Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 11 giugno 2001
Classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Estalis Sequi". (Decreto AIC/UAC n. 154/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita'
pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali

Visto il decreto AIC/UAC n. 294 del 23 dicembre 1998 con il quale la Rhone Poulenc Rorer S.p.a. e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale ESTALIS SEQUI con le specificazioni di seguito indicate:
4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24 H; A.I.C. n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32); classe: "C", ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;
Visto il trasferimento di titolarita' della specialita' medicinale alla Novartis Farma S.p.a.;
Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Visto l'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la domanda di classificazione e la proposta di prezzo presentata dalla ditta;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
Visto il parere espresso in data 22-23 maggio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
La specialita' medicinale ESTALIS SEQUI e' classificata come segue:
4 cerotti transdermici 50 mcg/24 H + 4 cerotti da 50 + 250 mcg/24 H; A.I.C. n. 034209015/M (in base 10), 10MZ7R (in base 32); classe: "A".
Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 15.148 (ex factory, I.V.A. esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 25.000 (I.V.A. inclusa).
Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 11 giugno 2001
Il dirigente generale: Martini
 
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