Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 aprile 2001
Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. F.E.R.V.E.T., unita' di Castelfranco Veneto e uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 29798).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede la concessione di una proroga del programma per crisi aziendale, di durata non superiore a 6 mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, qualora siano riscontrabili difficolta' di ordine temporale nella realizzazione dello stesso o difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il C.I.P.I.;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che hanno attribuito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1977, n. 135, che ha limitato la competenza del comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente alle istanze di approvazione dei programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
Visto l'art. 1-sexties del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, n. 16097, relativo all'approvazione del programma per crisi aziendale della S.p.a. F.E.R.V.E.T. con sede in Bergamo per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994;
Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1994 e successivi, con i quali e' stato concesso il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti della predetta societa' per il sopracitato periodo;
Vista l'istanza di proroga del predetto programma presentata dalla citata societa', per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994, presentata ai sensi del citato art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993;
Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, n. 21542, con il quale il Ministro del lavoro, conformandosi al parere espresso dal comitato tecnico di cui alla citata legge n. 41/1986, nella seduta del 17 aprile 1996, ha respinto la predetta istanza di proroga;
Visto il ricorso al T.A.R. Lazio - sezione terza-bis, proposto dalla predetta F.E.R.V.E.T. avverso il suddetto provvedimento di reiezione;
Vista la sentenza n. 8238/00 con la quale il T.A.R. Lazio, in accoglimento del ricorso sopra indicato, ha annullato il provvedimento impugnato "perche' viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione".
Vista la nota del 5 dicembre 2000, con la quale e' stata richiesta all'Avvocatura generale dello Stato impugnativa innanzi al Consiglio di Stato della citata sentenza del T.A.R. Lazio - sezione terza-bis, n. 8238/00;
Vista l'ordinanza n. 1516/2001 del registro ord., resa dal Consiglio di Stato - sezione sesta, nel ricorso in appello proposto dal Ministero del lavoro, iscritto al n. 1460/2001 del registro generale, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della predetta sentenza n. 8238 del 2000 - T.A.R. per il Lazio, sezione III-bis.
Visto che la predetta ordinanza n. 1516/2001 ha accolto in parte l'istanza di sospensione proposta dal Ministero del lavoro, nel senso che il pagamento delle somme a titolo di trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti da F.E.R.V.E.T. S.p.a., per il sopracitato periodo, potra' avere luogo solo previa presentazione, da parte della societa', di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario;
Decreta:
Art. 1.
In ottemperanza alla decisione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, n. 8238 del 2000, e' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, la proroga del programma per crisi aziendale, presentata da F.E.R.V.E.T. S.p.a., con sede in Bergamo, per le unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), e uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.
 
Art. 2.
L'approvazione della proroga del piano per crisi aziendale disposta con il presente decreto, e la conseguente concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta con successivo decreto, adottato dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale, nei termini posti dall'ordinanza n. 1516/2001 del Consiglio di Stato, richiamata in preambolo, saranno revocate qualora l'appello proposto avverso la citata sentenza n. 8238 del 2000 - T.A.R. per il Lazio, sezione III-bis, dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione resistente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2001
Il Sottosegretario di Stato: Morese
 
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