IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001; Vista l'ordinanza commissariale n. 25 del 30 dicembre 1995 con la quale e' stato reso esecutivo il "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo stralcio operativo 1995"; Atteso che tra le opere previste nel suddetto primo stralcio operativo e' ricompreso anche l'intervento "Schema n. 45 Sulcis nord - Rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso"; Atteso che con ordinanza n. 67 del 12 dicembre 1996 e' stato approvato il progetto dell'intervento ed affidata all'E.S.A.F. la realizzazione dello stesso; Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 2738 del 24 aprile 2001 ha rappresentato quanto segue: i lavori dell'intervento sono stati ultimati e collaudati, ad esclusione delle espropriazioni in quanto l'impresa realizzatrice e' stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Cagliari in data 28 luglio 2000; non e' intervenuta nessuna variazione rispetto all'approvazione del progetto con particolare riguardo al piano particellare espropriativo; si rende necessaria la riapprovazione del progetto ai soli fini della pubblica utilita' e la statuizione di nuovi termini solo per le espropriazioni in quanto i lavori sono stati ultimati e collaudati; Ritenuto di dover provvedere alla rifissazione dei termini per l'espletamento delle procedure espropriative; Ordina: 1. E' confermata la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori "Schema n. 45 Sulcis nord - Rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso" approvato con ordinanza commissariale n. 67 del 12 dicembre 1996. 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni sono cosi' rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: inizio: entro mesi uno; compimento: entro mesi trentasei. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte seconda. Cagliari, 14 giugno 2001 Il sub-commissario governativo: Duranti |