Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. 9005
Bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico "Quick-Response". Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Alle imprese interessate

I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono la concessione di contributi, in conto capitale, allo scopo di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento alle filiere produttive del settore del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
La gestione amministrativa degli interventi e' affidata ad un soggetto esterno, indicato con il termine "Gestore", in possesso dei requisiti tecnico-scientifici richiesti, mediante lo svolgimento di una gara pubblica.
Il Gestore provvede alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni, alla valutazione dei progetti presentati dalle imprese candidate e, piu' in generale, adempie a tutti quegli atti finalizzati a conseguire efficienza organizzativa e celerita' nella trattazione delle istanze.
Per l'accettazione delle domande di contributo, nonche' per la divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro predisposizione, il Gestore operera' attraverso una propria rete di sportelli distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco degli sportelli abilitati sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la massima tempestivita' appena disponibile.
Le domande dovranno essere presentate agli sportelli abilitati del Gestore entro il termine di centoventi giorni, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di presentazione delle domande comportera' la non inclusione in graduatoria.
Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de minimis pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito Internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del gestore. 1. Presentazione delle istanze.
1.1 Le istanze per l'accesso al contributo sono predisposte e presentate, per ciascun progetto di investimento orientato alla riorganizzazione dei processi industriali in un'ottica di maggiore velocita', flessibilita' e collaborazione tra le imprese interessate, nel quadro delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di Internet, da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, che devono risultare in un numero minimo non inferiore a cinque. Qualora al progetto di investimento concorrano imprese aventi fra loro situazioni di controllo dirette o indirette, ai fini del numero minimo, le predette imprese vengono considerate come una sola impresa. Nel seguito si fara' riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione "soggetto promotore".
1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie.
1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel registro delle imprese e che svolgano attivita' corrispondenti ai codici previsti dalla vigente classificazione ISTAT per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
1.4 Sono escluse dai contributi le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.
1.5 La domanda, da redigere in conformita' al modello di cui all'allegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sara' relativa ad un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore.
1.6 La domanda e' composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti l'agevolazione. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, e' poi allegata una scheda specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalita', gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione, l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza delle schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.
1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la parte comune del progetto, la cui responsabilita' e supervisione nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio, spetta al soggetto promotore. 2. Progetti e spese ammissibili.
2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, e mirare allo sviluppo di un prodotto finito volto a velocizzare i flussi logistici all'interno della filiera, a favorire lo scambio e l'acquisizione automatica di informazioni, a creare una piattaforma per lo sviluppo di sistemi standardizzati, e consentire infine il monitoraggio delle varie fasi di produzione all'interno della stessa filiera. Ai fini della valutazione di ammissibilita' il progetto deve presentare caratteristiche di elevata rilevanza riguardo al contenuto tecnologicamente innovativo, alla qualificazione delle risorse impiegate e alla estensione della catena coinvolta. Non saranno in ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di imprese, in sostanziale carenza di un criterio tra quelli sopra evidenziati.
2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purche' siano fatturate al soggetto promotore e riferite alle seguenti tipologie di costo:
a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al progetto;
b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle nuove tecnologie, riferite all'infrastruttura comune e con un limite del 20% dell'investimento complessivo;
c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico;
e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo;
f) spese per studi di fattibilita' e/o analisi dei progetti.
Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della domanda.
2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.
2.4 I contributi concessi ai sensi del presente bando sono revocati qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, della agevolazione sotto forma di credito di imposta prevista dall'art. 103 della legge n. 388/2000, nonche' di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di de minimis. Per un efficace controllo del divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 103; e' in ogni caso esclusa la possibilita' per lo stesso soggetto promotore di presentare due o piu' domande di agevolazione in relazione a programmi che presentano obiettivi e caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe. 3. Graduatoria.
3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilita' con la normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti che il raggiungimento degli obiettivi che consistono in particolare nell'introduzione di modalita' di gestione innovative che permettono di agevolare, nel quadro dei processi produttivi, le operazioni decisionali, amministrative e di comunicazione tra le diverse componenti delle filiere in modo da contribuire alla competitivita' del settore industriale nel suo insieme. Il Gestore valuta anche l'ammissibilita' delle singole domande presentate dalle imprese che aderiscono al progetto, provvedendo alle rettifiche del caso.
3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando, il gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati; sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria, secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio complessivo decrescente.
3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto e' determinato come somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici, calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale: a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:
e' assegnato rispettivamente il punteggio pari a:
0 punti nel caso di 5 imprese partecipanti;
20 punti nel caso di 20 o piu' imprese partecipanti;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di imprese, nei casi intermedi. b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo ammissibile del progetto:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi. c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.
La definizione di piccola e media impresa e' quella fissata, sulla base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando. d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti, alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi. e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda, nelle imprese partecipanti al progetto:
e' assegnato un punteggio pari a:
0 punti per il minimo valore del parametro tra i progetti ammessi;
20 punti per il massimo valore del parametro tra i progetti ammessi e, comunque, per i progetti per i quali lo stesso superi 2.000 occupati;
un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del parametro, nei casi intermedi.
3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute le maggiorazioni percentuali del punteggio ottenuto secondo il comma precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella medesima:

=====================================================================
| Maggiorazione percentuale del
| punteggio ===================================================================== Eventuale organizzazione delle | imprese richiedenti in una forma | giuridicamente definita | (consorzio, associazione | temporanea o permanente) alla | quale partecipano tutte quelle | interessate dal progetto.... | 10% --------------------------------------------------------------------- Presenza di una componente di | investimento per la formazione di | personale.... | 10% --------------------------------------------------------------------- Valorizzazione dei processi di | aggregazione a carattere verticale| nell'ambito dei settori di filiera| indicati dalla legge.... | 10% --------------------------------------------------------------------- Assenza, all'interno delle | imprese, di sistemi informatici di| base.... | 10% --------------------------------------------------------------------- Difficoltà all'implementazione e | gestione dei processi per | insufficienti competenze.... | 10% --------------------------------------------------------------------- Presenza di sistemi di pagamento | via Internet per le transazioni di| e-commerce.... | 10% --------------------------------------------------------------------- Organizzazione degli aspetti | relativi alla logistica per le | transazioni di e-commerce.... | 10%

3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria e' ottenuto applicando le maggiorazioni di cui al punto 3.4 al punteggio di cui al punto 3.3. 4. Entita' delle agevolazioni.
4.1 L'ammontare dei contributi, contenuto nei limiti della regola del de minimis, e' calcolato con riferimento ai costi ammessi per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e documentati. 5. Concessione.
5.1 Nei limiti delle risorse disponibili, al netto degli oneri per la gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo l'ordine di piazzamento in graduatoria.
5.2 Alle imprese appartenenti all'aggregazione proponente, viene concesso il contributo in conto capitale determinato sulla base degli investimenti ammissibili. Una volta accolte le posizioni meglio collocate in graduatoria, nel caso in cui le risorse residue per la concessione alle imprese di una o piu' aggregazioni, con identica collocazione in graduatoria, non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno, si procede alla riduzione proporzionale dell'aiuto spettante a ciascuna impresa in proporzione all'ammontare degli investimenti previsti. 6. Realizzazione degli investimenti e concessione del contributo in conto capitale.
6.1 Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono avere provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.
6.2 Allorquando e' stato completato almeno il 50% dell'investimento ammesso e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a criteri minimi di funzionalita' indicati in sede preventiva, il soggetto promotore puo' presentare, per conto delle imprese beneficiarie, richiesta di anticipazione sul contributo spettante, in misura proporzionale alle spese sostenute e gia' pagate alla data dell'istanza medesima da ciascuna impresa beneficiaria.
6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti e dei relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.
6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre sessanta giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe modalita', presenta la richiesta di erogazione a saldo dei benefici spettanti a ciascuna impresa, corredata da una relazione complessiva delle attivita' svolte, valevole anche per gli accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva, propone al Ministero la liquidazione della residua parte del contributo spettante alle singole imprese. Decorso il predetto temine, in assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede alla verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle agevolazioni nelle quote gia' eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione.
6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti dall'aggregazione, in condizioni analoghe di investimento, sono ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva finale, nel limite non eccedente il 30%, a pena di revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito della medesima aggregazione, nei limiti totali degli importi concessi e della regola del de minimis, sono consentite rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese a fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi sostenuti nel progetto.
6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attivita' per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4 ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di sessanta giorni successivi previsto dal medesimo punto 6.4. 7. Ispezioni e revoche.
7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
7.4 Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche attraverso il sito Internet www.minindustria.it
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 
Allegato n. 1
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Allegato n. 2

Definizioni e parametri dimensionali delle piccole e medie imprese
I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997, n. 229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte:
1) e' definita "piccola" l'impresa che:
a) ha meno di 50 dipendenti, e;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu;
c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
2) e' definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
d) ha meno di 250 dipendenti, e;
e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ecu;
f) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
3) e' definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.
Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima.
E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti:
a) se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
b) se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita' agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, e' quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unita' lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
 
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