Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 4 giugno 2001, n. 2
Regolamento (CE) n. 648/2001 della Commissione recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva.

Assessorati all'agricoltura delle
regioni e provincie autonome
Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA
Agecontrol S.p.a.
Unioni nazionali olivicoltori
Libere associazioni olivicoltori
Confederazioni nazionali olivicoltori
Organizzazioni frantoiani
Associazione italiana della industria
olearia - ASSITOL
Federazione nazionale del commercio
oleario - FEDEROLIO
Rappresentazione italiana presso la
Comunita' europea
Commissione europea direzione generale
agricoltura VI/A 1-3/C4
Commissari di Governo presso le regioni
Nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 91 del 31 marzo 2001 e' stato pubblicato il regolamento (CE) n. 648/2001 della commissione del 30 marzo 2001, di seguito denominato "Regolamento", che modifica il regolamento (CE) n. 2366/1998, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dalla 1998/1999 alla 2000/2001.
Con la presente circolare si intende fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia delle regioni e delle provincie autonome, nonche' dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), una opportuna illustrazione delle disposizioni del "Regolamento", al fine di concorrere ad assicurare una puntuale applicazione.
Il "Regolamento" e' stato adottato allo scopo preminente di corrispondere all'impegno assunto dalla commissione europea nei confronti dalla Corte dei conti europea nonche' nei confronti del Parlamento del Consiglio U.E., da ultimo anche i sede di presentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1638/1998, della proposta di riforma dell'O.C.M. (Organizzazione comune di mercato) nel settore dell'olio di oliva, attualmente in corso di esame presso le competenti istituzioni comunitarie.
Infatti, l'impegno della commissione e' diretto in particolare a conferire piu' pregnante efficacia al sistema dei controlli e maggiore forza dissuasiva al regime sanzionatorio, anche mediante una piu' incisiva applicazione del principio di proporzionalita' delle singole sanzioni in relazione alla gravita' delle violazioni della specifica normativa comunitaria.
In sede di approvazione del "Regolamento" il competente servizio della commissione U.E. si e' impegnato ad elaborare un apposito documento, in corso di approntamento, con il quale si dovrebbe fornire una utile illustrazione ed interpretazione delle nuove norme. Il documento dovrebbe essere completato e distribuito presumibilmente entro il prossimo mese di giugno.
Si ritiene intanto opportuno svolgere qui di seguito, per quanto di competenza della scrivente amministrazione e con riserva di eventuali ulteriori valutazioni in relazione anche alle iniziative della commissione europea, una disamina delle nuove disposizioni regolamentari piu' significative, seguendo il criterio della loro numerazione testuale.
Il "Regolamento" consta sostanzialmente del solo art. 1, strutturato in dodici paragrafi, con i quali vengono specificatamente modificati e/o integrati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 2366/98.
Art. 1.
Paragrafi 1 e 2: ad integrazione di quanto gia' previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2366/1998, viene fissato l'obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2001 e 31 maggio di ogni campagna di commercializzazione, informazioni relative rispettivamente ai nuovi impianti di olivi realizzati ai sensi del richiamato art. 5 ed agli elementi necessari per la fissazione delle rese in oliva ed in olio per ciascuna zona omogenea.
A tali adempimenti provvederanno rispettivamente l'AGEA, avvalendosi delle attivita' di competenza delle regioni e provincie autonome, ed il Ministero sulla base anche dell'attivita' istituzionale di supporto dell'Agecontrol.
Paragrafi 4 (lettera b) e 11: viene istituito, attraverso l'aggiunta della lettera d) all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/1998, uno specifico sistema di "controlli supplementari" nei confronti degli stabilimenti di molitura delle olive riconosciuti, da attivare sollecitamente nei casi espressamente contemplati dall'art. 30 del suddetto regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 11 del "Regolamento" in esame.
Il sistema di controlli supplementari consiste nell'obbligo, soltanto per i frantoi interessati, di comunicare giornalmente all'Agecontrol, anche mediante fax, i quantitativi di olive molite, di olio e di sansa ottenuti, delle scorte esistenti nello stabilimento a fine giornata, nonche' il relativo consumo di energia elettrica, in aggiunta a quelli da fornire mediante l'invio dell'estratto mensile di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/98.
Tali informazioni sono altresi' necessarie per il puntuale assolvimento da parte dell'AGEA dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 7 del "Regolamento" in esame.
Si ritiene utile, infine, attirare l'attenzione sulla necessita' che i frantoi interessati garantiscano il massimo rispetto di tale ademepimento giornaliero anche allo scopo di evitare la revoca del riconoscimento da una a cinque campagne, come previsto dalla lettera c) del paragrafo 3 del successivo art. 9-bis.
Il sistema di controlli in questione si applica, ai sensi del secondo comma del paragrafo 4 dell'art. 30, a partire dal secondo mese successivo a quello di completamento dei controlli nei confronti del frantoio interessato ed almeno fino al termine della campagna successiva o, in presenza di una proposta sanzionatoria, fino al momento in cui il competente ufficio regionale o provinciale avra' assunto la relativa decisione.
Allo scopo pertanto di assicurare un puntuale rispetto di detto termine e, quindi, dell'applicazione dello specifico sistema di controlli, si rende necessario che l'organismo di controllo comunichi con immediatezza alla competente autorita' regionale o provinciale la relativa e formale proposta, debitamente ed esaustivamente motivata.
Con altrettanta tempestivita' occorre comunicare all'AGEA, da parte della suddetta autorita' regionale o provinciale, il provvedimento adottato ai sensi del richiamato paragrafo 4 dello stesso art. 30.
Paragrafo 5: con questo paragrafo viene aggiunto un nuovo articolo (art. 9-bis), introduttivo di ulteriori criteri di graduazione della revoca del riconoscimento dei frantoi a seconda che trattasi di mancata osservanza degli impegni previsti dall'art. 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2221/84, oppure di infrazioni espressamente contemplate dal paragrafo 3 del nuovo art. 9-bis.
Infatti, la graduazione delle sanzioni nei confronti dei frantoi puo' essere concretamente operata attraverso l'applicazione:
a) di una sanzione pecuniaria alternativa alla revoca del riconoscimento, nei casi e secondo le modalita', condizioni e termini previsti al paragrafo 2 dell'art. 9-bis. In tali casi, salvo diverso avviso della commissione U.E., e' da ritenersi altresi' esclusa l'applicabilita' della riduzione dell'aiuto prevista dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 nei confronti dei produttori che hanno molito le proprie olive presso il frantoio in questione, se questo ha assunto in tempo utile ogni rimedio necessario a rimuovere le irregolarita' contestategli;
b) o della revoca del riconoscimento per un periodo:
inferiore alla durata di una campagna di commercializzazione, nei casi di cui al paragrafo. 1 di detto art. 9-bis, fatte salve altresi' eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale;
o da una a cinque campagne di commercializzazione, nei casi di irregolarita' contemplate dal paragrafo 3 dell'articolo in esame, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
Paragrafo 6: Con l'aggiunta del paragrafo 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2366/98, si istituisce l'obbligo, per lo Stato membro, di applicare una specifica ed adeguata sanzione nei confronti dei produttori che siano venuti meno all'obbligo di presentazione della dichiarazione delle quantita' di olio secondo le descrizioni e/o alla presentazione della situazione delle scorte al 1o novembre precedente.
Paragrafo 7: l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2366/98, viene integralmente sostituito, prevedendosi:
al paragrafo 1, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla commissione, sistematicamente ogni mese e precisamente entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, la quantita' complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna; a tale adempimento provvedera' direttamente l'AGEA in base alle risultanze dei riepiloghi mensili trasmessi dai frantoiani, dandone comunicazione anche alla scrivente amministrazione;
al paragrafo 2 una piu' dettagliata disciplina dell'istituto del riconoscimento sotto regime speciale di cui all'art. 13, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nei confronti di un frantoio per il quale sia stato adottato un provvedimento di revoca del riconoscimento ordinario. Il riconoscimento sotto controllo speciale puo' essere concesso, dietro formale richiesta del frantoio, esclusivamente in presenza dell'unica condizione prevista dal paragrafo in esame: produzione di olio di oliva ottenuta dal frantoio, nei mesi da novembre a marzo, in misura superiore alla capacita' complessiva di moliture degli altri frantoi che nella stessa zona (provincia o isola, di dimensione provinciale) hanno lavorato nel corso dell'ultima campagna di commercializzazione. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente l'eccezionalita' della possibilita' che in Italia si verifichi una tale condizione quale presupposto essenziale del riconoscimento speciale di cui trattasi. Tuttavia, tenuto anche conto della ristrettezza dei termini temporali previsti per l'attivazione concreta di siffatte misure, sarebbe opportuno procedere in via preventiva ad una periodica individuazione delle realta' locali suscettibili di produrre la condizione ipotizzata dalla normativa comunitaria; cio' al fine anche di potere evidenziare, gia' in sede di notifica del provvedimento di revoca del riconoscimento ordinari, la facolta' del frantoiano di presentare formale richiesta di riconoscimento sotto controllo speciale comprovando la effettiva sussistenza della condizione-presupposto di cui sopra.
Giova evidenziare altresi' che il riconoscimento sotto controllo speciale comporta, fra l'altro, l'attuazione dei controlli supplementari nei confronti del frantoio come innanzi rilevato.
Paragrafi 8 e 9: prevedono la proroga dei termini fissati rispettivamente dall'art. 12, paragrafo 5 e dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2366/98, ai fini delle comunicazioni alla commissione europea da parte dell'AGEA in ordine sia al numero delle domande di aiuto (con relativa quantita' di olio complessivamente dichiarata) sia alla produzione ammessa a beneficiare dell'aiuto.
Paragrafo 10: viene sostanzialmente sostituito l'art. 16 del regolamento (CE) n. 2366/98, introducendo la nuova misura della sospensione del pagamento di una quota (almeno il 25%) dell'importo dell'anticipo dell'aiuto per i produttori nei casi espressamente previsti al paragrafo 2 del nuovo art. 16.
Paragrafo 11: con tale paragrafo viene aggiunto un nuovo paragrafo 4 all'art. 30 del regolamento (CE) n. 2366/98, con il quale vengono precisate le fattispecie nelle quali deve essere disposto, da parte delle competenti autorita' regionali o provinciali, il sistema di controlli supplementari a carico di un frantoio, come innanzi evidenziato con riferimento al paragrafo 4, lettera b).
Appare utile altresi' precisare che nel caso di cui alla lettera d) del nuovo paragrafo 4 dell'art. 30 l'AGEA, una volta espletate le verifiche di competenza, dovra' trasmettere alle suddette autorita' i nominativi dei frantoi la cui produzione provenga almeno per il 25% da produttori che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 16.
A chiusura della presente disamina, si ritiene utile evidenziare che, salvo diverso avviso della commissione europea, le nuove disposizioni comunitarie, tenuto conto della particolare proporzionalita' delle sanzioni in esse previste possono trovare applicazione anche con riferimento ad irregolarita' o infrazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (7 aprile 2001), sempre che le sanzioni da adottare siano piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalla precedente normativa.
Roma, 4 giugno 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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