Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 7 giugno 2001
Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (mobile number portability). (Delibera n. 12/01/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2001 e nella sua prosecuzione del 7 giugno 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare, gli artt. 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 1997;
Visto il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare, l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1o luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali sono tenuti a consentire agli utenti la portabilita' del numero tra reti mobili;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la delibera n. 17/1998 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998;
Vista la propria delibera n. 69/1999 del 9 giugno 1999, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139, del 16 giugno 1999, in particolare l'art. 12, comma 1;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/1999 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
Vista la normativa ETSI 03.66 "Digital cellular telecommunications system (Phase 2-); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2";
Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni del 6 marzo 2001;
Considerato che, come rilevato dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato nel parere reso in data 13 giugno 2000, relativo allo schema di provvedimento successivamente adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 388/00/CONS, la portabilita' del numero favorisce la realizzazione di un mercato pienamente competitivo e, in considerazione dell'ampiezza della clientela radiomobile, e' necessario procedere in tempi brevi all'introduzione della portabilita' del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la MNP a partire dal 1o luglio 1999 e che l'Autorita' ha confermato tale obbligo riservandosi di definire la data di avvio e le modalita' di offerta, sicche' gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio di MNP;
Considerato che la soluzione tecnica da adottare per l'offerta della prestazione di MNP e' quella di "Direct Routing", come dichiarato da tutti gli operatori titolari di licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale (di seguito denominati "operatori mobili") nell'ambito della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;
Rilevato che:
1) la regolamentazione del servizio di MNP comprende sia la portabilita' definita con riferimento al fornitore del servizio (Mobile Service Provider Portability) sia la portabilita' definita con riferimento al servizio GSM e UMTS (Mobile Service Portability), non essendo la stessa prevista in caso di passaggio dal GSM (UMTS) al TACS, al fine di incentivare il completo passaggio dell'utenza ai piu' efficienti sistemi numerici;
2) la soluzione tecnica per le procedure di tipo "Call Related" e "Non Call Related" da adottare, per l'offerta del servizio, e' quella di:
a) "Direct Routing" (denominata nello standard ETSI 03.66 "NP Query in Originating Network" per le procedure "Call Related" e "Direct Routing" per le procedure "Non Call Related") per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;
b) "Onward Routing" (denominata nello standard ETSI 03.66 "NP Query in Number Range Holder Network" per le procedure "Call Related" e "Indirect Routing" per le procedure "Non Call Related");
c) "Onward Routing" per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali;
3) la soluzione "Direct Routing" sara' adottata anche per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali con calendario stabilito da un successivo provvedimento;
Considerato che gli operatori Blu e Wind, hanno dichiarato, anche in sede di audizione, di aver provveduto ovvero di essere in procinto di adeguare, al piu' tardi entro ottobre 2001, le proprie reti per offrire la prestazione di MNP e che le societa' IPSE e H3G si sono dichiarate pronte ad offrire la funzionalita' di MNP in concomitanza con l'avvio del servizio;
Considerato che, nel corso dell'istruttoria, le societa' Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia, pur impegnandosi a realizzare comunque gli adeguamenti previsti nel minor tempo possibile, hanno stimato, allo stato, in almeno quindici mesi, a decorrere dall'adozione delle deliberazioni dell'Autorita', il tempo necessario per adeguare le proprie reti e i sistemi informativi necessari per l'offerta della prestazione, in considerazione dell'elevato numero di clienti e della particolare complessita' e diffusione territoriale delle proprie reti;
Considerato che la maggior parte delle societa' manifatturiere fornitrici di apparati agli operatori di reti mobili dispongono delle soluzioni "Direct Routing" e "Onward Routing" in quanto gia' sviluppate e operanti in fase di collaudo in altri Paesi europei e considerato che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e collaudo finale variano in funzione dei costruttori e della complessita' di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di circa dodici mesi;
Considerato che la maggioranza dei Paesi europei ha gia' avviato il processo di implementazione della prestazione di MNP e che in particolare la prestazione e' attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e Regno Unito e che sara' disponibile nel corso del 2002 nella quasi totalita' dei Paesi europei;
Considerato che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo e' ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno gia' adeguato le proprie reti;
Ritenuto necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione di MNP, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per l'attuazione della prestazione e dall'autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione;
Ritenuto di istituire una apposita Unita' di monitoraggio che segua puntualmente l'avanzamento della messa in opera della MNP e riferisca all'Autorita' anche circa il calendario, nonche' sull'avvio e condizioni di offerta della fase iniziale;
Ritenuto necessario fissare, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Unita' di monitoraggio, una quota minima di attivazioni mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore mobile "donante" garantisce;
Considerato che l'offerta della migrazione dal servizio TACS di Telecom Italia Mobile ai servizi GSM e successivamente ai servizi UMTS dello stesso gestore senza il cambiamento di numero, dovra' avvenire in condizioni di assoluta parita' di trattamento con gli altri gestori mobili e che l'Unita' per il monitoraggio verifichera' la puntuale applicazione di questo principio;
Sentiti gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per la installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito ai tempi necessari per realizzare le modifiche degli impianti ed in merito alle soluzioni tecniche ed operative per l'avvio della fase iniziale;
Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Soluzioni tecniche relative alla portabilita' del numero mobile
1. La soluzione tecnica per la prestazione di MNP e' la seguente:
a) "Direct Routing", per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;
b) "Onward Routing", per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.
2. La prestazione di MNP comprende sia la possibilita' per l' utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.
 
Art. 2.
Calendario attuativo
1. Entro il 30 giugno 2001 gli operatori mobili avviano le procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP agli utenti. La prestazione, secondo le modalita' tecniche previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), diviene operativa entro il 30 aprile 2002.
 
Art. 3.
Unita' per il monitoraggio
1. E' istituita una Unita' per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP.
2. L'Unita' per il monitoraggio e' composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie.
3. L'Unita' di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalita' operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti.
4. L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalita' del servizio operativo di MNP, e' soggetta alle verifiche dell'Unita' per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonche' la congruita' delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda.
5. L'Unita' per il monitoraggio puo' promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l'introduzione del servizio di MNP.
6. L'Unita' per il monitoraggio predispone un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attivita' e sulle segnalazioni pervenute. L'Unita' stessa predispone altresi' una informativa periodica pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'Autorita' determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di MNP.
2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all'Unita' per il monitoraggio le condizioni relative alla "fase iniziale" di cui all'art. 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni e' progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell'Unita' per il monitoraggio.
3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata TIM), relativamente alle attivazioni della MNP agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, e' tenuta al rispetto delle condizioni di parita' di trattamento. A tal fine, tra l'altro, TIM assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L'Unita' per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera e' notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 7 giugno 2001
Il presidente: Cheli
 
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