Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 13 febbraio 2001
Criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai mercati agro-alimentari all'ingrosso che aderiscono al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, che riserva, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'importo di lire 15 miliardi ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dal citato art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica;
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
Considerato che il citato comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la definizione della forma e della misura dell'agevolazione e delle modalita' di concessione previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Preso atto che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 23 luglio 1996;
Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 giugno 2000;
Visto il parere delle commissioni parlamentari espresso in data 19 e 20 settembre 2000;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono i consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come di seguito individuati:
a) le societa' consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali o individuati dalle regioni come aventi rilevanza regionale.
2. Qualora la gestione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati dalle societa' consortili di cui alla lettera a), punto 1, del presente articolo sia gia' stata affidata a societa' costituite ai sensi del punto 1 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, le agevolazioni di cui al presente decreto vengono riconosciute alla societa' di gestione purche' la stessa abbia aderito al consorzio Infomercati.
3. Per mercati agro-alimentari all'ingrosso si intendono tutti i mercati all'ingrosso che commercializzano i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, e che pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante.
 
Art. 2.
Misura delle agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale pari all'80% delle spese sostenute per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione al consorzio Infomercati.
2. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del limite stabilito dagli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, pari a 100.000 euro e sulla base della tipologia di mercato agro-alimentare individuata dalle classi dimensionali e strutturali di cui al successivo art. 4 e per gli importi massimi di spesa individuati nella tabella a) allegata al presente decreto.
3. L'erogazione del contributo avviene in due quote, di cui la prima e' effettuata come anticipazione pari al 25% del contributo concesso e la seconda a saldo a completamento dell'investimento, sulla base delle spese documentate.
 
Art. 3.
Spese agevolabili

1. Le spese agevolabili sono, purche' capitalizzate, le seguenti:
HW di base per l'applicazione di collegamento al consorzio Infomercati e dedicato alla rete;
software di base e di supporto;
apparati e software di telecomunicazione;
apparati e software base di connessione al sistema gia' installato nel centro agro-alimentare (se esistente);
sistemi portatili/palmari per la rilevazione quantita' e prezzi;
software applicativo comprendente gestione anagrafiche operatori e banca dati prodotti, nonche' gestione acquisizione e controllo dati su quantita' trattate e prezzi, al fine del collegamento Infomercati, gestione comunicazioni fisico logiche con il sistema Infomercati, gestione moduli di inquiry al sistema Infomercati, gestione di interfaccia con il sistema informativo del centro agro-alimentare, installazione dei sistemi e collegamenti telematici;
avviamento del sistema e delle procedure operative di gestione.
2. Le spese agevolabili sono quelle sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le attrezzature acquistate devono essere di nuova fabbricazione.
3. Le dotazioni hardware, comprensive del software di base, acquisite dai singoli mercati dovranno rispondere a tutti gli standard di sicurezza e qualita' vigenti all'atto dell'installazione. In particolare:
a) tutti gli strumenti di tipo hardware utilizzati dovranno essere rispondenti agli standard ISO, o equivalenti, per quanto riguarda le norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
b) tutti gli apparati dovranno essere installati a norme di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e garantire il funzionamento nelle normali condizioni d'uso senza richiedere interventi particolari sulla rete di alimentazione elettrica o sui normali impianti di climatizzazione dei locali;
c) tutti i sistemi hardware appartenenti alla classe dei "personal computer" dovranno essere compatibili WIN ed essere basati su processore Pentium III 500 MHZ INTEL, AMD, equivalente o superiore (secondo le evoluzioni tecnologiche intervenute fino al momento dell'installazione);
d) tutti gli altri componenti hardware di sistema o di rete dovranno essere compatibili con gli standard di mercato al momento dell'installazione;
e) tutti i sistemi dovranno essere dotati di gruppi di continuita' in grado di sostenere i sistemi stessi per il tempo necessario ad effettuare una regolare chiusura di tutte le elaborazioni in corso e garantire, alla ripartenza, l'integrita' delle informazioni contenute nelle banche dati locali;
f) tutti i sistemi principali dovranno essere dotati di sistemi di protezione dei dati su disco con recupero a caldo degli stessi (es. mirroring) e di opportuni strumenti di archiviazione esterna (es. streamer).
4. Le procedure relative al software applicativo, anche al fine di aggiornamenti costanti ed economici, dovranno essere acquisite direttamente dal consorzio Infomercati.
 
Art. 4.
Tipologia di mercato agro-alimentare

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni le tipologie di mercati agro-alimentari vengono individuate in classi derivanti dalla combinazione delle seguenti fasce dimensionali e strutturali:
a) fasce dimensionali espresse in quintali di merce movimentati:
1. fino a 1.000.000 q.li;
2. da 1.000.000 a 3.500.000 q.li;
3. da 3.500.000 a 6.000.000 q.li;
4. oltre i 6.000.000 q.li;
b) fasce strutturali derivanti dalla presenza di una o piu' merceologie:
1. mercato monomerceologia (MM);
2. mercato ortofrutticolo plurimerceologia (MP) ed in particolare:
2.1. mercato ortofrutticolo avente una altra merceologia;
2.2. mercato ortofrutticolo avente due altre merceologie;
2.3. mercato ortofrutticolo avente tre altre merceologie;
2.4. mercato ortofrutticolo avente quattro altre merceologie.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni nella misura massima prevista, per mercato ortofrutticolo avente anche altre merceologie si intende un mercato ortofrutticolo all'ingrosso in cui la commercializzazione e l'attivita' di rilevazione e gestione dati relativa alle altre merci avviene in sedi logisticamente ed operativamente separate dalla sede principale relativa all'ortofrutta.
 
Art. 5.
Modalita' di concessione del contributo

1. Le richieste di concessione del contributo ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, possono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure consegnate a mano, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le domande devono essere redatte in carta legale utilizzando esclusivamente copia del modulo di domanda di cui all'allegato 1 del presente decreto, disponibile anche sul sito Internet minindustria.it del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Alla domanda di concessione deve essere allegata una attestazione rilasciata dal consorzio Infomercati da cui risulti l'avvenuta adesione al consorzio obbligatorio, nonche' la validazione della classe di appartenenza del mercato e della configurazione hardware e software necessaria.
4. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza dello stanziamento complessivo di 15 miliardi di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Al fine dell'esame istruttorio saranno verificate la sussistenza dei requisiti di legge, stabiliti per i soggetti beneficiari, e la completezza ed i contenuti della documentazione prodotta.
5. Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione e' di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricezione della richiesta di contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici. Dell'avvenuta approvazione della richiesta di contributo verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari.
 
Art. 6.
Modalita' di erogazione del contributo

1. Al fine dell'emissione del decreto di concessione del contributo e di contestuale liquidazione dell'anticipazione i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di approvazione del progetto di cui al comma 5 dell'art. 5, dovranno inviare, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta.
2. Eseguito il progetto, ai fini della erogazione a saldo del contributo il soggetto beneficiario deve inviare una apposita domanda redatta in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, completa della seguente documentazione:
a) copia autenticata delle fatture. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;
b) dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria la dichiarazione della societa' di leasing dovra' attestare il pagamento di canoni per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo;
c) perizia giurata, redatta da professionista iscritto ad albo, attestante la conformita' del progetto realizzato a quello approvato e l'avvenuta acquisizione ed installazione delle dotazioni agevolate;
d) attestazione da parte del consorzio Infomercati del funzionamento delle procedure gestionali per il collegamento alla rete telematica.
3. La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della funzionalita' del collegamento in rete.
4. Il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della domanda di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici.
 
Art. 7.
Revoca delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse sono revocate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 1;
b) qualora, per il medesimo programma di investimenti, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
c) qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione prima di tre anni dalla data di completamento del progetto;
d) qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro diciotto mesi dalla data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione. Detto termine puo' essere prorogato una sola volta previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.
2. I contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti all'erario rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorati degli interessi legali vigenti alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre propri accertamenti e chiedere ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.
Roma, 13 febbraio 2001
Il Ministro: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 46
 
Allegato
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