliquota in misura ridona del 4 per mille in favore della unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti beata; c) aliquota in misura ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; d) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore dell'unita' immobiliare con categoria catastale C/1, negozi, botteghe, C/2, magazzini depositi, C/3, laboratori per arti e mestieri, nel quale il proprietario svolge la propria attivita' artigianale e/o commerciale, che siano ubicati in zona ricompresa entro il centro storico con l'esclusione di quelli ubicati in via Matteotti, piazza Aldo Moro, via Rosselli, piazza Battisti, corso Dante Alighieri, piazza Repubblica, viale degli Eroi, via dei Paolotti, via della Vittoria, via XXIV Maggio; e) aliquota ridotta del 4 per mille per i terreni agricoli condotti direttamente; f) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati; g) aliquota del 5,25 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale; si precisa che in questo caso non e' prevista alcuna detrazione; h) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. 3. di stabilire la seguente disciplina della pertinenza dell'abitazione principale: 1) agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 2) ai fini del comma precedente, si intende per pertinenza l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto) che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ubicata nello stesso complesso immobiliare ove e' sita l'abitazione principale, purche' il proprietario dell'abitazione principale o titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale dell'unita' pertinenziale; 3) resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel citato decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l'agevolazione, di cui al comma 1, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale. 4. le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. 5. le norme di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001. 6. di stabilire, inoltre, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni dell'imposta: a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune detrazione di L. 200.000; b) detrazione di L. 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da titolari di pensione non superiore ai minimi I.N.P.S. aventi i requisiti di seguito specificati: che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare dell'intero nucleo familiare posseduta a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente sia determinato oltre che dal reddito dell'abitazione principale, dalla sola pensione non superiore ai minimi I.N.P.S.; c) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata: detrazione di L. 400.000. 7. di dare atto che le riduzioni e le detrazioni sopra stabilite tengono conto del rispetto degli equilibri stabiliti in bilancio nonche' della salvaguardia del gettito rispetto all'ultimo realizzato. 8. di stabilire che per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle maggiori detrazioni come sopra specificate, occorre rispettare i seguenti criteri applicativi: 1) il contribuente deve presentare richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla maggiore detrazione; 2) la richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata A.R. oppure consegnata a mano entro i termini previsti per il pagamento dell'acconto dell'imposta, all'Ufficio Tributi che ne rilascera' ricevuta; 3) per poter fruire delle agevolazioni di cui alla lettera g) del punto n. 2 del dispositivo della presente deliberazione, gli interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta riportante i dati anagrafici propri e dell'utilizzatore (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale) il grado di parentela, l'ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero e subalterno) dell'unita' immobiliare utilizzata dal familiare, con espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come abitazione principale. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni; in caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione. (Omissis). A6715433

Il comune di CORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale (residenza anagrafica) e pertinenze: n. 1 fabbricato per cat. C/2 - C/6 - C/7: 5,75 per mille; aliquota per abitazioni principali date in locazione con contratto registrato, a persone che le utilizzano come abitazione principali 5,75 per mille; aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 1o grado (genitori, figli, fratelli sorelle) che le occupano come abitazioni principali 5,75 per mille; aliquota per le abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari 5,75 per mille. Di determinare in L. 200.000 l'importo per la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715434

Il comune di CORMONS (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota differenziata per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite e del 7 per mille, per unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo, che risultino nel corso dell'anno, non locate (sfitte) intendendosi tali anche quelle possedute in aggiunta all'abitazione principale . 2. di stabilire per l'anno 2001 un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi: A) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; B) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; C) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 per i nuclei con una persona. 46.274.000 con due persone, 57.292.000 con tre persone, (art. 23, L.R. n. 49/93, modificato con l'art. 7, L.R. 20/95, art. 32, L.R. 10/98, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998), per ogni ulteriore componente si aggiungono L. 5.508.000. (Omissis). A6715435

Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta annuale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille. (Omissis). A6715423

Il comune di CREDERA RUBBIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, nei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2001 in misura unica del 4,75 per mille; b) di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715436

Il comune di DOMUS DE MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo: abitazione principale aliquota 5 per mille, detrazione L. 300.000; altri immobili aliquota 6 per mille, nessuna detrazione. (Omissis). A6715437

Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e di fissare altresi' la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000. (Omissis). A6715438

Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille con detrazione di L. 350.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). A6715439

Il comune di ERVE (provincia di Lecco) ha adottato il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare e confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. 2. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715440

Il comune di FABRIANO (provincia di Ancona) ha adottato l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A. aliquota ordinaria 7 per mille; per le aree edificabili e le abitazioni non locate; B. aliquota ridotta 5,8 per mille; per tutti gli altri fabbricati non compresi nei punti A , C , D , E . C. aliquota ridotta 4 per mille; adibite ad Abitazione principale del soggetto passivo (del gruppo Catastale A ), determinando la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. in L. 200.000; concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza (del gruppo catastale a ), senza alcuna detrazione d'imposta. D. aliquota ridotta 4 per mille; senza alcuna detrazione d'imposta, per i fabbricati ad uso di civile abitazione (categoria catastale A ), concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dei comma 3 e 4 della legge n. 431/1998 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per

Il comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso

Il comune di Fabriano il 17 febbraio 2000, prot. n. 6279 del 17 febbraio 2000; E. aliquota ridotta 4 per mille; per la pertinenza, appartenente esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, delle unita' immobiliari individuate alla precedente lettera C); F. i contribuenti che hanno diritto alla detrazione di imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale, possono detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. dal 1o gennaio 2000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale e' elevato a L. 400.000 a favore di contribuenti che abbiano compiuto il 65o anno di eta' il 31 dicembre 1999 ed alle seguenti condizioni: siano titolari della sola abitazione principale piU' relativa pertinenza; abbiano un reddito lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000 non superiore a L. 11.000.000. che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita catastale rivalutata non superiore a L. 1.000.000, comprendendo in detto importo anche la rendita della pertinenza. (Omissis). A6715441

Il comune di FERENTILLO (provincia di Terni) ha adottato l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). si rende noto che

Il comune di Ferentillo, con deliberazione di giunta comunale n. 28 dell'8 febbraio 2001, ha deliberato di incrementare dello 0,40% l'aliquota I.C.I. per i fabbricati a disposizione, portandola dal 6,6 per mille al 7 per mille. (Omissis). A6715442

Il comune di FERRARA ha adottato il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto che per il 2001 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come individuata in premessa e con le modalita' sopra descritte, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000; 2. di concedere l'aumento della detrazione per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sopra menzionati. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 22 dicembre 2000, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 77 del 2 aprile 2001, pag. 23, seconda colonna. A6715443

Il comune di FIASTRA (provincia di Macerata), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille; di fissare un'aliquota ridotta al 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996 in favore di: persone fisiche per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari. Di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715444

Il comune di FIORANO MODENESE (provincia di Modena), ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota del 4 per mille per i fabbricati adibiti ad uso abitativo e destinati ad abitazione principale, ovvero concessi in comodato gratuito dai proprietari ai propri figli e/o ai propri genitori, o locati direttamente a nuclei famigliari indicati in appositi elenchi predisposti dall'amministrazione comunale (tale aliquota viene estesa ai box, autorimesse, posto auto, soffitte o cantine qualora risulti essere di pertinenze della abitazione principale), aliquota del 9 per mille per i fabbricati adibiti a civile abitazione e non locati ovvero locati con contratto non registrato; aliquota del 6 per mille per fabbricati adibiti ad abitazione civili locati con contratto registrato o ceduti in comodato gratuito ad un famigliare con grado di parentela rientrante tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (parenti entro il terzo ed affini entro il secondo grado) ad eccezione dei figli; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). A6715445

Il comune di FIUMINATA (provincia di Macerata), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: 5,5 per mille per gli immobili dei residenti adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili; in L. 225.000 la detrazione relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale; in L. 230.000 la detrazione per soggetti passivi con particolari situazioni, come consentire l'art. 15 della legge n. 5371993. Soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap, risultante la certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e con situazione economica disagiata, precisando che e' tale un reddito famigliare inferiore a L. 16.000.000. La richiesta per la detrazione dovra' essere fatta dagli aventi diritto all'ente prima della prima scadenza del versamento I.C.I. e documentata con certificazione della USL ai sensi della legge n. 104/1992 e copia della denuncia dei redditi o certificazione sostitutiva. (Omissis). A6715446

Il comune di FOIANO DELLA CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Sui fabbricati: aliquota unica del 6,5 per mille. Sulle aree edificabili: aliquota del 4 per mille. Detrazione d'imposta sull'abitazione principale: L. 320.000. (Omissis). A6715447

Il comune di FORGARIA NEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille: immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale; seconda casa concessa in locazione a cittadini con residenza nell'immobile locato; seconda casa concessa in comodato e/o titolo gratuito a familiari; immobili adibiti ad attivita' produttive; 6 per mille: immobili non destinati ad abitazione principale (seconde case); terreni edificabili. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000. (Omissis). A6715448

Il comune di FORMIGARA (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). A6715449

Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa disposizione di legge sono equiparate all'abitazione principale: a) ai fini dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di' ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; b) ai fini dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta: l'abitazione concessa dal proprietario o usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupino quale loro abitazione principale. L'aliquota agevolata spetta sulla abitazione principale concessa in comodato e sulle pertinenze. La detrazione spetta, nel complesso, entro il limite previsto dalla legge per ciascun immobile (una sola detrazione per immobile). Nel caso in cui un comproprietario dimori nell'immobile stesso la detrazione e' riservata solo al comproprietario. 2) Per usufruire delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo occorre presentare all'Ufficio tributi apposita dichiarazione, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comprovante: nel caso a) il ricovero permanente in istituto e la non locazione dell'abitazione; nel caso b) il rapporto di parentela, la concessione dell'immobile in uso gratuito. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 1o febbraio 2001, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 38, prima e seconda colonna. A6715450

Il comune di FROSINONE ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) Aliquote: 6 per mille: aliquota ordinaria; 7 per mille: abitazione non locate da almeno due anni; 5 per mille: abitazione principale e relative pertinenze, nonche' abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti primo grado; 4 per mille: unita' abitative locate ai sensi della legge n. 431 del 1998; unita' immobiliari site nel centro storico, foglio catastale 64 e 64/A gia' MU, comprendenti le seguenti vie e vicoli: Angeloni-Ara Priora, Battisti, Belvedere, v.lo del Boia, Borgo Osteria, Campagiorni 2, Carbonaro, Cavour, del Campo (ora via Ciamarra fino alla partita n. 2237 lato sinistro e partita n. 1620 lato destro), del Cipresso, Cavatone (ora via A. de Gasperi), Colle Tinello, Ferrarelli, Forma, Garibaldi, Giardino, Giordano Bruno, Guglielmi, Maccari, S. Martino, Minghetti, Moccia, Muro Rotto, Musa, Pagliare Bruciate, Paleario (da Largo Grande, lato sinistro), Pescheria, Plebiscito, Rattazzi, Repubblica, Ricciotti, Rosati, v.lo Sabellico, Sella, S. Simeone, XX Settembre, corso Vittorio Emanuele, strada provinciale Frosinone-Gaeta (fino alla partita 3292 lato sinistro); piazze: Campagiorni, Cavour, Cairoli, Diamanti, Garibaldi, Liberta', Mazzini, Paleario, Ricciotti, Sella, S. Maria. B) Detrazioni: L. 200.000: abitazione principale e relative pertinenze, nonche' abitazioni concesse dal proprietario in uso ad ascendenti o discendenti primo grado; L. 400.000: per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidita' oltre il 90%. (Omissis). A6715451

Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili utilizzati come prima abitazione del dichiarante e per quelli dati in locazione a soggetti che li utilizzano anche loro come prima abitazione; b) aliquota base del 5,25 per mille per tutti gli altri immobili soggetti a tale tributo. (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000. A6715452

Il comune di GANDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione del 2 febbraio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Delibera 1. di approvare le aliquote dell'l.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue: 1) aliquota ridotta, da applicare(1): per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: 7 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; 5.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; 6) aliquota agevolata(2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: ........ (...) per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: .......... (...) per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 8) aliquota agevolata speciale(3) 6 per mille, per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale(4) del 7 per mille, per gli immobili non beati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (1) L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore aI 4 per mille, puO' essere deliberata: a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa; b) soltanto per gli alloggi boati a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lettere a) e b). Il Comune puO' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura, sempre non inferiore al 4 per mille, una per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b). (2) Anche inferiore al 4 per mille. (3) Anche inferiore al 4 per mille. (4) Anche superiore al 7 per mille, ma entro il 9 per mille, nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551. (Omissis). A6715453

Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno di imposta 2001 applicare le segnati aliquote: a) aliquota ordinaria nella misura del 6.25 per mille; b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli; c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo, per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate; d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte le aree fabbricabili; e) aliquota ridotta nella misura del 4.15 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioe' relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). A6715454

Il comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno di essi. aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. per le riduzioni, detrazioni e modalita' applicative per l'anno 2001 si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I. (Omissis). A6715455

Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta I.C.I., pari al 6 per mille; dare atto che dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). A6715456

Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota agevolata da applicare alle abitazioni principali, nei casi previsti dal regolamento comunale I.C.I. 5 per mille; 2. aliquota ordinaria da applicare in tutti gli altri casi non rientranti nelle agevolazioni previste dal regolamento comunale I.C.I. 7 per mille; 3. proporre al consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la modifica del comma 5 dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito esplicitato: nel caso in cui il medesimo proprietario possieda piU' di una unita' immobiliare concessa in uso gratuito o in comodato ai parenti od affini entro il primo grado che la occupano quale loro abitazione principale, soltanto una delle abitazioni suddette potra' usufruire, su dichiarazione dello stesso proprietario, di entrambe le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione); le unita' immobiliari successive usufruiranno esclusivamente dell'aliquota agevolata e non della detrazione. (Omissis). A6715457

Il comune di LASCARI (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione del 15 marzo 2001 delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 4,5 per mille per gli immobili posseduti, a titolo di abitazione principale, da soggetti passivi residenti nel comune di Lascari e detrazioni di imposta fissata in L. 250.000; b) 6 per mille per aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Lascari; c) 7 per mille per le aree fabbricabili, terreni ed immobili posseduti da soggetti passivi che non risiedono nel comune di Lascari; d) 3 per mille per i proprietari che eseguono nell'anno 2001 i seguenti interventi: 1) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; 2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. Tale aliquota e' applicabile per tre anni. e) 4 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale da soggetti residenti nel comune di Lascari con responsabilita' di cura per non autosufficienti o disabili. (Omissis). A6715458

Il comune di LATRONICO (provincia di Potenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. determinare, inoltre, per l'anno 2001: a) l'aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati adibiti ad attivita' produttive da imprese che si iscriveranno al relativo albo o che comunque si insedieranno in questo comune dopo il 1o gennaio 1999 (art. 6, ultimo comma del regolamento); b) l'aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali (art. 5 del regolamento). (Omissis). A6715459

Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 5 per mille, per l'abitazione principale; b) 6 per mille, per tutti gli altri immobili; 2) che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' stabilita in Lire 200.000 annue. (Omissis). A6715460

Il comune di LAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 4 per mille e detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari occupate da soggetti residenti o concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al quarto grado, presso le quali unita' gli stessi abbiano stabilito la propria residenza; b) 4 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetti residenti che le utilizzino come abitazioni principali; c) 6 per mille per unita' immobiliari locate a soggetti non residenti nel comune di Lavagna o, se residenti, che non le utilizzino come abitazioni principali, ovvero, unita' tenute a disposizione (seconde case); d) 4,5 per mille per negozi e botteghe (C1), per magazzini e locali di deposito (C2), per laboratori, ecc. (C3), per box, ecc. (C6), e per tutte le altre unita' immobiliari, salvo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). A6715461

Il comune di LETOJANNI (provincia di Messina) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,5 per mille, per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Letojanni; b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; d) unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti, tipo definiti negli accordi di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi; 2. confermare che, per l'anno 2001, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Letojanni e' di L. 220.000, tale detrazione e' aumentata a L. 270.000 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati, ultrasessantacinquenni, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000; c) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie con o senza figli, che sia coniugato o convivente da non oltre tre anni dalla data del 1o gennaio 2000, entrambi di eta' inferiore ai trentacinque anni, che non abbia altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) su tutto il territorio nazionale ed i cui reddito familiare complessivo imponibile Irpef non sia superiore a L. 12.000.000 pro capite. I limiti di reddito si riferiscono a quanto dichiarato dal contribuente ai fini Irpef nell'anno precedente; 3. mantenere per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, per gli immobili che hanno classificazione catastale A/10 (uffici e studi privati), B (collegi, convitti, ecc.), C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, negozi e botteghe, ecc.), D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.); 4. confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,5 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Letojanni; 5. confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,75 per mille; per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Letojanni; 6. confermare l'aliquota ordinaria per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). A6715462

Il comune di LUNGAVILLA (provincia di Pavia) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 200.000; 2. di stabilire l'importo della maggiore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivi, nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (Omissis). Tabella per le maggiori detrazioni per la determinazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2001 e modalita' di applicazione: Tabella detrazioni abitazione principale: Detrazioni Componenti nucleo familiare L. 350.000 L. 300.000 L. 250.000 1U' fascia 2U' fascia 3U' fascia Redditi complessivi 1 persona 9.000.000 10.698.000 12.481.000 2 persone 14.710.000 17.653.000 20.595.000 3 persone 18.900.000 22.680.000 26.460.000 4 persone 22.700.000 27.100.000 31.560.000 5 persone 26.300.000 31.500.000 36.820.000 6 persone 29.800.000 40.000.000 46.500.000 N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti del nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi. Modalita' di applicazione: 1. le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/3, A/4, A/5, A/6, aventi un valore catastale non superiore a L. 60.000.000 (sessantamilioni), adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniuge a carico di pensionati; c) disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento); d) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 2000); e) portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; f) contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. di Pavia; 2. il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini Irpef e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta. 3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale); 4. e' considerata abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquissono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5. per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli uffici del comune di Lungavilla entro il 25 giugno 2001. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 13 febbraio 2001, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 48, prima colonna. A6715463

Il comune di LURAGO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992 e successive pubblicazioni, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, come segue: aliquota del 5,7 per mille da applicare alle abitazioni principali; aliquota del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dale abitazioni principali; 3. di riconfermare anche per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715464

Il comune di LUSERNETTA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; di confermare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 comme 2 e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). A6715465

Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille. (Omissis). A6715466

Il comune di MAGLIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione; di stabilire in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione dei pensionati con reddito inferiore a L. 17.000.000, per i cassaintegrati, per le famiglie con nucleo familiare superiore a quattro persone o con portatori di handicap con reddito inferiore a L. 30.000.000, le coppie giovani sposate da non piU' di cinque anni e che abbiano contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e di stabilire per tali unita' immobiliari una detrazione di imposta di L. 500.000; di stabilire al altresi' l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis). A6715467

Il comune di MAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare la narrativa, e, per l'effetto, di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). A6715468

Il comune di MARSAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 gennaio 2001 e 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; (Omissis). di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000. di considerare direttamente adibita ad abitazione l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715469

Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). L'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille, stabilendo di applicare per l'abitazione principale la medesima detrazione annua nel limite di L. 300.000 nonche' l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per tutta la categoria D . (Omissis). A6715470

Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille. (Omissis). A6715471

Il comune di MEZZANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, con decorrenza dal 1o gennaio 2001; 2. stabilire in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per la prima casa. (Omissis). A6715472

Il comune di MONASTEROLO di SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Monasterolo di Savigliano nella misura del 5 per mille con esclusione delle seguenti casistiche: aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; fabbricati sfitti: aliquota 6 per mille; 2. di determinare a sensi dell'art. 22 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili la detrazione per l'abitazione principale in lire 220.000; 3. di determinare sempre a sensi dell'art. 22 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili nell'importo di L. 270.000 la detrazione per l'abitazione principale di proprieta' di soggetti con oltre sessantacinque anni di eta', con la stessa modalita' di ripartizione previste per legge, anche quando il limite di eta' e' raggiunto da uno solo dei comproprietari; 4. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715473

Il comune di MONGARDINO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). A6715474

Il comune di MONTALENGHE (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.l.) per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: 5 per mille, applicata alla base imponibile dei fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente; 6 per mille, applicata alla base imponibile degli altri fabbricati aree fabbricabili e terreni agricoli; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). A6715475

Il comune di MONTE GRIMANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille con l'aliquota differenziata per le seguenti tipologie di immobili: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota abitazione locate come abitazioni principale: 5,5 per mille; aliquota per attivita' produttive, commerciali, artigianali e industriali: 5,5 per mille; aliquota immobili diversi dalla abitazione: 7 per mille; aliquota immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; aliquota alloggi non locati: 7 per mille. (Omissis). A6715476

Il comune di MONTECILFONE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per il 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con una detrazione pari a L. 200.000, per le abitazioni principali. (Omissis). A6715477

Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 gennaio e 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille; di determinare, in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali; di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale, alle pertinenze dell'abitazione principale stessa, stabilendo che l'agevolazione si applichi per non piU' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale limitatamente alla sola categoria C6 (autorimessa) o C2 (deposito); (Omissis). A6715478

Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 come segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota del 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale; aliquota del 6 per mille per le abitazioni di proprieta' tenute a disposizione e non locate come rilevabile da contratto di affitto per almeno otto mesi all'anno, escluse le abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari entro il secondo grado. (Omissis). A6715479

Il comune di MONTESANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). delibera di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa, ammenocche' la stessa non venga data in locazione, nel qual caso si applica l'aliquota del 4,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). A6715480

Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire con effetto dal 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili: aliquota per abitazione principale: 4 per mille; aliquota per immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille; resta confermata la detrazione di imposta L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). A6715481

Il comune di MORFASSO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, (Omissis) ed in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle finzioni dell'ente: A) aliquota ordinaria del 6 per mille; B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662; (Omissis). A6715482

Il comune di MORIGERATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni ed al 6 per mille per gli immobili destinati ad attivita' produttive imprenditoriali. (Omissis). A6715483

Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti invalidi con coniuge e figli a carico, con decorrenza dall'anno 2001, in L. 500.000. (Omissis). A6715484

Il comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille. (Omissis). A6715485

Il comune di MOSSA (provincia di Gorizia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.l.: a) del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata avra' la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cd e' limitata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi; b) del 5 per mille da applicare sulla restante tipologia di immobili situati sul territorio comunale; 2. di prevedere per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta: a) L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: b) L. 400.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno precedente. a quello a cui si riferisce l'imposta, un reddito complessivo imponibile all'I.R.P.E.F. pari o inferiore alla pensione annua integrata al minimo corrisposta dall'I.N.P.S., con esclusione del reddito relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7; 3. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati. (Omissis). A6715486

Il comune di MONTELEONE di FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001, l'aliquota unica I.C.I. del 5 per mille in base alle accertate esigenze di bilancio e tenuto conto della rivalutazione delle rendite catastali urbane (comma 48, cit.) e dell'aumento della detrazione per la prima casa da L. 180.000 a L. 200.000 (comma 55, cit.); (Omissis). A6715487

Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare in riferimento all'I.C.I.: aliquota ordinaria 6 per mille; aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale e sue pertinenze in L. 250.000; (Omissis). A6715488

Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: conferma l'aliquota ordinaria al 6 per mille; riduzione dell'aliquota per abitazione principale dal 5,2 al 5 per mille: l'aliquota del 5 per mille e' applicata anche all'abitazione concessa dal proprietario/possessore a titolo gratuito a parenti e/o affini di primo grado residenti nel comune di Murlo, in detta abitazione, senza perO' usufruire della detrazione d'imposta; modifica dell'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per altre abitazioni, come segue: aliquota del 7 per mille per abitazioni sfitte o a disposizione del proprietario; riduzione dell'aliquota del 7 per mille al 6 per i fabbricati diversi dalla prima abitazione locati con contratto registrato; 2. di applicare, con le modalita' descritte in narrativa, la detrazione di L. 300.000 sull'imposta dovuta a titolo di abitazione principale ai soggetti che presentano uno dei seguenti requisiti: soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di categoria A/2, A/3, A/4), con reddito familiare imponibile I.R.P.E.F., derivante da pensione, relativo all'anno 2000, pari o inferiore a L. 21.000.000 (con esclusione del reddito derivante dal fabbricato); nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di un'unica abitazione (di cat. A/2, A/3, A/4) e' presente un invalido totale, beneficiario dell'indennita' di accompagnamento; (Omissis). A6715489

Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta; 2. confermare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni dell'imposta, gia' deliberate per l'anno 2000: L. 240.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti passivi indicati all'art. 4, comma 2, del vigente regolamento comunale I.C.I.; L. 200.000 per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 1. oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresi' abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente descritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale entro i! secondo grado, e da questi utilizzata come abitazione principale, a condizione che detti parenti non siano possessori di abitazioni sull'intero territorio nazionale; c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per usufruire dell'agevolazione della detrazione, il soggetto richiedente deve presentare all'ufficio tributi del comune, nel mese di gennaio di ogni anno, apposita comunicazione e documentazione circa il diritto all'agevolazione stessa nell'anno precedente; 2. sono accordate inoltre le seguenti agevolazioni: elevazione della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore dell'I.A.C.P. e dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare; in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 7.000.000. L'ammontare di detta detrazione dall'imposta viene annualmente stabilito con la deliberazione di determinazione dell'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto limite di reddito di L. 7.000.000 per i soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale viene elevato: di L. 2.500.000 in presenza di coniuge convivente; di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente. Fissazione dei seguenti criteri per la determinazione del reddito: per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare: reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia, comprensivo di trattamenti di famiglia; reddito di lavoro autonomo; reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere; assegno di accompagnamento; reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale affitti di case e terreni; prestazioni assistenziali in denaro erogate da Enti pubblici. Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc.), assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo. I soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno di ogni anno, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis). A6715490

Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (Omissis), per l'esercizio finanziario 2001, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille; 2. di determinare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). A6715491

Il comune di NUVOLERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; di determinare in L. 200.000, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili; (Omissis). A6715492

Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 gennaio 2001 e 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (Omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'esercizio finanziario 2001, sul territorio comunale, nelle seguenti misure: 5,2 per mille: aliquota ridotta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., limitatamente a n. 1 (una) per abitazione principale; 6,5 per mille: aliquota differenziata per aree fabbricabili; 7 per mille: aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati); 6,1 per mille: aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli); L. 200.000: detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punti 2 e 4, della legge n. 662/1996; (Omissis). 2. di stabilire, per l'esercizio finanziario 2001, l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3 comma 55 punto 2 legge n. 662/1996, in L. 350.000 a norma del punto 3 del medesimo comma 55 sopracitato, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il sogetto passivo che si trova nella seguente
 
condizione socio-economica: a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamene adibita ad abitazione principale; b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo del'intero nucleo familiare anagrafico per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, pari a: L.9.371.700, nucleo familiare anagrafico di n. 1 componente; L.5.800.700, per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i rediti di ogni singolo componente il nucleo familiare anagrafico compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superioire a L. 2.000.000, ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 3. Di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 350.000, dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine del 30 giugno 2001, allegando alla domanda copia dell'autodichiarazione denominata indicatore della condizione economica equivalente a comprova dei requisiti sopra indiati. (Omissis). A6715493

Il comune di OLTRESSENDA ALTA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel comune; 6,5 per mille, per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo di L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante esclusivamente per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). A6715494

Il comune di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I): 1) immobili destinati ad abitazione principale: 4 per mille; 2) altri immobili: 6 per mille; (Omissis). A6715495

Il comune di ORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota abitazione principale: 4 per mille; aliquota per categoria catastale C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse): 4 per mille; (Omissis). A6715496

Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, o considerate tali, e le sue pertinenze, come previsto dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; b) 5,6 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I.; 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini del pagamento I.C.I. per l'anno 2001 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: A) sono individuate le seguenti categorie: 1) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1o gennaio 2001, il 60o anno di eta' e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 30.000.000 lordi riferito all'anno 2000, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni; 2) il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data del 1o gennaio 2001, si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo status di disoccupato alla data deI 31 maggio; 3) il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; B) la detrazione di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; C) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare; D) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nel 2000; il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto C). La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine stabilito per legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione di variazione I.C.I. alla segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente; 3. di prendere atto che dall'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4-bis del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come integrato con deliberazione consiliare n. 55, 22 dicembre 1999, i versamenti dovranno avvenire esclusivamente: 1) tramite il servizio postale, sul c.c. postale intestato al comune di Orsenigo, Servizio tesoreria I.C.I. n. 13705256, o in alternativa direttamente presso la tesoreria comunale tramite i predisposti bollettini. I modelli di versamento da utilizzare dovranno essere quelli approvati con decreto ministeriale 12 maggio 1993; (Omissis). A6715497

Il comune di ORSOGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, pari al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). A6715498

Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. fissare, per quanto di competenza , per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. fissare, per l'anno 2001, l'importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a L. 200.000, nulla variando rispetto allo scorso anno; (Omissis). A6715499

Il comune di PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). A6715500

Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di diminuire, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. dal 6 al 5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota del 5 per mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.; 3. di stabilire la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). A6715501

Il comune di PERITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). riconfermare anche per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5 per mille da applicare all'imposta sugli immobili (I.C.I.); (Omissis). A6715502

Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita a decorrere dal 1993 con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4 per mille, per l'abitazione principale, lasciando invariata nella misura di L. 200.000 la relativa detrazione e del 4,75 per mille per tutti gli altri fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale; (Omissis). A6715503

Il comune di PIAZZOLA sul BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. integrare la delibera di Giunta comunale n. 166 del 13 dicembre 2000 di determinazione delle aliquote ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2001, fissando nella misura del 2,75 per mille l'aliquota agevolativa dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a favore di quei proprietari che concedono in locazione gli immobili con contratto cosiddetto concordato , registrato a norma di legge, previsto dall'art. 2, commi 3 e 5, della legge n. 431/1998, previa comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio tributi; (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 13 dicembre 2000 gia' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001, pag. 42, prima colonna. A6715504

Il comune di PIETRAFITTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., stabilita per l'anno 2000, nel modo seguente: prima casa e parti annesse riduzione dell'aliquota al 5 per mille; per la seconda casa viene confermata l'aliquota del 6 per mille; (Omissis). A6715505

Il comune di PIETRARUBBIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale: aliquota 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni e posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6 per mille; alloggi non locati per l'intero anno cui si riferisce: aliquota 7 per mille; (Omissis). A6715506

Il comune di PODENZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale (immobili gruppo catastale A, escluso A/10); 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, unita' immobiliari diverse dalle abitazioni); 2. di confermare anche per l'anno 2001, la detrazione di L. 200.000 da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715507

Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili vigenti gia' per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune; c) aliquota diversificata nella misura del 5,75 per mille per gli immobili compresi nelle categorie catastali C1 e C3; d) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di confermare, nella misura di L. 200.000, la detrazione prevista per l'abitazione principale. (Omissis). A6715508

Il comune di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) aliquota per unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale: 7 per mille; 2) aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota del 3 per mille per i soggetti passivi d'imposta che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. La detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000. La detrazione per abitazione principale e' elevata a L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti: 1) pensionati I.N.P.S., soggetti passivi di imposta, con trattamento minimo e con reddito annuo lordo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 18.500.000 con riferimento al reddito imponibile dell'anno precedente. Il nucleo familiare non dovra' possedere diritti reali di godimento su proprieta' immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze. Sono comunque esclusi dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 - A/7 -A/8 -A/9 -A/10 - A/11, e le pertinenze anche se relative all'immobile su cui si applica l'agevolazione; 2) nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, con invalidita' totale e con reddito complessivo annuo lordo non superiore a L. 18.500.000. Il nucleo familiare non dovra' possedere diritti reali di godimento su proprieta' immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze. L'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze. Si considera, inoltre, abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l'unico immobile posseduto, anche se con pertinenza. L'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze. L'aliquota agevolata del 3 per mille e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi sopraenunciati con decorrenza dall'inizio dei lavori. La data di inizio dei lavori decorre, ai fini della presente agevolazione, dal mese successivo a quello dell'inizio degli stessi. La richiesta di agevolazione, corredata della documentazione comprovante i requisiti, deve avvenire, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dei lavori. (Omissis). A6715509

Il comune di PONTEDERA (provincia di Pisa) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire, (Omissis), per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,7 per mille e stabilendo contestualmente sia una riduzione della stessa al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, sia una riduzione della stessa al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; inoltre una riduzione dell'aliquota al 6,2 per mille per gli immobili posseduti dalle imprese (destinati alla vendita) e rimasti invenduti per il periodo in cui perdura tale stato e comunque non superiore a tre anni e una aliquota ridotta al 6,2 per mille per gli immobili strumentali posseduti mprese artigiane, commercianti e piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15 e utilizzati direttamente per l'espletamento della propria attivita', nonche' maggiorazione al 7 per mille per gli alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). A6715510

Il comune di PRATA SANNITA (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota da applicarsi nel comune di Prata Sannita per l'imposta comunale sugli immobili, nelle misure di seguito specificate: a) aliquota del 5,70 per mille per i seguenti casi: a.1) prima abitazione occupata direttamente dai proprietari; a.2) seconda abitazione data in locazione con regolare contratto; a.3) seconda abitazione utilizzata direttamente dai parenti entro il Io grado della linea retta dai proprietari, sempre che siano parenti anagraficamente residenti nel comune di Prata Sannita e specificamente dimoranti nell'abitazione di che trattasi; b) aliquota del 6 per mille per i casi non contemplati sub a). (Omissis). A6715511

Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, ai sensi dell'art. 6, primo comma del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001. (Omissis). A6715512

Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione. (Omissis). A6715513

Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001 nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ubicati sul territorio di Procida: a) abitazioni principali: 4,5 per mille; b) altre tipologie di immobili: 7 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715514

Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza; 2) 6 per mille per le altre unita' immobiliari, per i terreni agricoli ed aree edificabili; 3) detrazione per abitazione principale L. 200.000; 4) 4 per mille per l'abitazione principale di tipo popolare A/3 solamente per i possessori il cui reddito familiare comprende una sola pensione sociale; 5) esenzione per le associazioni ONLUS proprietari di immobili destinati all'attivita'; 6) esenzione per i macellai, rivenditori di carne bovina, proprietari di immobili destinati all'attivita'. (Omissis). A6715515

Il comune di RIMINI ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) fabbricati ubicati nel centro storico, prospicienti strade ed aree pubbliche, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate; l'agevolazione sara' riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; b) fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; Le aliquote sono fissate nel 3 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 5 per mille per i fabbricati delle altre categorie; 2. di dare atto che le condizioni per il riconoscimento di dette aliquote agevolate sono disciplinate nella citata deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15 febbraio 2001; 3. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta gia' vigenti nell'anno 2000: aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota del 7 per mille per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono escluse le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; aliquota del 3 per mille per i fabbricati ad uso abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al Settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione, a pena di decadenza del beneficio; aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1o gennaio 2001 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota ordinaria del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti; 4. di confermare in L. 400.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 15 febbraio 2001; 5. di dare atto che la detrazione ordinaria resta fissata nella misura ordinaria prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (L. 200.000). (Omissis). A6715516

Il comune di RIOFFREDO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, come proposto dalla Giunta comunale, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille per le prime abitazioni; aliquota del 6 per mille per gli altri immobili. (Omissis). A6715517

Il comune di RIVISONDOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare in questo Comune per l'imposta Comunale sugli immobili, per l'an- no 2001; 2. di confermare, per l'anno 2001 nell'importo di L. 280.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715518

Il comune di ROBELLA (provincia di Asti) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune di Robella; nella misura unica del 6 per mille. di determinare altresi' una detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000. (Omissis). A6715519

Il comune di ROCCA SANTA MARIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). A6715520

Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di considerare, ai fini I.C.I, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente; b) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali (cod. AS e PS), con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000; la maggiore detrazione e' concessa dal responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condizioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi; c) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 2001, al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti; d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 2001, per le seguenti unita' immobiliari: adibite direttamente ad abitazioni principale; una tra le pertinenze dell'abitazione principale. L'assimilazione a pertinenza dell'abitazione principale fini I.C.I., e' limitata ad una sola unita' immobiliare, quella con rendita catastale maggiore, appartenente alle categorie C2 o C6. (Per l'individuazione delle pertinenze occorre fare riferimento agli artt. 817 e 818 del Codice civile); locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 2o grado (genitori - figli, nonni - nipoti, fratelli) se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. Su tali unita' immobiliari si rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5 per mille che la detrazione di L.200.000. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15/1968 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui e' avvenuta concessione; adibite ad attivita' artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e D con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6. Restano comunque escluse tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' di lavoro autonomo professionale; e) di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici cosi' come individuati nelle zone A del vigente piano di fabbricazione per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. L'applicazione dell'aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell'interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all'ufficio urbanistica del Comune; f) di stabilire l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo massimo di 3 anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. Per beneficiare di tale riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa e' destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione l'impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. (Omissis). A6715521

Il comune di ROCCHETTA PALAFEA (provincia di Asti) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2001 di un punto l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo Comune portandola alla misura unica del 6 per mille. (Omissis). A6715522

Il comune di ROGOLO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per il resto degli immobili e di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000. (Omissis). A6715523

Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). A6715524

Il comune di ROLETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 gia' previste per l'anno 2000 e cosi' determinate: aliquota ordinaria 4,5 per mille; 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze; detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000. (Omissis). A6715525

Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota principale che sara' applicata per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili; 2. determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2001, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale; 3. di confermare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 350.000, come descritto nelle premesse del presente atto; 4. di prevedere, per l'anno 2001, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale; 5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puO' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune: L. 600.000 di detrazione; b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 2000 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a L. 18.743.400 come indicato dal rigo reddito imponibile della dichiarazione del reddito o dalle risultante del C.U.D.: L. 600.000 di detrazione; c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprieta' de nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2000, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto. Detrazione in relazione alle diverse fattispecie: nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 46.858.500: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unita'; nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 46.858.501 e L. 56.230.200: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unita'; nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 56.230.201 e L. 65.601.900: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unita'; nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 65.601.901 e L. 74.973.600: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre; nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 74.973.601 e L. 84.345.300: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre; nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 84.345.301 e L. 93.717.000: L. 425.000 per componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre. Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2000 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 2001. In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2001 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2001, e autocertificare con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione. (Omissis). Allegato PROSPETTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE SPETTANTE AI FINI i.c.i. PER L'ANNO 2001 (Allegato alla delibera di Giunta comunale n. 11 del 1o febbraio 2001) LIMITI DI REDDITO fino a da L. 46.858.501 da L. 56.230.201 da L. 65.601.901 da L. 74.973.601 da L. 84.345.301 N. COMP. NUCLEO 46.858.500 fino a fino a fino a fino a fino a L. 56.230.200 L. 65.601.900 L. 74.973.600 L. 84.345.300 L. 93.717.000 5 425.000 6 500.000 425.000 7 600.000 500.000 425.000 8 600.000 600.000 500.000 425.000 9 600.000 600.000 600.000 500.000 425.000 10 e oltre 600.000 600.000 600.000 600.000 500.000 425.000 (Omissis). A6715526

Il comune di S. GIOVANNI a PIRO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare per l'esercizio finanziario 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota del 4 per mille: prima casa residenti nel comune di San Giovanni a Piro; aliquota del 5,5 per mille: seconde case e/o altri immobili di residenti del comune di San Giovanni a Piro; aliquota del 7 per mille: seconde case e/o altri immobili dei non residenti nel comune di San Giovanni a Piro; (Omissis). A6715527

Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 12 e 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 viene confermata nella misura unica di 5 per mille, gia' stabilita per l'anno 2000; (Omissis). di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1993 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura di L. 240.000; (Omissis). A6715528

Il comune di SAN CASCIANO dei BAGNI (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione del 3 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'esercizio 2001 nel comune si applicano le tariffe differenziate: per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze l'aliquota e' del 5,5 per mille; del 4 per mille previa autocertificazione, per le imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili per un periodo di tre anni dall'ultimazione, (Omissis); per i restanti immobili e' del 7 per mille, fatta salva la riduzione del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili; 2. (Omissis); 3. che per l'abitazione principale del soggetto passivo, escluse quelle concesse in uso gratuito, spetta la detrazione d'imposta di L. 200.000 rapportata al periodo di tale destinazione. (Omissis). A6715529

Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715530

Il comune di SAN DAMIANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote di imposta e le tariffe dei tributi locali (omissis), come segue: a) I.C.I. 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali e del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed assimilati, con detrazione di L. 200.000. (Omissis). A6715531

Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, (Omissis) l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 4,75 per mille per tutti i restanti immobili; 2. di operare quale unica variazione delle riduzioni o elevazioni stabilite dalle legge, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale in L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715532

Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura del 5,9 per mille e nella misura del 6,4 per mille le aliquote, rispettivamente, per l'abitazione principale e per le altre abitazioni. (Omissis). A6715533

Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune; 2. di riconfermare le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure stabilite dalla deliberazione consiliare n. 5 del 30 marzo 1999 di seguito riportate: a) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari a L. 200.000; b) maggiore detrazione di L. 150.000 per le seguenti categorie sociali: ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementata di un quinto (1/5) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicap gravi; ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione sociale con reddito inferiore a L. 3.500.000 piU' un decimo (1/10) della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicap; ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore a trenta (30) milioni; ai nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi. (Omissis). A6715534

Il comune di SANTA MARGHERITA LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2001 (Omissis) le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sotto indicate: a) 5,4 per mille aliquota ordinaria valida nella generalita' delle fattispecie impositive con la sola esclusione di quanto specificato ai seguenti punti b) e c); b) 4 per mille, aliquota ridotta: per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, con detrazione di L. 360.000; per le unita' concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, con la detrazione prevista per l'abitazione principale (L. 360.000 nella misura in cui non sia gia' stata goduta per la stessa abitazione da un contitolare) tale agevolazione viene concessa a seguito di istanza prodotta dagli interessati su modulo predisposto dal comune; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo (tale fattispecie non da' diritto alla detrazione di L. 360.000); c) 7 per mille per le abitazioni non locate, intendendosi per tali anche quelle tenute a disposizione, nonche' per quelle locate a soggetti non residenti nel comune o, se residenti nel comune, che non le utilizzano come abitazione principale; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a patto che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715535

Il comune di SANTA MARIA a VICO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire che l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2001 e' fissata, cosi' come per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715536

Il comune di SANT'ANGELO d'ALIFE (provincia di Caserta) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 6 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale; 6 per mille per le aree fabbricabili; L. 200.000 per detrazioni sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715537

Il comune di SANT'APOLLINARE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. del comune di Sant'Apollinare, nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille; altre abitazioni: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille. (Omissis). A6715538

Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 2001 le aliquote I.C.I. stabilite per il 1999 con l'atto consiliare n. 16 del 27 marzo 1999 e confermate per l'anno 2000 con atto consiliare n. 5 del 28 febbraio 2000 come di seguito indicate: a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota per l'abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille; c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille. (Omissis). A6715539

Il comune di SARDIGLIANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune per l'anno 2001 per come appresso: aliquota base di riferimento: 6,5 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: aliquota 5,5 per mille; detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune. (Omissis). Ai sensi dell'art. 5, comma 13, del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 2/1999 e modificato con deliberazione C.C. n. 2/2001 per come appresso si fa presente che: 13. l'aliquota relativa alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune si applica anche agli eventuali immobili adibiti a pertinenze. Tale agevolazione si applica per non piU' di una pertinenza, ed una soltanto, per ciascuna abitazione principale ed e' limitata alle pertinenze censite alle sole categorie C6 (garage), C7 (tettoie) e C2 (depositi). Le tettoie (C7) ed i depositi/magazzini (C2) dovranno essere di consistenza fino a 50 metri quadrati di superficie catastale. (Omissis). A6715540

Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 gennaio e 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune diversificata nella seguente misura: a) 6 per mille ordinaria: per tutti i fabbricati tranne quelli con aliquota maggiorata; b) 6,5 per mille maggiorata: per i soli alloggi non locati (sfitti) ad uso abitazione e relative pertinenze, ad esclusione delle unita' immobiliari tenute a disposizione come residenza secondaria o seconda casa , come previsto dall'art. 7, comma 1, del regolamento I.C.I.; aree edificabili. (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, la misura delle detrazioni, agevolazioni e riduzioni ai fmi dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella seguente misura: A) viene elevata in L. 250.000 la detrazione base spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; B) viene confermata la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 300.000 annue rapportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992 e dall'art. 25 del regolamento I.C.I.: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto 65 anni di eta' al 1o gennaio 2001, ovvero compiere l'eta' richiesta nel corso dell'anno 2001 ed essere pensionati; c) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2001. Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela; d) essere in condizioni non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2000 un reddito esclusivamente da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS (non viene considerato il reddito dell'unica abitazione posseduta); e) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche: quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto d) per guanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.; per guanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare il triplo dell'importo della pensione minima INPS; qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap. il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore al triplo della pensione minima INPS aumentato di L. 2.000.000; qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. Per poter usufruire dell'aumento delle detrazioni occorre che le condizioni di cui sopra debbano essere tutte soddisfatte. C) vengono determinati i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al comune di Savigno Servizio tributi direttamente all'ufficio protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro stesso. Nella domanda il contribuente deve indicare: nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale. Alla domanda deve altresi' essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti: la composizione del nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente: i contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento delle rate I.C.I. della maggiore detrazione. La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione. (Omissis). A6715541

Il comune di SCALA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per le altre unita' immobiliari; 2. dare atto che all'abitazione principale si applichera' la detrazione di L. 200.000. (Omissis). A6715542

Il comune di SCIDO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura minima di legge del 4 per mille; 2. di stabilire la deduzione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). A6715543

Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'I.C.I., in conferma di quelle gia' determinate per l'anno 2000 di cui all'atto di C.C. n. 11 del 28 febbraio 2000 e come segue: aliquota ordinaria del 5,5 per mille; aliquota ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2); aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, sfitti o a disposizione; aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 2,5 per mille; b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille. Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449); 2. di mantenere in conferma di quanto gia' stabilito per l'anno 2000 con la delibera di C.C. n. 12/2000, le seguenti detrazioni: detrazione di L. 200.000 annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione e' applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; detrazione di L. 300.000 annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale. (Omissis). A6715544

Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'anno 2000, per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, cosi' come di seguito indicato: a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonche' per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nella successiva lettera b): 7 per mille; b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, nonche' negozi, botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attivita' produttive ed abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni: 5,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 42, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4. che l'alloggio concesso dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado e' assimilabile, ai fini dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ridotta nonche' della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, all'abitazione principale poiche' il comune si e' avvalso della facolta' di cui all'art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997; 5. che il versamento dell'imposta I.C.I. potra' essere effettuato, oltre che tramite il Concessionario della riscossione - Monte dei Paschi di Siena - anche a mezzo bollettino di c/c postale n. 23626005 intestato a comune di Segni - Servizio riscossione I.C.I. - Servizio tesoreria; 6. per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo famigliare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilita', sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall'imposta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratte L. 300.000; Componenti nucleo famigliare Limite di reddito complessivo fino a 2 componenti L. 11.205.000 fino a 3 componenti L. 13.585.000 fino a 4 componenti L. 15.990.000 fino a 5 componenti L. 18.525.000 (Omissis). A6715545

Il comune di SESTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per il corrente anno 2001, l'aliquota base dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire altresi', in merito, in base alla successiva casistica, le seguenti aliquote e disposizioni particolari: A) per le unita' immobiliari di proprieta' o non di proprieta' occupate da residenti: aliquota del 5,5 per mille; B) per le unita' immobiliari successive non occupate da residenti: a) la prima unita' immobiliare non occupata da residenti e quindi anagraficamente vuota: aliquota del 6,5 per mille; b) la seconda e le successive unita' immobiliari non occupate da residenti e quindi anagraficamente vuote: aliquota del 9 per mille; C) per le aree edificabili pertanto lottizzate o urbanizzate: aliquota del 5,5 per mille; D) per i fabbricati realizzati e ancora non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori: aliquota del 4 per mille; E) detrazione di imposta: la detrazione di imposta e' elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per l'abitazione principale - rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione - per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore al 74% (debitamente certificata da organi competenti) e con un reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di L. 20.000.000, aumentato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico. (Omissis). A6715546

Il comune di SETTIMO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno di imposta 2001, le aliquote I.C.I. come di seguito riportato: a) l'aliquota relativa alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.), nella misura del 5,5 per mille; b) l'aliquota relativa ad immobili diversi dalle abitazioni, di qualunque destinazione catastale, o possedute in aggiunta alla abitazione principale nella misura del 6,5 per mille; c) l'aliquota relativa alle abitazioni non locate nella misura del 9 per mille; d) l'aliquota relativa alle unita' immobiliari locate con contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale nella misura del 3 per mille; (Omissis). 1. di stabilire, (Omissis), i criteri applicativi delle detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale, comprensivi dell'emendamento approvato, come di seguito riportato: a) L. 200.000 (e 103,3) per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali (rintracciabili dalla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e successive modificazioni) superiore a L. 200.000 (A1, A7 e A2, classe 3); b) L. 300.000 (e 154,9) per le unita' immobiliari con tariffe d'estimo catastali (rintracciabili dalla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e successive modificazioni ) inferiore o uguale a L. 200.000 (A3, A4, A5, A6 e A2, classe 1 e 2) nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (ora denominati A.T.C.); c) L. 400.000 (e 206,6) per le unita' immobiliari diverse da A1, A7 e A2, classe 3 possedute da soggetti: I. segnalati da servizi sociali in condizioni di accertata indigenza; II. in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima; III. proprietari o comproprietari di unita' immobiliari aventi: eta' non inferiore a 65 anni che traggano reddito esclusivamente da pensione o da altri assegni periodici e rispettino una delle seguenti condizioni: 1. se unico proprietario, il reddito deve essere inferiore a L. 12.516.000 (e 6.464); 2. se in comproprieta' ambedue i proprietari devono possedere un reddito derivante da pensione minima di lavoratore dipendente non eccedente il trattamento I.N.P.S. di pensione integrato al minimo. In ogni caso per avere diritto alla detrazione di L. 400.000 (e 206,6): A) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, dal suo nucleo familiare e dagli eventuali coabitanti deve avere un unico identificativo catastale fabbricati e i soggetti occupanti non devono possedere redditi da lavoro al di fuori di quelli contemplati ai punti 1. e 2. sopra indicati; B) i soggetti interessati non devono essere proprietari di beni immobili oltre l'abitazione principale e sue pertinenze; 2) di agevolare, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del regolamento sull'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per l'abitazione principale si estende a un solo box o soffitta o cantina, anche se distintamente iscritti al catasto, purche' utilizzati direttamente dal proprietario, limitatamente per la parte che non ha trovato capienza come detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715547

Il comune di SILVANO d'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Silvano d'Orba nelle seguenti misure: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; l'aliquota differenziata, relativa alle unita' immobiliari adibite a prime abitazioni, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' fissata nella misura di L. 220.000. (Omissis). A6715548

Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le tariffe dell'imposta comunale sugli immobili, applicate per l'anno 2000, cosi' come determinate con provvedimento della G.M. n. 16 in data 16 febbraio 2000; 2. di fissare per l'anno 2001, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni: a) nella misura di 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed alle sue pertinenze (si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale), nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e per quelle concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a persone fisiche parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero in linea collaterale entro il primo grado, adibite ad abitazione principale; b) nella misura di 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 3. di fissare, per l'anno 2001, in ragione annua una detrazione di imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata anche alle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito a persone fisiche, (parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado), a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale e, in tali unita' immobiliari hanno stabilito la residenza. (Omissis). A6715549

Il comune di SOLEMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di aumentare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. di un punto per la seconda casa, lasciando invariate le aliquote per l'abitazione principale e per le altre unita' immobiliari; di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000; di dare atto che a decorrere dal 1o gennaio 2001 le aliquote I.C.I. sono determinate cosi' come segue: 1. abitazione principale: 5 per mille; 2. seconda casa: 7 per mille; 3. altre unita' immobiliari: 7 per mille. (Omissis). A6715550

Il comune di SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote applicate nel precedente esercizio come segue: per abitazione principale e pertinenza: aliquota 6,5 per mille; per altri fabbricati: aliquota 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, estendendo la stessa anche alla pertinenza, qualora essa non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale; 3. di inviare la presente deliberazione al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale della fiscalita' locale, viale Europa - 00100 Roma-Eur; 4. di rendere il presente atto esecutivo a norma di legge. (Omissis). A6715551

Il comune di SORIANO nel CIMINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 2 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria e le aliquote diversificate, secondo le varie tipologie di unita' immobiliari cosi' come di seguito specificato: aliquota ordinaria: 5,75 per mille; abitazione principale e sue pertinenze: 4,25 per mille; immobili di proprieta' di artigiani e commercianti per l'attivita' propria a conduzione familiare: 5 per mille; abitazioni diverse da quella principale: 7 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; 2. confermare inoltre anche per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715552

Il comune di SOSPIROLO (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare che per l'anno 2001: a) l'aliquota I.C.I. resti fissata al 6 per mille; b) di differenziare tale aliquota per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa), fissando per questi, l'aliquota al 5 per mille; c) di applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo una detrazione pari a L. 230.000; d) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) di applicare l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari non locate, tenute a disposizione, stabilmente sfitte o occupate per brevi periodi saltuariamente. (Omissis). A6715553

Il comune di SOVICILLE (provincia di Siena) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ordinaria: 6,30 per mille; 2. aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,30 per mille; 3. alloggi non locati: 7 per mille; (Omissis). di fissare altresi' per l'anno 2001 in L. 270.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale. (Omissis). A6715554

Il comune di STIA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota del 5,7 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le relative pertinenze; b) aliquota del 6 per mille per abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria A/10), locate; c) aliquota del 7 per mille per le abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nelle categorie catastali del gruppo A con esclusione della categoria A/10), non locate; d) aliquota del 6 per mille per tutte le altre categorie di immobili diverse da quelle indicate ai punti sub A), sub B), sub C), cosi' come definite dall'art.1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di considerare, inoltre, adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di confermare, la misura della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1997, in L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715555

Il comune di SUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' fissate con propria deliberazione n. 9 del 26 gennaio 2001, con le seguenti precisazioni: 4,5 per mille per l'abitazione principale, come definita dall'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili. Sono equiparate all'abitazione principale gli immobili indicati nell'art. 22 del predetto regolamento: 6 per mille per tutti gli altri immobili; 7 per mille per tutti gli immobili che risultano sfitti; 2. di confermare, inoltre, per l'anno 2001, la detrazione unica di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). A6715556

Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). A6715557

Il comune di TEMPIO PAUSANIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di ridurre per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dell'1 per mille limitatamente alle unita' immobiliari considerate abitazione principale per espressa previsione legislativa e a quelle equiparate secondo l'art. 24 del regolamento l.C.l.; di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 5 per mille su tutte le altre unita' immobiliari non considerate abitazione principale ; di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000, misura minima prevista dalla normativa vigente. (Omissis). A6715558

Il comune di TERRACINA (provincia di Latina) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Imposta comunale sugli immobili, tariffe e detrazioni: Aliquote: 1. l'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi: a) 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) 6 per mille per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) 6 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; d) 6 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; e) 6 per mille per l'unita' abitativa concessa in locazione, con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto tipo di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, redatto in conformita' delle condizioni contrattuali stabilite in appositi accordi locali ed assoggettato a registrazione; f) 5,5 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od artistico, classificati dai PP.PP.EE. A/1, del centro storico alto e del centro storico in declivio, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; g) 4 per mille per fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attivita' diretta alla costruzione e vendita di beni immobili per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione; 3. 7 per mille per le unita' abitative e relative pertinenze, possedute in aggiunta alle unita' principali, non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo; 4. 6,7 per mille in tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti. Detrazioni di imposta: 1. dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 1 si deducono: a) L. 280.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) L. 280.000 per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) L. 280.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; d) L. 280.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; e) L. 500.000 per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi: 1. soggetto passivo di eta' superiore a sessantacinque anni e titolare di pensione di invalidita' o di altra pensione non superiore al minimo I.N.P.S., con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare di diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto, ai fini I.R.P.E.F., un reddito imponibile non superiore all'importo della pensione minima I.N.P.S. Nell'ipotesi di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale sulla unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultrasessantacinquenni ed entrambi titolare di pensione di invalidita' o di altra pensione non superiore al minimo I.N.P.S., la deduzione spetta ad entrambi a condizione che ciascuno di essi non sia titolare di diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta la somma dei loro redditi im ili ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima I.N.P.S.; 2. soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidita' superiore al 76% a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F., posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo della pensione minima I.N.P.S. se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, il doppio dell'importo della pensione minima I.N.P.S. se composto da due persone. Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due il limite del reddito familiare e' determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero di due; 3. soggetto passivo disoccupato per almeno dodici mesi nell'anno precedente a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo minimo della pensione minima I.N.P.S. se il nucleo familiare e' composto da una persona, dal doppio dell'importo della pensione minima I.N.P.S. se composto da due persone. Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due il limite del reddito familiare lordo e' determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero di due; 4. soggetto passivo in cassa integrazione o in mobilita' per almeno dodici mesi nell'anno precedente a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo della pensione minima I.N.P.S. se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima I.N.P.S., se composto da due persone. Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due il limite del reddito familiare e' determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero di due. (Omissis). A6715559

Il comune di TERRASSA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 30 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5,25 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura base di L. 200.000. (Omissis). A6715560

Il comune di TOCCO da CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione del 3 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis).

Il comune di Tocco da Casauria in data 3 marzo 2001 ha adottato la deliberazione di Giunta n. 36 in materia di imposta comunale immobili (I.C.I.) che, pertanto, risulta dovuta dal 1o gennaio 2001 nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). A6715561

Il comune di TODI (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, (Omissis), le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili vigenti per l'anno 2000; 2. di dare atto che le aliquote e la detrazione dell'imposta in questione, sono cosi' confermate per l'anno 2001: aliquota 5 per mille: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) pertinenze dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anche se distintamente iscritte in catasto (N.B.: si intendono per pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero complessivo di 2 per ogni abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri dall'edificio o dal complesso immobiliare, che sono effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale ed inoltre che non siano locate); c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (a prescindere dal grado di parentela) o collaterale (con limitazione entro il secondo grado di parentela); (condizione essenziale per beneficiare di tale aliquota e' che il soggetto destinatario della concessione in uso abbia la residenza anagrafica nell'unita' immobiliare stessa); aliquota 7 per mille: tutti i restanti immobili; detrazione dall'imposta: nei casi indicati ai punti a) e c): L. 200.000. (Omissis). A6715562

Il comune di TOIRANO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25 febbraio 2000, esecutiva, nelle sottoindicate misure: fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: 4,7 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715563

Il comune di TORRE d'ISOLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001: a) aliquota unica del 5,75 per mille; b) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715564

Il comune di TORRI in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili con le seguenti agevolazioni: aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze qualificabili ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile; fissando in L. 200.000 la detrazione spettante. (Omissis). A6715565

Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 2001 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. dare atto: che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puO' effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso; che nella determinazione dell'aliquota, nonche' della definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione; che ai sensi del 2o comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). A6715565

Il comune di TRECENTA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e la detrazione fissa in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze come indicate nell'art. 2, commi da 1 a 2-quater del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire che agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari sia applicata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 3. di fissare l'aliquota I.C.I per tutti gli altri immobili nella misura del 6,5 per mille; 4. di stabilire che, a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sara' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di stabilire l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dalIart. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge n. 662/1996, in L. 350.000 a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica: a) il possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; la detrazione non si estende alle pertinenze dell'abitazione stessa; b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare anagrafico per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta pari a: L. 9.606.000: nucleo familiare anagrafico di n. 1 componente; L. 8.575.970: per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito  determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il nucleo familiare anagrafico compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta od imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000 ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 6. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 350.000 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'Ente entro il termine del 31 maggio 2001 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 3), lettere a) e b). (Omissis). A6715567

Il comune di TREQUANDA (provincia di Siena) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille; altri immobili: 7 per mille. (Omissis). A6715568

Il comune di TROIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) terreni agricoli: 6 per mille; d) aree edificabili: 6 per mille; e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: no; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: no. Le aliquote di cui alle lettere e) ed f) sono da applicarsi limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997; g) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo : no; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715569

Il comune di TURSI (provincia di Matera) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale, per la generalita' dei soggetti passivi, in L. 200.000, tranne per quelle di cui al successivo punto; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale dei nuclei familiari nei quali  presente un componente portatore di handicap, come stabilito dall'art. 5 del regolamento comunale I.C.I., in L. 300.000. (Omissis). A6715570

Il comune di URBINO (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2001, le seguenti aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.): A) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta comprese le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; B) aliquota ridotta del 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili (riconosciuti tali dalla competente autorita' sanitaria) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ai soggetti di cui ai punti precedenti viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996; C) aliquota del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (limitatamente alle seconde case) e per gli alloggi non locati comprendenti oltre agli alloggi effettivamente non locati anche quelli che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato; 2. di confermare, per l'anno 2001 , la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50 dell'11 marzo 1997, nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) oppure di quelli di cui alla lettera B) seguenti: A): 1. avere compiuto sessanta anni di eta' alla data del 31 dicembre 2000; 2. essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2, A13, A/4, A/5, A/6; 3. adibire l'immobile a propria abitazione principale; 4. l'immobile non deve essere utilizzato da altre persone escluso il soggetto passivo I.C.I. e l'eventuale coniuge; 5. essere titolare di pensione sociale o minima dell'l.N.P.S., senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare; 6. per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge; B): 1. possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera A), appartenere ad un nucleo familiare composto da almeno tre figli conviventi a carico oppure da almeno una persona anziana convivente alla quale  stata riconosciuta indennita' di accompagnamento; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.P.E.F. relativamente all'anno 2000 non deve essere superiore a L. 28.000.000; 2. possedere i requisiti di cui ai punti 2 e 3 della precedente lettera A), appartenere ad un nucleo familiare composto da un minimo di 6 persone di cui almeno 4 figli conviventi a carico e con reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.P.E.F. relativamente all'anno 2000 non superiore a L. 35.000.000; 3. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 500.000 nei confronti dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, della sola unita' immobiliare oggetto della detrazione classificata o classificabile in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; adibire l'immobile a propria abitazione principale; appartenere ad un nucleo familiare con almeno una persona convivente con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992; il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai fini I.R.P.E.F. relativamente all'anno 2000 non deve essere superiore a L. 28.000.000; 4. di precisare che le ipotesi di detrazione soprariportate di cui alle lettere A) e B) del precedente punto 2, nonche' del punto 3, non sono tra loro cumulabili; 5. le detrazioni di L. 300.000 e di L. 500.000 spetteranno fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistano le condizioni richieste; 6. i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta, su modello fornito dal comune, entro i termini di versamento delle rate I.C.I., allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti. (Omissis). A6715571

Il comune di VACONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di stabilire che i versamenti I.C.I. effettuati cumulativamente da uno qualsiasi dei contitolari anche per conto degli altri sono da considerare regolarmente eseguiti. (Omissis). A6715572

Il comune di VAL REZZO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001, la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimane fissata nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715573

Il comune di VALDUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le seguenti pertinenze: n. 1 C/6, n. 1 C/7, n. 1 C/2: 5,5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre unita' immobiliari: 6 per mille; c) aree edificabili: 6 per mille; d) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico come da art. 6 del regolamento I.C.I. Limitatamente agli anni 2000 e 2001 i fabbricati presenti nel centro storico con facciate sul fronte strada di via G. Ferrari e piazza G. Ferrari che beneficeranno del rifacimento delle facciate potranno usufruire, previo accertamento e relazione dell'ufficio tecnico comunale, della riduzione dell'imposta all'1 per mille per i cinque anni successivi all'esecuzione dei lavori ; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto 1). (Omissis). A6715574

Il comune di VALLADA AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota agevolata per abitazione principale: 6 per mille, applicabile anche, a norma del vigente regolamento comunale I.C.I.: alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio-assegnatario; all'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata; all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o pi unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che  stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; all'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, le soffitte, le rimesse, le cantine, i tabia', le legnaie, i box, i posti macchina coperti e scoperti, in quanto durevolmente destinati a servizio dell'abitazione, in numero non superiore all'unita' per ciascuna tipologia di pertinenza. Il carattere pertinenziale dell'immobile, dovra' essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', trasmessa al comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione l.C.l., ovvero con la dichiarazione medesima; aliquota ordinaria: 6,25 per mille, per tutte le altre tipologie di immobili; 1. di confermare in L. 250.000 la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in conformita' al vigente regolamento sull'l.C.I. (Omissis). A6715575

Il comune di VALLE CASTELLANA (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). A6715576

Il comune di VALLE di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta (per le sottoindicate tipologie di immobili: 6 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; abitazione principale del soggetto passivo iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo (con autocertificazione entro il 30 giugno dell'anno successivo); abitazione dei custodi come definite dal C.N.L. per la categoria e dall'art. 659 del codice di procedura civile; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R.; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; unita' immobiliari qualificabili come pertinenze dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, (box, cantina ecc.); aliquota diversificata (per le sottoindicate tipologie di immobili): 6 per mille: fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralita' (es. stalle e fienili); immobili diversi dalle abitazioni non costituenti pertinenza di abitazione; aree fabbricabili; 2. di confermare nell'importo di L. 250.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale , nell'accezione di cui all'art. 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'l.C.I. (Omissis). A6715577

Il comune di VALTORTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715578

Il comune di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del: 5,5 per mille per abitazione principale e sue pertinenze; 5,5 per mille per gli altri immobili ed aree fabbricabili; aumentare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze da L. 200.000 a L. 252.000. (Omissis). A6715579

Il comune di VIGGIi' (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. previste per l'anno 2000, approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 28 febbraio 2000; (Omissis). a) aliquota del 6 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi: persone fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 7 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi: persone fisiche ed altri soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, sfitte o locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale; c) aliquota del 6 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi: unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale; soggetti passivi relativamente ad immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; soggetti passivi per immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compresa quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato da questo ente, vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1997, n. 446; 4. di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento l.C.I., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 6 per mille e delle detrazioni per questo previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di secondo grado; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se Iunita' immobiliare  adibita ad abitazione principale da pi soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 del regolamento comunale I.C.I.). (Omissis). A6715580

Il comune di VIGNONE (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per la prima casa. (Omissis). A6715581

Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille cosi' come deliberato dalla giunta comunale in data 26 febbraio 2001 al n. 43; 2. di approvare le detrazioni per abitazione principale come segue: L. 200.000 per abitazione principale compreso le pertinenze cosi' come stabilito dall'art. 818 del codice civile; L. 300.000 per: a) nuclei familiari comprendenti portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta al 100 per cento; b) titolari di assegno (pensione) sociale, purche' nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dall'assegno stesso; c) pensionato/a ultrasettantacinquenne con nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 1o gennaio 2001 titolare di pensione integrata al minimo di cui alla normativa vigente. Ai fini dell'applicazione della maggiore detrazione i contribuenti con i requisiti richiesti devono essere m possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprieta' immobiliare al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare. (Omissis). A6715582

Il comune di VILLA CELERIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, senza apportare alcuna differenziazione secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e con detrazione unica di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). A6715583

Il comune di VILLAFRANCA TIRRENA (provincia di Messina) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille e con detrazione di imposta di L. 200.000 sull'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. (Omissis). A6715584

Il comune di VILLAR FOCCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 secondo i termini seguenti: a) di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; b) di confermare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi delIart. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). A6715585

Il comune di VILLASANTA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 e 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 4,25 per mille applicabile agli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze come individuate dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; aliquota del 6 per mille applicabile a tutti gli altri immobili; aliquota dell'8 per mille applicabile alle abitazioni sfitte. (Omissis). di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento. (Omissis). A6715586

Il comune di VILLA VALLE LONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni d'imposta: aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette ad I.C.I. detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). A6715587

Il comune di VISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille secondo i principi ed i criteri dettati dal decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; di determinare in L. 200.000, la detrazione per le unita' immobili adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715588

Il comune di VITERBO ha adottato la seguente deliberazione del 14 dicembre 2000 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille; 2. un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) o concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 2o grado, che nelle stesse abbiano stabilito la loro residenza; 3. un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, che vengono concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione, ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale; 4. un'aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici. a) per poter godere, a pena d'esclusione, dell'aliquota agevolata, di cui al punto 3, i soggetti passivi d'imposta dovranno presentare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione I.C.I. in cui dovranno essere indicati gli immobili concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi che li utilizzano come abitazione principale; b) per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, di cui al punto 4, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al Settore Tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovra' essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti; c) l'inagibilita' e l'inabitabilita', di cui al punto 4, deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di confermare, altresi', le ulteriori detrazioni di L. 250.000 (in aggiunta a L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale), cosi' come previste dalla deliberazione di Giunta comunale n. 854 del 14 aprile 1997, recepita con atto consiliare n. 40 del 17 febbraio 1998. (Omissis). A6715589

Il comune di VOTTIGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione del 9 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota l.C.I. che verra' applicata in questo comune nella misura unica deI 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). A6715590

Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 5,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; c) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). A6715591

Il comune di ZANa' (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione del 29 gennaio 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.000. (Omissis). aumento della detrazione a L: 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, portatori di handicap, cosi' individuate: b) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza; b1) reddito derivante unicamente da pensione sociale oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa; nel caso di piU' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza dovra' essere costituito da sole pensioni sociali; b2) in alternativa al precedente punto b1), godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore a L. 30.000.000. A maggiore specificazione, si precisa che il caso b2) si riferisce a nuclei familiari con soggetto portatore di handicap. (Omissis). Parametri: Capo famiglia 100% quota base 2 adulto 70% quota base 1 minore 40% quota base 2 minore 40% quota base Per godere di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda di anno in anno certificando il possesso dei requisiti sopraelencati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o autocertificazione. (Omissis). A6715592

Il comune di ZOLTO ALTO (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure; aliquota per tutti gli immobili eccetto quelli rurali: 7 per mille; aliquota per fabbricati rurali: 4 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 500.000. (Omissis). A6715593

Il comune di ACCETTURA (provincia di Matera) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 al 5 per mille l'aliquota I.C.I., Imposta comunale sugli immobili, con una detrazione di L. 220.000 per l'abitazione principale. (Omissis). A6715594

Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, conformemente alla disciplina legislativa citata in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene confermata nella misura di L.250.000. (Omissis). A6715595

Il comune di ALEZIO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille sui terreni, fabbricati ed aree edificabili nonche' la detrazione di L. 230.000 per l'abitazione principale. (Omissis). A6715596

Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. di fare proprie, per l'anno 2001 le tariffe dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e le abitazioni non principali, come approvate con atto di Giunta comunale n. 10 in data 30 gennaio 2001; (Omissis). A6715597

Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2001, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6; d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a); 3. di applicare l'aliquota differenziata agevolata del 6 per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione; 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune. (Omissis). A6715598

Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota base pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000 per l'abitazione principale, considerando abitazioni principali anche quelle previste dall'art. 4, commi 6 e 8, del vigente regolamento I.C.I. (Omissis). A6715599

Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui a sub 1-a); c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). A6715600

Il comune di ACQUAVIVA PICENA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio e 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 nelle misure di cui appresso, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modificazioni; 2. di applicare per l'anno 2001, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota relativa all'abitazione principale e le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; 3. di applicare nella misura del 7 per mille l'aliquota alle restanti tipologie di immobili tassabili e cioe': a) area fabbricabile; b) immobile diverso dall'abitazione o posseduto in aggiunta all'abitazione principale.; (Omissis). 1. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a L. 220.000 in ragione annua. (Omissis). A6715601

Il comune di ARI (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). A6715602

Il comune di AROSIO (provincia di Como) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota per seconde case 7 per mille, ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte-vuote) o comunque a disposizione del proprietario; 2. in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 2001, a L. 300.000 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 2000: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) pensionati; c) cassintegrati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante presentazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento. L'applicabilita' del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sara' comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a L. 30.000.000. (Omissis). A6715603

Il comune di ARSAGO SEPRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille e di applicare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). A6715604

Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota base 5,5 per mille; b) immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o alloggi non locati aliquota 7 per mille; c) nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996, aliquota 5,5 per mille, in quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del gettito almeno pari a quello dell'anno precedente; d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' della costruzione o alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille; e) non si prevedono ulteriori detrazioni. (Omissis). A6715605

Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare ed approvare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5 per cento, nonche' i redditi dominicali del 25 per cento ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I. (Omissis). A6715606

Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. di seguito indicate: abitazione principale: 5,5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti usata. (Omissis). A6715607

Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare le aliquote detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di L. 500.000; 4 per mille per le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni); 5 per mille per le unita' immobiliari date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai 30 giorni; 5,3 per mille per le unita' immobiliari date in locazione ai non residenti per un periodo superiore ai 30 giorni; 6,5 per mille per le unita' immobiliari con residenza secondaria e sfitte (art. 7 del regolamento I.C.I.); 3. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 59 in data 23 novembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, e' stato modificato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., a valere dal 1o gennaio 2001. (Omissis). A6715608

Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per

Il comune di Bassano Bresciano, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715609

Il comune di BASSANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art. 817 del Codice civile), del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso; b) 7 per mille per gli altri immobili; c) 4 per mille per alloggi di proprieta' IACP; confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare di cui al punto a). (Omissis). A6715610

Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare, per il 2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 7, del 25 gennaio 2001: l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6,5 per mille; l'aliquota I.C.I. per la prima casa al 6,5 per mille, applicando una detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla vigente normativa, e suoi annessi: l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni e loro annessi al 7 per mille; l'aliquota I.C.I. per le case sfitte e relativi annessi al 9 per mille; stabilire, (omissis), una ulteriore detrazione di L. 200.000 a favore di titolari di abitazione principale di cui all'art. 3 del regolamento I.C.I., cosi' come modificato ed integrato dal Consiglio comunale. (Omissis). A6715611

Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. di confermare nella misura ordinaria di L. 200.000 annue, l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). A6715612

Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, (omissis), con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria nella misura
 
del 5 per mille e l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille applicata nell'anno 2000. (Omissis). A6715613

Il comune di BERGAMASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). A6715614

Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come segue: possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare (aliquota ridotta): aliquota 4 per mille con detrazione di L. 250.000; possessori di seconda abitazione: terreni agricoli e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria), aliquota 6 per mille. (Omissis). A6715615

Il comune di BESNATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito: conferma aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale; conferma aliquota 6 per mille per tutti gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale, posseduti in aggiunta all'abitazione principale etc.); conferma detrazione prima abitazione L. 200.000 (e 103,29); (Omissis). A6715616

Il comune di BIASSONO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota di imposta unica al 6 per mille con detrazione per le sole abitazioni principali pari a L. 250.000. (Omissis). A6715617

Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate (invariate rispetto agli anni 1999 e 2000): a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili: abitazione principale (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.); altri fabbricati; aree edificabili; b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni sfitte possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo A , con l'esclusione della categoria A/10); 2. di fissare in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di fissare altresi' in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per le categorie indigenti secondo i parametri individuati dalla deliberazione del consiglio comunale n. 172/1996 e successive ed in ultimo la deliberazione Giunta comunale n. 318 del 28 agosto 1998. (Omissis). A6715618

Il comune di BINETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di disporre, per l'anno 2001, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento alle seguenti aliquote: a) terreni agricoli: 5,5 per mille; b) aree fabbricabili: 5,5 per mille; c) abitazione principale e relative pertinenze entro i 10 metri: 5,5 per mille d) altri immobili non adibiti ad abitazione principale: 7 per mille; e) altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo: 7 per mille; 2. di disporre, per l'anno 2001, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1994, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di disporre che la detrazione di cui al punto precedente sia elevata a L. 300.000 - e, comunque, sino alla concorrenza dell'imposta dovuta - per i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 104/1992. Tale connotazione dovra' essere autodichiarata dal contribuente e gli uffici competenti si riservano le successive verifiche. (Omissis). A6715619

Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). (Omissis) per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: abitazione principale 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715620

Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote e detrazioni: aliquote: 5,75 per mille: A) aliquota ordinaria; 7 per mille: B) aliquota per alloggi non locati; 4 per mille: C) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo di tre anni; detrazioni di imposta: L. 200.000: 1) unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; 2) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 4) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5) unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del c.p.c. (Omissis). A6715621

Il comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). A6715622

Il comune di BORNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 7 per mille per l'abitazione principale e per tutti gli altri immobili; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo nella misura di L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. (Omissis). A6715623

Il comune di BORSO del GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001: aliquota I.C.I. prima casa e fino a due pertinenze: 5,5 per mille; aliquota I.C.I. seconda casa non locata a disposizione del contribuente (U.I.D.) - sfitta (indipendentemente dal periodo): 7 per mille; aliquota I.C.I. per tutte le unita' immobiliari locate: 5,5 per mille; aliquota I.C.I. per tutte le unita' immobiliari non locate: 7 per mille; aliquota I.C.I. terreni edificabili: 7 per mille; aliquota I.C.I. abitazione data in uso gratuito a figli/genitori se esiste contratto di comodato regolarmente registrato: 5,5 per mille. (Omissis). A6715624

Il comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota: 5,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715625

Il comune di BRONDELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000; 3. di stabilire l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro. (Omissis). A6715626

Il comune di CALALZO di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per il periodo d'imposta 2001, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nel prospetto in premessa che forma parte integrante del presente provvedimento; aliquota categoria detrazione immobiliare Ordinaria: 7 per mille Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate. Agevolata: 5 per mille Unita' immobiliari adibite ad Detrazione di im- abitazioni principale e pro posta di lire prie pertinenze (cantine, 200.000, rap- box, garage soffitte riposti- portata al perio- gli) ancorche' autonomame- do dell'anno du- nte iscritte al catasto. rante il quale si L'assimilazione opera sia ai protrae tale de- fini dell'aliquota che della de- stinazione. L'age- trazione. gevolazione del l'assimilazione si traduce nella possibilita' di de- trarre dall'impo- sta dovuta per le pertinenze la parte della de- trazione che non ha trovato ca- pienza in sede di tassazione dell'abitazione principale (Omissis). A6715627

Il comune di CANDIDA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota unica: 5,5 per mille. (Omissis). A6715628

Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 2. di confermare in L. 200.000, misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715629

Il comune di CAPRIVA del FRIULI (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: a) 5 per mille per le abitazioni principali; b) 5,5 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 destinate a servizio di tali alloggi non locati; 2. di prevedere per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta: A. L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; B. L. 400.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale alle categorie di seguito elencate: a) persone indigenti che hanno beneficiato di interventi assistenziali da parte del comune; b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50%, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 2000, al netto dell'indennita' d'invalidita', dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite: nucleo familiare fino a 2 componenti L. 30.000.000; nucleo familiare di 3 componenti L. 40.000.000; nucleo familiare di 4 componenti L. 50.000.000; nucleo familiare di 5 componenti L. 60.000.000; c) persone che oltre all'abitazione principale hanno esclusivamente la pensione sociale; d) alle famiglie costituite da giovani con eta' per entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2000, non superiore a L. 25.000.000. Il limite reddituale si eleva di L. 2.500.000 per ogni figlio a carico; e) anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di stabilire che le detrazioni di cui al punto B. del presente atto vengano subordinate alla presentazione, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi convenzionato, attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis). A6715630

Il comune di CARBONATE (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti misure per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001: A) Abitazione principale e sue pertinenze (box ecc.) anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento comunale: aliquota del 4 per mille B) Abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11 del vigente regolamento comunale: aliquota del 4 per mille C) Immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni, compresi terreni ed aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille. (Omissis). 1. di stabilire le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'I.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001: A) Abitazione principale e sue pertinenze (box ecc.) anche distintamente iscritte in catasto, cosi' come previsto dagli artt. 13 e 14 del vigente regolamento comunale, detrazione: L. 200.000 B) Abitazioni e relative pertinenze (box ecc.) concesse in comodato ai parenti cosi' come indicato dall'art. 11 del vigente regolamento comunale, detrazione: nessuna C) Immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni, compresi terreni ed aree fabbricabili, detrazione: nessuna La detrazione e' aumentata fino a L. 300.000, nel caso di abitazione principale posseduta da persone fisiche, con reddito dell'anno precedente del relativo nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000; 2. di dare atto che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; le detrazioni per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, dandosi atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possieda a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996); i contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale stabilita in L. 300.000 di cui sopra, dovranno produrre entro la data di pagamento della prima rata di acconto dell'imposta, una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, allegando la documentazione attestante la situazione reddituale. (Omissis). A6715631

Il comune di CAREGGINE (provincia di Lucca) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota unica del 6 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715632

Il comune di CAROVIGNO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 le aliquote nel seguente modo: abitazione principale: aliquota dei 5,5 per mille; restanti immobili imponibili: aliquota del 6 per mille; detrazione abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). A6715633

Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sara' applicata in questo Comune nelle seguenti misure: riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria; 6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati; 2. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 e limitatamente ai casi espressamente indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive, l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 80.000. (Omissis). A6715634

Il comune di CARVICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 rapportate al periodo di anno durante il quale si protrae la destinazione, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo comprese le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi art. 21 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715635

Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715636

Il comune di CASTAGNETO PO (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio e 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili determinate per l'anno 2000 con deliberazione di C.C. n. 4 del 29 febbraio 2000, nei valori di seguito indicati: aliquota ridotta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 5,5 per mille; aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie: 6,5 per mille. di confermare, inoltre, per l'anno 2001, la misura del valore delle aree fabbricabili per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, determinando la stessa in L./mq 70.000 (e 36,15) per tutto il territorio comunale. (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001 la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, come modificato dall'art. 55 della legge 662/1996, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000. 2. di dare atto che l'applicazione della riduzione dell'imposta del 50 per cento prevista dal comma 1, dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 505/1992 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e' disciplinata nel dettaglio dall'art. 5 del regolamento comunale dell'I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 15/1999. (Omissis). A6715637

Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che per chiarezza si elencano di seguito: a) aliquota ordinaria 6,8 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e alle abitazioni date in affitto con contraenti registrati ad inquilini residenti, b) aliquota ridotta 4,4 per mille: da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 46 del 21 dicembre 1998 successivamente modificate con delibere consiliari n. 5 del 9 febbraio 1999 e n. 2 del 22 febbraio 2000; c) aliquota ridotta 6 per mille: da applicare alle abitazioni locate a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota maggiorata 9 per mille: in applicazione dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 da applicare agli alloggi non locati. Di confermare, altresi', la detrazione d'imposta fissata in L. 200.000 da applicare all'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze, ai sensi dello articolo 817, del codice civile, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per la prima abitazione e rapportata al periodo dell'anno durante i quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715638

Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze e nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.; 3. di confermare la detrazione in L. 300.000 spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2 art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata dell'art. 3 comma 56 del decreto legislativo n. 662/1996 e ss.mm.ii. (Omissis). A6715639

Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare (Omissis), con effetto dal 1o gennaio 2001, la seguente articolazione di aliquote, da applicare dai contribuenti, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili: 6,2 per mille aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni; 5,2 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/1992); 7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona. 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino all'occorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto per l'anno 2001, che per l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 dell'I.C.I. dovuta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei contribuenti nelle situazioni di disagio economico e sociale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la situazione di difficolta', sara' disciplinata dal regolamento comunale d'imposta, che il consiglio comunale andra' a deliberare entro la data di approvazione del bilancio di previsione anno 2001. (Omissis). 1. di integrare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il punto 1. della deliberazione G.C. n. 29 del 22 febbraio 2001 fissando l'aliquota del 3,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili ai sensi degli accordi previsti dall'articolo 2 della legge n. 431/98. (Omissis). A6715640

Il comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio comunale per l'anno 2001; 2. determinare in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001. (Omissis). A6715641

Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 6 marzo 2000; aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,3 per mille, 2. di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). A6715642

Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote ICI per l'anno 2001 come segue: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta al 4,75 per mille: a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica; b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) alle condizioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al 2o grado (genitori, figli, fratelli, nonni nipoti) previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione. Aliquota elevata al 6 per mille: a) alle abitazioni non locate. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura annua di L. 200.000; di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e piU' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato avente reddito complessivo annuo di importo non superiore a L. 14.000.000; b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 22.000.000 maggiorato di L. 7.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1; A/8; A/9; A/10; c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 36.000.000. Di determinare i seguenti criteri applicativi: 1. il contribuente deve presentare la richiesta, autocertificazione nella quale dovra' dichiarare: nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000. 2. la richiesta dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio tributi del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale n. 1, entro il mese di giugno 2001. 3. i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rete I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta. 4. l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze, liberamente individuate dal contribuente in numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel catasto fabbricati. (Omissis). A6715643

Il comune di CASTELVERDE (provincia di Cremona) ha adottato il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura indifferenziata del 5,5 per mille; 2. di applicare in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all'art. 9 del vigente regolamento applicativo dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di stabilire in L. 300.000, ad integrazione delle vigenti norme regolamentari, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell'immobile occupato, di eta' non inferiore a sessantacinque anni con un reddito non superiore al minimo vitale e per i cittadini della medesima fascia di eta' in qualita' di proprietari dell'immobile occupato e solo dell'immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a L. 800.000. (Omissis). A6715644

Il comune di CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (provincia di Teramo) ha adottato il 14 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare (omissis), nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. (Omissis). A6715645

Il comune di CATANZARO ha adottato il 18 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). le vigenti aliquote dell'I.C.I. sono le seguenti: detrazioni L. 200.000; abitazione ordinaria 6 per mille; abitazione principale 5,5 per mille; abitazioni locate 5,5 per mille; abitazioni non locate 7 per mille; fabbricati invenduti 4 per mille. (Omissis). A6715646

Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per il 2001 l'aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale e di proporre l'aliquota al 6 per mille per le abitazioni successive alla prima. (Omissis). A6715647

Il comune di CAZZAGO SAN MARTINO (provincia di Brescia) ha adottato l'11 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,1 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715648

Il comune di CENTRACHE (provincia di Catanzaro) ha adottato il 12 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). A6715649

Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il corrente anno finanziario 2001 le aliquote I.C.I., nella misura di seguito indicata: 4,5 per mille: aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado; 6,8 per mille: aliquota I.C.I. da applicarsi a tutti gli altri immobili. (Omissis). aumento della detrazione prima casa passando dalle attuali 230.000 a L. 250.000; aumento fino a L. 500.000 della detrazione per abitazione principale, a favore di soggetti che risultino proprietari di unica abitazione adibita a residenza e titolari di solo reddito derivante da pensione sociale o minima, purche' gli stessi non abbiano effettuato in futuro atti di donazione dei propri beni finalizzati all'ottenimento del beneficio. (Omissis). A6715650

Il comune di CERRETO GRUE (provincia di Alessandria) ha adottato il 24 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Cerreto Grue nella misura unitaria del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' determinata nella misura di L. 200.000 pari a e 103,29; 3. di dare atto che il regime fiscale delle pertinenze e', ai sensi di quanto in narrativa, con particolare riferimento alle abitazioni principali, quello dell'immobile principale; 4. di dare atto che, con riferimento al regime fiscale dei terreni agricoli ai sensi di quanto in narrativa, fermi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento ai parametri reddituali, il regime agevolativo dei titolari di terreni agricoli e' estensibile altresi' a soggetti percepenti trattamenti pensionistici agricoli. (Omissis). A6715651

Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato il 3 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001; aliquota unica: 5 per mille; riduzione unica: L. 200.000. (Omissis). A6715652

Il comune di CERVESINA (provincia di Pavia) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2001. (Omissis). A6715653

Il comune di CHIES d'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille; b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille; c) aree edificabili: aliquota ordinaria del 6 per mille; d) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, di proprieta' di contribuenti non residenti nel comune di Chies d'Alpago ovvero posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i contribuenti residenti in questo comune: 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in lire 225.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), come definite dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del Codice civile recita: Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puO' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima ). Tale agevolazione si traduce nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come gia' previsto dall'anno 1997; 5. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come gia' previsto dall'anno 1998; (Omissis). A6715654

Il comune di CICCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le tariffe e detrazioni I.C.I. gia' operanti nell'anno 2001 A) per la prima abitazione: 5,5 per mille; B) per la seconda abitazione: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). A6715655

Il comune di COLLE di TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' confermata nella misura del sei per mille. (Omissis). A6715656

Il comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. approvare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.): 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria; confermare la detrazione d'imposta di L. 240.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715657

Il comune di COLOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). conferma aliquota unica 6 per mille; conferma detrazione prima casa L. 250.000 annue. (Omissis). A6715658

Il comune di COLONNA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di mantenere invariate per l'E.F. 2001 le aliquote e le detrazioni I.C.I. attualmente in vigore; di confermare pertanto per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni I.C.I. stabilite per l'anno 2000 con deliberazone C.C. n. 8 del 25 febbraio 2000 secondo il seguente prospetto: Tipologia immobili Aliquota Abitazione principale 7 per mille Aree fabbricabili 7 per mille Altri fabbricati 7 per mille Riduzioni - detrazioni d'imposta lire in ragione annua L. 300.000: le categorie dei soggetti passivi, in particolare disagio economico-sociale, a cui concedere le riduzioni o, in alternativa le detrazioni d'imposta vengono esattamente individuate come segue: 1) soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione comprenda uno o piU' disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dal certificato di riconoscimento d'invalidita' civile rilasciato da competenti strutture pubbliche; 2) altri soggetti passivi che abbiano un limite di reddito complessivo del nucleo familiare (risultante al 31 dicembre precedente l'anno di riferimento per l'I.C.I.) rientrante nei limiti di reddito in rapporto ai componenti del nucleo familiare: Composizione nucleo familiare Limiti per reddito familiare complessivo Unico componente L. 30.000.000 Due componenti L. 42.000.000 Tre componenti L. 50.000.000 Quattro componenti L. 55.000.000 Cinque componenti L. 60.000.000 Sei componenti L. 65.000.000 Sette componenti L. 70.000.000 Otto componenti L. 75.000.000 + 5.000.000 per componenti oltre gli otto Alle condizioni descritte in delibera. (Omissis). A6715659

Il comune di COLOSIMI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di fissare le aliquote I.C.I. 2001 nel seguente modo: prima abitazione 5 per mille; seconda abitazione 6 per mille; terreni edificabili ed altri immobili 5,5 per mille; abitazioni in ristrutturazione 3 per mille. (Omissis). A6715660

Il comune di COMITINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'armo 2001 l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715661

Il comune di CORLEONE (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle misure di cui al seguente prospetto: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote per mille 1 Unita' immobiliare adibita ad abitazione 4 principale 2 Tutte le altre unita' immobiliari 6 3 Aree fabbricabili 6 Confermare per l'anno 2001 le detrazioni di imposta come stabilito con deliberazione di consiglio comunale n. 20/2000: N.D. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione di (nonche' categorie di soggetti in di imposta % imposta (lire in situazioni di particolare disagio ragione annua) economico-sociale) 1 Unita' immobiliare adibita ad abi- I 500.000 tazione principale (Omissis). A6715662

Il comune di CORNUDA (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001: a) aliquota per abitazione principale: 5 per mille intendendosi come tale: l'unita' immobiliare ad uso abitazione e relative pertinenze nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, vi risiede; l'unita' immobiliare ad uso abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e non locata; b) aliquota per tutti gli altricasi non contemplati nel punto di cui sopra: 7 per mille; c) detrazione per abitazione principale L. 250.000 (pari a ad e 129,11); d) di confermare per l'anno 2001 i valori di riferimento delle aree edificabili approvati con verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 011 del 28 febbraio 2000. (Omissis). A6715663

Il comune di CORTANZE (provincia di Asti) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di dare atto che l'importo della detrazione fissa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale resta stabilito nella misura di legge di L. 200.000. (Omissis). A6715664

Il comune di CORTEMAGGIORE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille e la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 210.000. (Omissis). A6715665

Il comune di COSTANZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille. 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). A6715666

Il comune di CROCEFIESCHI (provincia di Genova) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare l'aliquota I.C.I. aI 4,5 per mille con l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione. (Omissis) A6715667

Il comune di DARa' (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille. 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ridotta al 4% per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti residenti, quali proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonche' per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado (padre, madre e figli) se negli stessi il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. 3. di assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purche' non locata. 4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 ed applicando la stessa anche ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. (Omissis). A6715668

Il comune di DOLEGNA DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille. 2. di applicare la detrazione base per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, art. 55 della legge n. 662/1996 (L. 200.000). (Omissis). A6715669

Il comune di ENNA ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota sugli immobili nella misura unica del 4,8 per mille. 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). A6715670

Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di fissare, per l'anno 2001, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 1) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e degli assegnatari di alloggi da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. La stessa aliquota e' applicata per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; B) nella misura del 5 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali; 2) di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il proprietario puO' predisporre la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata ai sensi della legge del 4 gennaio 1968 n. 15. La perizia tecnica oppure l'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione. (Omissis). 5) di fissare, infine che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000. (Omissis). A6715671

Il comune di FASANO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare (omissis), per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate: a) 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento comunale I.C.I., con detrazione dell'imposta di L. 200.000; b) del 5,5 per mille per gli immobili accatastati e riportati sotto le categorie attuali C/1; C/3; D/1; D/2; D/3; c) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli individuati sub lettere a) e b). (Omissis). A6715672

Il comune di FENEGRO' (provincia di (Como) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): del 5 per mille per abitazione principale; del 5,2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. Istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni; 2. di equiparare alle abitazioni principali: a) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; c) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado. 3. Sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. (Omissis). A6715673

Il comune di FERLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili come segue: a) 4,25 per mille per abitazione principale; b) 4,75 per mille per le altre abitazioni; c) L. 300.000 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). A6715674

Il comune di FIUMEFREDDO di SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 4,5 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 2001 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 2001 la detrazione spettante per le abitazioni principali da L. 250.000 a L. 280.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore di contribuenti che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e che appartengono alle seguenti categorie: a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque di pensione, con reddito familiare lordo annuo ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 14.800.000 nell'anno 1999; b) famiglie in cui nel proprio nucleo familiare c'e' uno o piU' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75%, con reddito familiare lordo annuo ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 24.000.000 nell'anno 1999; c) famiglie numerose composte da 5 o piU' componenti il cui reddito familiare lordo annuo ai fini I.R.P.E.F. non superi L. 25.000.000 nell'anno 1999. Per ottenere le suddette agevolazioni, il contribuente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti a) b) e c) entro il 31 maggio 2001. 4. Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715675

Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione del 29 marzo 2001 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. abitazione principale aliquota 5 per mille; 2. abitazione secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa o tenuta a disposizione aliquota 6 per mille. 3. confermare per l'anno 2001 la stessa detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). A6715676

Il comune di FORINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Rende noto che con deliberazione di giunta comunale n. 202 del 22 novembre 2000 e' stata riconfermata al 6 per mille l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2001. (Omissis). A6715677

Il comune di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Francavilla Bisio nella misura del 6 per mille; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715678

Il comune di GALATINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le stesse aliquote applicate nell'anno 2000 fissando, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; altri immobili nella misura del 6 per mille; 2. dare atto che l'importo per l'anno 2001 sara' almeno pari a quello realizzato nell'anno 2000. (Omissis). A6715679

Il comune di GENAZZANO (provincia di Roma) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2001 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota ridotta: 6,8 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto b); b) aliquota ridotta: 6,3 per mille, da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 1, dell'art. 14 del richiamato regolamento. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2001 in L. 200.000. (Omissis). A6715680

Il comune di GIOIA del COLLE (provincia di Bari) ha adottato l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Tipologia aliquota per mille: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; 4,5 per mille; Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimora abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche, relative pertinenze (concetto di pertinenza riportato alla lett. A) dell'art. 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 78 del 23 dicembre 1998). Sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultano locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate; e) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da un unico proprietario purche' comunicante con l'abitazione principale, anche se catastalmente distinte o appartenenti a categorie diverse; f) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale diretta fino al secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli), a condizione che dette unita' immobiliari siano classificate nel gruppo catastale A). Aree fabbricabili, alloggi realizzati e non venduti, 6,8 per mille; Fabbricati inagibili, inabitabili o fatiscenti art. 17 e 18 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (C.C. n. 78 del 23 dicembre 1998). 2. di confermare e riconoscere sulle unita' immobiliari di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) la detrazione d'imposta di L. 220.000. 3. di confermare e dare atto che ai sensi dell'art. 21 sono esenti dall'imposta. a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, e che il titolare si trovi in condizioni di assistibilita' da parte del comune, b) l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da pensionati aventi residenza anagrafica nel comune e beneficiari di pensione non superiore ai minimi I.N.P.S., a condizione che gli stessi e i familiari con i quali abitualmente dimorano non possiedono altri redditi; c) l'abitazione principale di proprieta' di contribuenti aventi residenza anagrafica nel comune che dimostrino di trovarsi nelle condizioni di assistibilita' continuativa da parte del comune in base all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di interventi economici e assistenziali; d) sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento, ovvero in qualita' di locatario finanziario, ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1 lettera C) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attivita' assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche ricettive culturali, ricreative e sportive; e) i terreni incolti e quelli non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole (quali attivita' industriali senza interventi edificatori), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento comunale sugli immobili, sono esclusi dall'imposta; f) non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli per ragione di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati. (Omissis). A6715681

Il comune di GIZZERIA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 5 per mille abitazione principale e relative pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; b) 6,5 per mille, immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze; confermare per l'anno 2001, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 662/1996 di L. 320.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i cittadini residenti non estendendo peraltro la suddetta detrazione per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. (Omissis). A6715682

Il comune di GRANOZZO con MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille; 2. di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). A6715683

Il comune di GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715684

Il comune di GIOI (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille prima casa; 6 per mille tutti gli altri casi; L. 200.000 detrazione prima casa. (Omissis). A6715685

Il comune di GUALDO CATTANEO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per l'abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota per gli immobili oggetto di recupero di cui al comma 5, art. 1 della legge 29 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille; riconoscimento della qualifica di abitazione principale alle U.I. di proprieta' di anziani o disabili, non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cura a seguito di ricovero permanente. Detrazione annua per abitazione principale L. 250.000. (Omissis). A6715686

Il comune di ISERNIA ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) aliquote d'imposta: 1) aliquota pari al 5,5 per mille per le abitazioni principali nei casi previsti dall'art. 5 del vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del commissario prefettizio n. 37 del 27 novembre 1998; 2) aliquota pari al 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali (ctg. Catastali A, B, C, D, ed aree fabbricabili); 3) aliquota pari al 7 per mille per le abitazioni adibite ad uso diverso da quello abitativo. B) detrazioni d'imposta: 1) detrazione per abitazione principale pari a L. 220.000; 2) detrazione per abitazione principale pari a L. 250.000 per le seguenti categorie di contribuenti: a) pensionanti ultrasessantenni che, nel corso dell'anno 2000, non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo superiore a L. 18.000.000; b) soggetti che, nel corso dell'anno 2000, siano stati disoccupati per almeno sei mesi e che non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo superiore a L. 18.000.000. Per entrambe le categorie di cui sopra la detrazione, pari a L. 250.000, spetta a condizione che gli interessati producano apposite istanze entro il termine del pagamento dell'acconto d'imposta dovuto per l'anno 2001. (Omissis). A6715687

Il comune di JESI (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 7 per mille (aliquota ordinaria) * fabbricati in genere ed aree edificabili; b) 4 per mille (aliquota ridotta) * fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per soggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili (per tre anni dall'abitabilita' e senza detrazione); * abitazioni principali (con detrazione di L. 200.000) di contribuenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000 ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione): 1) siano titolari di un'unica abitazione; 2) facciano parte di un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone e che abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2000 non superiore a: L.12.000.000 (1 persona); L. 20.000.000 (2 persone); 3) che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6; * abitazioni principali (con detrazione di L. 200.000) di contribuenti disoccupati alla data del 30 giugno 2001 ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione): 1) siano titolari di un'unica abitazione; 2) abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2000 non superiore a L.12.000.000 (1 persona); L. 20.000.000 (per tutto il nucleo familiare); 3) che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6; * abitazioni locate con contratto controllato e depositato: legge 431/98 (senza detrazione); c) 4,5 per mille (aliquota ridotta) * abitazione principale del soggetto passivo (con detrazione di L. 200.000); * abitazioni concesse dal proprietario (senza detrazione e da certificare con apposita dichiarazione) in uso gratuito a parenti in linea retta, collaterale ed affini (genitori, figli fratelli, nipoti, cognati, nuore, generi, suoceri): nelle fattispecie precedente detrazione di L. 200.000 in caso di utilizzo scambievole; * unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, purche' la stessa non risulti locata (con detrazione di L. 200.000); * unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (con detrazione di L. 200.000); * alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (con detrazione di L. 200.000); * unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero purche' la stessa non risulti locata (con detrazione di L. 200.000); d) 6 per mille (aliquota ridotta) * terreni agricoli. (Omissis). Una pertinenza assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce (ubicata nella stesso edificio o max a 300 m) versamenti su c.c.p. n. 12532602 intestato a: comune di Jesi, servizio tesoreria, riscossioni I.C.I. (Omissis). A6715688

Il comune di LACES (LATSCH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. con l'effetto per l'anno 2001 viene fissata la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazioni, aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili non esenti dall'imposta ecc.); 2. con l'effetto per l'anno 2001 viene fissata la seguente detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per gli appartamenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata siti nel comune di Laces: L. 850.000. (Omissis). A6715689

Il comune di LALLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di rideterminare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le seguenti aliquote differenziate, con detrazione fissata in L. 200.000 per l'abitazione principale: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lett. b) della presente delibera, nella misura del 6,55 per mille; b) aliquota nella misura del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di dare atto che per l'anno 2001, in base alle disposizioni e agli orientamenti sviluppatisi in materia, per tutti i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, le pertinenze sconteranno l'aliquota agevolata stabilite nella misura del 5 per mille, fatte salve ulteriori disposizioni e orientamenti in materia, su cui il comune potra' esprimersi. (Omissis). A6715690

Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 e 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille. (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'importo della detrazione per l'abitazione principale inerente l'I.C.I. in L. 220.000. (Omissis). A6715691

Il comune di LISSONE (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquota ordinaria per i fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente) aree fabbricabili, terreni agricoli: 6 per mille; 2. aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5,5 per mille. Di applicare all'imposta in oggetto la detrazione nella misura annua lorda di L. 200.000. (Omissis). A6715692

Il comune di LUMEZZANE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del sei per mille dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le fattispecie soggette a tassazione. (Omissis). 1. di approvare, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura annua di L. 200.000; 2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le agevolazioni in tema di maggiore detrazione I.C.I., previste per i proprietari dell'abitazione principale, per l'importo di ulteriori L. 200.000 o di ulteriori L. 140.000, in conformita' ai criteri e secondo le modalita' in premessa specificate; 3. di estendere il beneficio della maggiore detrazione all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata; 4. di estendersi altresi' l'agevolazione in oggetto alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale che abbiano ivi stabilito la residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento comunale sull'I.C.I. (Omissis). A6715693

Il comune di LONGARE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. di prendere atto delle seguenti detrazioni: a) L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, b) L. 300.000 per i seguenti casi: per nuclei familiari i cui componenti con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita' superiore ai 2/3; per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di 3 figli a carico; per nuclei familiari di almeno 2 persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000; c) L. 350.000 per i seguenti casi: per nucleo familiare titolare di reddito lordo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilita' lunga. (Omissis). A6715694

Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria e del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze; 2. di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715695

Il comune di LONGONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie, applicando le detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, commi 1 e 2, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 28 dicembre 1996, n. 662 mantenendo invariata la detrazione nella misura di L. 200.000. (Omissis). A6715696

Il comune di LOZIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille senza diversificazione alcuna e con detrazione di L. 220.000 per abitazione principale. (Omissis). A6715697

Il comune di LUGNANO in TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. abitazione principale: 5,5 per mille; 2. seconda casa (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati): 7 per mille; 3. altri fabbricati: 6 per mille; 4. aree edificabili: 4 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715698

Il comune di MAGISANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 rimane confermata nella misura ordinaria del 6 per mille. (Omissis). A6715699

Il comune di MAIERA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata nella misura del 6 per mille e del 4,5 per mille per i terreni edificabili; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nell'importo di L. 200.000 annue. (Omissis). A6715700

Il comune di MALa' (provincia di Trento) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura agevolata del 4,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale; 2. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a L. 250.000, per i seguenti soggetti: pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinente non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale) e pensione con integrazione al minimo; portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 66 per cento) in possesso di certificazione della commissione istituita a' sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, che non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento. (Omissis). A6715701

Il comune di MARCIANA (provincia di Livorno) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nel 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata  applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie o proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 7 per mille aliquota per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di stabilire la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). A6715702

Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per il 6,4 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota e' fissata al 3 per mille; di stabilire, altresi', che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). A6715703

Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). A6715704

Il comune di MOGLIANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per il 2001, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,5 per mille; 2. di determinare per il 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a carico degli alloggi non locati, nella misura del 9 per mille, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni; 3. di determinare per il 2001, su favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Mogliano Veneto, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota agevolata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille; 4. di elevare, per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000 concedendola ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: Siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette ed abbiano un reddito complessivo lordo, riferito all'anno 2000, compresi i redditi esenti, non superiore a tre volte la pensione minima I.N.P.S., escluso quello derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette, incrementato di L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico. L'abitazione principale deve essere l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. (Omissis). A6715705

Il comune di MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). A6715706

Il comune di MONTa' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). A6715707

Il comune di MONTALBANO ELICONA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a' stata confermata nella misura unica del 6 per mille; 3. di confermare, per l'anno 2001, in L. 300.000 la detrazione annua dell'imposta sugli immobili per le abitazioni principali site sul territorio comunale. (Omissis). A6715708

Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare e approvare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille; evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali urbane del 5 per cento, nonche' i redditi dominicali del 25 per cento ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I. (Omissis). A6715709

Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). La Giunta comunale, con atto n. 21 del 7 marzo 2001 delibera di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). A6715710

Il comune di MONTEMAGGIORE al METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare (omissis), per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; 6 per mille per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 2000, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 la detrazione di L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di una unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999. (Omissis). A6715711

Il comune di MONTEMIGNAIO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 6 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, con applicazione della detrazione di L. 200.000; 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). A6715712

Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). A6715713

Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per il 2001 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate come segue: 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.; 7 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.). (Omissis). A6715714

Il comune di ONETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota unica; 2. di dare atto che ai fini dell'individuazione della pertinenza si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I.; 3. detrazione prima casa (da estendersi anche alle pertinenze) L. 200.000. (Omissis). A6715715

Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto b); b) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini entro il secondo grado; 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera A, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta  ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale equiparate del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). A6715716

Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). c) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Osmate per l'anno 2001, nella misura ordinaria del 6 per mille, con le seguenti eccezioni: abitazione principale,fabbricati equiparati e relative pertinenze: aliquota 5 per mille; d) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di L. 200.000. La suddetta detrazione  elevata a L. 300.000 a favore del pensionato o dei pensionati anagraficamente conviventi, in possesso dei seguenti requisiti: 1. possesso, nel territorio italiano, di reddito di fabbricati costituiti unicamente dal solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze dell'abitazione principale; 2. titolare di reddito da pensione; 3. essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili I.R.P.E.F. riferiti all'anno 2000: fino a L.15.000.000 se unico componente e fino a L. 20.000.000 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare; 4. l'immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A/2 e A/6. Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare la richiesta di autocertificazione agli uffici comunali entro il 30 giugno 2001. (Omissis). A6715717

Il comune di OSPITALE di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille; 2. di elevare a L. 350.000, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). A6715718

Il comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno in corso le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: aliquota del 6,5 per mille per le case tenute a disposizione, agibili e non locate; aliquota del 6 per mille per le altre tipologie di immobili; (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni di imposta per l'abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili: L. 300.000 (e 154,94) a favore dei pensionati soli il cui reddito e' costituito da sola pensione minima ed a favore dei nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale; L. 200.000 (e 103,29) per i contribuenti non rientranti nella casistica precedente. (Omissis). A6715719

Il comune di PALAZZO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, stabilite con delibera di consiglio comunale n. 3 deI 25 febbraio 2000 e precisamente: abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui alIart. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000 (e 103,29); (Omissis). A6715720

Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno d'imposta l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per la prima abitazione nella misura del 4,5 per mille e quella ordinaria nella misura del 5 per mille; di determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle sottoindicate condizioni, le detrazioni dell'imposta di L. 200.000 prevista dal suddetto articolo  elevata per l'anno 2001 a L. 300.000: a) pensionati aventi un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo I.N.P.S. e che non abbiano proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la detrazione; b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico un portatore handicap risultante da certificazione rilasciata dal- l'unita' sanitaria locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'I.N.P.S. e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile. (Omissis). A6715721

Il comune di PERTENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto; (Omissis). A6715722

Il comune di PETRIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare ancora la detrazione di L. 200.000 (art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). A6715723

Il comune di PETRIOLO (provincia di Macerata) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, detrazione L. 200.000; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di stabilire, inoltre, che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' elevata a L. 300.000 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2001: A) contribuente ultrasettantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e relative pertinenze e da pensione minima I.N.P.S., ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di eta' e di reddito; B) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidita' pari al 100 per cento. (Omissis). A6715724

Il comune di PEZZOLO VALLE UZZONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 6,3 per mille per tutti gli immobili e aree fabbricabili; 2. di stabilire come modalita' di riscossione quella diretta, con versamento sul c.c. postale intestata alla tesoreria del comune di Pezzolo Valle Uzzone e/o versamento presso il tesoriere; (Omissis). A6715725

Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). del 6 per milIe: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze come definite dall'art. 817 del codice civile, nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente; del 6 per mille: per immobili destinati ad attivita' produttive; del 6 per mille: per terreni edificabili; del 6,5 per mille: per le altre unita' immobiliari, possedute dal contribuente in aggiunta all'abitazione principale; detrazione di imposta prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 230.000; (Omissis). A6715726

Il comune di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale e la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 250.000 come gia' stabilito per l'anno 2000 con atto del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2000; 2. di estendere per l'anno 2001 la detrazione disposta in favore dell'abitazione principale alle relative pertinenze; (Omissis). A6715727

Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): N.D. Tipologia degli immobili Aliquota ‰ (per mille) 1. Immobili siti nel comune di Pincara 6 2. Unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazio- 7 ne principale, non locata 3. Fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che 4 hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'atti- vita' la costruzione e l'alienazione di immobili 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione di imposta di imposta (Lire in ra- % gione annua) 1. Unita' immobiliare adibita ad abitazione 200.000 principale (le agevolazioni per l'abitazione prin- cipale vengono estese a una sola pe- rtinenza, come da variazione in corso di adozione del regolamento per l'ap- plicazione dell'imposta comunale su- gli immobili) (Omissis). A6715728

Il comune di PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) unita' immobiliari (seconde case) di soggetti non residenti nel comune di Pisciotta aliquota 6,5 per mille; b) unita' immobiliari adibite (seconde case) di soggetti residenti nel comune di Pisciotta aliquota 5,5 per mille; c) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ovvero altri immobili non ricompresi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) aliquota 5 per mille; di stabilire e prevedere per l'anno 2001 un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore dell'abitazione principale; (Omissis). A6715729

Il comune di PIZZO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze C2/C6: 4 per mille; categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7; 2. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per le unita' immobiliari possedute (seconde case, magazzini, rimesse, negozi, uffici, ecc.): 7 per mille; categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10; C1, C2, C3, C6; 3. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di immobili inagibili o inabitabili: 4 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; 4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 5. aliquota da applicare per i soggetti passivi proprietari di terreni edificabili: 7 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). A6715730

Il comune di PIZZONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare al comune di Pizzoni nel corso dell'esercizio 2001; (Omissis). A6715731

Il comune di POGGIODOMO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per

Il comune di Poggiodomo; (Omissis). A6715732

Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). A6715733

Il comune di POTENZA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2001, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote da applicare nell'anno 2001 per particolari tipologie di immobili come da prospetto che segue: TIPOLOGIE DI IMMOBILI NON SOGGETTE Aliquote AD ALIQUOTA ORDINARIA per mille 1 Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei sog- 4,75 soggetti passivi 2 Abitazioni, nel massimo di due unita', concesse in uso 4,75 gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al se- condo grado, nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno 3 Pertinenze dell'abitazione principale (garage o box o po- 4,75 sti auto, soffitte e cantine di cui alle categorie catasta- stali C2 e C6), nel limite massimo di tre unita' 4 Due o pi unita' immobiliari contigue, occupate ad uso 4,75 abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purche' sia stata presentata all'UTE regolare richiesta di varia- zione ai fini della unificazione catastale delle unita' me- desime 5 Unita' immobiliari non locate possedute a titolo di pro- 4,75 prieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in isti- tuti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 6 Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 4,75 a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 7 Alloggi regolarmente assegnati dall'azienda territoriale di 4,75 edilizia residenziale pubblica 8 Immobili concessi in locazione in base a contratti tipo, di 2 durata non inferiore a tre anni, definiti con accordo ter- ritoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, e destinati ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi 9 Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a studenti 2 universitari in base a contratti-tipo, di durata non infe- riore a sei mesi, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 431/1998 10 Immobili ad uso abitativo non beati per i quali non risu- 9 ltino essere stati registrati contratti di locazione da al- meno due anni 3. Di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: Riduzione Detrazione TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI d'imposta di imposta per cento (Lire in ragione annua) 1 Unita' immobiliari adibite ad abitazio- 200.000 ne principale dei soggetti passivi 2 Fabbricati dichiarati inagibili o inabi- 50% tabili e di fatto non utilizzati, limita- tamente al periodo dell'anno duran te il quale sussistono dette condi- zioni 3 Unita' immobiliari adibite ad abitazio- 300.000 ne principale, delle ipotesi di nu- clei familiari composti da non me- no di 4 persone, con reddito com- plessivo non superiore a lire 50.000.000 lordi e che possiedo- no esclusivamente l'immobile adi- bito a prima casa (Omissis). A6715734

Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota ridotta: 6 per mille, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. 2. confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, commi 2 e 4, del decreto legislativo 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). A6715735

Il comune di PREONE (provincia di Udine) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001 nella misura del 5,2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss. mm. ii.; 2. di fissare, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (e 103,29) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92. (Omissis). A6715737

Il comune di PREORE (provincia di Trento) ha adottato il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2001 del 4 per mille. (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, in L. 400.000 la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. (Omissis). A6715736

Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota fissa del 5 per mille per terreni e fabbricati; aliquota fissa del 7 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo; (Omissis). A6715738

Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota per abitazione principale 5,8 per mille (con detrazione di L. 200.000); b) aliquota ordinaria 6,6 per mille; c) aliquota alloggi sfitti 7 per mille (sono da considerarsi alloggi sfitti tutte quelle abitazioni che non essendo abitazioni principali sono a disposizione del proprietario e per le quali non esista un contratto di locazione registrato ai sensi di legge); d) aliquota per nuovi insediamenti produttivi 4 per mille (per nuovi insediamenti produttivi si considerano tutte quelle nuove attivita' imprenditoriali, escluse quelle commerciali, che dal 1o gennaio 2000 hanno iniziato o inizieranno ad operare sul territorio comunale. L'agevolazione riguardera' l'utilizzo sia di nuovi fabbricati che di fabbricati ristrutturati, ed avra' effetto tre anni). (Omissis). A6715739

Il comune di REGGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote approvate per il 2000 anche per l'anno 2001 come di seguito indicato: aliquota abitazione principale 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2001 pari a L. 200.000; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle concesse in locazione con contratto di tipo concordato ex art. 3 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 a soggetti che la utilizzano come abitazione principale; estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera C.C. n. 32 del 29 febbraio 2000. (Omissis). A6715740

Il comune di RIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota del 5,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa: abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il primo grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1o gennaio 2001. Tale richiesta dovra' essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile. l'aliquota del 5,8 per mille e' stabilita anche per le seguenti pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto: garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, nonche' il garage situato nel centro abitato nel quale e' sita l'abitazione principale. L'assimilazione, opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il mandatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. b) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 507/92. Di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000 per i soli proprietari catastalmente dell'immobile. Di confermare, anche per l'anno 2001, i valori delle aree fabbricabili cosi' come stabilite con deliberazione C.C. n. 7 del 28 febbraio 2000. (Omissis). A6715741

Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) ordinaria 5 per mille; b) abitazioni principali 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di confermare la detrazione di L. 400.000 spettante, per gli immobili adibiti a loro dimora abituale, ai seguenti soggetti passivi: a) inabili al 100 per cento; b) soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100 per cento, intendendo come nucleo familiare quello risultante dalle certificazioni anagrafiche; c) soggetti in condizione di permanente assistenza da parte del comune, in quanto al di sotto del minimo vitale; 4. di stabilire che per l'anno 2001 il servizio per la riscossione dell'I.C.I. sara' effettuato tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale, Banca di Credito Cooperativo Trevigiano S.c.a.r.l., e/o a mezzo conto corrente postale intestato Comune di Riese Pio X, servizio di tesoreria, riscossione I.C.I. . (Omissis). A6715742

Il comune di RIETI ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, l'aliquota ordinaria I.C.I., con effetto per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille per l'abitazione principale; 2. di determinare, l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2001, nella misura del 6,6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati; 3. di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.0000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'abitazione e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. di determinare, altresi' le maggiori detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti: a) persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000; b) persone o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al minimo vitale identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale (L. 8.640.000): detrazione L. 250.000; c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 250.000. Il consiglio comunale dispone per il 2001, dell'esenzione dall'imposta per gli immobili locati a canoni concertati. (Omissis). A6715743

Il comune di RIMA SAN GIUSEPPE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; L. 250.000 la detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715744

Il comune di RIMASCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria. L. 250.000 la detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715745

Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di cassare, nell'allegato A , punto A), particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione alla deliberazione C.C. n. 11 del 23 febbraio 2001, le parole a carico , per le motivazioni esposte in premessa; (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra quella gia' pubblicata nel S.O. n. 115 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2001, pag. 83, prima e seconda colonna. A6715746

Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2001, l'aliquota unica I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). A6715747

Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermando l'aliquota nella misura del 5 per mille ad eccezione: per i terreni agricoli, 6 per mille; per le abitazioni cedute in affitto e per le aree fabbricabili, 7 per mille; per unita' immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultino non locate e, comunque, tenute a disposizione, 8 per mille. Mantenendo in L. 400.000 la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nei seguenti casi: nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; nucleo familiare composto da uno o piU' pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (L. 543.650) o pensione integrata al minimo (L. 738.900) o titolare di assegno sociale (L. 659.650) comunque non cumulabili sui redditi 2000. (Omissis). A6715748

Il comune di ROBECCO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota: nella misura del 6 per mille per tutti i soggetti passivi; detrazione unica per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). A6715749

Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 come segue: (Omissis). 5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5 per mille, per l'unita' immobiliari posseduti da soci di cooperative edilizie; 5 per mille, per l'unita' immobiliare posseduti da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero; 5 per mille, per immobili concessi ad uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea diretta; 5 per mille per gli immobili di pertinenza dell'abitazione principale del titolare del diritto reale purche' a servizio dell'abitazione principale del titolare del diritto. 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo tenute a disposizione come residenza secondaria o comunque diversi dagli immobili sopra indicati; 7 per mille per terreni, box, garage, posto auto, tettoie, soffitte, porticato, cantine, legnaie, lavatoio-stenditoio che non sono di pertinenza dell'abitazione principale. Detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, la detrazione e' estesa alle pertinenze per la sola parte di essa che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale del solo titolare del diritto reale. (non si applicano le detrazioni per gli immobili concessi a titolo gratuito ad ascendenti e discendenti per i quali si applica solo l'aliquota del 5 per mille). Riduzioni: l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati. Note: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, vi risiede. Il contribuente dovra' comunicare all'ufficio tributi le unita' immobiliari concesse a titolo gratuito agli ascendenti o discendenti di primo grado. Per usufruire della detrazione del 50 per cento questa dovra' essere accertata dall'ufficio tecnico con perizia giurata a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15. (Omissis). A6715750

Il comune di ROCCACASALE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. (Omissis). A6715751

Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 30 gennaio 2001 e 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). n. Categoria aliquota ordine di appartenenza per mille 1 Terreni agricoli 5 2 Aree fabbricabili 7 3 Immobili classificati Cat C (escluso pertinenze di abi- 5 abitazione principale, nel limite fissato dal regola- mento comunale I.C.I.) 4 Immobili classificati Cat A (escluso A/9 e A/10): a) abitazione principale: 4 b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 secondo il protocollo n. 1988/1999 4 c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 431/1998, nell'anno 2000 e successivi: 5,5 d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato negli anni precedenti: 6,6 e) abitazione non locata per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data di scadenza del pagamento dell'imposta, ad esclusione della abitazione per persone residenti all'estero e della sola abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: 9 f) altre: 7 5 Pertinenze (immobili classificati C/2-C/6-C/7) pertinenza di u.i di cui ai punti 4.a - 4.b 4 pertinenza di u.i di cui al punto 4.e 9 altre pertinenze 7 6 Immobili diversi dai precedenti 5 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/92 e secondo quanto indicato dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. delibera c. c. 169/1998 e successive modificazioni, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi, residenti anagraficamente nel comune, proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, anziani che abbiano preso residenza in istituti di ricovero o istituti di cura, nella misura di L. 200.000; 2. di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione suddetta a L. 320.000 per i soggetti passivi di cui al punto 1) purche' l'u.i. sia classificata in categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6. 3. di elevare ulteriormente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del citato decreto legislativo n. 504/1992, tale detrazione a L. 450.000 alle seguenti categorie: a) soggetti passivi possessori solo dell'immobile per il quale viene chiesta la maggiore detrazione (oltre le eventuali pertinenze) e considerati in particolare condizione di indigenza, aventi per l'anno 2000 un reddito imponibile (al netto delle ritenute fiscali ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione stessa e della relativa pertinenza) riferito al nucleo familiare, ricompreso nella declaratoria della delibera giunta comunale 952 del 30 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; b) soggetti passivi disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali e certificati dalle competenti ASL alla data del 1o gennaio 2001, a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre l'eventuale pertinenza, aventi per l'anno 2000 un reddito imponibile (al netto delle detrazioni fiscali ed escluso il reddito dl fabbricato per il quale si chiede la detrazione, della pertinenza ed eventuale indennita' di accompagnamento), riferito al nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000; 4. di stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui ai punti 2) e 3) e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; b) che l'immobile per il quale si chiede la detrazione non sia classificato nelle categorie catastali A/1-A/7-A/8-A/9; c) presentazione di apposita domanda al Servizio tributi entro il 31 dicembre 2001, corredata da adeguata certificazione e documentazione attestante il possesso di tali requisiti. (Omissis). A6715752

Il comune di ROVELLASCA (provincia di Como) ha adottato, il 3 marzo 2001 e il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
 
aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa e per le relative pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' non locate: 5,1 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione e non locata e per le relative pertinenze: 6 per mille. (Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; 2. di determinare, (omissis), in L. 300.000 la detrazione spettante ai pensionati che abbiano compiuto i sessantacinque anni d'eta' entro il 31 dicembre 2000 e che: abbiano un reddito complessivo familiare non superiore a L. 28.000.000 lordi, aumentato di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico; siano titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sulle pertinenze alla stessa ascrivibili, a condizione che detta abitazione principale non sia classificata o classificabile nelle categorie catastalei A1 (abitazioni di tipo signorile) A8 (abitazioni in ville), A9 ( castelli palazzi di eminenti pregi artistici e storici); non siano titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale digodimento su immobili diversi dall'abitazione principale, dalle pertinenze della abitazione principale e dai terreni agricoli; 3. di considerare, per le ragioni di cui in premessa, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). A6715753

Il comune di S. MAURO FORTE (provincia di Matera) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota del 6 per mille; 2. di fissare in L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 limitatamente a quanti al primo gennaio 2001 abbiano compiuto il sessantottesimo anno di eta'; 3. di fissare in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 per le altre categorie di soggetti d'imposta. (Omissis). A6715754

Il comune di SAN GIOVANNI al NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) di prevedere per l'anno 2001 delle maggiori detrazioni per abitazione principale e piU' precisamente: 1. di elevare la detrazione per l'abitazione principale (che per l'anno 2000 era prevista nella misura unica di L. 200.000) fino a concorrenza dell'imposta per i cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico o sociale ed assistiti dal comune in via continuativa; 2. di applicare inoltre una detrazione dell'imposta pari all'ammontare della stessa in favore dei soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti: a) avere compiuto sessantacinque anni alla data 31 dicembre 2000; (eliminato il limite di eta); b) possedere, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l'unita' immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione; c) possedere un'unita' immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10; d) che siano titolari di redditi, relativamente alla dichiarazione dei redditi 1999 presentata nel 2000, imponibili ai fini I.R.P.E.F. pari o inferiore all'importo di: L. 16.000.000 per nucleo familiare composto da una persona; L. 22.000.000 per nucleo familiare composto da due persone; piU' L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico; e) non avere tra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri fabbricati o aree edificabili sull'intero territorio nazionale ed estero; 3. di elevare la detrazione ordinaria di L. 200.000 a L. 400.000 per l'abitazione principale per i soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti: a) nuclei familiari con reddito lordo al fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999 non superiore a L. 25.000.000, aumentabile di L. 5.000.000 per ogni persona a carico. b) possesso, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l'unita' immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione; c) possesso di un'unita' immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10; d) non avere tra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri fabbricati o aree edificabili sull'intero territorio nazionale ed estero; 4. di elevare altresi' la detrazione ordinaria di L. 200.000 a L. 400.000 per l'abitazione principale in favore dei soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti: a) presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap, individuato e certificato dalle competenti autorita' sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992; b) possesso a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l'unita' immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione; c) possesso un'unita' immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10; d) i componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di altri fabbricati o aree fabbricabili sull'intero territorio nazionale ed estero. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioe' quella risultante nello stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data di presentazione della richiesta. Dal computo dei redditi di cui al punto 2, lettera d) ed al punto 3. lettera a) rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, cosi' come intesa ai fini I.R.P.E.F. (redditi di fabbricati). La detrazione di cui ai punti 1-2-3 e 4 sara' applicabile a favore dei contribuenti residenti nel comune di San Giovanni al Natisone al 31 dicembre 2000. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi, dal 1o aprile al 15 maggio 2001, pena la decadenza. Inoltre dovranno autocertificare, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti richiesti per poter beneficiare delle maggiori detrazioni. Per i contitolari sara' sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi. La richiesta ha validita' per l'intero anno. 3. delibera determinazione aliquota I.C.I. e detrazione abitazione principale per l'anno 2001: confermata per l'anno 2001 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,2 per mille; confermata per l'anno 2001 la detrazione ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). A6715755

Il comune di SAN LORENZO ISONTINO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A. 5 per mille per le abitazioni principali; B. 5,5 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C) destinate a servizio di tali alloggi non locati; C. 5,5 per mille per le aree fabbricabili; D. detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000; E. detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze classificabili nelle categorie catastali C), di L. 300.000 alle categorie di seguito indicate: a) persone indigenti segnalate dall'ufficio assistenza del comune; b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50 per cento, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nel 2000, al netto dell'indennita' di invalidita', dell'assegno di accompagnamento o di altre forme di sostegno, sia inferiore al seguente limite: nucleo familiare fino a 2 componenti: L. 30.000.000. Il limite reddituale si eleva a L. 10.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; c) persone il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno 2000 un reddito complessivo lordo, ai fini I.R.P.E.F., non superiore a: L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da n. 1 persona; L. 18.000.000 nel caso di nucleo familiare composta da n. 2 persone; Il limite reddituale si eleva a L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare; d) alle giovani coppie comunque costituite con eta' entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2000, non superiore a L. 30.000.000. Il limite reddituale si eleva a L. 2.500.000 per ogni figlio a carico; e) anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che l'abitazione non risulti locata. Di stabilire che le detrazioni di cui al punto 5) del presente atto verranno subordinate alla presentazione, di idonea richiesta, da effettuarsi all'ufficio tributi convenzionato, attestante il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis). A6715756

Il comune di SAN MARTINO sulla MARRUCINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria per tutto il territorio comunale: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per l'abitazione principale del contribuente: 5 per mille; c) aliquota maggiorata per abitazione non locata: 6,5 per mille. 2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3) Stabilire che Abitazione non locata e' quell'abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi. 4) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5) Dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). A6715757

Il comune di SAN PIETRO a MAIDA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili aliquota 5,5 per mille; 2. per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura minima di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). A6715758

Il comune di SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale e relativa pertinenze: 5 per mille; immobili posseduti da anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996; 5 per mille; altri immobili: 5,75 per mille. Di stabilire per l'anno 2001, la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). A6715759

Il comune di SAN VITO al TORRE (provincia di Udine) ha adottato, il 23 gennaio 2001 - 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare, quindi per il 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: 5,3 per mille sulla prima casa; 6,5 sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2 per mille su immobili oggetto di recupero. (Omissis). applicare delle riduzione dell'aliquota I.C.I. per situazioni di particolare disagio economico e sociale e cioe': prima casa riduzione del 20 per cento per: a) singoli o nucleo di pensionati con reddito complessivo ai fini IRPEF, relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, presentata antecedentemente alla richiesta di riduzione, fino a 12 milioni per singoli + L. 5.000.000 per ogni persona superiore ad una; b) presenze nel nucleo familiare di invalidi, con grado d'invalidita' superiore al 50 per cento, o portatori di handicap. Seconda casa equiparata alla prima casa nell'ipotesi in cui la stessa venga adibita ad alloggio a titolo gratuito in favore di persone di cui ai punti a) e b). (Omissis). A6715760

Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2001 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota ordinaria: 7 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto b); b) aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 3), dell'art. 2 del richiamato regolamento e con le agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso regolamento. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2001 in L. 200.000. (Omissis). A6715761

Il comune di SANTA MARGHERITA di BELICE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di prendere atto della votazione; 2. di non confermare l'aliquota cosi' come presentata in proposta. 3. di prendere atto che consequenzialmente l'aliquota e' determinata al 4 per mille per tutte le abitazioni. (Omissis). A6715762

Il comune di SANTA MARIA a MONTE (provincia di Pisa) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno 6 mesi; 3 per mille: a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 449/1997. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6 per mille: per le aree edificabili. 4 per mille: per gli immobili destinati all'esercizio di attivita' commerciali, artigianali, di lavoro autonomo e comunque svolte in locali di categorie catastale C1, C3 o A10, posti nelle zone piU' decentrate del territorio comunale, ossia in strade diverse da via Francesca, via Bientina, via San Michele e via Usciana rientranti in uno dei seguenti casi: c) immobili destinati all'avvio di nuove attivita' o relativi ad attivita' gia' esistenti e oggetto di interventi di manutenzione straordinaria; d) immobili relativi ad attivita' gia' esistenti oggetto di interventi di manutenzione ordinaria. L'aliquota e' applicata nella presente misura per tre anni ed un anno, rispettivamente per gli immobili di cui alle lettere a) e b); sul presupposto della presentazione di apposita denuncia di variazione I.C.I. ai sensi della vigente normativa con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti suddetti ed indicante, rispettivamente, per gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, gli estremi della pratica D.I.A. o della concessione edilizia e gli estremi della comunicazione di manutenzione ordinaria resa al servizio tecnico comunale. 5 per mille: aliquota ordinaria per tutte le fattispecie non rientranti in alcuna delle casistiche suddette, ovvero, a titolo di esempio: in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione per l'anno 2001: importo della detrazione: L. 220.000; detrazioni per i casi di disagio economico sociale: 1.1 Soggetti ammessi e presupposti; 1.1.1 Famiglie composte di sole coppie di pensionati ultrasessantacinquenni con reddito complessivo non superiore a L. 23.500.000, a condizione che non possiedano immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze; 1.1.2 pensionati ultrasessantacinquenni che vivono da soli con reddito complessivo non superiore a L. 13.500.000 a condizione che non possiedano immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze; 1.1.3 famiglie delle quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'A.S.L., purche' tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con reddito complessivo non superiore a L. 11.750.000 moltiplicato per il numero dei componenti la famiglia aumentato di una unita', e a condizione che la famiglia non possieda immobili rilevanti ai fini I.C.I. oltre l'abitazione principale e sue pertinenze; 1.2 Ammontare della detrazione: La detrazione e' fissata pari a L. 300.000 nel caso 1.1, pari a L. 500.000 nei casi 1.2 e 1.3; 1.3 Calcolo del reddito complessivo. Ai fini della quantificazione del reddito complessivo si assumono le seguenti componenti; 1.3.1 l'imponibile lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 1999 quale risulta da dichiarazione fiscale modello unico o 730, ovvero dai certificati del datore di lavoro o ente pensionistico, con esclusione del solo reddito catastale dell'abitazione principale alla quale si rende applicabile la maggiore detrazione; 1.3.2 l'ammontare dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo. 1.4 Domanda e documentazione. Il diritto alla maggiore detrazione e' subordinato alla presentazione al servizio tributi di apposita comunicazione redatta su stampati resi disponibili dal comune o in carta libera, corredata da autocertificazione della situazione reddituale e da documentazione attestate Io stato di portatore di handicap. Il termine di presentazione dei suddetti documenti scade il 30 giugno 2001. (Omissis). A6715763

Il comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) Aliquota ordinaria Fattispecie Aliquota Tipo aliquota Fonte normativa Per tutti gli immobili 7 per mille Ordinaria Art. 6, com- ma 2, decre- to legislativo n. 504/1992, come modi- ficato dal- l'art. 3, com- ma 53, del- la legge n. 662/1992 B) Aliquota ridotta Fattispecie Aliquota Tipo aliquota Fonte normativa Per l'abitazione prin- 5,5 per mille Ridotta rispetto Art. 4, com- cipale, conside- all'ordinaria ma 1, decre- rando parti inte- to legislativo grati le sue perti- 8-8-1996, n. nenze, anche se 437, conver- distintamente tito in legge scritte in catasto 24-10-1996, (Cat. C6 e C7 C/2 n. 556. Art. e le abitazioni 30, comma principali conces- 12, legge 23- se in uso gratuito 12-1999, n. 448. a parenti in linea diretta entro il pri- ma grado, art. 4 comma 3-bis del regolamento comu- nale I.C.I.) C) Detrazioni/riduzioni Fattispecie Detrazione/riduzione Fonte normativa 1) pensionati Detrazione totale di L. 300.000 Art. 8, comma annue 3, D.L.go n. 504/1992, co- me modifica- to dall'art. 3 del decreto legge 11 mar- zo 1997, n. 50, convertito dal- la legge n. 122/1997. 2) famiglie nu- merose 3) famiglie con portatori di handicap alle seguenti condizioni: 1. per i pensionati : a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) il soggetto passivo deve essere pensionato e in condizione non lavorativa e con un reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 18.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 2000, il reddito all'anno 2000. 2. per le famiglie numerose : a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze. anche se distintamente iscritte in catasto; b) nucleo familiare composto di almeno cinque persone o piU' componenti con un reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a L. 24.000.000 annue, nel caso di famiglia di 5 componenti, reddito aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente oltre il quinto, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 2000, il reddito all'anno 2000. 3. per famiglie con portatori di handicap : a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2001 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 posseduta dal contribuente come abitazione principale a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) possesso di invalidita' civile al 100 per cento, da documentare mediante attestato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie; c) il reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente imponibile non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue per un solo componente, aumentato di L. 5.000.000 annue per ogni componente oltre il primo, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 2000, il reddito all'anno 2000. (Omissis). A6715764

Il comune di SANTA MARIA di LICODIA (provincia di Catania) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel 6 per mille. (Omissis). A6715765

Il comune di SCENA (SCHENNA) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 31 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 al 4 per mille e di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 700.000 a L. 800.000 con effetto 1o gennaio 2001. (Omissis). A6715766

Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle misure seguenti: 1. aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, sulla base di quanto previsto nell'art. 19 del regolamento I.C.I. 2. aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per attivita' produttive di beni o servizi, commerciali, industriali o artigianali, e per le aree agricole produttive; 3. aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili. Di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che, per l'anno 2001, la detrazione di L. 200.000 relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata: 1. a L. 300.000 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini: a) cassaintegrati; b) soggetti che percepiscono pensione sociale; c) disoccupati. Purche' appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 18.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare; d) tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte. 2. a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare; di dare atto che: a) la maggiore detrazione non sara' concessa nel caso di unita' immobiliari classificate come A1-A7-A8. b) la maggiore detrazione dovra' essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo. (Omissis). A6715767

Il comune di SELLANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille senza alcuna diversificazione entro tale limite, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). A6715768

Il comune di SENNA LODIGIANA (provincia di Lodi) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 6 per mille. (Omissis). A6715769

Il comune di SERRUNGARINA (provincia di Pesaro Urbino) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota del 5 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 200.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, per i locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale (art. 7 regolamento I.C.I.) per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti fino al secondo grado (art. 8 regolamento I.C.I.) per gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 9 regolamento I.C.I. b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti, pur non integrando le ipotesi di cui al punto a) e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione); c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locate ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione); 2. per le persone ultrasessantacinquenni con reddito non superiore ai 18.000.000 , la detrazione d'imposta e' stabilita in L. 400.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. (Omissis). A6715770

Il comune di SESTO SAN GIOVANNI (provincia di Milano) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 5 per mille: del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5 per mille: del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998; 5 per mille: del valore catastale per le abitazioni date in locazione all'amministrazione comunale e da questa assegnate a nuclei familiari; 9 per mille: del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 7 per mille: del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente; 5.5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili; 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3) di stabilire in L. 230.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 4; 4) di elevare a L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti: A) Pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilita', disoccupati iscritti nelle liste del collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al quadro L del modello unico di dichiarazione dei redditi) o da collaborazione coordinata e continuativa (quadro E sez. II) a condizione che: a.1) il reddito annuo complessivo ai fini I.R.P.E.F. 2000, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 32 milioni di lire, elevato di L. 1.800.000 per ogni familiare a carico; a.2) sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito. B) Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica: C) Contribuenti affidatari di minori. 5) di stabilire in L. 500.000 la detrazione d'imposta a favore di proprietari che locano alloggi al Comune a canone concordato. 6) di stabilire che la fruizione del diritto alla maggiore detrazione, ricorrendo le circostanze prescritte, avra' luogo su istanza degli aventi diritto, istanza che, ove i contribuenti lo riterranno e nei casi in cui la normativa vigente non disponga diversamente, potra' contenere contestualmente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', fatta comunque salva la potesta' di accertamento d'ufficio. (Omissis). A6715771

Il comune di SESTU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 gennaio 2001 e 18 aprile 2001 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 4 per mille per il calcolo dell'imposta sulle abitazioni principali, al fine di contenere la pressione fiscale a carico dei contribuenti possessori dell'immobile il cui solo utilizzo e' quello della residenza per il proprio nucleo familare. Di rideterminare l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili (escluse le abitazioni principali) nella misura del 5,75 per mille. (Omissis). Di stabilire, anche per l'anno d'imposta 2001, in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore delle seguenti categorie di contribuenti: 1) cassintegrati o disoccupati, risultanti tali negli otto mesi antecedenti il termine per la presentazione della dichiarazione I.C.I.; 2) possessori di reddito derivante da sola pensione sociale. La predetta detrazione compete a condizione che l'importo annuo complessivo del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, non sia superiore a L. 12.000.000 (Omissis). A6715772

Il comune di SICIGNANO degli ALBURNI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) (Omissis). A6715773

Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5 per cento: abitazione principale e relative pertinenze aliquota 5,75 per mille; altri fabbricati e aree edificabili aliquota 6,25 per mille. 2. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000. (Omissis). A6715774

Il comune di SOCCHIEVE (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 1992, n. 504 e ss.mm. ed ii.; di fissare, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). A6715775

Il comune di SOLBIATE ARNO (provincia di Varese) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli altri immobili; b) aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprieta' degli enti senza scopi di lucro; c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte; d) detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 240.000 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni; e) attribuzione della qualita' di abitazione principale agli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto, e non locati da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari. (Omissis). A6715776

Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato il 20 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille quale imposta per le unita' immobili direttamente adibite ad abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti fino al primo grado; 2. l'aliquota, in misura unica, del 6 per mille quale imposta per il possesso di fabbricati non adibite ad abitazione principali, per i fabbricati non locati, le aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. (Omissis). A6715777

Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare, come conferma, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille sugli immobili situati nel territorio di questo comune, salvo che per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati, liberi da persone e cose, per i quali si applica l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per un periodo di tre anni: determinare in L. 250.000 per l'anno 2001 la quota detraibile per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). A6715778

Il comune di STAFFOLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, e' stabilita nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'anno 2001, la detrazione d'imposta I.C.I., di cui all'art. 8, commi 2 e 3, e' stabilita nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). A6715779

Il comune di SULZANO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., confermando quella stabilita nel 2000 e precisamente: abitazione principale ed altre destinazioni: 6 per mille; seconde case: 7 per mille; detrazione: L. 200.000; di dare atto che tali aliquote vanno applicate per l'anno 2001; di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il deliberato del presente provvedimento. (Omissis). A6715780

Il comune di TAORMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 marzo 2001 e 27 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille, limitatamente per le unita' immobiliari oggetto di interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 2. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina; 3. di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (alberghi) di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; b) unita' immobiliari di cui all'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; c) unita' immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996; d) unita' immobiliari date in uso dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Taormina, alle seguenti condizioni: I) che gli stessi abbiano percepito un reddito complessivo familiare ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 25.000.000, dichiarati per l'anno d'imposta precedente; II) che gli stessi non posseggano altri immobili, ne' usufruiscano di immobili di proprieta' del coniuge, nel territorio del comune di Taormina o nei comuni limitrofi; III) che gli interessati presentino apposita richiesta presso l'ufficio tributi del comune di Taormina entro e non oltre il 30 aprile 2001, e comprovino che sono nelle condizioni predette; 4. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,95 per mille, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10, B, C01 e D, non previste nel precedente punto 2, e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; 5. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille per le rimanenti categorie di immobili, non previsti nei precedenti punti 1, 2, 3, e 5 e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina; 6. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille per le seconde abitazioni, non locate, di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina con esclusione degli immobili di cui al punto 2, lettera e); 7. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 7 per mille, per le categorie di immobili di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina. (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, ai fini del calcolo I.C.I., in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dal comma 2, dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996 n. 662; 2. di ribadire che la detrazione di L. 400.000 potra' essere calcolata dai contribuenti esclusivamente per quegli immobili adibiti ad abitazione principale cosi' come stabilito dal comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996. A6715781

Il comune di TEGLIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare l'aliquota del 5 per mille quale imposta I.C.I. per il 2001 e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). A6715782

Il comune di TERDOBBIATE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). A6715783

Il comune di TERLIZZI (provincia di Bari) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare l'aliquota del 4,5 per mille per: a) le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta ed nr. pertinenza (comma 2, art. 9 del regolamento I.C.I. cosi' come modificato); b) le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta, fino al primo grado, purche' nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza; c) le abitazioni composte da due o piU' unita' immobiliari contigue (art. 8, comma 2, lettera a) del regolamento I.C.I. cosi' come modificato); d) le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che stabiliscano la propria residenza presso istituti di ricovero; confermare l'aliquota del 5 per mille per: 1) altri fabbricati; 2) terreni agricoli; 3) aree fabbricabili; stabilire, altresi', le seguenti detrazioni: L. 200.000 per le abitazioni principali nonche' per le pertinenze, ma per queste ultime fino a concorrenza massima della stessa, e per le altre ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 del regolamento I.C.I.; L. 300.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, per le seguenti categorie di persone: a) ultrassessantacinquenni al 31 dicembre 2000 con reddito di pensione non superiore al minimo I.N.P.S.; b) nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100 per cento il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi L. 40.000.000 lordi annui da documentarsi adeguatamente. (Omissis). A6715784

Il comune di THIESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare l'aliquota del 5 per mille sulla imposta comunale degli immobili per l'anno 2001 e determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). A6715785

Il comune di TIVOLI (provincia di Roma) ha adottato, l'8 e 16 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 come segue: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota per l'abitazione principale: 4,8 per mille; c) aliquota agevolata al 2 per mille per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo dei sottotetti per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piU' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione di cui sopra, si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di innalzare la detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per: a) gli ultrasessantacinquenni in possesso della sola unita' immobiliare condotta direttamente, eventualmente comprensiva di posto auto o cantina o area pertinenziale, il cui reddito complessivo del nucleo familiare non superi il reddito minimo I.N.P.S. cui va aggiunto il reddito dell'abitazione; b) i soggetti passivi il cui nucleo familiare, comprenda uno o piU' disabili con invalidita' non superiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche a patto che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi il doppio dei minimi I.N.P.S. e che i componenti del nucleo familiare non siano possessori a nessun titolo di altre unita' immobiliari o parte di esse in tutto il territorio nazionale; 4. di stabilire che i soggetti di cui al punto 3 della presente deliberazione debbono presentare apposita domanda correlata dalla documentazione che comprovi la situazione alla quale fanno riferimento entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle variazioni I.C.I. anno 2000; 5. di stabilire che sono calcolabili con l'aliquota ridotta del 4,8 per mille una pertinenza per ogni categoria catastale fino ad un massimo di tre (un C/6, un C/2, e un C/7) relative all'abitazione principale; 6. di stabilire che l'1 per cento del gettito I.C.I. sara' destinata all'ufficio tributi per finanziare la lotta all'evasione. (Omissis). 1. Al punto 3 comma b) della deliberazione n. 28 dell'8 febbraio 2001, le parole non superiore devono intendersi sostituite con le parole non inferiore . A6715786

Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria: 5 per mille; b) aliquota su abitazione principale: 4 per mille; c) aliquota su 8 immobili diversi da abitazione: 5,5 per mille; d) aliquota su abitazione sfitte ed a disposizione: 7 per mille; e) aliquota su terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli in via principale: 4 per mille; 2. di incrementare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta sulla abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000. (Omissis). A6715787

Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. Sono considerate adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). A6715788

Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Ai fini I.C.I. sono equiparate all'abitazione principale le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale. Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 7 febbraio 2001 gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 115 del 19 maggio 2001, pagina 126, seconda colonna. (Omissis). A6715789

Il comune di VALVASONE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) 5 per mille per la prima casa (art. 10, commi 1 e 2 del regolamento) e le pertinenze della stessa (art. 10, comma 5 del regolamento); b) 5,5 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario); c) 5,5 per mille per i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; e) 4 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi atti al loro recupero per un periodo di anni tre dalla data di inizio lavori); f) 4 per mille per le unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oggetto di interventi atti al loro recupero (per un periodo non superiore ad anni tre dalla data di inizio lavori); g) 2 per mille per gli immobili classificati nei gruppi catastali D , C1 (negozi e botteghe) C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione, per un periodo di 3 anni; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 per nuclei familiari: i cui componenti percepiscano esclusivamente la pensione minima o sociale e che siano esclusivamente proprietari o titolari del diritto d'uso, usufrutto o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze. (Omissis). A6715790

Il comune di VILLAVERLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di modificare le aliquote I.C.I. come indicato nella tabella seguente: Tipologia Aliquote 2000 Detrazione Aliquote 2001 Detrazione terreni agri- coli 6 per mille 6 per mille aree prefab- bricabili 6,5 per mille 6,5 per mille abitazione principale 4,5 per mille L. 200.000 4,5 per mille L. 200.000 altri fabbricati 6 per mille 6 per mille abitazioni e relative per- tinenze sfitte 7 per mille 2. di confermare i valori delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio comunale n. 11 del 2 marzo 1999, come evidenziato nel prospetto seguente: aree edificabili di tipo residenziale: zone A centro storico: L. 200.000/mq; zone B1 I.F. 2,5 mc/mq : L. 200.000/mq; zone B2 I.F. 1,5 mc/mq : L. 160.000/mq; zone C2 urbanizzate: L. 160.000/mq; zone C2 da urbanizzare: L. 100.000/mq. Aree edificabili di tipo produttivo: zone D1 (S.C. 60%) urbanizzata: L. 180.000/mq; zone D1 (S.C. 60%) da urbanizzare: L. 100.000/mq; zone D2 (S.C. 50%): L. 160.000/mq; zone D3 (S.C. 40%): L. 140.000/mq; zone D4/1 (S.C. 40%) da urbanizzare: L. 100.000/mq; zone D4/2 (S.C. 40%) urbanizzata: L. 140.000/mq. (Omissis). A6715791

Il comune di VINCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria per fabbricati e aree edificabili, compresi alloggi locati: 6,5 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenza (una per ogni abitazione con distanza non superiore a 200 metri); abitazioni date in locazione con contratto tipo legge n. 431/1998: 4 per mille; aliquota per gli alloggi non locati, per le abitazioni inagibili o inabitabili con l'abbattimento del 50%: 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; ulteriore detrazione per le situazioni di seguito riportate (*): L. 200.000; ulteriore detrazione per le situazioni di seguito riportate (**): L. 100.000. (*) L'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 spetta a coloro che dimostrino, con propria istanza da presentare al comune entro il 20 dicembre, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE per ognuna stabilito: d) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 17.500.000; e) nuclei familiari composti soltanto da ultrasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 19.500.000. f) nuclei familiari con all'interno soggetti portatori di handicap, in base alla legge n. 104/1992 o con invalidita' al 100 per cento non autosufficiente da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 24.000.000. Per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE sara' innalzato di L. 1.000.000. (**) L'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 100.000 spetta a coloro che dimostrino, con propria istanza da presentare al comune entro il 20 dicembre, di trovarsi in una delle seguenti situazioni con indicatore ISEE per ognuna stabilito: a) nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE compreso fra L. 17.500.000 e L. 22.000.000; b) nuclei familiari composti soltanto da ultrasessantacinquenni da cui risulti un indicatore ISEE compreso fra L. 19.500.000 e L. 24.000.000. Per le famiglie composte da un unico componente il reddito ISEE sara' innalzato di L. 1.000.000. Per l'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta (abitazioni date in locazione con contratto tipo ) alle abitazioni non primarie: e' necessario presentare al comune entro il 20 dicembre 2001 una comunicazione in cui si dichiara che l'alloggio e' stato dato in locazione o in comodato, la data di tale cessione, la durata e le generalita' del conduttore di tale alloggio. In mancanza di tale dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota del 7 per mille. L'applicazione dell'aliquota ordinaria o ridotta e' rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione o in comodato. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta alla pertinenza: e' necessario presentare al comune, entro il 20 dicembre dell'anno in corso, una dichiarazione in cui viene indicata in modo specifico la pertinenza relativa all'abitazione principale. (Omissis). A6715792

Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2001 misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000. (Omissis). A6715793

Il comune di VOLTURINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 10 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). A6715794

Il comune di ZECCONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). A6715795

Il comune di ZOPPa' DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota in misura unica per tutte le fattispecie di immobili: 5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). A6715796

Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; altre unita' immobiliari e terreni edificatori: 5,5 per mille; detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali L. 300.000; il regolamento I.C.I. prevede agevolazioni per le fasce deboli e per le abitazioni principali dati in uso gratuito a parenti ed affini entro il secondo grado. (Omissis). A6715797 Nell'estratto della deliberazione del comune di Sondrio citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla seconda colonna della pagina 54, alla prima riga, dove e' scritto: ... il 28 dicembre 2000 ... , leggasi: ... il 27 dicembre 2000 ... , ed ancora alla quinta riga, dove e' scritto: ... ha fissato per l'anno 2000 ... , leggasi: ... ha fissato per l'anno 2001 ... . A6715798 Nell'estratto della deliberazione del comune di Simaxis citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla prima colonna della pagina 54, alla sesta riga, dove e' scritto: ... 0,5 per mille ... , leggasi: ... 0,5 per cento ... .
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone