Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 aprile 2001
Istituzione e regolamento della commissione sanita' e politiche sociali. (Deliberazione n. 49/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione di questo Comitato, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla sua composizione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e, in particolare, i commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno di questo Comitato;
Vista la propria deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998, con la quale, tenuto conto delle nuove funzioni attribuite a questo Comitato dal citato decreto legislativo n. 430/1997, e' stato adeguato il regolamento interno del Comitato stesso alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c);
Visto, in particolare, l'art. 2 di tale delibera, che prevede l'istituzione, in seno al Comitato, di commissioni interministeriali di livello politico;
Vista la propria delibera n. 78 del 5 agosto 1998, concernente "Istituzione e regolamento delle commissioni previste dalla delibera n. 63/1998";
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
1. Istituzione e compiti.
E' istituita, nell'ambito di questo Comitato, la commissione "Sanita' e politiche sociali" (commissione VII).
Alla commissione e' demandata l'istruttoria delle questioni, inerenti la sanita' e le politiche sociali, di particolare complessita' e con caratteristiche intersettoriali, al fine di assicurare, fin dalla fase predeliberativa, il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.
Le amministrazioni componenti questo Comitato e la Conferenza Stato-regioni possono demandare alla commissione la trattazione di particolari questioni che, pur non esigendo un esame specifico da parte di questo Comitato, necessitano di valutazioni collegiali e di procedure coordinate, anche ai fini di un piu' rapido espletamento delle relative istruttorie.
La commissione puo', nelle materie di competenza, formulare eventuali proposte a questo Comitato per l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 430/1997.
La commissione puo' richiedere alle amministrazioni interessate e/o enti pubblici e di ricerca e alle universita' l'approfondimento di particolari tematiche, nonche' affidare specifici studi ad esperti di settore, nelle materie di competenza.
2. Composizione.
La commissione e' presieduta dal rappresentante dell'amministrazione a competenza prevalente, congiuntamente al sottosegretario segretario del C.I.P.E.
Compongono la commissione in via permanente:
il Sottosegretario di Stato alla sanita';
il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato alle politiche sociali;
il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;
il Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;
il Sottosegretario di Stato all'universita' e alla ricerca scientifica e tecnologica;
il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
In ragione delle materie oggetto dell'istruttoria, la composizione della commissione puo' essere integrata con la partecipazione dei Sottosegretari di Stato di altre amministrazioni interessate.
Partecipa ai lavori della commissione il presidente della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato.
Ove siano in esame questioni che riguardano singole regioni o provincie autonome e' chiamato a partecipare il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.
La commissione ha sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Struttura di supporto.
Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale di una struttura di supporto interministeriale, composta da rappresentanti delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali); Ministero della sanita'; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome.
Le funzioni di coordinamento della struttura di supporto sono affidate al servizio di segreteria del C.I.P.E.
La rappresentanza deve essere espressa ai massimi livelli dirigenziali o puo' essere affidata ad esperti esterni; in ogni caso deve essere comprovata una pluriennale esperienza settoriale.
La struttura della commissione puo' essere integrata, in ragione delle materie in trattazione, da rappresentanti di altre amministrazioni interessate.
I componenti la struttura di supporto della commissione sono nominati con provvedimento del Presidente di questo Comitato, ovvero del presidente delegato.
Nell'ambito della struttura di supporto alla commissione e' costituito un gruppo di lavoro tecnico per l'armonizzazione delle metodologie e dell'organizzazione del sistema italiano di formazione dei prezzi dei farmaci con i sistemi adottati dai Paesi della Unione europea.
Tale gruppo e' costituito da rappresentanti ed esperti indicati dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il gruppo riferira' periodicamente alla commissione sull'andamento dei lavori formulando, altresi', proposte risolutive delle tematiche esaminate.
4. Regolamento interno.
La commissione disciplina con proprio provvedimento le modalita' di organizzazione interna non previste dal presente regolamento.
5. Spese di funzionamento.
Gli eventuali oneri per incarichi agli esperti e le spese di missione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli addetti al servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., nonche' degli esperti gravano sulle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del suddetto Ministero; a tal fine gli esperti sono equiparati ai dirigenti generali di livello C.
Le spese di missione degli altri componenti la commissione e la struttura di supporto interministeriale restano a carico dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.
6. Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni di cui alla propria delibera di questo comitato n. 79/1998.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 301
 
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