Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2000
Criteri per la determinazione del numero e delle modalita' di riconoscimento degli organismi pagatori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
VISTO il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
VISTO il regolamento (CE) n. 1663195 della Commissione del 7 luglio 1995, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione conti del FEOGA - Sez. garanzia in vigore dal 16 ottobre 1995, ed il relativo allegato che stabilisce le linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori;
VISTO il regolamento (CE) n. 2245199 della Commissione UE del 22 ottobre 1999 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1663/95;
VISTO il. regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
VISTI il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 e il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale servizio di interesse pubblico;
VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 il quale stabilisce che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto, determina il limite al numero degli Organismi pagatori e stabilisce le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento;
VISTO il decreto legislativo 25 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
SENTITA la Commissione Europea;
CONSIDERATA la necessita' di fissare il numero massimo degli Organismi pagatori, in corrispondenza con la struttura amministrativo territoriale italiana prevista dalla Costituzione, disciplinando contestualmente le modalita' e procedure di riconoscimento, nei termini e con le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria, tenuto conto comunque degli orientamenti espressi dalla Commissione europea;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
DECRETA
Art. 1.
1. II numero di Organismi pagatori istituibili ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, non puo' essere superiore a 22, numero corrispondente alla struttura amministrativo territoriale italiana prevista dalla Costituzione.
2. Gli Organismi pagatori di cui al comma 1 sono sottoposti alla vigilanza e coordinamento dell'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999.
 
Art. 2.
1. Per il riconoscimento di servizi e organismi quali Organismo pagatore, l'Autorita' regionale competente inoltra apposita istanza al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.
2. Ai fini del riconoscimento, gli organismi e servizi istituiti dalle Regioni e Province autonome dovranno conformarsi ai criteri contenuti nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nelle linee direttrici della Commissione UE inerenti la revisione dei conti, costituenti parte integrante del presente decreto.
3. All'istanza dovra' essere in particolare allegata la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'organismo o servizio, nel quale devono essere definiti i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo, nonche'
la struttura amministrativa in coerenza con il regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni;
b) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini di consentire all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni, di accertare il rispetto delle condizioni previste al punto 4 del citato Allegato;
c) le procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme comunitarie nel quadro della politica agricola comune;
d) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari della UE, ivi comprese le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarita' o di negligenze;
e) la convenzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 173/98, anche al fine di assicurare il rispetto, ivi comprese le procedure di sicurezza, delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni, e relativo Allegato, nel regolamento (CE) n. 2390/99, e successive modificazioni e integrazioni, nel regolamento (CE) n. 3508/92 e nel regolamento (CE) n. 3887/92, e successive modificazioni e integrazioni;
f) il sistema contabile istituito per individuare tutti gli importi dovuti al FEOGA e per registrare in un registro dei debitori tutti i crediti prima che vengano riscossi;
g) le misure per evitare conflitti di interesse nelle funzioni dei responsabili degli Organismi pagatori.
 
Art. 3.
1. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 2 il Ministero, sentita l'AGEA notifica all'organismo ed alla Regione
o Provincia autonoma competente il calendario delle verifiche ai fini dei riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, e successive modificazioni e integrazioni. Il termine per l'esecuzione delle verifiche e' fissato in 90 giorni dalla data della predetta notifica.
2. Qualora l'organismo soddisfi tutte le condizioni per il riconoscimento contenute nella regolamentazione comunitaria, ancorche' non espressamente citate nel presente decreto, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, entro 30 giorni dal completamente delle verifiche di cui al comma 1, procede al suo riconoscimento con apposito decreto. In caso contrario notifica all'organismo le condizioni che l'organismo stesso dovra' soddisfare per poter essere riconosciuto.
3. Il riconoscimento di ciascun Organismo pagatore sara' comunicato, alla Commissione dell'Unione Europea, a cura dell'Organismo di Coordinamento, nei termini e con le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria.
 
Art. 4.
1. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
2. In caso di ripetuta inerzia o grave inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali procede, con apposito decreto, alla revoca del riconoscimento. Le funzioni dell'organismo pagatore cui viene revocato il riconoscimento vengono assunte dall'AGEA, affinche' i pagamenti ai beneficiari non vengano interrotti.
3. Il Ministero notifica all'organismo pagatore ed alla Regione o Provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la revoca del riconoscimento, indicando le azioni e le modifiche organizzative, amministrative e contabili che devono essere effettuate per poter presentare una nuova istanza di riconoscimento.
4. Del procedimento di revoca del riconoscimento e' data comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea.
II presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2000
Il Ministro: PECORARO SCANIO
AVVERTENZA:
Il presente decreto non e' stato registrato dalla Corte dei
conti, in seguito all'avvenuta esecutivita', ai sensi
dell'art. 27 della legge n. 340 del 2001.
 
----> Vedere Allegato da Pag. 11 a Pag. 108 del S.O. <----
 
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