Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 maggio 2001
Riconoscimento al sig. Martins Farias Ruben Daniel, del titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14 settembre 1962 a Montevideo, cittadino uruguayano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui e' in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di psicologo conseguito presso la "Universidad de la Republica di Montevideo in data 26 gennaio 1993;
Considerato che il richiedente e' iscritto al registro di abilitazione del "Ministerio de Salud y Accion Social" di Buenos Aires (Argentina) in qualita' di psicologo dal 1993, come certificato in atti;
Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;
Ritenuto che il sig. Martins Farias abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2000;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Cagliari in data 8 novembre 1999, per motivi di lavoro (subordinato);
Decreta:
1. Al sig. Martins Farias Ruben Daniel, nato il 14 settembre 1962 a Montevideo, cittadino uruguayano, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Roma, 28 maggio 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
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