Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 maggio 2001
Controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Ritenuta la necessita' di prevedere una sistematicita' ed un rafforzamento del sistema di controllo e di tracciabilita' in tutte le fasi processo produttivo per i V.Q.P.R.D., a garanzia della loro qualita' ed a tutela del consumatore;
Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. "Rioja", ha sancito per tale categoria di vini l'opportunita' di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo;
Ritenuto, pertanto, di affidare ai consorzi di tutela, gia' incaricati alla vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, funzioni di controllo nei confronti di tutti i produttori, prevedendo una percentuale di rappresentativita maggiore di quella prevista dal citato decreto n. 256/1997, in considerazione della particolare attivita' loro demandata;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso in data 24 maggio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'

1. Fatte salve le competenze dei diversi enti pubblici in materia di programmazione, gestione e controllo nel settore dei V.Q.P.R.D., il controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C.G., anche al fine di garantire la tracciabilita', e' effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attivita'.
 
Art. 2.
Incarico ai consorzi

1. I consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, al fine di ottenere l'incarico anche per l'attivita' di controllo di cui all'art. 1, nei confronti di tuffi i partecipanti alla filiera produttiva, presentano istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, dimostrando di possedere una rappresentativita' della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a D.O.C. o a D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente la presentazione della istanza medesima.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata di un apposito piano di controlli e di relativo tariffario.
3. Verificata la sussistenza del requisito della rappresentativita' di cui al comma 1 e l'adeguatezza del piano di controlli e del relativo tariffario di cui al comma 2, il Ministero, su conforme parere della/e regioni e provincia/e autonoma/e interessata/e, emette apposito decreto d'incarico.
 
Art. 3.
Requisiti di rappresentativita'

1. La verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita' di cui all'art. 2 del presente decreto e' effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore.
2. Qualora tale requisito di rappresentativita' non sia soddisfatto, si procede alla revoca dell'incarico affidato ai sensi dell'art. 2.
 
Art. 4.
Effettuazione controlli

1. I partecipanti alla filiera produttiva che intendono utilizzare una specifica menzione distintiva di qualita' e tracciabilita' sono sottoposti al controllo del consorzio di tutela appositamente incaricato ai sensi dell'art. 2.
2. I costi derivanti dall'attivita' di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati.
3. Le tariffe relative ai costi sostenuti, poste a carico dei soggetti interessati secondo le modalita' di cui al comma 2, sono determinate senza alcuna differenziazione, fra aderenti e non aderenti al consorzio appositamente incaricato.
4. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun consorzio di tutela riconosciuto presenti domanda per ottenere l'incarico di controllo, le regioni e province autonome d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali attivano le procedure per individuare un organismo pubblico o privato cui affidare l'attivita' di controllo, con le modalita' previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
5. La procedura di cui al precedente comma si applica anche nel caso di provvedimento di revoca di cui all'art. 3 del presente decreto.
6. L'organismo autorizzato di cui al comma 4 cessera' dal suo incarico di controllo alla data di pubblicazione dell'eventuale provvedimento di autorizzazione al consorzio di tutela.
 
Art. 5.
Vigilanza

1. I consorzi di tutela incaricati o gli organismi pubblici o privati autorizzati all'attivita' di controllo sono tenuti a trasmettere al Ministero e alle regioni o provincie autonome competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.
2. La vigilanza sui consorzi di tutela e sugli organismi pubblici o privati autorizzati all'attivita' di controllo e' esercitata dal Ministero e dalle regioni o province autonome per le produzioni ricadenti nel territorio di propria competenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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