Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2001 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERAZIONE 19 giugno 2001
Approvazione di integrazioni e modifiche al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto l'art. 29 del proprio regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997;
Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato nella seduta del 15 giugno 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1o luglio 1999, n. 152;
Nella seduta del 19 giugno 2001,

Ha deliberato
di approvare le seguenti:

"Integrazioni e modifiche al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1o luglio 1999":
1) dopo l'art. 11, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis (Esonero temporaneo del giudice tributario dall'esercizio delle funzioni) (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3). - Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e' temporaneamente esonerato dalle funzioni conservando il diritto al compenso fisso. Il provvedimento di esonero temporaneo perde efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva";
2) alla fine della lettera c) del primo comma dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti parole:
"e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383";
3) dopo il quarto comma dell'art. 14, e' aggiunto il seguente:
"In deroga a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale, e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, la sospensione disposta a seguito di condanna perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".
Le presenti integrazioni e modifiche del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 19 giugno 2001
Il presidente: Caliendo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone