Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 aprile 2001
Riparto fondi ai comuni terremotati - Legge 23 gennaio 1992, n. 32 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 46/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
Visto il decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 1-ter;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, che stabilisce tra l'altro che "risorse statali attribuite ad investimenti pubblici non utilizzati .... possono essere destinate a finalita' diverse" e tra esse "agli interventi di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 32";
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 1, comma 1, che stabilisce che una quota delle risorse e' destinata" agli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32";
Vista la propria delibera 17 marzo 1998, n. 32, con la quale nell'ambito dei compiti affidati dalle succitate disposizioni normative e' stata quantificata in L. 525 mld. la quota complessiva da assegnarsi per le finalita' della legge n. 32/1992;
Vista la propria delibera 9 luglio 1998, n. 73, con la quale, a valere sulla predetta disponibilita', e' stata assegnata la somma complessiva di L. 105 mld. ai Ministeri dei beni culturali e dei lavori pubblici per gli interventi di propria competenza;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma i), stabilisce che per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 e a tale scopo sono autorizzati limiti di impegno a carico del bilancio dello Stato di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 483, che all'art. 1, comma 3, autorizza limiti di impegno ventennale, rispettivamente, di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1999 e di lire 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, a carico del bilancio dello Stato, con contrazione delle operazioni di mutuo a cura delle regioni interessate, secondo apposito piano di riparto approvato dal CIPE sulla base delle esigenze degli enti locali interessati;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 28;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che in attuazione dell'autorizzazione di cui all'art. 144, comma 1, riporta inscritti in tabella 1 limiti di impegno quindicennali, a partire dall'anno 2002, per 94 miliardi di lire, per la contrazione di mutui da parte delle regioni interessate e con oneri a carico dello Stato;
Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 163, con la quale, nel procedere all'assegnazione di risorse ai comuni per i quali e' stata verificata dal Ministero dei lavori pubblici la sussistenza di fabbisogno per le finalita' nella medesima deliberazione indicate, e' stata accantonata la somma di 100 miliardi di lire da ripartirsi successivamente anche sulla base di indicazioni delle regioni Basilicata e Campania, comunque "coerenti con le necessita' gia' indicate nelle schede allegate alla delibera CIPE 5 agosto 1997 e degli ulteriori progetti pilota che potranno essere presentati nei termini di cui al successivo punto 4";
Viste le note delle regioni Basilicata e Campania 29 novembre 2000, n. 2600 e 20 dicembre 2000, n. 3661, di accompagno delle rispettive delibere di giunta n. 2517 del 22 novembre 2000 e n. 6337 del 12 dicembre 2000, con le quali viene ufficialmente richiesto di destinare risorse alla copertura del minor introito derivato dalla contrazione del mutuo pari a lire 33.082.132.973 per la regione Basilicata e lire 77.191.644.000 per la regione Campania e quindi per un importo complessivo di L. 110.273.776.577 con conseguente riduzione, in analoga misura percentuale, per tutti i comuni destinatari delle risorse medesime;
Ritenuto di dover destinare a sanatoria degli impegni assunti dai comuni sulla base delle somme, a titolo presuntivo, indicate nella citata dlibera n. 163/1999, una quota del ricavato del mutuo che verra' stipulato dalle regioni mediante utilizzo di parte del suindicato limite di impegno per ricostituire il plafond presuntivamente indicato nella citata delibera n. 163/1999;
Vista la proposta pervenuta dal Ministero dei lavori pubblici con nota 2110/24/3 del 28 febbraio 2001 contenente l'indicazione del fabbisogno accertato dallo stesso Ministero per singolo comune e l'assegnazione urgente a fronte del predetto fabbisogno e successiva modifica;
Considerato che allo stato attuale sono da ripartire limiti di impegno quindicennali di 94 miliardi di lire, a partire dall'anno 2002, 100 miliardi di lire di cui al sopra citato accantonamento e rinveniente dalle risorse definite con delibera n. 32/1998 relativamente all'anno 2001, nonche' 5 miliardi di lire di limite di impegno inscritti in tabella 3 della legge n. 388/2000;
Ritenuto, altresi, che, a seguito delle risultanze dell'istruttoria svolta anche con il coinvolgimento delle due regioni interessate, appare opportuno procedere all'accantonamento di una quota di risorse da ripartire in prosieguo a fronte della necessita' di consentire compensazioni derivanti da una analisi piu' puntuale del fabbisogno e della capacita' di spesa dei singoli enti destinatari nonche' delle necessita' connesse all'attuazione delle normative successive alla legge n. 32/1992;
Tenuto conto che il sistema del ricorso al mutuo rende incerta l'effettiva misura finanziaria disponibile fin tanto non si sia addivenuti alla stipula del contratto di mutuo e che, pertanto, l'ammontare reale da assegnare ai singoli comuni, al momento presuntivamente valorizzabile in relazione ai tassi di interesse vigenti, rende necessario accantonare, sulle quote indicate con la presente deliberazione, una somma che garantisca il contenimento della spesa nell'ambito delle risorse che verranno effettivamente concesse, in relazione all'andamento dei tassi di interesse, dall'istituto mutuante con l'utilizzo dei limiti di impegno assegnati;
Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;
Delibera:
1. Il limite di impegno di lire 94 miliardi pari a Meuro 48,55 in premessa indicato e' assegnato per lire 28,20 miliardi alla regione Basilicata e per lire 65,80 miliardi alla regione Campania.
2. Non appena le due regioni interessate avranno stipulato i rispettivi contratti di mutuo, i relativi ammontari dovranno essere immediatamente comunicati al CIPE, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ed al Ministero dei lavori pubblici.
3. Con le risorse derivanti dall'accensione dei mutui da effettuarsi direttamente dalle regioni con i limiti di impegno come sopra assegnati, le medesime regioni assicureranno prioritariamente ai comuni, di cui alla delibera n. 163/1999, la copertura della differenza tra i presunti valori assoluti indicati in detta delibera e l'effettiva erogazione derivata dal netto ricavo registrato all'atto dell'accensione dei mutui, cosi' come risulta dalle delibere di giunta della regione Basilicata n. 2517 del 22 novembre 2000 e della regione Campania n. 6337 del 12 dicembre 2000.
4. Sul restante netto ricavo le regioni erogheranno le risorse ai comuni nella misura percentuale indicata a fianco di ciascuno nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera, fermo restando che l'importo in termini assoluti riportato in detta tabella costituisce la somma massima erogabile ai singoli comuni. Di cio' verra' data immediata comunicazione ai comuni interessati, a questo comitato, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ed al Ministero dei lavori pubblici. L'eventuale importo eccedente quello globalmente previsto, per ciascuna regione, nella allegata tabella andra' a costituire incremento delle quote di accantonamento indicate in premessa riportate quale accantonamento.
5. In attesa della comunicazione di cui al precedente punto 4) i singoli comuni possono procedere all'impegno di risorse in misura non superiore al 70% di quelle indicate nell'allegata tabella 1. Detta misura costituisce anche il limite massimo, ove strettamente necessario, di ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
6. Le risorse assegnate sono da destinare con delibere di consiglio comunale, da trasmettere a questo comitato, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 32/1992:
per la concessione di contributi a soggetti in priorita' a) e b) dell'art. 3 della legge n. 32/1992, come modificato dalla legge n. 677/1996 ed ai relativi "trascinati", cosi' come stabilito nelle deliberazioni di questo comitato assunte in attuazione della legge n. 32/1992;
per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ed edifici scolastici, come indicato nella legge n. 32/1992, art. 3, comma 4, richiamata dall'art. 28 della legge n. 340/2000, art. 28, nel rispetto delle direttive formulate da questo comitato;
per il pagamento di espropri, sentenze e contenzioso ed analoghi ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a seguito degli eventi sismici;
per attivita' di servizio e di gestione dell'ufficio terremoto nella misura non superiore al 4%;
per il finanziamento dei progetti pilota.
7. A valere sulla somma di lire 100 miliardi, gia' accantonata con delibera n. 163/1999, l'importo di lire 20 miliardi e' destinato all'edilizia di culto e sara' assegnato con successiva deliberazione sulla base di programmi elaborati di intesa tra le sovrintendenze regionali ai beni culturali ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
8. Il Ministro dei lavori pubblici inviera' a questo comitato, entro tre mesi dalla data della presente deliberazione, una analitica relazione sulla natura e sui contenuti dei singoli fabbisogni riportati negli allegati alla nota ministeriale citata in premessa, sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate a ciascun comune e sulle cause della formazione delle connesse giacenze di tesoreria.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 124.
 
Tabella 1
----> Vedere Tabella da pag. 41 a pag. 53 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone