IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 20 novembre 1999 e del 16 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 17 luglio 2000; Vista l'ordinanza n. 3065 del 12 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 della luglio 2000; Vista la richiesta di modifica dell'ordinanza numero 3065/2000 avanzata dagli eredi delle vittime del crollo dell'edificio di via Giotto n. 120 in Foggia; Vista l'analoga richiesta avanzata dal sindaco di Foggia; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 le parole "alla ricostruzione dell'edificio in viale Giotto, e", sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 le parole "e ricostruzione dell'edificio sito in viale Giotto, n. 120", sono soppresse. 3. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3065/2000 e' aggiunto il seguente comma: "5. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto, delle unita' abitative dell'edificio di viale Giotto n. 120, andato distrutto l'11 novembre 1999, e' concesso un contributo per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare andata distrutta fino ad un limite di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata in zona sismica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2001 Il Ministro: Bianco |