Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 15 maggio 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R.V.E.T., unita' di Castelfranco Veneto, uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 29867). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta F.E.R.V.E.T. S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente alla proroga del programma per crisi aziendale, a decorrere dal 23 agosto 1994, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Considerato che il decreto n. 16097 di approvazione del programma di crisi aziendale, relativo ai primi dodici mesi, nonche' di concessione del primo semestre del trattamento CIGS, e' intervenuto il 7 novembre 1994, data successiva alla presentazione della citata domanda di proroga. Visto il decreto ministeriale n. 29798 del 26 aprile 2001, con il quale, in ottemperanza alla decisione del tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza bis, n. 8238/2000, resa nel ricorso proposto dalla predetta F.E.R.V.E.T. S.p.a., e' stata approvata la sopra richiamata proroga; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento con le modalita' poste dall'ordinanza n. 1516/2001, resa dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel ricorso in appello proposto dal Ministero del lavoro, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della predetta sentenza n. 8238/2000, resa dal TAR per il Lazio; Visto che la predetta ordinanza n. 1516/2001 ha accolto in parte l'istanza di sospensione proposta dal Ministero del lavoro, nel senso che il pagamento delle somme a titolo di trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti da F.E.R.V.E.T. S.p.a., per il sopracitato periodo, potra' avere luogo solo previa presentazione, da parte della societa', di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario; Decreta: A seguito dell'approvazione della proroga del programma per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29798 del 26 aprile 2001, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.E.R.V.E.T. S.p.a., con sede in Bergamo, per le unita' di: uffici e stabilimento di Bergamo, per un massimo di 48 unita' lavorative; Castelfranco Veneto (Treviso), per un massimo di 52 unita' lavorative; per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994, con decorrenza 23 agosto 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale prima di procedere all'erogazione del trattamento determinera' le modalita' di presentazione della garanzia fidejussoria a prima richiesta, proveniente da Istituto bancario, cosi' come stabilito dalla predetta ordinanza n. 1516 del 2001, dcl Consiglio di Stato, sezione sesta. L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. La concessione del trattamento disposta con il presente decreto sara' revocata qualora l'appello proposto avverso la citata sentenza n. 8238 del 2000 del TAR per il Lazio, sezione terza, dovesse avere esito favorevole per l'Amministrazione esistente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2001 Il direttore generale: Daddi |
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