Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 maggio 2001
Agevolazioni contributive a favore dei soggetti di eta' inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede a favore dei soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la facolta' di differire, a domanda, il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi alla iscrizione, per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente nelle predette gestioni;
Tenuto conto che, ai sensi del predetto art. 4, comma 16, della citata legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, l'importo dei predetti contributi deve essere versato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio, maggiorato del tasso di differimento da stabilirsi in misura pari alla media degli interessi sui titoli del debito pubblico;
Atteso che il suddetto art. 4, comma 16, della legge n. 449 e successive modificazioni, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la determinazione delle modalita' di versamento dei contributi differiti, nonche' la misura del tasso di interesse di differimento da applicare;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 2000, con il quale si e' provveduto a determinare il tasso di interesse di differimento per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2000;
Considerato che per gli iscritti alle gestioni degli artigiani o degli esercenti attivita' commerciali sono previste particolari modalita' di determinazione dell'importo dei contributi dovuti a titolo di conguaglio sulla base dei redditi risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'IRPEF dell'anno di riferimento;
Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 aprile 2001, con la quale si comunica il tasso medio ponderato dei titoli di Stato per l'anno 2000;
Ritenuto che occorre provvedere a definire, anche per i soggetti che effettuano il versamento differito dei contributi a partire dall'anno 2001, il tasso dell'interesse di differimento;
Decreta:
Per i soggetti che si avvalgono della facolta' di differire il versamento dei contributi dovuti alle gestioni degli artigiani o degli esercenti attivita' commerciali, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che effettuano, a partire dall'anno 2001, il versamento dei contributi differiti, il tasso d'interesse di differimento e' pari al 4,07 per cento annuo.
Al predetto versamento si provvede mediante sedici rate trimestrali uguali e consecutive, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia ai fini IRPEF, relativa ai redditi dell'ultimo anno compreso nel differimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 102.
 
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