Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 14 maggio 2001
Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo decreto;
Considerata la necessita' di semplificare il sistema delle gamme per taluni prodotti per tenere conto delle nuove esigenze della produzione e del mercato;
Considerata la garanzia di protezione dei consumatori derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unita' di prodotto, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84;
Decreta:
Art. 1.
1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.1 burro, 1.6 ortaggi secchi e frutta secca, 1.8 prodotti surgelati (1.8.1 ortofrutticoli e patate precotte da friggere, 1.8.2 filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati, 1.8.3 bastoncini di pesce), 5. colle ed adesivi solidi o in polvere, 7. cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta (7.1 prodotti per la pelle e l'igiene della bocca, creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca, 7.2 paste dentifricie, 7.3 prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno. Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli, schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia, 7.4 prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba, 7.5 deodoranti e prodotti per l'igiene intima, 7.6 talchi), 9. solventi, 10. oli per ingrassaggio, dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, cosi' come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantita' nominali e alle capacita'.
2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 
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