Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001
Modificazioni allo statuto della Austria Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1881).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate all'Austria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via F. Sforza n. 43;
Viste le delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 26 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Austria Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Austria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 5 (Capitale-Azioni). - Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 15.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000) diviso in 1.500.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna (a seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000 da effettuarsi, per L. 8.500.000.000, mediante offerta in sottoscrizione e versamento all'unico socio e, per L. 1.500.000.000, a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione di 1.000.000 nuove azioni del valore nominale di L. 10.000, da assegnare all'unico socio).
Art. 22 (Consiglio di amministrazione). - Sostituzione della parola "partecipazione" (in luogo delle precedenti "presenza effettiva") in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio.
Art. 24 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' e dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita' della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze.
Art. 27 (Sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di professionalita' per i sindaci;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
c) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalita';
e) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalita';
f) possibilita' per il collegio sindacale, o almeno due sindaci, di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2001
Il presidente: Manghetti
 
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