Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 marzo 2001
Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno.

IL DIRETTORE
dell'Unita' di gestione motorizzazione
e sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, ed in particolare gli articoli 2 e 7, che individuano l'autorita' competente ad emanare le disposizioni applicative per dare attuazione a tale decreto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE e in particolare i marginali 2219 e 2250 che non pongono limiti alle pressioni di carica delle bombole per gas compressi, e 2212 che stabilisce che i recipienti siano progettati e costruiti secondo un codice tecnico riconosciuto dall'autorita' competente;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;
Preso atto delle istanze provenienti sia da costruttori di bombole, sia da alcune categorie di utenti, perche' sia consentito il trasporto e l'uso in Italia di bombole con pressioni di carica di 300 bar almeno per i gas argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno;
Considerato che nella maggior parte dei Paesi europei e' gia' consentito per tali gas il trasporto e l'uso di bombole con pressione di carica 300 bar;
Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Decreta:
Art. 1.

1. La pressione massima di carica ammessa per le bombole dei seguenti gas compressi: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN 1066), cripton (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065) e ossigeno (UN 1072) e' 300 bar.
2. Le bombole di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15 oC) superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme europee:
EN 1964-1 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione minore di 1100 Mpa di cui all'allegato n. 1 al presente verbale;
EN 1964-2 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione uguale o superiore a 1100 Mpa di cui all'allegato n. 2 al presente verbale.
 
Art. 2.

1. Per le bombole con pressione di carica (pressione effettiva a 15 oC) superiore a 250 bar devono essere utilizzate valvole con raccordi di uscita diversi da quelli delle bombole con pressione di carica fino a 250 bar incluso.
I raccordi di uscita delle valvole per bombole con pressione di carica superiore a 250 fino 300 bar saranno del tipo a doppia matrice secondo ISO 5145, diametro nominale DN30, come rappresentato nell'Allegato n. 3 al presente verbale, con i seguenti parametri:

Per i gas asfissianti (non | infiammabili, non tossici, non | filettatura destrorsa ossidanti) FTSC 0170 | A = 15,9-B = 20,1 ---------------------------------------------------------------------
| filettatura destrorsa Per l'aria FTSC 1170 | A = 16,6-B = 19,4 --------------------------------------------------------------------- Per l'ossigeno e i gas ossidanti | non tossici e non corrosivi FTSC | filettatura destrorsa 4170 | A = 17,3-B = 18,7

2. In deroga al comma 1 precedente le valvole delle bombole per autorespiratori con pressione di carica superiore a 250 bar e fino a 300 bar devono avere raccordi di uscita secondo la norma europea EN 144-2. Per l'aria, l'ossigeno e le miscele respirabili ossigeno/azoto tali raccordi sono illustrati nell'Allegato n. 4 al presente verbale.
3. Tutte le valvole per bombole con pressione nominale di carica 300 bar devono portare sul corpo in modo evidente la stampigliatura "300 BAR".
 
Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successiva serie di norme integrative, in contrasto con gli articoli 1 e 2 precedenti.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2001
Il direttore: Esposito
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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