Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 8 maggio 2001, n. 229
Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n. 1999/217/CE, con la quale e' stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri;
Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono;
Ritenuto di consentire l'uso di alcuni aromi di cui al citato repertorio, gia' consentiti in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di prodotti di confetteria e gomma da masticare sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Visto il parere espresso in data 30 agosto 2000 dall'Istituto superiore di sanita' riguardante i requisiti di purezza di alcuni aromi;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 settembre 2000, ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 10 aprile 2001;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:

=====================================================================
Sostanza | Campo di impiego |Dose massima di impiego ===================================================================== N-etil-2-isopropil-5- | | metilcicloesano | | carbossammide (numero | prodotti di | CAS39711-79-0) | confetteria | 100 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg --------------------------------------------------------------------- Lattato di L-mentile | | (numero CAS | prodotti di | 59259-38-0) | confetteria | 300 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg --------------------------------------------------------------------- Carbonato di mentolo e| | etilenglicole (numero | prodotti di | CAS 156679-39-9) | confetteria | 300 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg --------------------------------------------------------------------- Carbonato di mentolo e| | 1 e 2-propilenglicole | | (numero CAS | prodotti di | 30304-82-6) | confetteria | 300 mg/kg ---------------------------------------------------------------------
| gomma da masticare | 1200 mg/kg

2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive
88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad
essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di
base per la loro preparazione), e' il seguente:
"Art. 11 - 1. Il Ministro della sanita', ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore di sanita', adotta, con
proprio regolamento, in attuazione di disposizioni
comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari
nonche' da erbe e da spezie normalmente considerate come
alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime
vegetali o animali non considerate normalmente come
alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie
prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti
fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o
microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
nei prodotti alimentari nonche' nelle erbe e nelle spezie
normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente
identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
nelle materie prime vegetali o animali non considerate
normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi
oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai
precedenti punti d) ed e);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di
trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate
per la loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi,
compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici
per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c);
i) gli additivi necessari per il magazzinaggio e
l'impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere
impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli
aromi.
2. Il Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore di sanita', adotta, con proprio
regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie,
prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo
dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle
denominazioni piu' specifiche di cui all'art. 8, comma 1,
lettera b)."
- La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n.
1999/217/CE, riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti
legalmente accettate in uno Stato membro e tali
riconosciute dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie L 84
del 27 marzo 1999).
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1, comma 1:
- L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107, riporta l'elenco delle "sostanze aromatizzanti
artificiali" che possono essere utilizzate nei prodotti
alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego.

Nota all'art. 1, comma 2:
- L'allegato VIII fissa i requisiti specifici e generali
di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.



 
Allegato

REQUISITI SPECIFICI E GENERALI DI PUREZZA N-etil-2-isopropil-5-metilcicloesanocarbossammide

Colore e aspetto:.... cristalli fini incolori

Punto di fusione:.... 87°-102°C

Non deve contenere:

Arsenico.... più di 3 mg/kg
Cadmio.... più di 1 mg/kg
Mercurio.... più di 1 mg/kg
Piombo.... più di 10 mg/kg

Lattato di L-mentile

Colore e aspetto.... solido cristallino incolore

Punto di fusione.... 42°-47°C

Punto di ebollizione.... 142°C (5 mm Hg)

Non deve contenere:

Arsenico.... più di 3 mg/kg
Cadmio.... più di 1 mg/kg
Mercurio.... più di 1 mg/kg
Piombo.... più di 10 mg/kg

Carbonato di mentolo e etilenglicole solido giallo pallido

Colore e aspetto....

Punto di fusione.... 52°C Punto di ebollizione.... 118° - 122°C (0.1 mm Hg)

Non deve contenere:

Arsenico.... più di 3 mg/kg
Cadmio.... più di 1 mg/kg
Mercurio.... più di 1 mg/kg
Piombo.... più di 10 mg/kg

Carbonato di mentolo e 1 e 2-propilenglicole liquido giallo pallido

Colore e aspetto....

Punto di fusione.... -21°C Punto di ebollizione.... 158°-173°C (7 mm Hg)

Non deve contenere:
Arsenico.... più di 3 mg/kg
Cadmio.... più di 1 mg/kg
Mercurio.... più di 1 mg/kg
Piombo.... più di 10 mg/kg
 
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