Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 giugno 2001
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2001, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Dipartimento del tesoro
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento e' assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita';
Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993 sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Considerato che, in virtu' del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il ribor e' l'euribor;
Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2001;
Vista la misura del tasso euribor 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2001 sul circuito Reuters;
Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1990 sono pari a:
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,050%;
media mensile aritmetica semplice dei tassi giomalieri dell'euribor: 4,701%;
Ritenuti validi i dati sopra indicati;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giomalieri dell'euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzare per i mutui previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1990, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, e' pari al 5,25%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2001 e' pari al 6,05%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2001
p. Il direttore generale del Tesoro
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