Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. 239
Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 26 e l'allegato B;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi
dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della
direttiva 79/267/CEE; d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo:
impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe
essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva
73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE; e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale
in uno Stato terzo, la cui attivita' principale consiste
nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da
una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, o da altre imprese di riassicurazione; f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in
virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto
di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa; g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di
cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra
ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, di esercitare un'influenza dominante; h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza
notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice
civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il fatto di
detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di
un'impresa; i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche
per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o
indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione
ai sensi della lettera h); l) impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente,
anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona,
o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione
ai sensi della lettera h); m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il
cui unico o principale oggetto consiste nell assunzione di
partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e
valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate
sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo,
imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia
un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica; n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa
controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa
di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da
un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione
assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate
sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio
della Repubblica; o) margine di solvibilita' minimo: ammontare minimo del margine di
solvibilita' calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafi da 2 a
5, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 19 della direttiva
79/267/CEE; p) elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi
a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 18 della
direttiva 79/267/CEE.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE). Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 98/78/CE e' pubblicata in GUCE L 330 del
5 dicembre 1998.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999". L'art. 26 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 26 (Vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo:
criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva
98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le
imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese
partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese
partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di
assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare
possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte
del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui
esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle
informazioni necessarie all'esercizio effettivo della
vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'allegato I,
punto 2.5 e dell'allegato II, punto 4, della direttiva;
b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla
vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), quando:
1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto
allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo
assicurativo;
2) e' inopportuno e fuorviante considerare la situazione
finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della
vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa
coordinarsi con le autorita' competenti degli altri Paesi
dell'Unione europea, anche al fine di definire
preventivamente a quale autorita' deve essere demandata la
vigilanza supplementare allorche' imprese autorizzate in
Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa
non soggetta a vigilanza prudenziale;
d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente
ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di
controllo interno per la produzione di dati e di
informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza
supplementare;
e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni
utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche
presso imprese non assicurative del gruppo;
f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza
sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto
comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;
g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta
delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti
consolidati. L'ISVAP puo' tuttavia autorizzare o imporre
l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla
direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi
contenuti e dei criteri determinati dal Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli
allegati I e II alla direttiva, che possano essere
consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli
ivi previsti;
i) prevedere per le imprese di assicurazione o di
riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere
presi in considerazione gli elementi che soddisfano i
requisiti di solvibilita' in tale Paese, purche' siano
comparabili con quelli previsti dalle disposizioni
comunitarie in materia".
- L'allegato B della citata legge, contiene l'elenco delle
direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere
delle commissioni parlamentari.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, reca: "Testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: "Integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul
controllo delle partecipazioni di imprese o enti
assicurativi e in imprese o enti assicurativi".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca:
"Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
"Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca:
"Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b),
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, reca:
"Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di
rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore
assicurativo". Note all'art. 1:
- La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE L 228 del
16 agosto 1973. L'art. 6 della succitata direttiva cosi'
recita:
"Art. 6. - 1. Ciascun Stato membro subordina ad
autorizzazione amministrativa l'accesso all'attivita'
assicurativa diretta sul proprio territorio.
2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorita'
competente dello Stato membro interessato da:
a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul
territorio di tale Stato;
b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato
membro e che apre una succursale o un'agenzia nel
territorio dello Stato membro interessato;
c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione
prevista alla lettera a) o alla lettera b), estende sul
territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami;
d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art. 7,
paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio
nazionale, estende la sua attivita' al di fuori di detta
parte.
3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una
cauzione il rilascio dell'autorizzazione".
- La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata in GUCE L 063 del
13 marzo 1979. L'art. 6 della succitata direttiva cosi'
recita:
"Art. 6. - 1. Ciascuno Stato membro subordina ad
autorizzazione amministrativa l'accesso nel proprio
territorio alle attivita' contemplate dalla presente
direttiva.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta all'autorita'
competente dello Stato membro interessato:
a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale nel
territorio di tale Stato;
b) dall'impresa la cui sede sociale si trova in un altro
Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel
territorio dello Stato membro interessato;
c) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di
cui alla lettera a) o alla lettera b), estende nel
territorio di questo Stato le sue attivita' ad altri rami;
d) dall'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art.
7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del
territorio nazionale, estende la sua attivita' al di fuori
di detta parte.
3. Gli Stati membri non subordinato a un deposito o ad una
cauzione il rilascio dell'autorizzazione".
- Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi
le note alle premesse. L'art. 10, comma 2, della succitata
legge, cosi' recita:
"2. Ai fini della presente legge una societa' si considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice
civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato
di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione,
comunicato all'ISVAP".
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 4, comma
2, primo periodo, del succitato decreto legislativo, cosi'
recita:
"2. Per partecipazione si intendono i diritti,
rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra
impresa i quali, realizzando una situazione di legame
durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita'
del partecipante".
- L'art. 2359 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma, si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti e per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si
presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere
esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la
societa' ha azioni quotate in borsa".
- Per le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi sopra.
L'art. 16, paragrafi da 1 a 5 della citata direttiva
73/239/CEE, cosi' recitano:
"Art. 16. - 1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa

la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la
costituzione di un margine di solvibilita' sufficiente per
l'insieme delle sue attivita'.
Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al
netto degli elementi immateriali. Esso comprende in
particolare:
il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il
fondo iniziale effettivo;
la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o
del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25%
di questo capitale o fondo;
le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli
impegni;
il riporto dagli utili;
il richiamo di contributi che le mutue e le societa' a
forma mutua, a contributi variabili possono esigere dai
loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza
della meta' della differenza tra i contributi massimi e i
contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste
possibilita' di richiamo non possono rappresentare piu' del
50 % del margine;
su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di
accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri
interessati nei quali l'impresa esercita la sua attivita',
le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi
dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo,
nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere
eccezionale.
La sopravvalutazione delle riserve tecniche e' stabilita in
rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa
conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia,
sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il
75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi
in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante
l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai
premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la
riserva contratto per contratto, quando la legislazione
nazionale da' la possibilita' di scelta tra i due metodi,
puo' essere preso in considerazione nel margine di
solvibilita' fino a concorrenza del 20%.
2. Il margine di solvibilita' e' determinato in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in
rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi
esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino
essenzialmente soltanto uno o piu' dei rischi tempesta,
grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo
di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi
sette esercizi sociali.
3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di
solvibilita' deve essere pari al piu' elevato dei due
risultati seguenti:
primo risultato (in relazione ai premi):
si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari
diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti
gli esercizi, accessori compresi;
si aggiunge l'importo dei premi accettati in
riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;
si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati
nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale
delle imposte e tasse relative ai premi o contributi
compresi nel cumulo.
Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote,
la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda
comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16%
sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.
Il primo risultato e' ottenuto moltiplicando l'ammontare
cosi' calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo
esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a
carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e
l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in
alcun caso essere inferiore al 50%.
Secondo risultato (in relazione ai sinistri):
si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei
cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri
pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui
al paragrafo 2;
si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di
accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel
corso degli stessi periodi;
si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri
da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia
per gli affari diretti che per le accettazioni in
riassicurazione;
si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i
periodi di cui al paragrafo 2:
si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per
sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo
esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia
per gli affari diretti che per le accettazioni in
riassicurazione.
Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il
periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo
2, dell'ammontare cosi' ottenuto in due quote, la prima
fino a 7 milioni di unita' di conto e la seconda
comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23%
vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.
Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare
ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio,
tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico
dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo
dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso
essere inferiore al 50%.
4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel
paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda
l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica
analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:
i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di
morbilita' secondo i metodi matematici applicati in materia
di assicurazioni;
e' costituita una riserva d'invecchiamento;
e' riscosso un supplemento di premio per costituire un
margine di sicurezza adeguato;
l'assicuratore non puo' denunciare il contratto che entro
il termine del terzo anno d'assicurazione, al piu' tardi;
il contratto prevede la possibilita' di aumentare i premi o
di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.
5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo
risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e'
effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono
moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui
ammontare e' fissato annualmente e determinato
dall'autorita' di controllo della sede. Tale percentuale
forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi
statistici piu' recenti riguardanti in particolare le
commissioni versate.
Questi elementi nonche' il calcolo effettuato sono
comunicati alle autorita' di controllo del paese in cui i
Lloyd's si sono insediati".
- Gli articoli 18 e 19 della citata direttiva 79/267/CEE,
cosi' recitano:
"Art. 18. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la
cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di
un margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle
sue attivita'.
Il margine di solvibilita' e' costituito:
1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale
patrimonio comprende in particolare:
il capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue,
il fondo sociale versato;
la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o
del fondo sociale, quando la parte versata raggiungere il
25% di questo capitale o di questo fondo;
le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli
impegni;
gli utili riportati;

2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle
riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale,
quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali
perdite e non sono state destinate alla partecipazione
degli assicurati;
3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso
l'autorita' di controllo dello Stato membro nel cui
territorio e' situata la sede sociale e con l'accordo di
tale autorita':
a) da un importo pari al 50% degli utili futuri
dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene
moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che
rappresenta la durata residua media dei contratti; tale
fattore puo' essere al massimo pari a 10; l'utile annuo
stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili
realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle
attivita' elencate all'art. 1.
Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore
dell'utile annuo stimato nonche' gli elementi dell'utile
realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorita'
competenti degli Stati membri in collaborazione con la
Commissione. Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali
elementi sono determinati conformemente alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede,
agenzia o succursale) esercita la propria attivita'.
Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione
di utili realizzati, la Commissione presentera' proposte
sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una
direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese
di assicurazione e relativa al coordinamento previsto
all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;
b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio
inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio,
dalla differenza tra la riserva matematica non
zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva
matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari
al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo
importo non puo' tuttavia superare il 3,5% della somma
delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita'
"vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti in
cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e'
eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo
delle spese di acquisizione non ammortizzate;
c) in caso di accordo delle autorita' di controllo degli
Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua
attivita', alle plusvalenze latenti risultanti dalla
sottovalutazione di elementi dell'attivo e da
sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle
riserve matematiche, purche' tali plusvalenze non abbiano
carattere eccezionale".
"Art. 19. - Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di
solvibilita' e' determinato come segue secondo i rami
esercitati:
a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere
a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di
investimento, e per le operazioni di cui all'art. 1, punto
3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due
risultati seguenti:
primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del
4% delle riserve matematiche relative alle operazioni
dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione
ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere
moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo
esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa
detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo
lordo riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non
puo' in nessun caso essere inferiore all'85%;
secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto
rischio non sono negativi il numero che rappresenti
un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico
dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per
l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto
rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver
detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e
l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione
della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso
essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in
caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni,
l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1%; per quelle di
durata superiore a tre anni o inferiore o pari a cinque
anni, tale aliquota e' pari allo 0,15%.
b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1,
punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al
risultato del calcolo seguente:
si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari
diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti
gli esercizi, accessori compresi;
si aggiunge l'importo dei premi accettati in
riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;
si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati
nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale
delle imposte e tasse relative ai premi o contributi
compresi nel cumulo.
Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote,
la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda
comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16%
sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono
sommate.
La somma cosi' ottenuta si moltiplica per il rapporto,
riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri
che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto,
nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le
retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto
non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%.
Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come
Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilita' e'
effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono
moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo
e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di
controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale
percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli
elementi statistici piu' recenti concernenti in particolare
le commissioni versate. Tali elementi, nonche' il calcolo
effettuato, sono comunicati alle autorita' di controllo dei
paesi nel cui territorio il Lloyd's e' stabilito;
c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non
rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e
per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1,
punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad
un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo
risultato, del presente articolo;
d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2,
lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota
dell'1% dei fondi delle associazioni;
e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento,
di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), e per le
operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere c), d) ed
e), tale minimo deve essere pari:
ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo
risultato, del presente articolo, nella misura in cui
l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad
un'aliquota dell'1% delle riserve cosi' calcolato nella
misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed
a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i
cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese
di gestione previste nel contratto sia fissato per un
periodo superiore a cinque anni, piu'
un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio,
calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a),
secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella
misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalita'".



 
Art. 2.
Ambito di applicazione e modalita' di esercizio
della vigilanza supplementare 1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano: a) controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione; b) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione; c) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista. 2. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV. 3. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e V. 4. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera c), sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III.
 
Art. 3.
Area della vigilanza supplementare 1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare: a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1 aventi sede legale in uno Stato terzo qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 28 e 33, comma 3. 3. L'ISVAP, secondo il proprio prudente apprezzamento, puo' escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1 quando: a) l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare; b) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di detta impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.



Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 60 del
succitato decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 60 (Direzione unitaria). - 1. L'obbligo di cui
all'art. 58 sussiste anche nel caso in cui due o piu'
imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle
disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui
all'art. 58, comma 2, tra le quali non esistano le
relazioni di cui all'art. 59, operino secondo una direzione
unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei
rispettivi statuti oppure quando i loro organi di
amministrazione siano composti in maggioranza dalle
medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo'
concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di
riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al
comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno
dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da
un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una
societa' di cui all'art. 58, comma 2, del presente decreto;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo
che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art.
61 del presente decreto;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione
del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati
dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta
l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui
all'art. 58 del presente decreto che operi anche secondo
una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo e' tenuta alla redazione del bilancio
consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa;
b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 58
non e' richiesta almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5%
del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'art. 58 ai
sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate
nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota
integrativa indica altresi' la denominazione e la sede
dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi
del presente articolo; copia dello stesso, della relazione
sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono
essere depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa esonerata;
dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che
abbiano emesso titoli quotati in borsa".



 
Art. 4.
Disposizioni applicabili alle sedi secondarie
di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo 1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare anche nei confronti delle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. A tal fine si applicano le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle di cui al titolo V. 2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non sono soggette alle disposizioni del titolo IV. 3. Per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.



Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 90, comma 5 del
succitato decreto legislativo, cosi' recita:
"5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese
autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le
quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilita'
esercitata dalla autorita' di controllo di uno di questi
Stati ai sensi dell'art. 91".
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, vedi le note alle premesse.
- L'art. 103, comma 5, del succitato decreto legislativo,
cosi' recita:
"5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese
autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le
quali sono soggette a vigilanza globale di solvibilita'
esercitata dall'autorita' di controllo di uno di questi
Stati ai sensi dell'art. 104".
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, vedi le note alle premesse.



 
Art. 5.
Disponibilita' e qualita' delle informazioni 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, in relazione ai rapporti con le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenute a fornire all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.
 
Art. 6.
Vigilanza informativa 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 trasmettono, anche periodicamente, all'ISVAP, con le modalita' ed i termini da questo stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare. 2. Se le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto stesso puo' rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 35.
 
Art. 7.
Vigilanza ispettiva 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6, l'ISVAP puo effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese di cui all'articolo 3, comma 1, con sede legale nel territorio della Repubblica: a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. Alle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero alle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 36. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.



Nota all'art. 7:
- Per quanto riguarda l'art. 60 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, vedi le note all'art. 3.



 
Art. 8
Operazioni all'interno di un gruppo

1. Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP: a) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2
e le imprese, di cui all'articolo 3, comma 1; b) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2
ed una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione
nell'impresa di assicurazione stessa o in un impresa di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. Le operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra l'altro: a) i finanziamenti; b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti
d'ordine; c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' di
cui agli articoli 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; d) gli investimenti; e) le operazioni di riassicurazione; f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o possano arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.



Note all'art. 8:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato
decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono
disporre di un margine di solvibilita' per la complessiva
attivita' da esse esercitata nel territorio della
Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le
disposizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilita' e' costituito:
a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in
particolare:
1) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa'
di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
2) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale
o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto
previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno
il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del
fondo di garanzia sottoscritto;
3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative,
non destinate a copertura di specifici impegni o a
rettifica di voci dell'attivo;
4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4;
5) gli utili riportati;
6) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a
contributo variabile hanno verso i soci per eventuali
integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della
differenza tra i contributi massimi e i contributi
effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore
al 50 per cento del margine di solvibilita';
7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza
del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al
massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa
sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in
caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati
abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli
altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento
di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere
computati solo i fondi effettivamente versati; tali
prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui
all'art. 34;
8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale
di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero
7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno
computati i soli importi effettivamente versati;
b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea
documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:
1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri
dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene
moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati
nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' di cui
all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua
media dei contratti. Tale fattore non puo' essere superiore
a dieci;
2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica
determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio
diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai
rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva
matematica determinata in base ai premi puri maggiorati
della rata di ammortamento della spesa di acquisto
contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non puo'
tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle
differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche
per tutti i contratti per i quali non sia cessato il
pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo
iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da
ammortizzare;
3) (Numero abrogato dall'art. 79 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173).
3. Agli effetti del presente articolo, per la
determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene
conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto
B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie
e delle azioni o quote dell'impresa controllante, di altri
elementi immateriali, nonche' delle provvigioni di acquisto
da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo
consentito di cui al comma 2, lettera b), numero 2.
4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e
della durata residua media dei contratti, nonche' dei
capitali "vita", sono stabiliti con provvedimento
dell'ISVAP.
5. (Comma abrogato dall'art. 79 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173).
6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni
dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilita'
di utilizzare per la costituzione del margine di
solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b)".
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato
decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono
disporre di un margine di solvibilita' per l'intera
attivita' da esse esercitata nel territorio della
Repubblica ed all'estero, determinato secondo le
disposizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio
netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa'
di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale
o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno
il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del
fondo di garanzia sottoscritti;
c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative,
non destinate a copertura di specifici impegni o a
rettifica di voci dell'attivo;
d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4;
e) gli utili riportati;
f) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a
contributo variabile hanno verso i soci per eventuali
integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della
differenza tra i contributi massimi e i contributi
effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore
al 50 per cento del margine di solvibilita';
g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per
cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa
sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in
caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati
abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli
altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento
di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere
computati solo i fondi effettivamente versati; tali
prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui
all'art. 34;
h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale
di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla
lettera g), che soddisfino le condizioni di cui all'art.
34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati.
3. Agli effetti del presente articolo, per la
determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene
conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto
B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie
e delle azioni o quote dell'impresa controllante, del 40
per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti
pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi
immateriali.
4. (Comma abrogato dall'art. 80 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173).
5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni
dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilita'
di utilizzare per la costituzione del margine di
solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b)".



 
Art. 9.
Comunicazioni delle operazioni effettuate
all'interno di un gruppo 1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con proprio provvedimento, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. 2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 3, o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati, l'ISVAP vieta, con provvedimento motivato da comunicare all'impresa, il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. 3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 4. Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta. 5. Nei casi in cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli assicurati, ordina all'impresa di assicurazione di porre in essere idonee iniziative atte a rimuovere dette conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un ragionevole termine.
 
Art. 10.
Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da
quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassicurazione e
da sedi secondarie di imprese di riassicurazione. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, si applicano anche alle imprese di assicurazione non indicate dall'articolo 2 aventi sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' alle imprese di riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione autorizzate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.



Nota all'art. 10:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle
premesse.



 
Art. 11
Calcolo della situazione di solvibilita' corretta

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo le disposizioni del presente titolo.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, non si tiene conto delle imprese controllate al sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce, redatto in conformita' a un modello approvato dall'ISVAP con proprio provvedimento.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo di cui agli articoli 14, 15 e 16.



Nota all'art. 11:
- Per quanto riguarda l'art. 2359 del codice civile, vedi
le note all'art. 1.



 
Art. 12.
Applicazione del calcolo della situazione di solvibilita'
corretta alle imprese di assicurazione controllate
o partecipate. 1. Il calcolo della situazione di solvibilita' corretta viene effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo. 2. L'obbligo di cui al comma 1, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica; b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilita' corretta di cui al presente decreto; c) l'impresa di cui al comma 1 e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilita' sufficienti a coprire il margine di solvibilita' minimo; d) l'impresa di cui al comma 1 dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' sufficienti a coprire il margine di solvibilita' minimo, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tenere conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta della impresa di assicurazione controllante. 3. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 2, deve essere comunicata dall'impresa di cui al comma 1 all'ISVAP, unitamente alla trasmissione del bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Istituto.
 
Art. 13.
Metodi da utilizzare per il calcolo
della situazione di solvibilita' corretta 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che redigono il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nonche' le imprese che, pur non soggette a tale obbligo, redigono il bilancio consolidato secondo le disposizioni del titolo III del decreto legislativo stesso, utilizzano il metodo di cui all'articolo 14. 2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non redigono il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, calcolano la situazione di solvibilita' corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 15. 3. L'ISVAP puo' autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2, che il calcolo della situazione di solvibilita' corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo di cui all'articolo 16. L'applicazione di tale metodo puo' essere autorizzata solo se tutte le controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 4. L'ISVAP, qualora ritenga che sia inopportuno o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilita' corretta applicare il metodo di cui all'articolo 14, puo' imporre alle imprese di assicurazione di cui al comma 1, indicandone le ragioni, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.



Note all'art. 13:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, vedi le note alle premesse.
- L'art. 58, comma 1, del succitato decreto legislativo,
cosi' recita:
"1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione
soggette alle disposizioni del presente decreto che
controllano una o piu' imprese devono redigere il bilancio
consolidato secondo i criteri stabiliti dagli articoli del
presente titolo".
- Il titolo III del succitato decreto legislativo, reca:
"Bilancio consolidato".
- L'art. 16, comma 5, del succitato decreto legislativo,
cosi' recita:
"5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o
collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o
piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del
costo indicato al comma 1, per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli
articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la
partecipazione e' iscritta per la prima volta in base a
tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere
iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni
nella nota integrativa e la differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve
essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le
plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto
metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non
distribuibile".



 
Art. 14.
Metodo basato sul bilancio consolidato 1. Secondo il metodo basato sul bilancio consolidato il calcolo della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa controllante o partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 e di cui ai capi II e III del presente titolo. 2. La situazione di solvibilita' corretta e' data dalla differenza tra: a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' calcolati a partire dal bilancio consolidato e la somma: 1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 2) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.
 
Art. 15
Metodo della deduzione e dell'aggregazione

1. Secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, e di cui ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e' data dalla differenza tra: a) la somma:
1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'
dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e
2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del
margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata
o partecipata
e b) la somma:
1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata
o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o
partecipante e
2) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di
assicurazione controllante o partecipante e
3) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo
dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera a), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonche' del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
 
Art. 16.
Metodo della deduzione
del margine di solvibilita' minimo 1. Secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, ed ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e' data dalla differenza tra: a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e b) la somma: 1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 2) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
 
Art. 17.
Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita' 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le attivita' e le passivita' delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997.



Note all'art. 17:
- Per quanto riguarda le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE,
vedi le note all'art. 1.
- La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata in GUCE L 374 del
31 dicembre 1991.
- Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e
175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le
note alle premesse.



 
Art. 18
Criterio di proporzionalita'

1. Il calcolo della situazione di solvibilita' corretta e' effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.
2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilita' corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 15 e 16, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 14.
3. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta include un'impresa su cui l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilita' corretta ha il diritto, in virtu' di un contratto o una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, il calcolo e' effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata.
4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata, tale deficienza e' imputata per intero all'impresa controllante.
 
Art. 19.
Eliminazione del doppio o plurimo computo
degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' 1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, deve essere eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 14, 15 e 16, non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi: a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate; b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di detta impresa; c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.
 
Art. 20.
Trattamento di alcuni elementi costitutivi
del margine di solvibilita' 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante puo' includere le riserve di utili di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 79/267/CEE e gli utili futuri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata. 2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di detta impresa controllata o partecipata. 3. Tuttavia le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, sono escluse dal calcolo medesimo. 4. Sono escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa. 5. Sono anche escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta.



Nota all'art. 20:
Per quanto riguarda la direttiva 79/267/CEE, vedi le note
all'art. 1. L'art. 18, paragrafi 2 e 3 della succitata
direttiva, cosi' recita:
"2. Qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle
riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale,
quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali
perdite e non sono state destinate alla partecipazione
degli assicurati;
3. Su domanda e giustificazione dell'impresa presso
l'autorita' di controllo dello Stato membro nel cui
territorio e' situata la sede sociale e con l'accordo di
tale autorita':
a) da un importo pari al 50% degli utili futuri
dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene
moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che
rappresenta la durata residua media dei contratti; tale
fattore puo' essere al massimo pari a 10; l'utile annuo
stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili
realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle
attivita' elencate all'art. 1.
Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore
dell'utile annuo stimato nonche' gli elementi dell'utile
realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorita'
competenti degli Stati membri in collaborazione con la
Commissione. Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali
elementi sono determinati conformemente alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede,
agenzia o succursale) esercita la propria attivita'.
Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione
di utili realizzati, la Commissione presentera' proposte
sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una
direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese
di assicurazione e relativa al coordinamento previsto
all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;
b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio
inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio,
dalla differenza tra la riserva matematica non
zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva
matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari
al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo
importo non puo' tuttavia superare il 3,5% della somma
delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita'
"vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti in
cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e'
eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo
delle spese di acquisizione non ammortizzate;
c) in caso di accordo delle autorita' di controllo degli
Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua
attivita', alle plusvalenze latenti risultanti dalla
sottovalutazione di elementi dell'attivo e da
sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle
riserve matematiche, purche' tali plusvalenze non abbiano
carattere eccezionale".



 
Art. 21.
Trasferimento degli elementi costitutivi
del margine di solvibilita' 1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 20, non siano effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata. 2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 38, comma 1.
 
Art. 22.
Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi
del margine di solvibilita' 1. La somma degli elementi di cui agli articoli 20 e 21, non puo' superare l'ammontare del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
 
Art. 23.
Eliminazione della costituzione di capitale frutto
di operazioni interne al gruppo 1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' derivanti da un reciproco finanziamento tra detta impresa e un'impresa di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilita' corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria. 3. Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilita' della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.
 
Art. 24.
Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o
partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro. 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per l'impresa di riassicurazione e' calcolato un margine di solvibilita' minimo teorico, secondo quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. L'ISVAP, valutata la difficolta' di applicazione delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, puo' consentire che il margine di solvibilita' minimo teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, sia calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 3. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilita' teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le attivita' e le passivita' delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro sono valutate in base alle rispettive disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE. 5. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza del calcolo del margine di solvibilita' teorico per le imprese di riassicurazione con apposito modello redatto in conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.



Note all'art. 24:
- Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e
175 del 17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. Gli
articoli 35, 36, 37 e 38 del succitato decreto legislativo
n. 175 del 1995, cosi' recitano:
"Art. 35 (Determinazione del margine di solvibilita). - 1.
Il margine di solvibilita' si determina in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in
rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi
esercizi. Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti
esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa
ad uno o piu' dei rischi credito, tempesta, grandine e
gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di
riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette
esercizi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, l'ammontare
del margine deve essere almeno pari al piu' elevato tra i
risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione
indicati nel comma 1".
"Art. 36 (Calcolo di solvibilita' in rapporto all'ammontare
annuo dei premi o contributi). - 1. Il margine di
solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o
contributi si calcola come segue:
a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei
contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi
alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso
e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in
riassicurazione;
b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in
riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo
delle cessioni in retrocessione;
c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel
corso dell'ultimo esercizio nonche' quello delle imposte,
tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e
contributi di cui alle lettere a) e b).
2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due
quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane
corrispondente a dieci milioni di unita' di conto europea e
la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale
ammontare.
3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la
percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16
per cento e moltiplicando la somma dei due importi cosi'
ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo
esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto
delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine
dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo
della riassicurazione, determinati tenendo conto delle
riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al
50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del
calcolo, nella misura del 50 per cento".
"Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto
all'onere medio dei sinistri). - 1. Il margine di
solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si
calcola come segue:
a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei
riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per
assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al
comma 1 dell'art. 35;
b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi
esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo
delle quote a carico dei retrocessionari;
c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri
costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per
assicurazioni dirette che per accettazioni in
riassicurazione;
d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante
gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;
e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti
all'inizio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia
per assicurazioni dirette che per accettazioni in
riassicurazione.
2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di
riferimento indicato dall'art. 30, dell'ammontare cosi'
ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un
ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unita'
di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza
rispetto a detto ammontare.
3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la
percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23
per cento e moltiplicando le somme dei due importi cosi
ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo
esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo
conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al
termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al
lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto
delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al
50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del
calcolo, nella misura del 50 per cento.
4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo
assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito
anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di
assistenza".
"Art. 38 (Disposizioni particolari per il calcolo del
margine di solvibilita' nell'assicurazione malattia). - 1.
Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e
37, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere
medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per
l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici
analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione
sulla vita, quando:
a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole
di morbilita' con criteri attuariali;
b) sia prevista la costituzione di una riserva di
senescenza;
c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento
di premio destinato a costituire un adeguato margine di
sicurezza;
d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere
dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;
e) sia prevista in polizza la possibilita' di aumentare il
premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di
contratto.
2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente
articolo e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri
rami di assicurazione, il margine di solvibilita' si
determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo
malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i
risultati cosi ottenuti".
- L'art. 35 del succitato decreto legislativo n. 174 del
17 marzo 1995, cosi' recita:
"Art. 35 (Determinazione e calcolo del margine di
solvibilita). - 1. Il minimo del margine di solvibilita' si
calcola come segue, secondo i rami esercitati:
a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto
A) della tabella di cui all'allegato I, l'importo del
minimo del margine di solvibilita', deve essere pari alla
somma dei due seguenti risultati:
1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento
delle riserve matematiche, relative alle operazioni
dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione,
ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere
moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo
esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa
detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo
lordo delle stesse riserve; tale rapporto non puo' in
nessun caso essere inferiore all'85 per cento;
2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono
negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3
per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa e'
moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo
esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che
rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le
cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo
dei capitali sotto rischio, senza detrazione della
riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso
essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le
assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata
massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo
0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni,
ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari
allo 0,15 per cento;
b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B)
della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo
del margine di solvibilita' deve essere calcolato sulla
base delle disposizioni del decreto legislativo danni;
c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di
capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V
del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il minimo
del margine di solvibilita' si calcola come indicato al
comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo;
d) per le assicurazioni connesse con i fondi di
investimento di cui al numero III del punto A) della
tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui
al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del
margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei due
seguenti importi:
1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento,
l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1;
qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il
contratto determini l'importo delle spese di gestione per
un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1
per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo e'
pari a zero;
2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalita', un
importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei
capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di
cui al presente comma, lettera a), numero 2".
- Per quanto riguarda l'art. 33 del succitato decreto
legislativo n. 175 del 1995, vedi le note all'art. 8.
L'art. 34 del succitato decreto legislativo n. 175 del
1995, cosi' recita:
"Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di
solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2,
lettere g) e h). - 1. I prestiti subordinati di cui
all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel
patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti
condizioni:
a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale
non sia inferiore a cinque anni;
b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se
e' convenuto nel contratto che essi potranno essere
rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la
possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato
preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso
l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei
mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilita' posseduto e dovuto prima e dopo
detto rimborso;
c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle
quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione
dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza
convenuta.
2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a
sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un
anno prima della data di scadenza del prestito, un piano
che indichi le modalita' con le quali essa intende operare
per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di
solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non
ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente
l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai
fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi
cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non
precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei
prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga
autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata
all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il
rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo
dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al
margine di solvibilita' dell'impresa.
4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti
finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera h)
possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo
quando soddisfino alle seguenti condizioni:
a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del
portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
b) il contratto di emissione dia all'impresa la
possibilita' di differire il pagamento degli interessi;
c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli
prevedano la capacita' del debito e degli interessi non
versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo
all'impresa di proseguire le sue attivita'.
5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono
essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP".
- Per quanto riguarda l'art. 33 del succitato decreto
legislativo n. 174 del 1995, vedi le note all'art. 8.
L'art. 34 del succitato decreto legislativo n. 174 del
1995, cosi' recita:
"Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di
solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2,
numeri 7) e 8). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art.
33, comma 2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi
nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle
seguenti condizioni:
a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale
non sia inferiore a cinque anni;
b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se
e' convenuto nel contratto che essi potranno essere
rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la
possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato
preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso
l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei
mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilita' posseduto e quello che risultera'
dopo effettuato detto rimborso;
c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle
quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione
dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza
convenuta.
2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a
sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un
anno prima della data di scadenza del prestito, un piano
che indichi le modalita' con le quali essa intende operare
per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di
solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non
ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente
l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai
fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi
cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non
precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei
prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga
autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata
all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il
rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo
dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al
margine di solvibilita' dell'impresa.
4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti
finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera a),
numero 8), possono essere inclusi nel margine di
solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti
condizioni:
a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del
portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
b) il contratto di emissione dia all'impresa la
possibilita' di differire il pagamento degli interessi;
c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli
prevedano la capacita' del debito e degli interessi non
versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo
all'impresa di proseguire le sue attivita.
5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono
essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP".
- Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e
79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.
- Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note
all'art. 17.



 
Art. 25.
Inclusione delle imprese di partecipazione
assicurativa intermedie 1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo: a) si considera un margine di solvibilita' minimo pari a 0; b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' sono desumibili dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. L'impresa di assicurazione, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, deve fornire evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie con apposito modello redatto in conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.



Nota all'art. 25:
- Per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 dei decreti
legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note
all'art. 24.



 
Art. 26.
Inclusione delle imprese di assicurazione controllate
o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima e' considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. Se in uno Stato terzo le imprese di assicurazione sono soggette ad un regime di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e a un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilita' comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE, nonche' di soddisfare tale requisito mediante elementi, che per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziche' applicare le disposizioni sul margine di solvibilita' richiamate nel comma 1, puo' applicare le disposizioni vigenti nello Stato terzo, purche' sia fornita evidenza della comparabilita' in conformita' a quanto previsto dal comma 3. 3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza della comparabilita' di cui al comma 2, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito.



Note all'art. 26:
- Per quanto riguarda gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38
del decreto legislativo n. 175 del 1995, vedi le note
all'arti. 24.
- Per quanto riguarda gli articoli 33, 34 e 35 del decreto
legislativo n. 174 del 1995, vedi le note all'arti. 24.
- Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e
79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.



 
Art. 27.
Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate
o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, se in detto Stato l'impresa di riassicurazione e' soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilita' comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, nonche' all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta puo' tenere conto del requisito minimo di solvibilita' e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo. 2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilita' teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo. 3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione dovra' fornire evidenza della comparabilita' di cui ai commi precedenti indicando altresi' i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. 4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.



Nota all'art. 27:
- Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e
79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.



 
Art. 28.
Indisponibilita' di informazioni da altri Stati 1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilita' corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di dette imprese viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilita' corretta. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione e' accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilita' corretta.
 
Art. 29.
Situazione di solvibilita' corretta negativa 1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP invita l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a presentare, entro quarantacinque giorni, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza e le iniziative che intende adottare per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura. A tal fine l'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. Il piano di intervento e' soggetto all'approvazione dell'ISVAP, che assegna un termine per l'esecuzione. L'ISVAP puo' indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta. 3. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita' corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilita' corretta. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 5, e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed agli articoli 62, comma 5, e 63 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 5. Nei casi in cui l'impresa non si conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi, puo' essere adottato il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.



Note all'art. 29:
- Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e
175 del 17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. L'art.
62 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi'
recita:
"Art. 62 (Violazione delle norme sul margine di
solvibilita' e sulla quota di garanzia). - 1. Qualora
l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella
misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita
l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano
di risanamento.
2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto
della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota
non e' piu' costituita conformemente alle disposizioni
contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a
presentare, entro un termine congruo, un piano di
finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere
indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per
ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373).
4. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento concernano una societa' cooperativa e
prevedano un aumento di capitale sociale mediante un
aumento del valore nominale delle partecipazioni, con
l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante
l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i
soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui
all'art. 13 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini
dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di
capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il
decreto ministeriale di approvazione del piano di
risanamento o del piano di finanziamento.
5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP, puo' vietare
all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di
disposizione sui propri beni localizzati nel territorio
della Repubblica. Analogo provvedimento puo' essere
adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i
predetti casi del provvedimento viene data comunicazione
alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui
l'impresa opera o possiede beni, alle quali puo' essere
richiesto di adottare analoga misura per i beni
dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella
richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire
oggetto del provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere
comunicato all'impresa interessata.
7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del
margine di solvibilita' nella misura prescritta per
ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani
di cui al presente articolo o all'articolo del decreto
legislativo vita puo' autorizzare, il trasferimento di
elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da
una gestione all'altra".
- L'art. 51 del succitato decreto legislativo n. 174 del
1995, cosi' recita:
"Art. 51 (Violazione delle norme sul margine di
solvibilita' e sulla quota di garanzia). - 1. Qualora
l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella
misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita
l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano
di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere
indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per
ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373).
4. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento concernano una societa' cooperativa e
prevedano un aumento di capitale sociale mediante un
aumento del valore nominale delle partecipazioni, con
l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante
l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i
soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui
all'art. 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini
dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di
capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il
decreto ministeriale di approvazione del piano di
risanamento o del piano di finanziamento.
5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP puo' vietare, con
proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di
disposizione sui propri beni localizzati nel territorio
della Repubblica. Analogo provvedimento puo' essere
adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i
predetti casi del provvedimento viene data comunicazione
alle autorita' di controllo degli altri Stati membri in cui
l'impresa opera o possiede beni, alle quali puo' essere
richiesto di adottare analoga misura per i beni
dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella
richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire
oggetto del provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere
comunicato all'impresa interessata.
7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del
margine di solvibilita' nella misura prescritta per
ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani
di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto
legislativo danni, puo' autorizzare il trasferimento di
elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da
una gestione all'altra".
- L'art. 52 del succitato decreto legislativo n. 174 del
1995, cosi' recita:
"Art. 52 (Vigilanza sull'esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento). - 1. L'ISVAP
puo' disporre che alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea
delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare
un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve
termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto,
assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del
piano stesso.
2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373).
3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373).
- L'art. 63 del succitato decreto legislativo n. 175 del
1995, cosi' recita:
"Art. 63 (Vigilanza sull'esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento). - 1. L'ISVAP
puo' disporre che alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea
delle societa' alle quali sia stato richiesto di presentare
un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve
termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto,
assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del
piano stesso.
2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373).
3. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373)".
- Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi
le note alle premesse. L'art. 7 della succitata legge,
cosi' recita:
"Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di
gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi
violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie,
oppure di grave e persistente inosservanza delle
disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla
vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione
patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con
proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui
agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo
scioglimento degli organi amministrativi e sindacali
ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4,
primo comma.
2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto
dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia
gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali
rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere
disposto solo decorso inutilmente il termine
contestualmente assegnato per far cessare i fatti
addebitati e rimuoveme gli effetti.
3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per
l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di
sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro
membri.
4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene
determinato il compenso per i commissari, i membri del
comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso
e' a carico dell'ente o dell'impresa.
5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere
l'inventano ed il rendiconto dalla data di chiusura
dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
approvato; l'inventano e il rendiconto, corredati da una
relazione del collegio sindacale disciolto e certificati
dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 1.
6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue
funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera
a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello
del presidente.
7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i
poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i
commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se
sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di
fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa
spetta a due di essi, con firma congiunta.
8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le
funzioni proprie dell'assemblea dei soci.
9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa
autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci.
10. Il commissario:
a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita'
contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale
dell'ente o dell'impresa;
b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della
gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o
dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il
verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile
prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario
deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di
sorveglianza;
c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una
propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato
di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al
risanamento o al riassetto aziendale;
d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e
previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli
organi amministrativi e sindacali ordinari.
11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un
anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere
del comitato di sorveglianza, possono essere concesse
proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata
dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui
all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 per
un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.
12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio
della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli
effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.
13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della
gestione straordinaria devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato
sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa
verifica della ricostituzione degli organi societari.
14. Al termine della gestione straordinaria:
a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei
profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla
relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi
all'ISVAP per l'approvazione;
b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono
separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono
all'ISVAP;
c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto
dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il
rendiconto, corredati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere presentati agli organi
amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della
gestione.
15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario
debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP
entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di
responsabilita' contro il commissario deve essere promossa
entro il termine di prescrizione di due anni dalla data
della pubblicazione del decreto di cessazione della
gestione straordinaria.
16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario
debbono essere proseguite dagli organi amministrativi
ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro
il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei
relativi procedimenti".



 
Art. 30.
Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni di cui al presente titolo. 2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. 4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo secondo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 34. 5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della controllante redatto in conformita' ad un modello approvato dall'Istituto stesso con proprio provvedimento. 6. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalita' tecniche per la verifica della solvibilita' dell'impresa controllante.
 
Art. 31.
Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita'
dell'impresa controllante 1. Un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), controllata indirettamente da un'impresa di partecipazione assicurativa, oppure da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), puo' non effettuare la verifica di cui all'articolo 30 se essa e' gia' presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione. 2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ed una o piu' imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno come impresa controllante la stessa impresa di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di riassicurazione o la stessa impresa di assicurazione di uno Stato terzo puo' essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto che dia evidenza della verifica della solvibilita' della controllante, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.
 
Art. 32.
Principi generali e metodi di calcolo per la verifica
della solvibilita' dell'impresa controllante 1. Per effettuare la verifica di cui all'articolo 30, si applicano i principi generali di cui al titolo IV a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo. 2. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' controllata da un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica che e' soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformita' alla citata disposizione, la verifica della solvibilita' della controllante e' effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14. 3. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' controllata da un impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE, la verifica della solvibilita' della controllante e' effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14. 4. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, 1ettera b), e' controllata da un impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui ai commi 2 e 3, ovvero da un'impresa di riassicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante e' effettuata in base al metodo di cui all'articolo 15, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV. 5. L'ISVAP puo' autorizzare, su richiesta dell'impresa di cui al comma 4, che la verifica della solvibilita' della controllante sia effettuata sulla base del metodo di cui all'articolo 16, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV. L'applicazione di tale metodo puo' essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 6. L'ISVAP, se ritiene che sia inopportuna o fuorviante l'applicazione del metodo di cui all'articolo 14, puo', indicandone le ragioni, imporre alle imprese di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.



Note all'art. 32:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 58, comma
2, del succitato decreto legislativo, cosi' recita:
"2. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese
controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o
principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di
controllo, nonche' la gestione e la valorizzazione di tali
partecipazioni, allorche' le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o
di riassicurazione".
- Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note
all'art. 13. L'art. 65, paragrafo 2, della succitata
direttiva, cosi' recita:
"2. Nella misura in cui uno Stato membro non si sia avvalso
dell'art. 5 della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 e'
applicabile altresi' alle imprese madri aventi come unico o
principale oggetto l'assunzione di partecipazioni presso
imprese figlie, nonche' la gestione e la valorizzazione di
tali partecipazioni, allorche' le imprese figlie sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione".
- Per quanto riguarda l'art. 16, comma 5, del succitato
decreto legislativo n. 173 del 1997, vedi le note all'art.
13.



 
Art. 33.
Trattamento dell'impresa controllante 1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilita' l'impresa controllante e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta: a) ad un margine di solvibilita' minimo pari a 0, se e' un'impresa di partecipazione assicurativa; b) ad un margine di solvibilita' minimo teorico determinato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, se e' un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 27, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) ad un margine di solvibilita' minimo determinato secondo i principi di cui all'articolo 26, se e' un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo. 2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 3. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica prevista dall'articolo 30 relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.



Note all'art. 33:
- Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e
175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le
note alle premesse.
- Per quanto riguarda gli articoli 33 dei succitati decreti
legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note
all'art. 8.
- Per quanto riguarda gli articoli 34 dei succitati decreti
legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note
all'art. 24.



 
Art. 34.
Provvedimenti dell'ISVAP 1. Se l'ISVAP, in base alla verifica di cui all'articolo 30, ritiene che la solvibilita' di un impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' compromessa o rischia di esserlo richiede all'impresa di assicurazione di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. 2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma precedente, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 20, puo': a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 8, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 e le imprese di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; ovvero, b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.



Nota all'art. 34:
- Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi
le note alle premesse. Il titolo II della succitata legge
n. 20 del 1991, reca: "Imprese ed enti assicurativi:
controllo delle partecipazioni e degli atti compiuti con
societa' di gruppo".



 
Art. 35.
Collaborazione tra autorita' 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576. 2. Le informazioni ricevute dall'ISVAP in virtu' delle disposizioni di cui al presente decreto sono tutelate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576.



Note all'art. 35:
- Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi
le note alle premesse. L'art. 5-bis della succitata legge,
cosi' recita:
"Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita). - 1. L'ISVAP, la
Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano
tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine
di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette
autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto
d'ufficio.
2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione
europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni
ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre
autorita' italiane e a terzi senza il consenso
dell'autorita' che le ha fomite.
3. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con autorita'
amministrative e giudiziarie dell'Unione europea
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento
dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni.
4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di
reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza,
l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari, nonche' con le
autorita' amministrative o giudiziarie extracomunitarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di
soggetti sottoposti a vigilanza".
- L'art. 5, comma 2, della succitata legge, cosi' recita:
"2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti
dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono
tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto
d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti
dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze e le
modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca
d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto
d'ufficio".



 
Art. 36.
Vigilanza ispettiva su imprese
con sede legale in altri Stati membri 1. Se l'ISVAP intende verificare informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero un'impresa di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 7, comma 1, chiede alle autorita' competenti dell'altro Stato membro di effettuare accertamenti ispettivi ovvero concorda altre modalita' di verifica.
 
Art. 37
Richieste di verifiche ispettive
da parte di autorita' di altri Stati membri

1. Quando un'autorita' competente di un altro Stato membro chiede all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da un revisore contabile iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa
di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.



Note all'art. 37:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52". L'art. 161 del
succitato decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 161 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1.
La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle
societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo'
essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione
il cui amministratore si trovi in una delle situazioni
previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono
essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB
una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di
revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
"Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili".



 
Art. 38.
Collaborazione in caso di trasferimento
degli elementi costitutivi del margine 1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 1. 2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni necessarie a queste ultime per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte delle predette autorita', possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita' corretta di dette imprese.
 
Art. 39.
Accordi per la concessione di esoneri
dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilita' corretta 1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
 
Art. 40.
Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi
di effettuare la verifica di solvibilita' della controllante 1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
 
Art. 41.
Inosservanza delle disposizioni relative
alle comunicazioni delle operazioni infragruppo 1. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda una operazione da cui deriva pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni. 2. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 3. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni. 4. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
 
Art. 42.
Inosservanza delle disposizioni relative
agli obblighi di fornire informazioni 1. L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, e' punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 2. Il ritardo, rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi dell'articolo 6, nell'invio dei dati o delle informazioni di cui allo stesso articolo, ovvero la loro incompletezza o erroneita', sono puniti con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni.
 
Art. 43.
Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa 1. L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' abrogato. 2. All'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.". 3. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/1978/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.". 4. Al punto 1 della parte C dell'allegato III al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo le parole: "rami vita." sono aggiunte le seguenti: "Le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare devono illustrare altresi' la situazione di solvibilita' corretta di cui al titolo IV del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo di detta situazione di solvibilita'. Se l'impresa di assicurazione e' tenuta alla verifica della solvibilita' dell'impresa controllante ai sensi del titolo V del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, dovra' fornire informazione dell'eventuale risultato negativo di tale verifica.".



Note all'art. 43:
- Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi
le note alle premesse.
- Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e
175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 55 del succitato decreto legislativo
n. 174 del 1995, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi' recita:
"Art. 55 (Revoca dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione puo' essere revocata quando l'impresa:
a) non soddisfa piu' alle condizioni di accesso;
b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure
previste dal piano di risanamento o dal piano di
finanziamento di cui all'art. 51;
c) e' gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui
rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua
attivita';
d) non si attiene, nell'esercizio della sua attivita', ai
limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti
nel programma di attivita';
e) e' gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di
contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni
retributive;
e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza
supplementare ai sensi del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato
entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di
intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto".
- Il testo dell'art. 66 del succitato decreto legislativo
n. 175 del 1995, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, cosi' recita:
"Art. 66 (Revoca dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP, quando l'impresa:
a) non soddisfi piu' alle condizioni di accesso;
b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure
previste dal piano di risanamento o dal piano di
finanziamento di cui all'art. 62;
c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente decreto, nonche' ad ogni altra disposizione al cui
rispetto essa e' tenuta per l'esercizio della sua
attivita';
d) non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai
limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti
nel programma di attivita';
e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di
contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni
retributive;
e-bis) nel caso in cui e' soggetta a vigilanza
supplementare ai sensi del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato
entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di
intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto".



 
Art. 44.
Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 9, comma 1, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1994, recante individuazione degli atti economicamente rilevanti che devono essere comunicati preventivamente da parte delle imprese di assicurazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 45.
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 aprile 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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